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Document 32014D0177

    2014/177/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014 , che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi [notificata con il numero C(2014) 1940] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 95 del 29.3.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/177/oj

    29.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/45


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2014

    che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

    [notificata con il numero C(2014) 1940]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/177/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, punto II.7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (2)

    L'allegato II della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.

    (3)

    La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.

    (4)

    In esito alla valutazione dei documenti presentati dalla Lituania è opportuno dichiarare tale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi.

    (5)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


    ALLEGATO

    Nell'allegato II della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO 1

    Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    EE

    Estonia

    IE

    Irlanda

    FR

    Francia

    LV

    Lettonia

    LT

    Lituania

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    PL

    Polonia

    RO

    Romania

    SI

    Slovenia

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia»


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