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Document 52015XC0304(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 75 del 4.3.2015, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/9


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 75/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«HUILE D’OLIVE DE NYONS»

N. CE: FR-PDO-0217-01199-20.2.2014

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro (strutture di controllo, modalità di identificazione delle parcelle)

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

3.1.   Rubrica «Descrizione del prodotto»

In base ai controlli effettuati dopo il riconoscimento della denominazione, la descrizione organolettica è stata integrata con descrittori che consentono di identificare meglio il prodotto.

Il tenore massimo di acidità libera è stato abbassato a 0,8 g/100 g, valore che ben rappresenta le pratiche di lavorazione della regione di Nyons: le olive vengono spremute subito dopo la raccolta.

L’indice di perossido è limitato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d’oliva nella fase di prima commercializzazione, allo scopo di preservare la qualità per il consumatore.

I gusti piccante e amaro sono molto lievi o assenti. Sulle scale dei valori previste dalla valutazione del Consiglio oleicolo internazionale (da 0 a 10) si situano fra 0 e 2. I livelli proposti corrispondono quindi alle caratteristiche dell’Huile d’olive de Nyons che è dolce grazie alla raccolta di olive mature.

Il colore dell’olio inizialmente descritto nel disciplinare era «giallo oro». Poiché il colore dell’olio si modifica durante la vita del prodotto (all’inizio della campagna ha riflessi verdi), la descrizione del colore dell’olio d’oliva è stata completata come segue: «il suo colore varia dal giallo con riflessi verdi al giallo oro.»

3.2.   Rubrica «Prova dell’origine»

Tenendo conto dell’evoluzione legislativa e regolamentare nazionale, la rubrica «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata consolidata e riunisce, fra l’altro, gli obblighi dichiarativi e la tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al follow-up delle condizioni di produzione.

In quest’ambito è prevista, in particolare, un’abilitazione degli operatori da parte dell’organismo di controllo, al fine di attestare la loro idoneità a soddisfare le esigenze del disciplinare della denominazione di cui chiedono di beneficiare.

Questa rubrica è stata peraltro integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che consentono di garantire la tracciabilità ed il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare.

3.3.   Rubrica «Metodo di ottenimento»

Produzione delle olive

È introdotta una disposizione relativa all’età di ingresso in produzione delle piante della denominazione d’origine, che è fissata a 5 anni, per facilitare i controlli sulla produzione: dall’età di 5 anni gli alberi entrano in produzione, i frutteti sono controllati e la loro produzione è computata ai fini della resa massima autorizzata.

Per quanto riguarda la percentuale massima del 5 % di varietà impollinatrici consentita nei frutteti, è ammessa la presenza di un albero di varietà impollinatrice per tener conto dei frutteti più piccoli (meno di 20 alberi), per i quali tale percentuale è di difficile applicazione. Si precisa che è consentito l’utilizzo di tali varietà nella fabbricazione dell’olio purché la loro proporzione non superi il 5 % del totale di olive adoperate.

Sono state introdotte disposizioni relative alla potatura e alla manutenzione dei frutteti in modo da rendere permanente la corretta manutenzione degli oliveti della regione di Nyons: tali disposizioni consentono di evitare che vi siano frutteti non gestiti (obbligo di manutenzione annuale, di contenimento della vegetazione al suolo e potatura obbligatoria almeno ogni due anni) e limitano i rischi sanitari (eliminazione del legno della potatura).

In base alle disposizioni del decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994, si introducono disposizioni relative alla densità di piantagione (almeno 24 m2 per ogni albero, distanza di almeno 4 metri tra gli alberi) e al divieto delle colture intercalari perenni con un obiettivo qualitativo e di rispetto dei metodi di coltivazione tradizionali.

Irrigazione

L’irrigazione degli ulivi consente di regolarizzare i raccolti e non comporta un degrado della qualità dell’olio d’oliva. Vanno evitate le irrigazioni tardive in modo da consentire la maturazione dei frutti in condizioni ottimali. È previsto di consentire l’irrigazione degli ulivi, con un termine massimo diverso a seconda delle tecniche di irrigazione utilizzate (fino al 31 agosto per l’irrigazione per aspersione e fino al 30 settembre per l’irrigazione a goccia e i microjet).

Resa

Il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva una limitazione delle rese dei frutteti a 6 t/ha con la possibilità di aumentarla fino a 8 tonnellate/ha negli anni eccezionali. Di fatto, dopo il riconoscimento della denominazione d’origine, gli olivicoltori hanno constatato un aumento delle rese ottenute. Questo fenomeno dipende dal fatto che, con il successo della denominazione d’origine, i frutteti sono sottoposti a una manutenzione più regolare e il controllo tecnico è migliorato. Sono stati ripristinati molti frutteti. Inoltre l’assenza, dal 1985, di gelate significative ha favorito una maggior crescita degli alberi fino a conseguire rese considerevoli. La resa massima, in media nell’azienda, è quindi aumentata ed è fissata a 10 tonnellate di olive per ettaro, valore più consono al potenziale agronomico locale. Ai fini del calcolo di tale resa, si tiene conto di tutti i quantitativi di olive prodotte, indipendentemente dalla loro destinazione.

Raccolta/Data della raccolta

Il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva di fissare ogni anno la data d’inizio della raccolta. Ora si precisa che tale data è fissata dalle autorità competenti, dopo che l’associazione, prima di autorizzare la raccolta, ha eseguito uno studio sul grado di maturità volto a verificare che la maturità globale sia sufficiente.

Stato di maturità

Si è precisato il grado di maturità delle olive al momento della raccolta: almeno il 65 % di olive di colorazione non verde, per affinare il concetto di «raccolto a maturità» definito inizialmente.

Per quanto riguarda le modalità di raccolta, sono stati precisati i metodi di raccolta delle olive al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecniche: oltre alla raccolta sull’albero, esclusivamente manuale, è autorizzato l’uso di scuotitori per far vibrare i rami o gli alberi. Non è ammesso l’uso di prodotti di abscissione. È vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente a terra, poiché con queste olive si ottengono oli d’oliva di qualità scadente. Le disposizioni precisano inoltre le pratiche da utilizzare in caso di uso di reti per preservare la qualità delle olive.

Modalità di magazzinaggio

Allo scopo di preservare le caratteristiche delle olive raccolte, l’associazione ha voluto precisare che queste si trasportano in casse di volume limitato a 20 kg.

Estrazione dell’olio

Il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva i termini di tempo da rispettare tra raccolta e consegna e tra raccolta e utilizzo. Al fine di garantire che gli oli rispettino le caratteristiche della denominazione di origine, tali termini sono state ridotti rispettivamente a: 3 giorni al massimo tra raccolta e consegna, 4 giorni al massimo tra consegna e utilizzo e 6 giorni al massimo tra raccolta e utilizzo.

I requisiti relativi alla qualità delle olive utilizzate sono precisati limitando al 10 % le olive alterate dal gelo e dai parassiti, al fine di concretizzare la nozione di olive «sane» indicata in precedenza.

Si introduce un obbligo di sfogliatura prima dell’estrazione, allo scopo di evitare la presenza di gusti estranei negli oli di oliva.

Al fine di preservare le caratteristiche originarie del prodotto, la temperatura massima della pasta di olive è stata abbassata dappertutto da 30 °C (come previsto nel decreto iniziale di riconoscimento della DOC) a 27 °C. Tale obbligo riguarda anche l’acqua di lavaggio eventualmente utilizzata.

Pur conservando le precedenti disposizioni sui metodi di estrazione (estrazione unicamente mediante procedimenti meccanici e senza uso di coadiuvanti oltre all’acqua), si è precisato l’elenco dei metodi consentiti (frangitura delle olive, gramolatura della pasta, separazione sansa/parte liquida, separazione olio d’oliva/acqua di vegetazione, eventualmente filtraggio). Questa disposizione rappresenta l’insieme delle tecniche attualmente utilizzate nella zona geografica ed è stata istituita per evitare l’introduzione di nuove tecniche di trasformazione non precedute da una riflessione preliminare relativa alla loro incidenza sulle caratteristiche del prodotto.

Stoccaggio degli oli

Al fine di preservare la qualità dei prodotti dall’ossidazione si aggiunge quanto segue: «Lo stoccaggio e il condizionamento dell’“Huile d’olive de Nyons” si eseguono in modo da limitare il contatto dell’olio d’oliva con l’aria.»

3.4.   Rubrica «Etichettatura»

Le indicazioni di etichettatura specifiche alla denominazione sono state messe in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012: uso del simbolo DOP dell’Unione europea. Peraltro la dicitura «denominazione di origine protetta» figura altresì tra le menzioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti.

3.5.   Requisiti nazionali

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la rubrica «requisiti nazionali» presenta sotto forma di tabella i punti principali da controllare, i relativi valori di riferimento e metodi di valutazione.

3.6.   Altro: aggiornamento della sezione «Riferimenti relativi all’organismo di controllo» e precisazioni riguardanti le modalità di identificazione delle parcelle

Sono stati aggiornati gli estremi relativi alle autorità competenti in materia di controllo, in particolare per tener conto del cambiamento intervenuto nelle modalità dei controlli.

Nella rubrica «zona geografica», sono state precisate le modalità di identificazione delle parcelle in conformità con le nuove procedure nazionali.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«HUILE D’OLIVE DE NYONS»

N. CE: FR-PDO-0217-01199-20.2.2014

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Huile d’olive de Nyons»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’ «Huile d’olive de Nyons» è un olio d’oliva caratterizzato da aromi di mela verde e di frutta secca e da un gusto di burro, talvolta accompagnati da un odore di nocciole fresche e/o di erba appena tagliata. È un olio «cremoso» che gli assaggiatori definiscono «grasso» in contrapposizione a certi oli definiti «fluidi». Il colore varia dal giallo con riflessi verdi al giallo dorato.

È lievemente amaro e piccante, equivalente ad un voto, per questi criteri, inferiore o pari a 2 su 10 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Il tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, è pari o inferiore a 0,8 grammi per 100 grammi. L’indice di perossido è limitato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio di oliva per gli oli nella fase di prima commercializzazione.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 95 % delle olive utilizzate sono della varietà Tanche; le altre olive possono essere ottenute dagli alberi delle varietà impollinatrici utilizzate.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni dalla produzione della materia prima fino alla trasformazione delle olive devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica definita.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre alle menzioni obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura dell’olio d’oliva, l’etichettatura «Huile d’olive de Nyons» comprende:

il nome della denominazione d’origine «Huile d’olive de Nyons», la menzione «denominazione di origine protetta» o «D.O.P.». Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta,

il simbolo DOP dell’Unione europea.

Queste indicazioni sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare nel riquadro sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni e dei disegni.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione è situata:

a nord del Mont Ventoux in una regione denominata «Prealpi asciutte»,

a sud dei contrafforti addossati al massiccio alpino che si innalzano da 1 000 a 1 300 m di altitudine e fanno barriera al vento dominante di maestrale,

ad est della valle del Rodano.

È costituita dal territorio dei 53 comuni seguenti dei dipartimenti della Drôme e del Vaucluse:

Dipartimento della Drôme:

l’intero cantone di Nyons, tranne i comuni di Chaudebonne, Sainte-Jalle, Valouse.

I comuni di Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montréal-les-Sources, Le Pègue, La Penne-sur-l’Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Rousset-les-Vignes, Sahune, Saint-May, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Tulette, Vercoiran, Villeperdrix,

Dipartimento del Vaucluse:

l’intero cantone di Vaison la Romaine.

I comuni di Brantes, Entrechaux, Malaucène (sezione AI), Valréas, Visan.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Il frutteto della regione di Nyons e delle Baronnies, che produce l’ «Huile d’olive de Nyons» è più settentrionale della Francia, in quanto è ubicato al 44o parallelo nord. Oltre questa latitudine le temperature autunnali e invernali non consentono più una maturazione corretta dei frutti.

Questa situazione geografica, estrema per una cultura mediterranea, espone l’oliveto al rischio di gelate. Tuttavia, poiché è collocato in una conca naturale, gli alberi sono protetti dalla violenza dei venti (maestrale) e dal freddo. Nyons è peraltro definito «la piccola Nizza» in riferimento alla durata del soleggiamento (2 500 ore/anno), della qualità dell’aria (asciutta e sana) e della mitezza delle temperature.

La presenza del «gigante della Provenza» (ossia il Mont Ventoux) tra il mare e la zona di produzione limita le forti piogge provenienti da sud e giustifica la definizione di Prealpi asciutte attribuita a questa regione. Peraltro, le catene montuose, che si innalzano da 1 000 a 1 300 m di altitudine, fanno barriera al vento dominante di maestrale e ne riducono l’intensità.

Il clima è di tipo mediterraneo con deboli precipitazioni, 773 mm/anno in media dal 1961 al 1990: le precipitazioni si concentrano prevalentemente in autunno e un terzo di esse avviene sotto forma di temporali. Le estati sono calde e asciutte e le temperature sono relativamente basse d’inverno con predominanza del vento del nord. Le temperature medie minime sono di 6,4 °C con un freddo che in genere si insedia gradualmente nel corso dell’inverno.

Le ubicazioni propizie all’impianto degli oliveti nella zona geografica della denominazione di origine sono le colline pedemontane, esposte su versanti dai paesaggi aperti (senza copertura d’ombra) che favoriscono un’aerazione atta a eliminare l’umidità stagnante, e i suoli di ghiaioni filtranti, sufficientemente profondi, nei quali si può accumulare una riserva d’acqua.

Fattori umani

La produzione di olive nella zona di Nyons è antichissima: i fenici e in seguito i greci insegnarono agli abitanti delle rive dell’Eygues non solo la coltivazione della vite, ma anche quella dell’olivo.

Si contano, nel corso dei secoli, numerosissimi riferimenti al commercio dell’olio di oliva e tale produzione costituisce parte integrante del paesaggio e della vita economica della regione.

Gli imprevisti della produzione oleicola affrontati nel XX secolo (in particolare il gelo del 1956) hanno indotto i produttori a organizzarsi e a difendere il loro patrimonio, in particolare con la «Confraternita dei cavalieri dell’olivo», istituita nel 1964, e tramite l’organizzazione di feste tradizionali (Olivades, Alicoque e festa dell’Olive piquée…).

I loro sforzi e la loro tenacia hanno permesso di conseguire il riconoscimento della denominazione d’origine con sentenza del Tribunale di Valence, in data 24 aprile 1968, e in seguito il riconoscimento della denominazione di origine controllata, con decreto del 10 gennaio 1994.

I produttori locali si sono serviti di competenze adeguate alle condizioni naturali. In particolare, hanno selezionato una varietà locale, particolarmente ben adattata a questo territorio: la varietà Tanche.

La Tanche è una varietà a duplice destinazione, ossia destinata sia alle olive da tavola che all’estrazione dell’olio d’oliva. Eseguita tradizionalmente dopo la raccolta, la calibratura delle olive permette di riservare al frantoio tutte le olive di piccolo diametro.

Le olive sono raccolte a maturità e spremute subito dopo. Le tecniche utilizzate sono la pressatura o l’estrazione che preservano l’integrità del prodotto (temperatura della pasta limitata a 27 °C, nessun ingrediente aggiunto oltre l’acqua).

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Huile d’olive de Nyons» è ottenuto dalle olive della varietà Tanche, raccolte in fase di maturità avanzata.

A livello organolettico, l’«Huile d’olive de Nyons» è caratterizzato dalla debole intensità dell’amaro e del piccante (valori pari o inferiori a 2), da una cremosità spiccata, un aroma di mela verde e di frutta secca e un gusto di burro, talvolta accompagnati da odori di nocciole fresche e/o di erba appena tagliata.

A livello analitico, l’«Huile d’olive de Nyons» presenta una bassa acidità.

Va rilevato altresì che sono caratteristiche della varietà Tanche il tenore elevato di acido oleico (superiore all’80 %) e un rapporto del delta 5-avenasterolo al campesterolo ampiamente superiore a tre.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Da tempo i produttori della regione di Nyon e delle Baronnies hanno dovuto adeguare l’olivicoltura alle condizioni climatiche piantando una varietà relativamente resistente alle gelate gestite e selezionando gli esemplari più resistenti nell’ambito del cultivar. La preferenza è andata alla varietà Tanche considerata endemica nei bacini di Nyons e delle Baronnies.

Le condizioni ambientali sono perfettamente adeguate alle esigenze della «Tanche», che è l’unica varietà utilizzata nella regione, a parte alcuni alberi impollinatori. Tale varietà ha infatti bisogno del freddo invernale per limitare l’alternanza (irregolarità di produzione) ed è sensibile al vento.

La sua presenza di lunga data e l’adattabilità a questo territorio sono attestate dalla sopravvivenza di alberi molto vecchi (alcuni esemplari hanno circa 1 000 anni). D’altro canto le esigenze di tale varietà ne hanno limitato la diffusione al di fuori della zona geografica.

Grazie alle condizioni climatiche particolari (aria asciutta, soleggiamento, vento moderato e diminuzione delle temperature progressiva), questa varietà di oliva esigente giunge ad una buona maturità e può essere raccolta matura.

Quello che conferisce all’Huile d’olive de Nyons la sua specifica originalità è il fatto che questa varietà di oliva non solo abbia la possibilità di svilupparsi, ma giunga anche a maturità in questa regione particolare.

Le competenze degli uomini, che si traducono in particolare nella raccolta a maturazione e nella spremitura immediata delle olive, hanno contribuito ad ottenere un olio dolce (lievemente amaro e piccante), con un aroma di mela verde e di frutta secca, con un gusto di burro e una bassa acidità.

Questo olio d’oliva, che è stato il primo ad essere riconosciuto come denominazione d’origine controllata in Francia, è utilizzato in gastronomia ed è presente sulle migliori tavole. È citato nell’inventario del patrimonio culinario della Francia, pubblicato dal Consiglio nazionale delle arti culinarie per la regione Rhône-Alpes nel 1995.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCHuileOliveNyons2014.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota n. 3.


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