EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/133A/01

Invito a manifestare interesse per la nomina di esperti esterni a membri e membri supplenti della Commissione amministrativa del riesame della Banca centrale europea (Francoforte sul Meno, Germania)

GU C 133A del 1.5.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 133/1


Invito a manifestare interesse per la nomina di esperti esterni a membri e membri supplenti della Commissione amministrativa del riesame della Banca centrale europea (Francoforte sul Meno, Germania)

2014/C 133 A/01

 

1.   Introduzione

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (1) istituisce il Meccanismo unico di vigilanza (MVU) in forza dell’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’MVU è costituito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri la cui moneta è l’euro, con la possibilità di instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri la cui moneta non è l’euro. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE istituisce una Commissione amministrativa del riesame (la «Commissione amministrativa») allo scopo di effettuare un riesame amministrativo interno delle decisioni assunte dalla BCE nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito di una richiesta di riesame.

La BCE, pertanto, dirama il presente invito a manifestare interesse per la nomina di cinque membri e due membri supplenti della Commissione amministrativa del riesame conformemente all’articolo 4 della Decisione BCE/2014/16 (2).

2.   LA BCE e la Commissione amministrativa del riesame

La Commissione amministrativa costituisce parte integrante dell’MVU. Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ogni persona fisica o giuridica può richiedere, ai sensi di tale regolamento, il riesame di una decisione assunta dalla BCE della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente, fatta eccezione per le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento citato.

3.   Composizione della Commissione amministrativa

Conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la Commissione amministrativa è composta da cinque membri e due membri supplenti di indubbio prestigio. Essa disporrà di risorse e competenze sufficienti per valutare l’esercizio dei poteri della BCE a norma del Regolamento (UE) n. 1024/2013. I membri della Commissione amministrativa e i due membri supplenti saranno nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e agiranno in modo indipendente e nel pubblico interesse.

I due membri supplenti sostituiranno temporaneamente i membri della Commissione amministrativa in caso di loro incapacità temporanea, morte, dimissioni o revoca dell’incarico ovvero quando, nel contesto di una determinata richiesta di riesame, sussistano giustificati motivi per nutrire gravi preoccupazioni in merito all’esistenza di un conflitto di interessi, ad esempio ove un membro della Commissione amministrativa sia portatore di un interesse privato o personale che, effettivamente o in apparenza, possa influenzare l’adempimento dei suoi doveri in modo imparziale e obiettivo.

I membri della Commissione amministrativa e i suoi membri supplenti saranno designati dal Comitato esecutivo, previa consultazione con il Consiglio di vigilanza, e nominati dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo stabilisce altresì i termini e le condizioni relativi alla nomina dei membri e dei membri supplenti della Commissione amministrativa.

4.   Il presidente e il vicepresidente della Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa individuerà tra i propri membri il presidente e il vicepresidente. Il presidente assicurerà il funzionamento della Commissione amministrativa, l’efficiente trattazione dei riesami e l’osservanza delle norme di funzionamento. Il vicepresidente assisterà il presidente nell’esecuzione dei compiti loro attribuiti e lo sostituirà quando il presidente sarà impossibilitato ad operare o su richiesta di quest’ultimo, per assicurare il funzionamento della Commissione amministrativa.

5.   Qualifiche ed esperienza dei membri della Commissione amministrativa e dei membri supplenti

In conformità all’articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, i membri e i membri supplenti della Commissione amministrativa saranno scelti sulla base dell’indubbio prestigio e delle comprovate conoscenze pertinenti ed esperienza professionale, anche nell’ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari. Il personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, organi e organismi nazionali o dell’Unione europea (UE) coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono esclusi dalla selezione. I membri e i membri supplenti della Commissione amministrativa non devono svolgere alcun altra occupazione nel settore bancario o finanziario che possa porli in una situazione di conflitto di interessi e limitare la loro capacità di decidere sui ricorsi. Essi devono essere disponibili con breve preavviso per decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni della BCE.

La nomina dei membri della Commissione amministrativa e dei due membri supplenti sarà effettuata con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere tra gli Stati membri.

Le domande saranno soggette a una valutazione comparativa effettuata dalla BCE. In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

a.    Criteri di selezione

I candidati devono essere in possesso delle seguenti capacità e competenze:

un’eccellente conoscenza e comprensione della legislazione dell’Unione europea in materia bancaria e di altri servizi finanziari,

un’eccellente conoscenza e comprensione del funzionamento del settore bancario,

un’eccellente conoscenza e comprensione delle procedure di vigilanza e della prassi giudiziaria nel contesto delle procedure di impugnazione in materia di vigilanza.

Costituisce inoltre titolo preferenziale per i candidati il possesso delle seguenti capacità e competenze:

esperienza in materia di vigilanza nel settore bancario ed esperienza professionale in ambito legale in materia di vigilanza,

un’approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’Unione europea nonché di altri processi europei ed internazionali di interesse per le attività della BCE e, in particolare, dell’MVU,

un’approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE e, in particolare, dell’MVU.

b.    Criteri di idoneità

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri di idoneità entro il termine per la presentazione delle domande. Essi devono:

essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e godere dei diritti politici,

possedere un’ottima padronanza dell’inglese unita a comprovate capacità redazionali e di presentazione,

avere una buona padronanza di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea.

Si terrà conto inoltre, della buona o eccellente padronanza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea.

6.   Remunerazione

I candidati che risulteranno vincitori riceveranno un compenso commisurato ai compiti loro assegnati.

7.   Nomina

La procedura di selezione si svolgerà in conformità al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e alle norme di funzionamento della Commissione amministrativa. I membri della Commissione amministrativa e i loro supplenti saranno nominati dal Consiglio direttivo a titolo personale e non potranno pertanto demandare le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi.

8.   Indipendenza, dichiarazione d’impegno, e dichiarazione concernente gli interessi

I membri e i membri supplenti della Commissione amministrativa agiranno in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi sono tenuti a rendere una dichiarazione pubblica d’impegni e una dichiarazione pubblica di interessi indicando eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza ovvero l’assenza di tali interessi. Essi sono altresì tenuti ad assumere l’impegno di attenersi alle norme in tema di riservatezza.

9.   Informativa sulla privacy

Tutte le informazioni personali relative ai candidati saranno trattate dalla BCE ai sensi del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della Decisione BCE/2007/1 (4). Questo vale, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei suddetti dati. Il Direttore generale dei Servizi legali svolgerà la funzione di responsabile del trattamento dati personali relativi al coinvolgimento della BCE nella procedura di selezione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il fine del trattamento è quello di organizzare la selezione e la nomina dei membri della Commissione amministrativa. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente a tale fine.

I destinatari dei dati personali dei candidati saranno i membri del Comitato di selezione, il Comitato esecutivo della BCE, il Consiglio di vigilanza della BCE nonché i membri del Consiglio direttivo della BCE.

La BCE può conservare i dati dei candidati vincitori per un periodo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. I dati relativi ai candidati non risultati vincitori saranno conservati per i due anni successivi al termine della procedura di selezione. In caso di controversia, il periodo di conservazione dei dati sarà prolungato per i due anni successivi al termine di tutti i relativi procedimenti.

I candidati hanno diritto di accedere ai propri dati, nonché di aggiornare o correggere i propri dati identificativi. I dati comprovanti il soddisfacimento dei criteri di idoneità e di selezione non possono tuttavia essere aggiornati o corretti dopo il termine finale indicato nel presente invito a manifestare interesse affinché risulti assicurato il rispetto dei principi di parità di accesso e di non discriminazione e far sì che la procedura di selezione risulti sicura, trasparente ed equa per tutti i candidati.

I candidati hanno diritto di accedere ai dati relativi alla loro valutazione per tutto il corso della procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del Comitato di selezione, del Comitato esecutivo della BCE, del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo della BCE e al fine di tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l’accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.

I candidati hanno diritto a presentare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

Una volta nominati, i nomi dei membri e dei membri supplenti della Commissione amministrativa saranno pubblicati sul sito internet della BCE.

10.   Procedura per la candidatura

Ai fini della validità delle candidature, le stesse devono essere presentate ai sensi delle procedura di seguito illustrata e includere:

un modulo per la candidatura reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.ecb.europa.eu

un curriculum vitae aggiornato (raccomandato il modello di CV europeo scaricabile allo stesso indirizzo Internet).

Le candidature devono essere presentate entro ventuno giorni di calendario dalla pubblicazione del presente invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (farà fede la data di ricezione). Le candidature possono essere inviate attraverso posta raccomandata o servizio di corriere privato al seguente indirizzo:

European Central Bank, Director General Legal Services, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Le candidature presentate successivamente alla scadenza del termine di cui sopra o attraverso altri mezzi (ad es. a mezzo fax) non saranno prese in considerazione. Le candidature poco chiare o incomplete non saranno prese in considerazione. Al fine di rendere più agevole il processo di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati, relative al presente invito a manifestare interesse, saranno in lingua inglese.

I candidati devono informare la BCE per iscritto di ogni modifica relativa alla loro situazione ovvero al loro indirizzo, di modo che la loro candidatura possa essere mantenuta aggiornata.

Tutti i soggetti che presentino la propria candidatura in risposta al presente invito a manifestare interesse saranno informati sul risultato della procedura di selezione e di nomina.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 63).

(2)  Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Decisione BCE/2007/1, del 17 aprile 2007, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 64).


Top