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Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)

 

SINTESI DEL:

Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL TRATTATO?

Come evidenziato dal testo del suo titolo II, l’obiettivo del trattato Euratom è quello di «favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare».

In particolare, all’interno di un mercato comune dell’energia nucleare, l’obiettivo è quello di:

  • promuovere la ricerca;
  • raggiungere la sicurezza dell’approvvigionamento per tutti i paesi dell’UE;
  • stabilire un sistema per la supervisione dell’uso pacifico di materiali nucleari destinati all’uso civile e per la garanzia di elevati standard comuni in materia di salute e sicurezza.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il trattato è strettamente limitato alle finalità civili (non militari) dell’energia nucleare.

Struttura del trattato

Il titolo I definisce otto missioni affidate all’Euratom, che il titolo II approfondisce con norme specifiche:

  • promuovere la ricerca, la cooperazione nella ricerca e lo scambio di conoscenze tecniche: per tali finalità viene istituito un Centro comune di ricerca;
  • stabilire norme di sicurezza uniformi per proteggere la salute dei lavoratori e del pubblico e garantirne l’applicazione;
  • agevolare gli investimenti e assicurare, in particolare incoraggiando le joint venture, la creazione di impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare;
  • garantire, attraverso una politica comune di approvvigionamento, che tutti gli utilizzatori della Comunità (ora l’UE) ricevano un regolare ed equo approvvigionamento di minerali e combustibili nucleari: per tale finalità è istituita l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom;
  • controllare l’uso appropriato (in particolare, non militare) e pacifico dei materiali nucleari: i controlli di sicurezza Euratom vengono svolti da ispettori specializzati, che effettuano controlli fisici e contabili in tutti gli impianti nucleari nella Comunità;
  • esercitare un diritto di proprietà su alcune materie fissili speciali (le materie fissili sono composte da atomi che possono essere separati dai neutroni in una reazione a catena autosufficiente per rilasciare enormi quantità di energia);
  • creare un mercato comune di materiali e attrezzature specializzate, con libera circolazione dei capitali per gli investimenti nel settore dell’energia nucleare e libertà occupazionale per gli specialisti;
  • stabilire con altri paesi e organizzazioni internazionali relazioni tali da favorire i progressi negli usi pacifici dell’energia nucleare.

I titoli III e IV riguardano istituzioni e finanze:

  • Euratom condivide gli stessi organi esecutivi con l’UE sin dal trattato di fusione (1967). Ha già condiviso alcune istituzioni comuni.
  • La condivisione dei poteri conferiti alle istituzioni nel trattato Euratom differisce da quella degli organi della CEE (oggi, gli organismi dell’UE che agiscono nell’ambito di applicazione dell’UE). In particolare, il Parlamento ha meno controllo sull’Euratom, con soli poteri di consultazione (nessuna codecisione).
  • L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, un organismo in seno all’Euratom, possiede personalità giuridica e autonomia finanziaria ed è soggetta al controllo della Commissione.
  • Sin dal trattato di fusione, l’Euratom condivide anche un bilancio amministrativo unico con le istituzioni dell’UE. Le spese di ricerca e sviluppo nell’ambito del trattato Euratom sono tuttavia mantenute in un bilancio separato.

I titoli V e VI sono rispettivamente dedicati alle disposizioni generali e alle disposizioni relative al periodo iniziale (insediamento delle istituzioni, prime disposizioni per l’applicazione del trattato e disposizioni applicabili a titolo transitorio).

Il trattato comprende anche cinque allegati che riguardano:

  • i campi della ricerca concernenti l’energia nucleare di cui all’articolo 4 del trattato;
  • i settori industriali di cui all’articolo 41 del trattato;
  • i vantaggi che possono essere concessi alle imprese comuni ai sensi dell’articolo 48 del trattato;
  • un elenco di beni e prodotti soggetti alle disposizioni del capitolo 9 sul mercato comune nucleare;
  • il programma iniziale di ricerche e d’insegnamento di cui all’articolo 215 del trattato (l’articolo 215 è stato abrogato nell’attuale versione del trattato).

DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?

Firmato il 25 marzo 1957, il trattato è entrato in vigore il 1o gennaio 1958.

CONTESTO

Il trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica (CEEA, meglio conosciuto come «Euratom») è stato firmato a Roma nel 1957, unitamente al trattato che istituiva la Comunità economica europea (CEE), dai sei paesi fondatori della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). I trattati CEE e CEEA sono a volte indicati come i «trattati di Roma», mentre il «trattato di Roma» designa il trattato CEE.

A differenza del trattato CEE, il trattato Euratom non è mai stato oggetto di grandi modifiche e resta in vigore. In particolare, l’Euratom non si è fusa con l’Unione europea e pertanto mantiene una personalità giuridica separata, sebbene abbia gli stessi membri.

Accanto al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il trattato Euratom fa parte del diritto primario dell’UE come uno dei suoi trattati attivi.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica, del 25 marzo 1957 — versione consolidata (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, del 25 marzo 1957 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Trattato di fusione, dell’8 aprile 1965 (GU 152 del 13.7.1967, pag. 2).

Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992 (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 1).

Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007 (GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.05.2018

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