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Agenzia europea di controllo della pesca

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/473 sull’Agenzia europea di controllo della pesca

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento prevede un’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), con sede a Vigo, in Spagna, che mira a promuovere norme comuni per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nell’ambito della politica comune della pesca (PCP).

Il ruolo principale dell’EFCA è quello di organizzare il coordinamento e la cooperazione tra le attività nazionali di controllo e ispezione in modo tale che le norme della PCP siano rispettate e applicate efficacemente in tutta l’Unione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento abroga e codifica il regolamento (CE) n. 768/2005.

Missione

La missione di EFCA consiste in:

  • coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri;
  • coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione;
  • assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni alla Commissione europea e a terzi;
  • assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi della politica comune della pesca;
  • assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta l’Unione;
  • contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione;
  • contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;
  • coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»);
  • contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, che comprende il coordinamento operativo e le ispezioni;
  • cooperare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.

Coordinamento operativo

La Commissione può chiedere all’EFCA di coordinare le attività di controllo e ispezione da parte degli Stati membri istituendo piani di impiego congiunti che:

  • applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione; e
  • definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.

Competenze

  • Funzionari dell’EFCA assegnati al ruolo di ispettori dell’Unione: Funzionari dell’EFCA possono essere assegnati in acque internazionali al ruolo di ispettore dell’Unione;
  • Misure adottate dall’Agenzia: L’EFCA, ove necessario,
    • pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;
    • elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in relazione al controllo della PCP, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo;
    • fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo.
  • Cooperazione: L’EFCA agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione;
  • Unità di crisi: se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca, l’EFCA ne è immediatamente informata. A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l’EFCA istituisce senza indugio un’unità di crisi e ne informa la Commissione.L’unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all’individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la PCP e, se opportuno, tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Programma di lavoro pluriennale

  • Il programma di lavoro pluriennale dell’EFCA definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità dell’Agenzia per un periodo di cinque anni.
  • L’EFCA coopera nel settore degli affari marittimi contribuendo all’attuazione della politica integrata marittima dell’Unione.

Lotta antifrode

Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini condotte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

È applicato a partire da 14 aprile 2019. Il regolamento (UE) 2019/473 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 768/2005 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715, del 18 dicembre 2018, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi definiti dal TFUE e dal Trattato Euratom e di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

Regolamento (UE) No 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009, e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1380/2013 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.11.2019

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