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Document 32014R0581

Regolamento di esecuzione (UE) n. 581/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (DOP)]

GU L 160 del 29.5.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/581/oj

29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 581/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» deve essere registrata.

(3)

Con lettera di accompagnamento della domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legittimamente commercializzato il prodotto che beneficia della denominazione di vendita «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» utilizzando in modo continuativo tale denominazione da oltre cinque anni e che tale punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale d'opposizione. Un periodo di adattamento a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione era stato pertanto concesso alle suddette imprese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, (3), che era in vigore al momento della presentazione della domanda.

(4)

Inoltre, visto che le suddette imprese soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, con la stessa lettera d'accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio, ai sensi del suddetto articolo, per permettere alle suddette imprese di utilizzare legittimamente la denominazione di vendita dopo la registrazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 510/2006 nel frattempo è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in vigore a partire dal 3 gennaio 2013. Le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Poiché le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbe essere concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu». Tuttavia, poiché hanno già beneficiato del periodo d'adattamento nazionale, occorre che i cinque anni decorrano dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (DOP) viene registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare a utilizzare a titolo transitorio la denominazione registrata «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (DOP) fino al 27 aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 80 del 19.3.2013, pag. 17.

(3)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).


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