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Document 52015XC0501(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 145 del 1.5.2015, p. 15–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/15


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 145/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012.

«ROCAMADOUR»

N. UE: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat des Producteurs de fromages Rocamadour

Maison de l’Agriculture du Lot

430, avenue Jean Jaurès B.P. 199

46004 Cahors Cedex

FRANCE

Tel. 33 565232221,

Fax 33 565232219,

E-mail: contact@aoc-rocamadour.com

Il gruppo, composto da operatori di «Rocamadour» (produttori, trasformatori e stagionatori), ha un interesse legittimo a depositare la domanda.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altri: descrizione del legame, controllo

4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Al fine di migliorare la caratterizzazione del prodotto, viene aggiunta la descrizione organolettica del «Rocamadour». Peraltro, al fine di uniformare il capitolo «Descrizione del prodotto» del disciplinare con quello del documento unico, viene aggiunto l’aggettivo «striato» relativo alla crosta del formaggio.

Prova dell’origine

Tenendo conto dell’evoluzione legislativa e regolamentare nazionale, la rubrica riguardante gli «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata consolidata e riunisce in particolare gli obblighi in materia di dichiarazioni e di tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al monitoraggio delle condizioni di produzione.

In particolare, è previsto che gli operatori siano abilitati al fine di attestare la loro idoneità a soddisfare i requisiti del disciplinare della denominazione di cui chiedono di beneficiare. Questa rubrica è stata peraltro integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che consentono di garantire la tracciabilità ed il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare.

Infine si precisa che i controlli sui prodotti sono effettuati a campione alla fine del periodo di stagionatura.

Metodo di ottenimento

Al fine di chiarire talune disposizioni del metodo di ottenimento, si inseriscono le seguenti precisazioni.

Si precisa che il termine «capra» corrisponde a tutte le capre che hanno partorito almeno una volta. Tale precisazione facilita le operazioni di controllo.

Al fine di permettere un inquadramento più preciso delle condizioni di alimentazione delle capre, si fa presente che:

i pascoli comprendono le terre, i boschi e i boschi cedui,

la proporzione dei foraggi dati alle capre in forma disidratata non può superare il 20 % della materia secca totale.

Inoltre, vengono elencati i foraggi e gli alimenti concentrati autorizzati. Infine il termine scaduto relativo al divieto dei foraggi fermentati viene soppresso.

La disposizione relativa alla possibilità di concedere deroghe temporanee in caso di circostanze eccezionali viene soppressa, poiché non è più adeguata.

Sono vietati i prodotti transgenici nell’alimentazione degli animali come anche il loro impianto sulla fattoria al fine di mantenere da una parte il legame con il territorio e dall’altra i metodi tradizionali d’alimentazione degli animali.

Sono precisate le modalità di spandimento nelle parcelle destinate a produrre l’alimentazione delle capre poiché gli apporti organici possono modificare la composizione della flora delle superfici foraggere e dei pascoli. Il loro inquadramento permette pertanto di mantenere una flora naturale diversificata e di mantenere il legame con la zona geografica:

«Gli unici concimi organici autorizzati sono: compost, concime, liquame, colaticcio di origine agricola e gli effluenti dei caseifici nonché i concimi organici d’origine non agricola, del tipo fanghi di depurazione o sottoprodotti, rifiuti verdi, ma sono assoggettati alle condizioni di spandimento di cui in appresso. Essi provengono dalla zona geografica.

Ogni spandimento di un concime organico d’origine non agricola dev’essere accompagnato da un controllo analitico lotto per lotto (camion, cisterna e altro) dei germi patogeni, dei metalli pesanti e dei composti di tracce organiche stabiliti dalla normativa.

Lo spandimento dei concimi organici di origine non agricola è autorizzato sulle superfici dell’azienda, ma con interramento immediato, e nel rispetto della normativa in vigore per quanto riguarda determinate restrizioni, in particolare date, perimetri protetti e le quantità…».

Si precisa che la mungitura ha luogo due volte al giorno in un locale apposito in cui si trova una banchina di mungitura nella quale tutte le capre vengono munte e che il funzionamento degli impianti viene controllato da un tecnico riconosciuto.

Le condizioni di stoccaggio della cagliata sgocciolata sono precisate in modo da preservare la sua qualità. Può rimanere presso il produttore per la conservazione o prima del congelamento o consegna al produttore artigianale, a una temperatura inferiore ai 6 °C e per una durata massima di 72 ore. Il caglio consegnato al produttore artigianale dovrà essere utilizzato entro le 48 ore successive al momento della consegna.

Le condizioni di congelamento della cagliata sono precisate al fine di standardizzare questa operazione.

Quest’ultima può essere effettuata, previo ottenimento di una deroga sanitaria presso i servizi competenti, successivamente allo sgocciolamento e prima della salatura, entro un termine massimo di 72 ore dalla fine dello sgocciolamento. La cagliata si congela in blocchi spessi al massimo 5 cm che non devono essere attaccati tra di loro durante il congelamento in modo da permettere la circolazione dell’aria. Tali blocchi devono raggiungere una temperatura di -12 °C al centro in meno di 12 ore.

Nel caso in cui il congelamento e lo stoccaggio della cagliata si effettuino in congelatori domestici, essi devono trovarsi nel caseificio o in un locale annesso con accesso diretto al caseificio. In questo caso occorre come minimo un congelatore per congelare e uno per stoccare. Tali congelatori sono riservati esclusivamente al congelamento e allo stoccaggio della cagliata e non devono contenere nessun altro prodotto alimentare.

La durata massima di conservazione della cagliata congelata è di 10 mesi.

Il congelamento si effettua presso il produttore, presso l’artigiano o in un deposito frigorifero. Nel caso in cui il congelamento si effettui in un deposito frigorifero, il condizionamento della cagliata dev’essere effettuato presso il fabbricante prima della spedizione.

Al fine di facilitare il controllo, si precisa che la forcella che varia dallo 0,6 allo 0,8 % del peso della cagliata usata concernente il cloruro di sodio, si applica al cloruro di sodio aggiunto (invece del cloruro di sodio totale).

Si precisa che la stagionatura ha luogo in un locale riservato in modo da preservare la flora naturale e specifica necessaria allo sviluppo delle qualità organolettiche del «Rocamadour».

Etichettatura

Sono soppressi i riferimenti alla denominazione d’origine controllata. Si aggiunge l’obbligo di apposizione della menzione «Denominazione d’origine protetta» e del simbolo «DOP» dell’Unione europea.

Altro

La presentazione della rubrica «Legame» viene migliorata per spiegare con più precisione il collegamento tra le caratteristiche del «Rocamadour», la zona geografica e le competenze locali.

Per quanto riguarda il controllo del disciplinare della DOP «Rocamadour», si precisa che esso è organizzato in base a un programma di controllo elaborato da un organismo di controllo. Le coordinate delle strutture di controllo vengono aggiornate.

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la rubrica «Requisiti nazionali» presenta sotto forma di tabella i punti principali da controllare, i relativi valori di riferimento e metodi di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«ROCAMADOUR»

N. UE: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Rocamadour»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Rocamadour» è un formaggio di piccole dimensioni, fatto con latte di capra crudo e intero; è a pasta molle a coagulazione lenta, con crosta solida, striata, leggermente vellutata e di colore bianco che può tendere al bianco crema fino al beige scuro.

Si presenta sotto forma cilindrica piatta e pesa circa 35 grammi.

Il suo tenore in materia grassa è del 45 %, previo essiccamento completo ed il peso totale della materia secca non dev’essere inferiore a 14 grammi per formaggio. La durata totale della stagionatura dev’essere almeno di 6 giorni a partire dal giorno della sformatura.

La pasta è morbida e si deve deformare leggermente su pressione della mano. In bocca, il «Rocamadour» risulta cremoso, vale a dire che la pasta si scioglie facilmente e si spalma in bocca. Inoltre essa è fondente. Crosta e pasta sono omogenee e hanno consistenza simile in bocca.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La razione alimentare totale giornaliera comporta almeno l’80 % di alimenti prodotti nella zona geografica, poiché le risorse agricole della zona non permettono di coprire l’integralità dei bisogni degli animali.

I foraggi sono costituiti da erba e fieno raccolti da prati permanenti e temporanei, da paglia e da piante da foraggio annuali ad eccezione delle crocifere. La proporzione di foraggi dati alle capre in forma disidratata non può superare il 20 % della materia secca totale.

La somministrazione di foraggi fermentati alle capre è vietata.

La proporzione di alimenti concentrati compresi nella razione giornaliera data alle capre dev’essere inferiore al 30 % della materia secca totale. Gli alimenti concentrati autorizzati sono definiti in base a un elenco positivo.

Nell’alimentazione degli animali sono ammessi solo i vegetali, i prodotti secondari e i mangimi complementari ricavati da prodotti non transgenici.

L’impianto delle colture transgeniche è vietato su tutte le superfici di un’azienda che produce il latte destinato ad essere trasformato in denominazione d’origine «Rocamadour». Tale divieto si intende per qualsiasi specie vegetale che possa essere utilizzata nell’alimentazione degli animali dell’azienda e per qualsiasi specie che possa contaminarli.

Il formaggio è ottenuto da latte di capre appartenenti unicamente a greggi di razza Alpine o Saanen o da incroci delle due razze.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe e sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio «Rocamadour» è munito di un’etichetta il cui diametro minimo deve essere di 4 cm, recante la denominazione d’origine «Rocamadour», la menzione «Denominazione d’origine protetta» e il simbolo dell’Unione europea «DOP».

Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un unico imballaggio e confezionati sul sito di produzione possono comportare un’unica etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service della grande distribuzione.

Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita di formaggi deve comportare almeno un’etichetta. L’esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l’indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, la denominazione d’origine nonché la dicitura «Denominazione d’origine protetta».

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica si estende sulla cosiddetta zona dei «Causses», situata principalmente in una parte del dipartimento del Lot, sebbene includa anche una parte dei dipartimenti di Aveyron, Corrèze, Dordogne e Tarn-et-Garonne.

Dipartimento di Aveyron: comuni di Ambeyrac, Balaguier-d’Olt, La Capelle-Balaguier, Causse-et-Diège, Foissac, Martiel, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, Sainte-Croix, Salvagnac-Cajarc, Saujac, Villeneuve.

Dipartimento di Corrèze: comuni di Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, Nespouls, Turenne.

Dipartimento di Dordogne: comuni di Archignac, Borrèze, La Cassagne, Cazoulès, Chavagnac, La Dornac, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac-et-Millac, Saint-Amand-de-Coly, Salignac-Eyvigues.

Dipartimento di Lot: cantoni di Cahors Nord-Ouest, Cahors Nord-Est, Cahors Sud, Cajarc, Catus, Gramat, Labastide-Murat, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Souillac e comuni di Albiac, Anglars (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada provinciale 940 e dal ruscello di Lascurades), Anglars-Nozac, Arques, Aujols, Autoire, Aynac, Bach, Bagat-en-Quercy, Béduer, Belmontet, Belmont-Sainte-Foi, Le Boulvé, Le Bourg (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada statale 140 e dalla strada provinciale 940), Calès, Carennac, Cézac, Cieurac, Condat, Cremps, Dégagnac, Escamps, Fajoles, Fargues, Faycelles, Flaujac-Poujols, Floressas, Gindou, Gintrac, Gourdon, Grézels, Issendolus, Laburgade, Lacapelle-Cabanac, Lacapelle-Marival (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada provinciale 940 e dalla strada provinciale 218), Lalbenque, Lamothe-Fénelon, Lascasbanes, Lavercantière, Lhospitalet, Loubressac, Loupiac, Mauroux, Mayrinhac-Lentour, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Les Quatre-Routes, Reilhaguet, Pern, Prudhomat, Rampoux, Le Roc, Rouffilhac, Rudelle, Rueyres, Saignes, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Matré, Saint-Michel-Loubéjou, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Pantaléon, Saint-Projet, Salviac, Saux, Sérignac, Strenquels, Thédirac, Thémines, Théminettes, Touzac, Vaylats, Le Vigan,

Dipartimento di Tarn-et-Garonne: comuni di Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Saint-Projet.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

a)   Fattori naturali

Il territorio della denominazione, che copre le regioni agricole dei Causses e delle valli del Lot, Dordogne e Célé, la parte orientale della Bouriane, quella occidentale del Limargue e settentrionale del Quercy Blanc e dei Causses del Quercy, è caratterizzato da un substrato essenzialmente calcareo nel quale tutte le acque spariscono nelle doline carsiche e in scannellature del suolo.

Tale substrato dà a questa regione un aspetto desolato, secco e con un terreno arido.

La vegetazione naturale di questa regione è nettamente dominata da una serie di querce pubescenti, caratteristiche delle zone secche e calcaree. Tale vegetazione contribuisce a un paesaggio generalmente aperto che alterna boschetti di alberi piccoli tortuosi e prati magri e secchi ampiamente sviluppati sui causses (altopiani carsici). Nella fase arbustiva ed erbacea, la vegetazione presenta pascoli generalmente radi e secchi in estate.

b)   Fattori umani

Il «Rocamadour» fa parte dei più antichi prodotti di origine locale del dipartimento di Lot e dei suoi dintorni come si riscontra nel testo di una scrittura privata relativa a un contratto di enfiteusi, redatto tra il signore feudale della regione, il vescovo di Evreux, e i suoi vassalli, e che risale al 1451: in esso viene fissato il valore della decima in formaggio con il nome di «Formaggio di Rocamadour».

Ancora oggi, le competenze dei produttori di «Rocamadour» risaltano durante il processo di fabbricazione.

I foraggi somministrati alle capre provengono, così, in gran parte, dalla zona geografica e la somministrazione di foraggi disidratati e di alimenti concentrati è limitata, cosicché i prodotti alimentari fabbricati nella zona geografica rappresentano almeno l’80 % della dieta.

I produttori utilizzano esclusivamente latte di capra crudo e intero. Quest’ultimo è sottoposto a una cagliatura rapida dopo la maturazione e poi a una coagulazione lenta, di tipo lattico, con una durata di almeno 20 ore. A questa fase segue uno sgocciolamento lento e spontaneo che permette di ottenere una cagliata umida (estratto secco alla messa in forma superiore al 31 %).

In seguito la cagliata viene salata nella massa per impastatura prima della messa in forma in stampi di dimensioni ridotte (diametro di 60 millimetri e altezza di 16 millimetri).

In seguito si esegue una stagionatura con una fase di essiccazione di almeno 24 ore caratterizzata da una temperatura relativamente elevata e successivamente il formaggio viene riposto in cantina a determinate condizioni di temperatura e igrometriche.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Rocamadour» è un formaggio di piccole dimensioni, fatto con latte di capra, crudo e intero, a forma di disco e di circa 35 grammi, il cui peso in materia secca è esiguo (minimo 14 grammi per formaggio).

Esso presenta una crosta di aspetto vellutato.

In bocca, il «Rocamadour» è cremoso e presenta una consistenza fondente e omogenea della crosta e della pasta.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La zona geografica, caratterizzata dall’aridità, è adatta all’allevamento delle capre. I metodi di allevamento utilizzati nell’ambito della produzione del latte destinato alla fabbricazione del «Rocamadour» privilegiano un’alimentazione proveniente dalla zona geografica. Tale alimentazione ricca in foraggi permette di ottenere un latte che possiede una flora originale che viene preservata grazie all’utilizzazione di tale latte allo stato crudo per la fabbricazione del formaggio.

In particolare, il Geotricum dà al «Rocamadour» un aspetto vellutato. Lo sviluppo del Geotricum è favorito da una cagliata relativamente umida, frutto di uno sgocciolamento lento e spontaneo, e dalle condizioni di temperatura e di umidità della cantina in cui si esegue la stagionatura.

Lo sgocciolamento e la stagionatura, che si effettuano in due fasi successive, hanno inoltre come conseguenza l’ottenimento di un tenore scarso in materia secca nel prodotto finale.

Tali condizioni di sgocciolamento e di stagionatura contribuiscono inoltre a spiegare la presenza di una crosta superficiale e la consistenza cremosa, fondente e omogenea fino al centro, caratteristica propria del «Rocamadour»: ciò è dovuto anche all’uso di latte intero.

La forma rotonda e piatta e il peso esiguo del «Rocamadour» sono il risultato dell’uso storico di stampi specifici per diametro e spessore.

Pertanto, l’insieme delle caratteristiche della zona geografica nonché dei fattori naturali e umani, concorrono alla fabbricazione del «Rocamadour».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento (2))

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab406329-e35e-4155-adb7-c276fbba1221/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. nota 1.


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