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Document 52015XC0807(01)

Avviso di consultazione pubblica — Indicazione geografica dalla Confederazione svizzera

GU C 258 del 7.8.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/5


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazione geografica dalla Confederazione svizzera

(2015/C 258/05)

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (con l'inserimento di un nuovo allegato 12 a questo accordo) entrato in vigore il 1o dicembre 2011 (2).

L'articolo 16 dell'allegato 12 prevede la possibilità per le parti di aggiungere nuove indicazioni geografiche (IG) che saranno protette nell'appendice 1. Le due parti stanno aggiornando l'elenco delle IG nella suddetta appendice con le denominazioni che sono state registrate sul loro rispettivo territorio nel 2014. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell'Unione europea, quale indicazione geografica, la denominazione «Glarner Alpkäse» della Confederazione svizzera.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-A4-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

(a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

(b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall'Unione con i seguenti paesi:

Corea (4)

America centrale (5)

Colombia e Perù (6)

Montenegro (7)

Bosnia-Erzegovina (8)

Serbia (9)

Georgia (10)

Moldova (11)

(c)

tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

(d)

mette a repentaglio l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

(e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all'esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.


(1)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3.

(2)  GU L 302 del 19.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(4)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(5)  Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(6)  Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

(7)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

(9)  Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(10)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(11)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).


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