EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/017/05

Invito a presentare proposte — Linee guida — EACEA 03/2015 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza

GU C 17 del 20.1.2015, p. 10–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/10


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Linee guida — EACEA 03/2015

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario:

Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari

Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza

(2015/C 17/05)

1.   INTRODUZIONE — CONTESTO

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – «iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario» (in prosieguo «iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») stabilisce un quadro per i contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.

Il suo obiettivo è contribuire al rafforzamento della capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. L’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario persegue inoltre la finalità di contribuire all’aumento e al miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario incrementando la coerenza e l’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.

In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno alle azioni volte a rafforzare la capacità, da parte delle potenziali organizzazioni d’accoglienza, di preparazione e risposta alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito sosterrà le azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio di partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

2.   OBIETTIVI

L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Con il presente invito, la Commissione europea prevede il raggiungimento dei seguenti risultati:

il rafforzamento delle capacità di un massimo di 100 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei seguenti ambiti:

gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi e collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo;

gestione dei volontari in conformità alle norme e alle procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario;

potenziamento del volontariato locale nei paesi terzi;

capacità di certificazione, inclusa la relativa capacità amministrativa;

strumenti e metodi di valutazione delle necessità a livello locale;

costruzione di partenariati al fine di elaborare progetti comuni nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario;

comunicare i principi dell’Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell’ambito del Consenso europeo sull’aiuto umanitario e accrescere la conoscenza e la visibilità dell’aiuto umanitario.

3.   CALENDARIO

 

Fasi

Data e orario o periodo indicativo

1o termine

Data e orario o periodo indicativo

2o termine

a)

Pubblicazione dell’invito

21 gennaio 2015

21 gennaio 2015

b)

Termine di presentazione delle domande

1o aprile 2015

12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles)

1o settembre 2015

12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles)

c)

Periodo di valutazione

Maggio 2015

Ottobre 2015

d)

Informazioni ai candidati

Luglio 2015

Novembre 2015

e)

Firma della convenzione di sovvenzione

Luglio 2015

Dicembre 2015

f)

Data di inizio del programma di azione

1o settembre 2015

1o febbraio 2016

4.   BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a 6 948 000 EUR.

Per quanto concerne il primo ciclo (progetti presentati entro il 1o aprile 2015) si prevede di utilizzare il 70 % dell’importo disponibile per i progetti (4 863 600 EUR).

Il restante 30 % (2 084 400 EUR) sarà disponibile per i progetti presentati entro il secondo termine (1o settembre 2015).

L’importo massimo della sovvenzione sarà di 700 000 EUR. Non saranno prese in considerazione per il finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 100 000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare 20 proposte.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili in alcuno dei cicli.

5.   CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono soddisfare i seguenti requisiti:

devono essere inviate entro e non oltre il termine di presentazione delle domande di cui alla sezione 3 del presente invito a presentare proposte;

devono essere presentate per iscritto mediante il modulo di candidatura elettronico;

devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE;

devono essere presentate elettronicamente utilizzando il modulo di candidatura ufficiale e devono essere accompagnate da tutti i documenti cui si fa riferimento sul sito web in cui è disponibile il modulo di candidatura.

Le domande che non soddisfano tali condizioni non saranno prese in considerazione.

Per presentare una domanda, i candidati e i partner devono indicare il rispettivo codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC) nel modulo di candidatura. Per ricevere il PIC occorre registrare l’organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility - URF) sul portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Il sistema unico d’iscrizione è uno strumento condiviso da altri servizi della Commissione europea. Se un candidato o partner dispone già di un PIC che è stato utilizzato per altri programmi (per esempio i programmi di ricerca), lo stesso PIC è valido per il presente invito a presentare proposte.

Il portale per i partecipanti permette ai candidati e ai partner di caricare o aggiornare le informazioni relative al loro status giuridico e di allegare i documenti legali e finanziari richiesti.

Cfr. la sezione 14.2 per ulteriori dettagli.

6.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Le candidature che soddisfano i seguenti criteri saranno oggetto di una valutazione approfondita.

6.1.   Organismi ammissibili

6.1.1.   Candidati

Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devono essere presentate:

da organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure

da organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure

dalla Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Al momento della scadenza specificata per la presentazione delle proposte, i candidati (organizzazioni candidate/organizzazioni di coordinamento) devono avere un’esperienza di almeno cinque anni di attività nel campo degli aiuti umanitari.

Sono ammissibili esclusivamente soggetti giuridici aventi sede nei seguenti paesi:

gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Al fine di valutare l’ammissibilità del candidato, sono necessari i seguenti documenti giustificativi:

organismo privato: estratto della gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro di commercio o dell’associazione, certificato di assoggettamento all’IVA (qualora, in taluni paesi, il numero del registro di commercio e la partita IVA siano identici, è necessario solo uno di questi documenti);

organismo pubblico: copia della risoluzione o della decisione istitutiva della società pubblica ovvero un altro documento ufficiale istitutivo dell’organismo di diritto pubblico.

6.1.2.   Partner e partenariati ammissibili

Le organizzazioni partner devono essere:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro; oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile; oppure

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

a)

Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di assistenza tecnica:

gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

I progetti di assistenza tecnica devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno tre paesi diversi partecipanti al programma, delle quali:

almeno un’organizzazione partner deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (1);

almeno un’organizzazione partner deve avere almeno cinque anni di esperienza nella gestione dei volontari.

b)

Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:

gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario (2). L’elenco dei paesi terzi è disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:

almeno tre organizzazioni partner devono provenire da paesi terzi;

tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario;

almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell’ambito dell’aiuto umanitario;

almeno un’organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito della gestione dei volontari.

I candidati possono presentare contemporaneamente progetti di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità. In tal caso dovranno specificare nella propria domanda che si candidano per entrambe le azioni.

Per quanto riguarda entrambe le azioni, candidati e partner devono presentare un mandato che deve essere firmato dalle persone autorizzate ad assumere impegni vincolanti, consentendo in tal modo al candidato di agire per conto dei partner. Le organizzazioni candidate e quelle partner sono di seguito denominate «il consorzio».

6.1.3.   Associati

Altri organismi e organizzazioni possono prendere parte all’iniziativa in qualità di associati. Detti associati svolgono un ruolo effettivo nell’iniziativa (per esempio si tratta di fornitori specializzati di assistenza tecnica e/o di rafforzamento delle capacità). Non hanno alcun rapporto contrattuale con la Commissione e non devono soddisfare i criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione. Possono essere ad esempio società private a scopo di lucro. Gli associati devono essere menzionati nel modulo elettronico.

6.2.   Attività ammissibili

L’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità possono comprendere gli aspetti seguenti:

sviluppo organizzativo (interno), ossia rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica per il corretto funzionamento interno dell’organizzazione;

sviluppo organizzativo (esterno), ossia rafforzamento delle capacità relative al modo in cui l’organizzazione interagisce e assume impegni con altre parti interessate;

altri tipi di rafforzamento delle capacità, di natura specificamente tecnica o tematica, in particolare per quanto concerne i requisiti tecnici stabiliti dalle norme e procedure dell’articolo 9 del regolamento n. 375/2014, al fine di certificare le potenziali organizzazioni di invio e d’accoglienza, nonché capacità tecniche nei settori correlati all’aiuto umanitario.

In termini di metodi e strumenti di rafforzamento delle capacità e di assistenza tecnica, si possono considerare i seguenti interventi:

interventi orientati alle competenze, quali ad esempio una formazione incentrata sullo sviluppo organizzativo/atta a favorire cambiamenti comportamentali;

interventi di sviluppo organizzativo che possono variare da eventi di team building e da ritiri aziendali con attività di facilitazione per elaborare una strategia organizzativa a pacchetti di consulenza che comprendano la valutazione delle necessità, corsi di formazione mirati, revisioni e test organizzativi nonché lo sviluppo, l’attuazione e la valutazione di strategie organizzative;

interventi di rafforzamento del sistema che coinvolgano una combinazione di parti interessate nazionali e/o locali impegnate in aiuti umanitari e siano incentrati su programmi di rafforzamento delle capacità di risposta e/o preparazione nell’ambito dell’aiuto umanitario. Tali interventi possono includere valutazioni delle necessità, coordinamento e assistenza, formazione, esercizi di gruppi, supporto tecnico.

Le attività sostenute nell’ambito del presente invito relative sia a progetti di assistenza tecnica che a progetti di rafforzamento delle capacità possono includere:

studi/visite preliminari/mappatura e analisi;

seminari/workshop/conferenze;

visite di osservazione sul lavoro/formazione sul posto di lavoro;

visite di scambio per il personale/gemellaggi;

sorveglianza e valutazione;

revisioni organizzative/test di valutazione;

guida e tutoraggio;

ritiri aziendali con attività di facilitazione/team building;

corsi di formazione/formazione dei formatori;

formazione a distanza/webinar/corsi online aperti e di massa (Massive Open Online Courses - MOOC);

consulenza;

scambio delle buone prassi/apprendimento tra pari;

esercizi di simulazione/valutazioni delle risposte.

Queste attività possono riguardare le seguenti tematiche: aiuto umanitario dell’UE: funzionamento e principi; sorveglianza e valutazione; sviluppo delle capacità dirigenziali; sviluppo organizzativo/pianificazione strategica/gestione del cambiamento; amministrazione/gestione finanziaria/contabilità; miglioramento della contabilità/governance/partecipazione; comunicazione/visibilità/relazioni tra le parti interessate; sensibilizzazione; ricerca/produzione di elementi di prova; gestione di programmi e progetti; sviluppo del volontariato (locale); finanziamento/raccolta di fondi; creazione di reti/creazione di partenariati e alleanze (anche per progetti futuri dell’UE per l’aiuto umanitario); norme e procedure per l’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Per quanto concerne i progetti di rafforzamento delle capacità, si possono inoltre considerare le seguenti tematiche:

rafforzamento delle capacità tecniche per operazioni di aiuto umanitario incentrate sulla valutazione delle necessità/gestione delle informazioni; gestione del rischio di catastrofi; riduzione del rischio di catastrofi/preparazione alle catastrofi; risposta alle crisi (e settori correlati); collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo; resilienza e adattamento al cambiamento climatico.

Per quanto riguarda il primo termine del 1o aprile 2015, entrambi i tipi di progetti devono essere avviati tra il 1o settembre 2015 e il 31 dicembre 2015, con una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 24 mesi.

Per quanto riguarda il secondo termine del 1o settembre 2015, entrambi i tipi di progetti devono essere avviati tra il 1o febbraio 2016 e il 31 maggio 2016, con una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 24 mesi.

Non saranno accettate domande per progetti pianificati in modo da avere durate inferiori o superiori a quelle specificate nel presente invito.

Non sarà concessa alcuna proroga del periodo di ammissibilità al di là della durata massima.

6.3.   Richieste di sovvenzione ammissibili

Soltanto le candidature corrispondenti ai criteri di ammissibilità saranno prese in considerazione ai fini dell’eventuale concessione di una sovvenzione. Se una candidatura non è ritenuta ammissibile, al candidato sarà inviata una lettera in cui saranno indicate le ragioni della mancata ammissibilità.

7.   CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1.   Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i candidati:

a)

che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un’autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in questione;

c)

che abbiano commesso un errore grave in materia professionale, accertato dall’ordinatore responsabile con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali;

d)

che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell’ordinatore responsabile o del paese dove deve essere eseguita la convenzione di sovvenzione;

e)

nei cui confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati in questione;

f)

che siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

7.2.   Esclusione dalla concessione della sovvenzione

I candidati non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze:

a)

si trovano in una situazione di conflitto di interessi;

b)

hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’Agenzia come condizione di partecipazione alla procedura di concessione delle sovvenzioni, oppure non hanno fornito tali informazioni;

c)

rientrano in uno dei casi di esclusione di cui sopra alla sezione 7.1.

Possono essere inflitte sanzioni amministrative e pecuniarie ai candidati colpevoli di false dichiarazioni o riconosciuti gravemente inadempienti alle loro obbligazioni contrattuali in una precedente procedura di concessione di una sovvenzione.

7.3.   Documenti giustificativi

I candidati sono tenuti a dichiarare sull’onore di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra alle sezioni 7.1. e 7.2., mediante la compilazione del relativo modulo, e ad allegarlo al modulo di candidatura che accompagna l’invito a presentare proposte, disponibile all’indirizzo https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

8.   CRITERI DI SELEZIONE

I candidati sono tenuti a presentare una dichiarazione sull’onore, completa e firmata, che attesti il loro status di persona giuridica e la loro capacità finanziaria e operativa per portare a termine le attività proposte.

8.1.   Capacità finanziaria

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante il periodo di realizzazione dell’azione o l’esercizio finanziario sovvenzionato e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dei candidati deve essere valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

una dichiarazione sull’onore;

i rendiconti finanziari (inclusi il bilancio finanziario, i conti profitti e perdite e gli allegati) degli ultimi due esercizi finanziari per i quali siano stati chiusi i conti;

il modulo di capacità finanziaria fornito nel modulo di candidatura, compilato con i relativi dati contabili di carattere obbligatorio al fine di calcolare gli indici come indicato nel modulo.

Qualora, sulla base dei documenti trasmessi, ritenga che la capacità finanziaria non sia provata in modo soddisfacente, l’Agenzia può:

chiedere ulteriori informazioni;

proporre una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento;

proporre una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento versato a rate;

proporre una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento coperto da una garanzia bancaria (cfr. infra la sezione 11.4);

respingere la domanda.

8.2.   Capacità operativa

I candidati devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l’azione proposta. A tal riguardo essi devono presentare una dichiarazione sull’onore e compilare la parte specifica del modulo di candidatura disponibile sul sito web.

9.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le candidature ammissibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Pertinenza del progetto (massimo 30 punti):

la pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi e alle priorità dell’invito a presentare proposte;

la misura in cui:

gli obiettivi sono definiti chiaramente, sono realistici e riguardano questioni attinenti alle organizzazioni partecipanti e ai gruppi di beneficiari;

i progetti dimostrano di essere basati su una valutazione esaustiva delle necessità e riguardante le esigenze generali di rafforzamento delle capacità considerate dal progetto;

È applicabile ai soli progetti di rafforzamento delle capacità un criterio di aggiudicazione supplementare:

i partner di progetto di paesi terzi sono paesi:

identificati come vulnerabili o soggetti a crisi secondo l’Indice globale di valutazione delle vulnerabilità e delle crisi del 2014 (Global Vulnerability and Crisis Assessment Index) o l’Indice delle crisi dimenticate del 2014 (Forgotten Crisis Index), oppure

rappresentano paesi orientati alla resilienza nell’attuazione dell’apposito piano d’azione dell’UE.

L’elenco dei paesi terzi è disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

Qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti):

chiarezza, completezza e qualità dell’azione, comprese fasi adeguate per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio, la valutazione e (ove appropriato) la divulgazione;

adeguatezza e qualità della metodologia proposta; coerenza tra gli obiettivi del progetto e le attività proposte; nessi logici tra i problemi individuati, le necessità e le soluzioni proposte (per esempio il Logical Frame Concept); realizzabilità del progetto entro i tempi proposti;

esistenza e pertinenza delle misure di controllo della qualità per garantire che l’attuazione del progetto sia di elevata qualità e venga completata rispettando tempi e dotazione previsti;

efficacia dei costi: il bilancio proposto è sufficiente per una corretta attuazione e il progetto è concepito in modo da garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Qualità e pertinenza del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti):

la misura in cui il progetto coinvolge un insieme adeguato di organizzazioni partecipanti complementari, con i profili e l’esperienza necessari per occuparsi con successo di tutti gli aspetti del progetto;

esistenza di meccanismi efficaci di coordinamento e comunicazione tra le organizzazioni partecipanti;

È applicabile ai soli progetti di assistenza tecnica un criterio di aggiudicazione supplementare:

la misura in cui il progetto proposto è vantaggioso per le organizzazioni di paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 o successivamente o per le organizzazioni di altri paesi partecipanti al programma che sono mal rappresentati nell’ambito dell’aiuto umanitario.

Impatto e divulgazione (massimo 20 punti):

qualità delle misure per valutare l’impatto del progetto;

impatto potenziale del progetto, durante e dopo il suo ciclo di vita, sui partecipanti e sulle organizzazioni partner;

qualità del programma di divulgazione: adeguatezza e qualità delle misure volte a condividere i risultati del progetto all’interno e al di fuori delle organizzazioni partecipanti;

dimensione europea:

i risultati previsti dimostrano la comprensione e la capacità del candidato e dei partner di comunicare i principi dell’Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell’ambito del Consenso europeo sull’aiuto umanitario e accrescere la conoscenza e la visibilità dell’aiuto umanitario;

i risultati previsti favoriscono l’interesse di un gran numero di paesi che partecipano al programma e potrebbero essere riprodotti e/o trasferiti efficacemente ad altri Stati, regioni od organizzazioni partecipanti.

Non saranno presi in considerazione per il finanziamento progetti con un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Tutti i progetti, indipendentemente dal fatto che riguardino il rafforzamento delle capacità o l’assistenza tecnica, verranno classificati in base al punteggio da essi raggiunto.

10.   IMPEGNI GIURIDICI

Qualora l’Agenzia conceda una sovvenzione, al beneficiario viene trasmessa una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alla procedura intesa a formalizzare gli obblighi delle parti.

Le due copie della convenzione di sovvenzione originale devono essere firmate in primo luogo dal beneficiario a nome del consorzio ed essere immediatamente ritrasmesse all’Agenzia. L’Agenzia firma per ultima.

Si prega di osservare che la concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.

11.   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1.   Principi generali

a)   Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione.

In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. A tal fine i candidati indicano nel modulo di candidatura le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il suo funzionamento nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b)   Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

c)   Cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione potrebbero non provenire interamente dalla sovvenzione dell’Unione.

Il cofinanziamento dell’azione può avvenire sotto forma di:

risorse proprie del beneficiario;

entrate generate dall’azione;

contributi finanziari provenienti da terzi.

d)   Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell’azione deve essere allegato al modulo di candidatura. Esso deve presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese.

Deve essere espresso in euro.

I candidati che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono tenuti ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sul sito InforEuro all’indirizzo http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte.

e)   Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti, il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso, evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Nel caso di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, il beneficiario deve attenersi a norme particolari, secondo quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione allegata all’invito a presentare proposte. Il beneficiario è inoltre tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3) o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (4) si attengono alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta e non eseguibile da parte dello stesso beneficiario, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

può riguardare solo l’esecuzione di una parte limitata dell’azione;

deve essere giustificato tenendo conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;

deve essere chiaramente indicato nella proposta o adottato previa autorizzazione scritta dell’Agenzia.

f)   Sostegno finanziario a terzi

Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.

11.2.   Forma di finanziamento: finanziamento basato sul bilancio

Il contributo finanziario dell’UE non può essere inferiore a 100 000 EUR né superiore a 700 000 EUR ed è limitato all’85 % dei costi totali ammissibili dell’azione.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili iscritte nel bilancio stimato deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’Unione.

L’importo concesso non potrà essere in nessun caso superiore ai costi ammissibili né all’importo richiesto. Gli importi sono espressi in euro.

L’accettazione di una candidatura da parte dell’Agenzia esecutiva non costituisce un impegno ad accordare una sovvenzione corrispondente all’importo richiesto dal beneficiario.

11.2.1.   Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino i seguenti criteri:

sono sostenuti nel corso della durata dell’azione specificata nella convenzione di sovvenzione, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati. Il loro periodo di ammissibilità ha inizio secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione. Se un beneficiario è in grado di dimostrare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione, la spesa può essere autorizzata prima che sovvenzione venga concessa. La data d’inizio del periodo di ammissibilità delle spese non potrà comunque essere anteriore a quella di presentazione della domanda di sovvenzione (cfr. sezione 11.1b);

sono indicati nel bilancio stimato totale dell’azione;

sono sostenuti relativamente all’azione oggetto della sovvenzione e sono necessari per realizzarla;

sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità.

Le procedure interne di contabilizzazione e di audit del beneficiario devono consentire la riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate rispetto all’azione con i corrispondenti rendiconti contabili e documenti giustificativi.

a)   Costi diretti ammissibili:

I costi diretti ammissibili per l’azione sono i costi che, tenendo debitamente conto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione dell’azione e che pertanto possono essere direttamente imputati ad essa, quali:

i costi relativi al personale impegnato nell’azione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il candidato o di un atto di nomina equivalente, corrispondenti alle retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della loro remunerazione, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del candidato o, ove applicabile, ai suoi partner. NB: i suddetti costi devono essere quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario e i costi del personale di altre organizzazioni sono ammissibili esclusivamente qualora siano versati direttamente o rimborsati dal beneficiario. Tali costi possono includere remunerazioni aggiuntive, inclusi i pagamenti sulla base di contratti supplementari a prescindere dalla loro natura, a condizione che tali pagamenti vengano effettuati in modo coerente ogniqualvolta venga richiesto lo stesso tipo di attività o di competenza e indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata;

i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato;

le spese di soggiorno, purché tali spese corrispondano alle prassi retributive consuete del beneficiario;

le spese di viaggio, purché tali spese corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per i costi di trasferta;

i costi derivanti da altri appalti aggiudicati dal beneficiario o dai suoi partner ai fini dell’esecuzione dell’azione, purché siano rispettate le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione;

i costi di attività derivanti direttamente da obblighi imposti all’esecuzione dell’azione (affitto di locali, noleggio do attrezzature, interpretazione, pubblicazione, produzione, traduzione, divulgazione e utilizzo dei risultati ecc.);

i costi relativi alle revisioni contabili esterne, ove siano richieste al fine di soddisfare richieste di pagamento;

l’imposta sul valore aggiunto non deducibile («IVA») per tutte le attività che non costituiscono attività delle autorità pubbliche negli Stati membri.

b)   Costi indiretti ammissibili (spese generali)

Un importo forfettario pari al 7 % dei costi diretti ammissibili dell’azione è ammissibile a titolo dei costi indiretti, poiché rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all’azione.

I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un’altra rubrica del bilancio.

Viene richiamata l’attenzione dei candidati sul fatto che, nel caso di organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono più ammissibili nell’ambito di azioni specifiche.

11.2.2.   Costi non ammissibili

I seguenti costi non sono considerati ammissibili:

rendimento del capitale;

debiti e relativi oneri;

accantonamenti per perdite o debiti;

interessi passivi;

crediti dubbi;

perdite dovute a operazioni di cambio;

costi inerenti a bonifici dell’Agenzia addebitati dalla banca al beneficiario;

costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un’altra azione che beneficia di una sovvenzione dell’Unione europea. In particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nell’ambito di una sovvenzione per un’azione concessa al beneficiario che durante il periodo in questione riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell’Unione;

contributi in natura;

spese eccessive o sconsiderate;

costi assicurativi per partecipanti di paesi terzi ad attività di rafforzamento delle capacità in Europa, in quanto la copertura assicurativa è contemplata dal regime generale di assicurazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

11.2.3.   Calcolo della sovvenzione finale — Documenti giustificativi

L’importo finale della sovvenzione da concedere al beneficiario è stabilito successivamente al completamento dell’azione, previa approvazione della domanda di pagamento contenente i seguenti documenti:

una relazione finale contenente i particolari dell’esecuzione e i risultati dell’azione;

il rendiconto finanziario finale delle spese effettivamente sostenute.

Il beneficiario è tenuto a presentare, a giustificazione del pagamento finale, un «Report of Factual Findings on the Final Financial Report - Type I» («Rapporto sugli accertamenti di fatto relativi alla relazione finanziaria finale — Tipo I») redatto da un revisore accreditato, nel caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente.

La procedura e il formato che il revisore accreditato o, in caso di enti pubblici, il funzionario pubblico competente e indipendente dovranno seguire sono descritti nelle seguenti «Guidance notes» («Note orientative»):

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annex_iii_guidance_notes_audit_type_i_03-2014_en.pdf

Per la redazione del rapporto è obbligatorio utilizzare il formato indicato dalle «Note orientative».

Se i costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario sono inferiori a quanto previsto, l’Agenzia applicherà alla spesa effettivamente sostenuta il tasso di cofinanziamento dichiarato nella convenzione di sovvenzione.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione manifestamente inadeguata di un’attività prevista nella candidatura allegata all’accordo di finanziamento, la sovvenzione finale sarà conseguentemente ridotta.

11.2.4.   Principio di assenza del profitto

Le sovvenzioni dell’Unione non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell’azione del beneficiario. Il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario al momento di chiedere il pagamento del saldo. Qualora si ottenga un profitto, l’Agenzia ha il diritto di recuperarne una percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l’azione.

11.3.   Modalità di pagamento

Al beneficiario è versato un prefinanziamento pari al 75 % dell’importo della sovvenzione entro 30 giorni dalla data in cui l’ultima delle due parti sottoscrive la convenzione, a patto che siano state ricevute tutte le garanzie richieste.

L’Agenzia stabilisce l’importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base del calcolo dell’importo della sovvenzione finale (cfr. supra la sezione 11.2). Se l’importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo della sovvenzione finale, al beneficiario sarà chiesto di rimborsare l’importo versato in eccesso dalla Commissione tramite un ordine di recupero.

11.4.   Garanzia di prefinanziamento

Nel caso in cui la capacità finanziaria del candidato non sia provata in modo soddisfacente, può essere richiesta la costituzione di una garanzia di prefinanziamento d’importo massimo pari all’importo del prefinanziamento al fine di limitare i rischi finanziari inerenti alla corresponsione del prefinanziamento.

La garanzia finanziaria, in euro, è fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, avente sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Nel caso che il beneficiario risieda in un paese terzo, l’ordinatore responsabile può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che questa presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario avente sede in uno Stato membro. Non sono accettati come garanzie finanziarie importi bloccati su conti bancari.

La garanzia è liberata in base alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo effettuati a favore del beneficiario, alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.

Tale requisito non si applica:

a organismi pubblici e organizzazioni internazionali di diritto pubblico istituiti mediante accordi intergovernativi e ad agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

al comitato internazionale della Croce rossa (CICR) o alla Federazione internazionale delle Croce rossa o della Mezzaluna rossa.

12.   COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

12.1.   Da parte dei beneficiari

I volontari e le organizzazioni partner devono accrescere la conoscenza in merito al programma Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario in quanto esempio di solidarietà europea, menzionando chiaramente il contributo dell’UE in tutte le fasi di attuazione, in particolare:

garantendo che l’identità visiva dell’UE compaia su tutti i materiali relativi al progetto, con particolare attenzione per quanto riguarda le attività di comunicazione e divulgazione (si prega di fare riferimento all’indirizzo http://www.echo-visibility.eu/standard-visibility/the-eus-humanitarian-aid-visual-identity). In quanto tale, in tutte le comunicazioni inerenti ad attività per cui viene impiegata la sovvenzione, dovrà essere specificato che «questo progetto è cofinanziato dall’Unione europea ai fini dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario». Il logo dell’Unione europea, il nome e lo slogan devono essere chiaramente visibili in ciascuno dei prodotti di comunicazione/visibilità in modo da identificare i volontari come partecipanti al programma Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e accrescere la conoscenza in merito alla dimensione europea della loro identità;

definendo attività di comunicazione e divulgazione mediante un piano di comunicazione comune disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers Le attività previste devono includere i seguenti elementi da condividere ad hoc:

1.

testi/prodotti audiovisivi: almeno un blog, almeno un video, almeno una storia fotografica (le fotografie devono essere della migliore qualità possibile ed essere accompagnate da una breve didascalia contenente il nome della persona o del luogo evidenziati nelle immagini, aggiungendo, ove possibile, brevi descrizioni delle persone fotografate). Nota: se la lingua in cui sono redatti tali prodotti è diversa dall’inglese, il materiale deve essere tradotto e/o sottotitolato in inglese;

2.

contatto dei media: eventuali interviste/contributi con mezzi di comunicazione mirati scelti dai Regional Information Officer (RIO) e partner del settore;

3.

presenza dei social media per accrescere la conoscenza in merito al programma e divulgare le vicende dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario presso un pubblico più vasto per produrre un maggiore impatto. La strategia di divulgazione deve inoltre coinvolgere i principali siti web delle organizzazioni partner;

condividendo regolarmente con ECHO tutti i prodotti di comunicazione pertinenti, compresi i dati statistici sulla portata delle attività di comunicazione da parte delle organizzazioni d’accoglienza e dei volontari;

ciascuna organizzazione deve nominare un punto di contatto che si occupi specificamente degli aspetti relativi alla comunicazione e alla visibilità.

Se questo requisito non è completamente soddisfatto, la sovvenzione del beneficiario può essere ridotta in conformità alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

Oltre al testo e al logo relativo al programma o al sottoprogramma dell’UE, quest’ultima fornirà ai beneficiari un’avvertenza per informare che l’Unione non è responsabile delle opinioni espresse nelle pubblicazioni e/o in relazione alle attività per le quali la sovvenzione viene concessa.

12.2.   Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione

Ad eccezione di borse di studio a favore di persone fisiche e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web delle istituzioni dell’Unione europea entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

L’Agenzia e/o la Commissione pubblicheranno le seguenti informazioni:

il nome del beneficiario;

l’ubicazione del beneficiario: l’indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica o, qualora sia una persona fisica, la regione definita a livello NUTS 2 (5) se la persona è domiciliata nell’UE o un’indicazione equivalente se è domiciliata al di fuori dell’UE;

l’importo erogato;

la natura e la finalità della sovvenzione.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, è prevista una deroga alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

13.   PROTEZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali (quali nomi, indirizzi, CV ecc.) saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

A meno che non siano contrassegnate come facoltative, le risposte del candidato alle domande contenute nel modulo di candidatura sono necessarie per la valutazione e il trattamento ulteriore della domanda di sovvenzione in conformità con le specifiche dell’invito a presentare proposte. I dati personali saranno trattati unicamente a tale scopo dai servizi o dall’unità responsabile del programma di sovvenzioni dell’Unione in questione (soggetto che funge da responsabile del trattamento dei dati). I dati personali possono essere trasferiti in funzione delle necessità dell’utente a terze parti coinvolte nella valutazione delle domande o nella procedura di gestione della sovvenzione, fatto salvo il trasferimento agli organismi preposti a compiti di controllo e d’ispezione, conformemente al diritto dell’Unione europea. In particolare, per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, i dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all’istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive. Il candidato ha il diritto di consultare e rettificare i dati che lo riguardano. Per qualsiasi domanda relativa a tali dati, si prega di contattare il responsabile del trattamento. I candidati hanno il diritto di presentare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati. Una dichiarazione dettagliata sulla privacy, compresi i recapiti, è disponibile sul sito web dell’EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf

I candidati e, se questi sono persone giuridiche, le persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo, sono informati che, qualora si trovassero in una delle situazioni di cui:

alla decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125), oppure

al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull’esclusione (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12),

i loro dati personali (denominazione oppure nome e cognome nel caso di persone fisiche, indirizzo, status giuridico e nome e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo, nel caso di una persona giuridica) possono essere registrati soltanto nel sistema di allarme rapido oppure sia nel sistema di allarme rapido sia nella base centrale di dati sull’esclusione e possono essere comunicati alle persone e ai soggetti elencati nella decisione e nel regolamento di cui sopra, in relazione all’aggiudicazione o all’esecuzione di un appalto o a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione.

14.   PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

14.1.   Pubblicazione

L’invito a presentare proposte viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web dell’Agenzia EACEA al seguente indirizzo:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

14.2.   Registrazione nel portale per i partecipanti

Prima di presentare una domanda elettronica, i candidati e i partner dovranno registrare la loro organizzazione nel portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato e ricevere un Codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura.

Il portale per i partecipanti è lo strumento attraverso cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Questo strumento permette inoltre ai candidati di caricare diversi documenti relativi alla loro organizzazione, che devono essere caricati una sola volta e non saranno richiesti nuovamente per domande successive da parte della stessa organizzazione.

I dettagli sui documenti giustificativi da caricare nel portale sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

14.3.   Presentazione della domanda di sovvenzione

Le proposte devono essere presentate conformemente ai requisiti di ammissibilità ed entro il termine fissato nelle sezioni 3 e 5.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora sia necessario chiarire taluni aspetti o correggere errori evidenti, l’Agenzia può contattare il candidato a tale fine nel corso della procedura di valutazione.

Tutti i candidati saranno informati per iscritto sull’esito del processo di selezione.

I candidati che desiderano completare e presentare un modulo di candidatura elettronico (eForm) devono accedere all’indirizzo https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en e seguire la procedura.

Il modulo di candidatura elettronica debitamente compilato deve essere presentato entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 1.4.2015 (primo termine) e del 1.9.2015 (secondo termine).

Non saranno accettate candidature inviate tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica.

14.4.   Norme applicabili

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

14.5.   Contatti

In caso di domande, si prega di contattare il seguente indirizzo: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.

(2)  L’aiuto umanitario è definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014, come attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(4)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1o febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Top