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Document 32014R0920

Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 252 del 26.8.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/920/oj

26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 920/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Ai fini della classificazione come «filetti e altra carne di pesce» della voce 0304 della nomenclatura combinata, i pezzi di carne di pesce devono poter essere identificati in quanto pezzi ottenuti da filetti di pesce.

(3)

Nella nomenclatura combinata il termine «loins» è usato come sinonimo di filetti di pesci di grandi dimensioni. Poiché la voce 1604 della nomenclatura combinata, che comprende preparazioni o conserve di pesci, fa già riferimento a «filetti detti “loins”», tale riferimento dovrebbe essere introdotto anche nel capitolo 3 della nomenclatura combinata riguardante i pesci.

(4)

Tenuto conto dell'anatomia di pesci di grandi dimensioni quali il tonno (del genere Thunnus), il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin, il pesce vela e il pesce lancia (della famiglia Istiophoridae), nonché gli squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isurida), è possibile ottenere per ogni pesce al massimo quattro filetti relativamente grandi (ricavati dalle parti sinistra e destra, superiore e inferiore del pesce).

(5)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, alla voce 0304 è opportuno chiarire la classificazione dei filetti di pesce detti «loins» (interi o in pezzi) ottenuti da pesci di grandi dimensioni.

(6)

Una nota complementare dovrebbe pertanto essere inserita nel capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2:

«2.

Ai fini delle sottovoci della NC di cui al terzo comma, il termine “filetti” comprende anche i “loins”, vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).

La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:

a)

tonno (del genere Thunnus) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 87 00,

b)

pesce spada (Xiphias gladius) delle sottovoci NC 0304 45 00 e 0304 84 00,

c)

marlin, pesce vela e pesce lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 90,

d)

squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isuridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 59.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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