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Document 52015XC0804(03)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    GU C 255 del 4.8.2015, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/16


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    (2015/C 255/08)

    La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

    Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012  (2)

    «TROTE DEL TRENTINO»

    n. UE: IT-PGI-0105-01330 – 28.4.2015

    DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    ASTRO - Associazione Troticoltori Trentini

    Via Guardini n. 73

    38100 Trento

    ITALIA

    e-mail: info@pec.confagricolturatn.it

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Descrizione del prodotto

    Prova dell'origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro [Aggiornamenti normativi]

    4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   Modifica (modifiche)

    A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione (3) si è reso necessario integrare il punto 3.3 del documento unico. Nello specifico viene ammessa nell’alimentazione delle Trote del Trentino IGP la somministrazione di proteine animali trasformate (PAPs) ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenti tali proteine. Tali materie prime sono ormai contenute nella maggior parte dei mangimi. Pertanto risulterebbe economicamente insostenibile per gli allevatori il reperimento e la somministrazione agli animali di mangimi privi o che non contengano tracce di tali materie prime.

    La frase che integra il punto 3.3 del documento unico è la seguente:

    È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.

    Aggiornamenti normativi

    Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4) con il regolamento (UE) n. 1151/2012.

    DOCUMENTO UNICO

    «TROTE DEL TRENTINO»

    n. UE: IT-PGI-0105-01330 – 28.4.2015

    DOP ( ) IGP ( X )

    1.   Denominazione

    «Trote del Trentino»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    L’Indicazione Geografica Protetta «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui al punto 4 e appartenenti alla specie trota iridea Oncorhynchus mykiss (Walb.). All’atto dell’immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale. L’Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6 %. La carne è bianca o salmonata; si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0,9 μg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4 N.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.

    Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP «Trote del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:

    1)

    cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

    2)

    semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;

    3)

    semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

    4)

    farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

    5)

    prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;

    6)

    farina di alghe marine e derivati;

    7)

    prodotti a base di sangue di non ruminanti.

    È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.

    Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento.

    Sono ammessi tutti gli additivi destinati all’alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o caratenoidi di origine naturale.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

    Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all’interno della zona individuata al successivo punto 4.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato.

    Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 200 g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90 g.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Su ogni singola/o confezione/imballo dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione Geografica Protetta» o la sigla «I.G.P.»

    Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

    Ogni singola/o confezione/imballo deve recare ben visibile, in etichetta o sull’imballaggio il seguente logo. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.

    Image

    In etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. Sull’etichetta o su un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o il lotto di produzione.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia. Il territorio delimitato racchiude quindi le principali aste fluviali del Trentino e le valli laterali con i relativi affluenti.

    5.   Legame con la zona geografica

    La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio. Il clima di produzione delle «Trote del Trentino» è caratteristico delle zone alpine, con frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e temperature fresche anche nel periodo estivo. Sono presenti sul territorio nevai e ghiacciai perenni, dai quali proviene tutta l’acqua utilizzata per la produzione delle trote. Le caratteristiche climatiche e idrogeologiche della zona delimitata, non trasferibili o imitabili, assicurano quindi alle «Trote del Trentino» quelle peculiarità che le contraddistinguono. La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d’acqua che alimentano gli impianti della troticoltura trentina sono caratterizzati da un’ottima qualità biologica con valori di I.B.E. (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

    La domanda di riconoscimento della IGP «Trote del Trentino» è giustificata dal fatto che il prodotto in argomento si distingue dai prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica per l’indice di corposità molto ridotto e il contenuto in grassi. Inoltre, la carne si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di retrogusto di fango che spesso denota la carne delle trote di allevamento.

    Le qualità peculiari delle «Trote del Trentino» derivano soprattutto dalle caratteristiche dell’acqua utilizzata che, provenendo da ghiacciai o nevai perenni presenti nella zona, è molto abbondante, ha un elevato grado di ossigenazione, una buona componente chimico-fisica-biologica e una bassa temperatura che da novembre a marzo è generalmente inferiore a 10 °C.

    Le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l’aspetto quantitativo della produzione, dall’altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni quali il ridotto indice di corposità e il contenuto in grassi. Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l’altra che permettono una riossigenazione naturale dell’acqua. La buona qualità dell’acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.

    Le caratteristiche climatiche dell’ambiente insieme al contributo offerto dall’uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti legano strettamente le Trote del Trentino all’area geografica di produzione.

    La cultura delle Trote del Trentino è molto antica ed affonda le sue radici in una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell’allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Queste hanno negli anni mantenuto il proprio parco riproduttori isolato all’interno dell’allevamento, introducendo saltuariamente rinsanguamenti con ceppi provenienti da altri allevamenti o dall’ambiente selvatico, trasmettendo quindi alle progenie le peculiarità tipiche del prodotto allevato.

    Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della troticoltura della zona di produzione tanto che la denominazione «Trote del Trentino» è entrata prepotentemente nell’uso consolidato del linguaggio corrente e commerciale come è facilmente dimostrabile da fatture, etichette e materiale pubblicitario.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Trote del Trentino» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2015.

    Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

    Oppure

    accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


    (1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

    (2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.

    (4)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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