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Document 32014D0176

    2014/176/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014 , concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari [notificata con il numero C(2014) 1912]

    GU L 95 del 29.3.2014, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/176/oj

    29.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2014

    concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari

    [notificata con il numero C(2014) 1912]

    (2014/176/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 66,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La raccomandazione 2014/180/UE della Commissione (2) prevede un secondo ciclo di controlli coordinati che gli Stati membri devono effettuare al fine di stabilire il persistente verificarsi di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari.

    (2)

    Al fine di agevolare l’attuazione rapida e senza intoppi del piano, l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che effettuano i controlli ufficiali stabiliti dalla raccomandazione della Commissione.

    (3)

    In base ai calcoli successivi al primo ciclo di controlli, il costo stimato dell’esecuzione di test del DNA per determinare la presenza di carni equine nei prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine è di 120 EUR per test. Il tasso standard di cofinanziamento dell’Unione per i piani coordinati di controllo è fissato al 50 %.

    (4)

    Il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux (Belgio) ha attualmente lo status di laboratorio di riferimento dell’Unione europea (EURL) per le prove più rilevanti ai fini del presente piano coordinato di controllo. Allo scopo di armonizzare il metodo di prova nel corso del piano coordinato di controllo, la Commissione ha richiesto l’assistenza di tale centro. Questo compito supplementare non figura nell’attuale programma di lavoro che il centro esegue in qualità di EURL. Il costo stimato di tale compito supplementare ammonta ad un massimo di 20 000 EUR e dovrebbe essere integralmente compensato dalla Commissione.

    (5)

    A norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il regolamento finanziario) e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (4), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa a carico del bilancio ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. È opportuno stabilire criteri di ammissibilità.

    (6)

    La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione. Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’UE vanno espresse in euro. È opportuno fissare il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   L’Unione contribuisce ai costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione del piano coordinato di controllo di cui alla raccomandazione 2014/180/UE (di seguito la «raccomandazione della Commissione»), per un importo massimo complessivo di 145 440 EUR.

    2.   L’Unione contribuisce ai costi sostenuti dal Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgio, per la messa a punto e il coordinamento del metodo di prova relativo a specie animali non dichiarate nella carne e nei prodotti a base di carne, per un importo massimo complessivo di 20 000 EUR.

    3.   I costi di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno finanziati dalla linea di bilancio 17.0403.

    Articolo 2

    Costi ammissibili per gli Stati membri

    1.   Il contributo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, assume la forma di un rimborso del 50 % dei costi dei test effettuati dalle autorità competenti per attuare il piano di controllo di cui al punto 1 della raccomandazione della Commissione.

    2.   Il contributo dell’Unione non supera:

    a)

    in media 60 EUR per test;

    b)

    gli importi indicati nell’allegato I.

    3.   Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.

    Articolo 3

    Costi ammissibili per il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgio

    1.   Il contributo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, assume la forma di un rimborso del 100 % dei costi relativi alla messa a punto e al coordinamento del metodo di prova utilizzato nel piano di controllo al quale si riferisce la raccomandazione della Commissione.

    2.   Sono ammissibili i seguenti costi:

    a)

    il personale specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’esecuzione dei test presso il laboratorio; i costi si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione;

    b)

    i materiali di consumo connessi alla preparazione dei campioni di riferimento;

    c)

    le spese di spedizione;

    d)

    le spese generali, pari al 7 % dell’ammontare dei costi di cui alle lettere a), b) e c).

    3.   I costi sono comunicati entro il 31 agosto 2014 secondo il modello di cui all’allegato IV della presente decisione.

    Articolo 4

    Regole di ammissibilità

    1.   Il contributo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è erogato alle seguenti condizioni:

    a)

    i test sono stati eseguiti secondo i termini della raccomandazione della Commissione;

    b)

    gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione di cui alla raccomandazione della Commissione entro il termine ivi stabilito;

    c)

    entro il 31 agosto 2014 gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il modello di cui all’allegato III della presente decisione.

    2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’articolo 1 nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della perdita finanziaria potenziale per l’Unione.

    3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono i documenti atti a dimostrare i costi sostenuti per i quali è chiesto il rimborso a norma dell’articolo 2.

    Articolo 5

    Valuta e tasso di cambio

    1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altro tributo.

    2.   Se le spese di uno Stato membro sono state pagate in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato ha presentato la domanda.

    Articolo 6

    La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

    Articolo 7

    La presente decisione si applica dalla data di pubblicazione della raccomandazione della Commissione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  Raccomandazione 2014/180/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa ad un secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


    ALLEGATO I

    IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO DELL’UE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

    Stato membro

    Numero raccomandato di campioni

    Numero estrapolato di campioni nel 2o ciclo (5 %)

    Contributo massimo dell’UE per test

    Contributo massimo dell’UE per SM

    Contributo TOTALE dell’UE

    Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia

    150

    8

    60

    9 480

    56 880

    Romania, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria, Svezia, Austria, Bulgaria

    100

    5

    60

    6 300

    63 000

    Lituania, Slovacchia, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Lettonia, Croazia

    50

    3

    60

    3 180

    22 260

    Slovenia, Estonia, Cipro, Lussemburgo, Malta

    10

    1

    60

    660

    3 300

    TOTALE

     

     

     

     

    145 440


    ALLEGATO II

    SPESE AMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

    Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per l’esecuzione dei test di cui alla presente decisione di esecuzione si limitano ai costi sostenuti dagli Stati membri per:

    a)

    l’acquisto di kit di analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo identificabili e utilizzati specificamente per effettuare i test;

    b)

    il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’esecuzione dei test presso il laboratorio; i costi si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e per:

    c)

    le spese generali, pari al 7 % dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b), a meno che lo Stato membro non si sia rivolto ad un laboratorio commerciale.


    ALLEGATO III

    Relazione finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

    DNA

    Personale

    Ore

    Costo/ora

    Spese di personale

    (1)

    (2)

    (3)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale per il personale

    (5)

    Kit, reagenti, materiali di consumo

    Quantità

    Costo unitario

    Costo totale

    (6)

    (7)

    (8)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale materiali di consumo

    (10)

    TOTALE

    Formula

    Totale comprese le spese generali

    (11) × (1,07)


    Relazione finanziaria alternativa di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), quando ci si avvale di un laboratorio commerciale

    Nome del laboratorio commerciale

     

    Numero di campioni inviati al laboratorio

     

    Importo totale della fattura del laboratorio commerciale

     

     

     

     

     


    ALLEGATO IV

    RELAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

    PERSONALE

    Categoria

    Ore

    Costo/ora

    Spese di personale

    (1)

    (2)

    (3)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Materiali di consumo

    Categoria

    Quantità

    Costo unitario

    Costi dei materiali di consumo

    (5)

    (6)

    (7)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spese di spedizione

    Specificare

    Quantità

    Costo unitario

    Spese di spedizione

    (9)

    (10)

    (11)

    Formula

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

    Formula

     

     

    TOTALE + spese generali

    Formula


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