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Document 32014R0588

Regolamento (UE) n. 588/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014 , che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio d'arancio, Phlebiopsis gigantea , acido gibberellico, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua , Bacillus firmus I-1582, acido S-abscissico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 164 del 3.6.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/588/oj

3.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/16


REGOLAMENTO (UE) N. 588/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2014

che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio d'arancio, Phlebiopsis gigantea, acido gibberellico, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, acido S-abscissico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 fissa i livelli massimi di residui (LMR) per l'acido gibberellico. Invece, per Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, olio di arancio, acido S-abscissico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera, non sono stati fissati né LMR specifici né tali sostanze sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, per cui si applica il valore di default pari a 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(2)

Riguardo a Phlebiopsis gigantea  (2), a Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 (3), al virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis  (4), al virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua  (5), al Bacillus firmus I-1582 (6) e al virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera  (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che tali sostanze non sono patogene per gli esseri umani e non richiedono una valutazione quantitativa dei rischi per i consumatori. Alla luce di tale conclusione la Commissione ritiene opportuna l'inclusione di tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per l'olio d'arancio (8), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. L'olio d'arancio è presente in natura in alcune piante e viene usato come aromatizzante in medicina e nell'industria alimentare. Alla luce di quanto precede è opportuno includere temporaneamente tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del parere motivato dell'EFSA, formulato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

(4)

Per l'acido gibberellico (9), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. L'acido gibberellico è presente in natura in una vasta gamma di piante. L'Autorità non ha proposto LMR per l'uva poiché i residui risultano essere inferiori al LOQ in campioni trattati e di controllo e non sarebbe possibile distinguere tra le gibberelline esogene e quelle presenti in natura. Per questi motivi è opportuno includere temporaneamente tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del parere motivato dell'EFSA, formulato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

(5)

Per l'acido S-abscissico (10), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. L'acido S-abscissico è presente in natura in varie piante. È pertanto opportuno includere temporaneamente tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del parere motivato dell'EFSA, formulato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

(6)

Per quanto riguarda l'acido L-ascorbico, l'Autorità ha concluso (11) che è opportuna la sua inclusione nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Sulla base dei pareri scientifici e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR soddisfano quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1, nonché dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è soppressa la colonna relativa all'acido gibberellico.

2.   Nell'allegato IV, vengono aggiunte in ordine alfabetico le voci: «olio d'arancio (12)», «Phlebiopsis giganteà», «acido gibberellico (12)», «Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901», «virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis», «virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exiguà», «Bacillus firmus I-1582», «acido S-abscissico (12)», «acido L-ascorbico» e «virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Phlebiopsis gigantea (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva Phlebiopsis gigantea). EFSA Journal 2013;11(1):3033. [31 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3033.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901). EFSA Journal 2012;10(9):2869. [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2869.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis). EFSA Journal 2012;10(9):2864. [33 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2864.

(5)  EFSA BIOHAZ Panel (EFSA — gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici), 2013. Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological agents intentionally added to food and feed (2013 update) — Parere scientifico sul mantenimento dell'elenco degli agenti biologici aventi lo status QPS aggiunti intenzionalmente ad alimenti e mangimi (aggiornamento del 2013). EFSA Journal 2013;11(11):3449 108 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2013.3449.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus firmus I-1582. (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva Bacillus firmus I-1582). EFSA Journal 2012;10(10):2868. [33 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2868.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera). EFSA Journal 2012;10(9):2865. [31 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2865.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance orange oil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva olio d'arancio). EFSA Journal 2013;11(2):3090. [55 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3090.

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellic acid. (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido gibberellico). EFSA Journal 2012;10(1):2507. [45 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2507.

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance S-abscisic acid. (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido S-abscissico). EFSA Journal 2013;11(8):3341 78 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2013.3341.

(11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance L-ascorbic acid. (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido L-ascorbico). EFSA Journal 2013;11(4):3197. [54 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3197.

(12)  Sostanze temporaneamente incluse nell'allegato IV, in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE e in attesa del parere motivato dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.


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