EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0729(04)

Avviso di consultazione pubblica — Indicazione geografica dell’Ecuador «Cacao Arriba»

GU C 246 del 29.7.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/9


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazione geografica dell’Ecuador «Cacao Arriba»

2014/C 246/09

Sono in corso i negoziati per l’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perú (1), dall’altra. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazione geografica, la denominazione di seguito indicata.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-A1@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la protezione della denominazione di cui si propone la protezione:

1)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

2)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione europea con uno dei seguenti paesi:

Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (3) – Protocollo n. 7,

Montenegro: decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (4),

Svizzera: decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (5), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7,

Repubblica di Corea: decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (6),

Perú e Colombia: decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perú, dall’altra (7),

America centrale: decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (8),

3)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

4)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

5)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra saranno valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva della denominazione in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari  (9)

Classe di prodotto

Denominazione registrata in Ecuador

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato: Cacao

Cacao Arriba


(1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(4)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(6)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(7)  Cfr. nota 1.

(8)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

(9)  Elenco fornito dall’Ecuador nel quadro dei negoziati in corso.


Top