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Document 52015XC0603(01)

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 182 del 3.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/3


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 182/03)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2015) 3524

29 maggio 2015

Triossido di diarsenico

N. CE: 215-481-4

N. CAS: 1327-53-3

Yara France, Immeuble Toulon Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle CS 90047, 92914 Paris La Défense cedex, FRANCIA

REACH/15/1/0

L’uso industriale del triossido di diarsenico come coadiuvante tecnologico per attivare l’adsorbimento e il desorbimento di anidride carbonica da parte del carbonato di potassio da gas di sintesi formatosi nella produzione di ammoniaca

21 marzo 2017

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sul rischio per la salute umana e per l’ambiente causati dall’uso della sostanza; non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate in termini di fattibilità tecnica ed economica per il ricorrente, mentre la transizione a un’alternativa è previsto entro 22 mesi.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


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