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Document 52019DC0370

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere

COM/2019/370 final

Bruxelles, 24.7.2019

COM(2019) 370 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere

{SWD(2019) 650 final}


1.INTRODUZIONE

L'articolo 6 della quarta direttiva antiriciclaggio 1 incarica la Commissione di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere e di aggiornarla ogni due anni (o più frequentemente se del caso). La presente relazione aggiorna la prima valutazione sovranazionale del rischio redatta dalla Commissione e pubblicata nel 2017 2 . Valuta l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione, nonché i rischi residui, anche nel contesto di prodotti e settori nuovi.

La relazione fornisce un'analisi sistematica 3 dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di prodotti e servizi specifici. Si concentra sulle vulnerabilità individuate a livello dell’UE, in termini tanto di quadro giuridico quanto di effettiva applicazione, e formula raccomandazioni per affrontarle.

La presente valutazione sovranazionale del rischio tiene conto delle prescrizioni della quarta direttiva antiriciclaggio 4 , il cui recepimento era previsto per il mese di luglio del 2017. Ulteriori modifiche apportate dalla quinta direttiva antiriciclaggio 5 , il cui recepimento è fissato entro gennaio del 2020, sono state anticipate nella definizione delle nuove misure di mitigazione.

2.ESITI DELLA VALUTAZIONE SOVRANAZIONALE DEL RISCHIO

In questa seconda valutazione del rischio sovranazionale, la Commissione ha individuato 47 prodotti e servizi che sono potenzialmente vulnerabili in relazione ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, rispetto ai 40 del 2017. Questi prodotti e servizi rientrano in 11 settori, compresi i 10 settori o prodotti individuati dalla quarta direttiva antiriciclaggio 6 , insieme a una categoria supplementare di prodotti e servizi pertinenti per la valutazione dei rischi 7 .

2.1.Principali rischi nei settori trattati dalla valutazione sovranazionale del rischio 

2.1.1.Contante e attivi assimilabili ai contanti

Dalle constatazioni delle agenzie di contrasto emerge che il denaro contante, sebbene stia perdendo il favore dei consumatori, rimane lo strumento privilegiato di riciclaggio dei criminali, in quanto essi possono utilizzare il contante per trasferire rapidamente i fondi da un luogo all'altro, anche nei trasporti aerei. L'uso di contante è il fattore principale che determina la segnalazione di operazioni sospette.

I criminali che accumulano proventi in contante cercano di trasferirli in luoghi nei quali possono essere più facilmente integrati nell'economia legale, ossia quelli caratterizzati da un uso predominante del contante, da una vigilanza permissiva del sistema finanziario e da una normativa severa in materia di segreto bancario.

In seguito alla valutazione sovranazionale del rischio del 2017, il quadro giuridico in materia è stato rafforzato. La quarta direttiva antiriciclaggio riguarda gli operatori che commerciano beni ed effettuano o ricevono pagamenti in contanti pari o superiori a 10 000 EUR. Gli Stati membri possono adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e disposizioni più severe.

Il regolamento riveduto relativo ai controlli sul denaro contante 8 , applicabile dal 3 giugno 2021, estende l'obbligo di dichiarazione alle autorità doganali ai viaggiatori che entrano nell'UE o ne escono e che trasportano denaro contante per un valore pari o superiore a 10 000 EUR. Inoltre, estende la definizione di contante in maniera da includere non soltanto le banconote, ma anche altri strumenti o beni altamente liquidi, quali assegni, traveller's cheque, carte prepagate e oro.

Anche i beni che presentano proprietà simili ai contanti (ad esempio oro o diamanti) oppure i beni che denotano uno stile di vita di alto valore (ad esempio opere d'arte, automobili, gioielli, orologi) sono soggetti a un rischio elevato, in ragione degli scarsi controlli. Sono state espresse preoccupazioni specifiche riguardo al saccheggio e al traffico di antichità e di altri manufatti. A questo proposito, il regolamento sull'importazione di beni culturali 9 , di recente adozione, completa l’attuale quadro giuridico UE in materia di commercio di tali beni, che fino ad ora comprendeva soltanto la legislazione concernente l'esportazione di beni culturali e la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un paese dell'UE.

2.1.2.Settore finanziario

La relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE individua i fattori che hanno contribuito ai recenti casi di riciclaggio presso banche dell’UE, nonché gli insegnamenti tratti da essi, con l'obiettivo di fornire informazioni ai fini di ulteriori iniziative politiche. Valuta le carenze relative alle difese e alle attività antiriciclaggio degli enti creditizi e mette in evidenza le sfide associate ai diversi approcci in materia di vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo a livello nazionale (cfr. punto 2.2.3).

Inoltre, alcuni altri sottosettori o prodotti finanziari che usano denaro contante (ad esempio gli uffici dei cambiavalute, i trasferimenti di fondi e alcuni prodotti di moneta elettronica) continuano a presentare rischi significativi di riciclaggio di denaro, soprattutto in caso di comportamenti senza scrupoli da parte di terzi che agiscono nei loro canali di distribuzione in veste di agenti o distributori 10 .

L'uso di nuove tecnologie (FinTech) 11 che consentono operazioni rapide e anonime con un numero crescente di rapporti d'affari che si svolgono a distanza, pur apportando benefici notevoli, può comportare un rischio maggiore se non si procede in modo efficace a un'adeguata verifica della clientela e al monitoraggio delle operazioni attraverso il canale di distribuzione 12 . Sebbene le disposizioni della quinta direttiva antiriciclaggio in materia di prestatori di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale costituiscano un primo passo normativo, il crescente ricorso a tali strumenti sta ponendo rischi più elevati e potrebbero essere necessarie ulteriori misure normative.

2.1.3.Settore e prodotti non finanziari — Imprese e professioni non finanziarie designate 

Produttori, distributori, professionisti legali e altri soggetti non finanziari attirano sempre più spesso l'attenzione di potenziali riciclatori. Uno studio indica che il 20-30 % di tutti i proventi generati da reati è riciclato nel settore non finanziario 13 . Di conseguenza l'esposizione ai rischi di tale settore è considerata da significativa a molto significativa nel suo complesso.

La mancata identificazione del titolare effettivo del cliente sembra essere la principale carenza di questo settore. Quando si stabilisce un rapporto d'affari, alcune parti non sempre comprendono correttamente il concetto di "titolare effettivo" o non riescono a verificarne l'identità.

Inoltre, uno Stato membro può designare organi di autoregolamentazione per svolgere funzioni di vigilanza su consulenti tributari, revisori dei conti, contabili esterni, notai e altri liberi professionisti legali, ed agenti immobiliari 14 . Gli Stati membri possono incaricare tali organi di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati e di inviarle alle unità di informazione finanziaria. Tuttavia, alcuni soggetti obbligati ed organi di autoregolamentazione non segnalano molte operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria, soprattutto in taluni Stati membri. Ciò può indicare che le operazioni sospette non sono state correttamente individuate e segnalate. Inoltre, poiché a norma della quarta direttiva antiriciclaggio il settore e i prodotti non finanziari sono compresi tra i soggetti obbligati, è necessario chiarire che un'adeguata applicazione delle misure in materia lascia impregiudicato il principio del privilegio professionale forense 15 .

A seguito di consultazioni con esperti, sembra che anche il settore immobiliare sia sempre più esposto a rischi significativi di riciclaggio. Altri mezzi comuni di riciclaggio dei proventi consistono nella sovrafatturazione negli scambi commerciali e nei prestiti fittizi. Le autorità di contrasto considerano tali rischi significativi.

2.1.4.Settore del gioco d'azzardo

Ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio, tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo sono soggetti obbligati; tuttavia gli Stati membri possono decidere di concedere esenzioni totali o parziali ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo diversi dai casinò, sulla base di un comprovato scarso rischio. Taluni prodotti del gioco d'azzardo sono considerati significativamente esposti al rischio di riciclaggio. Nel caso delle scommesse tradizionali e del poker 16 , ciò sembra essere dovuto a controlli inefficienti. Per il gioco d'azzardo online si riscontra un'elevata esposizione al rischio in relazione al numero estremamente elevato di flussi di operazioni e alla mancanza di interazione faccia a faccia. Sebbene i casinò presentino un'esposizione intrinsecamente ad alto rischio, la loro inclusione nel quadro del contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo sin dal 2005 ha avuto un effetto attenuante.

Le lotterie e le macchine da gioco (al di fuori dei casinò) presentano un livello moderato di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Per quanto concerne le prime, sono in atto alcuni controlli in particolare per affrontare i rischi associati a vincite elevate. Si ritiene che il bingo tradizionale presenti un basso livello di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo poiché comporta puntate e vincite relativamente basse.

2.1.5.Raccolta e trasferimento di fondi tramite organizzazioni senza scopo di lucro 

La presente relazione riguarda le categorie di organizzazioni senza scopo di lucro definite nella raccomandazione del gruppo di azione finanziaria internazionale 17 . Lo scenario di rischio è legato alla raccolta e al trasferimento di fondi da parte di organizzazioni senza scopo di lucro a partner/beneficiari tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

L'analisi dei rischi dal punto di vista delle minacce è complicata dalla natura diversificata del settore. Le "organizzazioni senza scopo di lucro espressive" 18 presentano alcune vulnerabilità poiché possono subire l'infiltrazione di organizzazioni criminali o terroristiche, le quali possono nascondere la titolarità effettiva complicando la tracciabilità della raccolta dei fondi.

Alcuni tipi di "organizzazioni di servizi senza scopo di lucro" 19 sono più direttamente vulnerabili in ragione della natura intrinseca della loro attività. Ciò è dovuto al fatto che possono coinvolgere finanziamenti da e verso zone di conflitto o paesi terzi che la Commissione ha rilevato presentare carenze strategiche nei loro regimi di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo 20 . Le organizzazioni senza scopo di lucro sono di vitale importanza per fornire assistenza umanitaria in tutto il mondo 21 . Al fine di salvaguardare gli obiettivi legittimi di tale assistenza, sono necessarie maggiori informazioni sui rischi di finanziamento del terrorismo nel contesto delle organizzazioni senza scopo di lucro per migliorare la consapevolezza dei rischi. Nel 2019 la Commissione lancerà anche un invito a presentare proposte per un progetto preparatorio sullo sviluppo di capacità, sullo sviluppo programmatico e sulla comunicazione nel contesto della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

I prestatori di servizi finanziari regolamentati possono essere riluttanti ad impegnarsi con alcune organizzazioni senza scopo di lucro in quanto intendono ridurre i rischi. Ciò potrebbe portare all'esclusione finanziaria o spingere i clienti respinti a rivolgersi piuttosto a servizi sommersi di attività bancarie o di trasferimento fondi.

2.1.6.Prodotti/settori nuovi 

La presente relazione esamina diversi nuovi prodotti o settori che sono stati oggetto di incidenti e operazioni delle autorità di contrasto recentemente segnalati. Oltre a FinTech, sono stati individuati come nuovi settori a rischio le piattaforme di cambio e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (cfr. sezione 2.1.2), il calcio professionistico, i porti franchi e i programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori ("passaporti/visti d'oro").

2.1.6.1.Panoramica dei nuovi settori 

2.1.6.1.1.Calcio professionistico

I rischi associati allo sport sono riconosciuti da tempo a livello UE 22 . Il calcio professionistico è stato oggetto di valutazione dato che, pur rimanendo uno sport popolare, è anche un'industria globale con un impatto economico significativo. La complessa organizzazione del calcio professionistico e la mancanza di trasparenza hanno creato un terreno fertile per l'utilizzo di risorse illegali. In questo sport vengono investite somme di denaro discutibili, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile.

2.1.6.1.2.Porti franchi

Un porto franco è una parte del territorio doganale dell'Unione designata come tale da uno Stato membro. I porti franchi sono legali, ma devono rispettare le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato e il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese 23 . Le zone franche possono costituire un rischio in termini di contraffazione, in quanto consentono ai contraffattori di sbarcare le spedizioni, adattare o altrimenti manomettere i carichi o i documenti corrispondenti, e quindi riesportare i prodotti senza l'intervento delle autorità doganali, mascherando così la natura e il fornitore originario delle merci.

L'uso improprio delle zone franche può essere collegato alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, a frodi in materia di IVA, alla corruzione e al riciclaggio. Nella maggior parte dei porti franchi o dei depositi doganali dell'UE (ad eccezione del porto franco di Lussemburgo), non sono disponibili informazioni precise sui titolari effettivi. Ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio gli operatori dei porti franchi e altri soggetti del mercato dell'arte sono diventati soggetti obbligati e, di conseguenza, sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2.1.6.1.3.Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente tendenza all'istituzione di programmi tramite i quali i paesi attirano investimenti concedendo agli investitori diritti di cittadinanza o di residenza. Sono state espresse preoccupazioni in merito ai rischi inerenti a tali programmi in termini di sicurezza, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e corruzione. 

Nel gennaio 2019 la Commissione ha pubblicato una relazione sui programmi nazionali che concedono la cittadinanza dell'Unione a investitori 24 . In seguito alla pubblicazione della relazione, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti degli Stati membri incaricato di esaminare i rischi derivanti dai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e di affrontare le questioni in materia di trasparenza e di governance.

La quinta direttiva antiriciclaggio impone un'adeguata verifica della clientela più approfondita nei confronti dei cittadini di paesi terzi che chiedono di risiedere negli Stati membri, o di ottenerne la cittadinanza, in cambio di capitali o di investimenti in beni, obbligazioni di Stato o imprese.

2.2.Vulnerabilità orizzontali comuni a tutti i settori

2.2.1.Anonimato nelle operazioni finanziarie 

I criminali cercano di evitare di lasciare una traccia di informazioni e di non essere rilevati. Sono considerati particolarmente a rischio i settori caratterizzati da un numero elevato di operazioni in contanti, ad esempio gli operatori che commerciano beni e servizi accettando pagamenti in contanti e gli operatori economici che accettano pagamenti in tagli grandi, come ad esempio tramite banconote da 500 EUR 25 e 200 EUR.

Anche i prodotti finanziari che offrono caratteristiche simili di anonimato in determinate circostanze (ad esempio taluni prodotti di moneta elettronica, le valute virtuali o le piattaforme di finanziamento collettivo non regolamentate) sono vulnerabili al riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Lo stesso vale per beni, quali l'oro e i diamanti, che sono facilmente commerciabili o che possono essere conservati in maniera sicura e sono facili da trasferire.

2.2.2.Identificazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

I criminali utilizzano il sistema finanziario per immettere i loro proventi illeciti nei mercati finanziari, nel mercato immobiliare o nell'economia legittima in maniera più strutturata rispetto a quanto facciano con l'utilizzo di denaro contante o di operazioni finanziarie anonime. Tutti i settori sono vulnerabili all'infiltrazione, all'integrazione o alla titolarità da parte di organizzazioni della criminalità organizzata e di gruppi terroristici. Una tecnica comune adottata dai criminali consiste nel creare società di comodo, trust o complesse strutture aziendali per nascondere le proprie identità. Questa situazione non è limitata a talune giurisdizioni o a taluni tipi di persone giuridiche o di istituti giuridici. Gli autori di reati utilizzano il veicolo più conveniente, più facile e più sicuro in base alle loro competenze, alla loro posizione e alle pratiche di mercato attuate nella giurisdizione in questione.

Negli ultimi anni si è posto sempre più l'accento sulla necessità di garantire un'efficace identificazione dei titolari effettivi a livello tanto dell’UE quanto internazionale, attraverso il gruppo di azione finanziaria internazionale e il forum globale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sulla trasparenza fiscale 26 . La direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette 27 facilita lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri.

La maggior parte degli Stati membri ha istituito un registro o una banca dati centrale per raccogliere le informazioni sui titolari effettivi, anche se la quinta direttiva antiriciclaggio rinvia il termine per l'istituzione di tali registri al gennaio del 2020. Quest'ultima direttiva prevede inoltre una maggiore trasparenza e un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Permangono tuttavia notevoli vulnerabilità:

-i criminali potrebbero utilizzare strutture societarie complesse registrate in paesi terzi, dato che i registri previsti dalla direttiva antiriciclaggio riguardano soltanto le persone giuridiche e gli istituti giuridici negli Stati membri;

-i criminali possono utilizzare intenzionalmente informazioni o documentazione falsa per nascondere la loro identità;

-i registri nazionali dei titolari effettivi potrebbero presentare carenze in termini di loro attuazione tecnica o gestione; i criminali potrebbero trasferire la loro attività negli Stati membri che presentano un quadro meno efficace.

2.2.3.Vigilanza nel mercato interno

Le autorità di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo sono competenti per verificare la corretta applicazione degli obblighi da parte del settore privato. Nella maggior parte degli Stati membri, tale vigilanza sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari è esercitata anche dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale. In taluni altri Stati membri, tale compito è assegnato alle unità di informazione finanziaria.

La relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE esamina le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza e presenta le risultanze concernenti le azioni da loro intraprese dal punto di vista del contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo, nonché da una prospettiva prudenziale. La relazione si concentra sui poteri, sull'organizzazione e sulle risorse delle autorità, sulla vigilanza su soggetti locali, sulla vigilanza su soggetti transfrontalieri e sull'efficacia delle misure di vigilanza.

Nei settori non finanziari, gli Stati membri possono consentire agli organi di autoregolamentazione di vigilare su consulenti tributari, revisori dei conti, contabili esterni, notai e altri liberi professionisti legali e agenti immobiliari. Dall'analisi è emerso che, nella grande maggioranza degli Stati membri, la vigilanza in questi settori risente ancora di carenze in termini di controlli, orientamenti e livello di segnalazione da parte di professionisti del settore giuridico, in particolare delle unità di informazione finanziaria.

2.2.4.Cooperazione tra unità di informazione finanziaria

La relazione di mappatura 28 della piattaforma dell'unità di informazione finanziaria 29 del dicembre 2016 ha individuato gli ostacoli all'accesso, allo scambio e all'utilizzo delle informazioni e alla cooperazione operativa tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri. Nella sua relazione di valutazione sovranazionale del rischio del 2017 30 la Commissione ha proposto misure di mitigazione e ha delineato ulteriori modi per migliorare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria 31 . Le misure proposte sono rispecchiate in parte nella quinta direttiva antiriciclaggio. È stato migliorato l'accesso alle informazioni in possesso dei soggetti obbligati o delle autorità competenti e sono stati chiariti taluni aspetti relativi ai compiti delle unità di informazione finanziaria e allo scambio di informazioni tra tali unità.

La relazione sulla cooperazione tra le unità di informazione finanziaria 32 individua le lacune esistenti e valuta le opportunità di ulteriore miglioramento del quadro di cooperazione.

2.2.5.Altre vulnerabilità comuni a tutti i settori

Dalla valutazione sovranazionale del rischio emerge che tutti i settori individuati sono esposti ad alcune vulnerabilità supplementari:

-infiltrazione da parte di criminali: i criminali possono diventare i titolari di un soggetto obbligato oppure trovare soggetti obbligati intenzionati ad assisterli nelle loro attività di riciclaggio. Ciò richiede lo svolgimento di verifiche della competenza e dell'onorabilità nei settori finanziari contemplati dalla direttiva;

-falsificazione: la tecnologia moderna sta facilitando la falsificazione di documenti e tutti i settori stanno lottando per mettere in atto meccanismi affidabili per rilevarli;

-condivisione insufficiente di informazioni tra il settore pubblico e quello privato: si rileva la necessità di migliorare i meccanismi di feedback delle unità di informazione finanziaria ai soggetti obbligati;

-risorse, consapevolezza dei rischi e conoscenze insufficienti per attuare le norme in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo: mentre alcuni soggetti obbligati investono in strumenti sofisticati per accertare la conformità, molti di essi presentano una consapevolezza, strumenti e capacità più limitati in questo contesto;

-rischi derivanti da FinTech: si prevede che l'uso di servizi online aumenti ulteriormente nell'economia digitale, facendo crescere la domanda di identificazione online. L'uso e l'affidabilità dell'identificazione elettronica sono fondamentali a tale proposito.

3.MISURE DI MITIGAZIONE 

3.1.Misure di mitigazione ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio

La quinta direttiva antiriciclaggio, che dovrà essere recepita entro il mese di gennaio del 2020, doterà l'UE di strumenti che le permetteranno di evitare in maniera più efficace che il suo sistema finanziario venga utilizzato per il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso:

Øun miglioramento della trasparenza attraverso i registri pubblici dei titolari effettivi per le imprese e i registri accessibili al pubblico per i trust e altri istituti giuridici;

Øuna limitazione dell'anonimato offerto da valute virtuali, prestatori di servizi di portafoglio digitale e carte prepagate;

Øun ampliamento dei criteri di valutazione dei paesi ad alto rischio e un miglioramento delle garanzie per le operazioni finanziarie da e verso tali paesi;

Øl'obbligo per gli Stati membri di istituire registri centrali dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati sui conti bancari;

Øun miglioramento della cooperazione tra autorità di vigilanza antiriciclaggio e dello scambio di informazioni tra le stesse e con le autorità di vigilanza prudenziale e con la Banca centrale europea.

Queste misure dovrebbero contribuire ulteriormente a ridurre i livelli di rischio nei settori e nei prodotti interessati. La Commissione riesaminerà il rispetto delle nuove disposizioni e pubblicherà una relazione sull'attuazione a metà del 2021.

3.2.Misure di mitigazione dell'UE già in vigore o in preparazione

3.2.1.Provvedimenti legislativi

La maggior parte delle misure legislative a cui si riferisce la valutazione sovranazionale del rischio del 2017 è stata adottata, in particolare la quinta direttiva antiriciclaggio, il nuovo regolamento relativo ai controlli sul denaro contante 33 , la direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale 34 e il regolamento sull'importazione di beni culturali 35 . La direttiva sull'agevolazione dell'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo 36 prevede che le autorità competenti, comprese le autorità fiscali, le autorità anticorruzione e gli uffici per il recupero dei beni, abbiano accesso diretto ai registri centralizzati dei conti bancari o ai sistemi di reperimento dei dati.

La revisione dei regolamenti delle autorità europee di vigilanza 37 ha rafforzato il mandato dell'Autorità bancaria europea in termini di raccolta, analisi e ulteriore diffusione di informazioni al fine di garantire che tutte le autorità competenti vigilino in maniera efficace e coerente sui rischi di riciclaggio. È stato inoltre chiarito e rafforzato il potere dell'Autorità bancaria europea di intervenire in caso di violazione del diritto dell'Unione. L'adozione della quinta direttiva sui requisiti patrimoniali 38 elimina gli ostacoli alla cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio/di contrasto al finanziamento del terrorismo.

3.2.2.Iniziative politiche

Nel dicembre 2017 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti in materia di identificazione elettronica e processi a distanza per la conoscenza dei propri clienti 39 . Il gruppo di esperti metterà a disposizione della Commissione le proprie competenze per esaminare le questioni relative all'uso, da parte dei prestatori di servizi finanziari, di sistemi di identificazione elettronica (e-ID) e di altri processi digitali innovativi per conformarsi alle norme antiriciclaggio.

Nel giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una relazione sulle restrizioni ai pagamenti in contanti 40 . Tale relazione ha concluso che le restrizioni ai pagamenti in contanti non avrebbero contrastato in maniera significativa il finanziamento del terrorismo, sebbene i risultati preliminari indicassero anche che il divieto di effettuare pagamenti in contanti di valore elevato potrebbe avere un impatto positivo sulla lotta contro il riciclaggio.

3.2.3.Ulteriori misure di sostegno 

ØMiglioramento della raccolta di dati statistici;

Øformazione per i professionisti che svolgono attività soggette al "privilegio professionale forense", che fornisca orientamenti e conoscenze pratiche per aiutarli a riconoscere possibili operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e indicazioni su come procedere in tali casi. La Commissione valuterà le opzioni per migliorare la conformità in questo settore in linea con la giurisprudenza pertinente. All'inizio del 2020 dovrebbe essere avviato un progetto finanziato dall'UE per la formazione degli avvocati. Nel 2018 i notai hanno ricevuto una sovvenzione finanziata dall'UE a copertura delle esigenze di formazione in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

Øsensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai rischi nel contesto del contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

Øulteriore analisi dei rischi posti da Hawala e dai servizi informali di trasferimento di valori: portata del problema e possibili soluzioni in termini di contrasto;

Øulteriore controllo sulla contraffazione monetaria e dei suoi possibili collegamenti con il riciclaggio. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento 41 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") e che prevede la sua estensione 42 agli Stati membri non appartenenti alla zona euro, la cui adozione è prevista per il 2020;

Øulteriori lavori destinati a migliorare la vigilanza nell'UE. La relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE evidenzia possibili azioni supplementari per rafforzare ulteriormente il quadro legislativo dell'UE in materia di antiriciclaggio, rafforzando così l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali.

4.Raccomandazioni

Dopo aver valutato i rischi alla luce del quadro giuridico aggiornato, la Commissione ritiene che occorra adottare una serie di misure di mitigazione dei rischi a livello UE e di Stati membri, tenendo conto dei seguenti aspetti:

-livelli di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

-necessità di intervenire a livello UE o di raccomandare agli Stati membri di intervenire (sussidiarietà);

-necessità di misure normative o non normative (proporzionalità);

-impatto sulla vita privata e sui diritti fondamentali.

Inoltre, la Commissione ha considerato la necessità di evitare utilizzi abusivi o interpretazioni erronee delle sue raccomandazioni che comporterebbero l'esclusione di intere classi di clienti e la cessazione dei rapporti con i clienti, senza prendere in considerazione appieno e in maniera corretta il livello di rischio esistente in un determinato settore.

4.1.Raccomandazioni per le autorità europee di vigilanza 

4.1.1.Seguito dato alle raccomandazioni formulate nella valutazione sovranazionale del rischio del 2017 

Nella relazione del 2017 la Commissione ha raccomandato alle autorità europee di vigilanza:

(1)di aumentare la consapevolezza in merito ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e di individuare le azioni appropriate per sviluppare ulteriormente la capacità delle autorità di vigilanza nazionali di svolgere le attività in vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Le autorità europee di vigilanza hanno risposto come segue:

Øemanando otto progetti di norme tecniche 43 , orientamenti 44 e pareri 45 a sostegno dell'efficace attuazione dell'approccio basato sul rischio al contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari e delle loro autorità di vigilanza. È attualmente in fase di consultazione un nono strumento sul miglioramento della cooperazione tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo;

Øorganizzando corsi di formazione e seminari sugli aspetti relativi al contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo dell'approccio basato sul rischio e della vigilanza basata sul rischio; sui rischi legati alla moneta elettronica; e sui rischi legati alle rimesse di denaro. Ai seminari hanno partecipato oltre 300 autorità di vigilanza appartenenti a tutti gli Stati membri;

Øpromuovendo lo scambio di informazioni e di buone prassi attraverso i comitati interni e i consigli delle autorità di vigilanza delle autorità europee di vigilanza e formulando aspettative chiare sulle prassi di vigilanza in relazione a questioni specifiche, ad esempio i documenti di Panama.

Nel 2018 l'Autorità bancaria europea ha avviato un riesame pluriennale, condotto dal personale, degli approcci delle autorità competenti in materia di vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo, al fine di individuare i settori di miglioramento per stabilire le migliori prassi e porre rimedio alle carenze, nonché per sostenere gli sforzi delle autorità nazionali in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo nel quadro stabilito dal diritto dell'Unione e dagli orientamenti delle autorità europee di vigilanza. Sui risultati di tale riesame si baserà il contenuto della formazione che l'Autorità bancaria europea si è impegnata a fornire nel 2019 e gli aggiornamenti degli orientamenti in materia di vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della quarta direttiva antiriciclaggio;

(2)di intraprendere ulteriori iniziative per migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza.

Nel novembre del 2018 le autorità europee di vigilanza si sono consultate su un progetto di orientamenti per il miglioramento della cooperazione tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo. Il progetto di orientamenti chiarisce gli aspetti pratici della cooperazione e dello scambio di informazioni in materia di vigilanza e stabilisce norme che disciplinano i nuovi collegi di autorità di vigilanza in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Si prevede che tali orientamenti saranno finalizzati nel 2019.

Il 10 gennaio 2019 le autorità europee di vigilanza hanno approvato il contenuto di un accordo multilaterale sugli aspetti pratici dello scambio di informazioni tra la Banca centrale europea, nella sua funzione di vigilanza, e tutte le autorità competenti dell'UE responsabili della vigilanza sul rispetto, da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari, degli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

(3)di elaborare ulteriori soluzioni per gli operatori delle autorità di vigilanza che agiscono nel quadro del regime di "passaporto".

L'Autorità bancaria europea ha istituito un gruppo di azione incaricato di chiarire quando agenti e distributori che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente che ha effettuato la nomina è autorizzato sono considerati "stabilimenti" ai fini della direttiva (UE) 2015/2366 46 , della direttiva 2009/110/CE 47 e della quarta direttiva antiriciclaggio. I lavori sono in corso e dovrebbero concludersi nel 2019;

(4)di fornire orientamenti aggiornati sulla governance interna al fine di chiarire ulteriormente le aspettative nei confronti delle funzioni dei responsabili del controllo di conformità presso gli enti finanziari.

Nel settembre del 2017 il sottocomitato congiunto delle autorità europee di vigilanza in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo ha deciso, alla luce delle risorse limitate proprie e delle autorità nazionali competenti, di rinviare la stesura di orientamenti sulle funzioni dei responsabili del controllo di conformità e di concentrarsi sulla cooperazione in materia di vigilanza, considerata prioritaria in quanto i rischi in questo settore si erano già materializzati;

(5)di fornire ulteriori orientamenti sull'identificazione della titolarità effettiva per i fornitori di fondi di investimento, in particolare in situazioni che presentano un rischio maggiore di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nel giugno 2017 le autorità europee di vigilanza hanno pubblicato "orientamenti sui fattori di rischio" 48 su misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a singoli rapporti d'affari e singole operazioni occasionali.

Gli orientamenti contengono orientamenti settoriali destinati ai fornitori di fondi di investimento e definiscono, per la prima volta a livello dell’UE, le misure che i fondi e i gestori di fondi dovrebbero adottare per rispettare i loro obblighi in materia di adeguata verifica della clientela (anche nei confronti dei titolari effettivi) e le modalità per adeguare la portata delle misure in funzione del rischio;

(6)di analizzare i rischi operativi in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo connessi all'azienda/al modello imprenditoriale nei settori del corporate banking (servizi bancari forniti alle imprese), del private banking e delle attività di investimento degli investitori istituzionali, da un lato, nonché nei settori dei servizi di trasferimento di valori e denaro e della moneta elettronica, dall'altro.

L'Autorità bancaria europea ha fatto il punto sulle risultanze emerse dai riesami tematici condotti dalle autorità competenti in relazione agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Le conclusioni si riflettono nel parere congiunto sui rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo che incidono sul sistema finanziario dell'Unione e che le autorità europee di vigilanza sono tenute ad emettere per ciascun esercizio di valutazione sovranazionale del rischio 49 .

4.1.2.Situazione attuale

Le raccomandazioni rivolte alle autorità europee di vigilanza nella valutazione sovranazionale del rischio del 2017 sono state accolte, ad eccezione della raccomandazione 4 sulla pubblicazione di orientamenti aggiornati sulla governance interna destinati a chiarire ulteriormente le aspettative nei confronti delle funzioni dei responsabili del controllo di conformità presso gli istituti finanziari. La Commissione ribadisce che la raccomandazione 4 deve ancora essere completata.

Inoltre, l'Autorità bancaria europea è invitata a completare le azioni pertinenti nel quadro del piano d'azione dell'UE in materia di riciclaggio allegato alle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2018 50 . 

4.2.Raccomandazioni per le autorità di vigilanza non finanziarie

Per il settore non finanziario, non esistono organismi a livello UE corrispondenti alle autorità europee di vigilanza. Ai sensi del quadro antiriciclaggio dell'UE, gli Stati membri possono consentire agli organi di autoregolamentazione di svolgere funzioni di vigilanza per i consulenti tributari, i revisori dei conti, i contabili esterni, i notai e altri liberi professionisti legali e gli agenti immobiliari.

La Commissione ribadisce le raccomandazioni della valutazione sovranazionale del rischio del 2017 per gli organi di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne lo svolgimento di un numero maggiore di ispezioni tematiche, l'aumento del livello di segnalazione e la prosecuzione dell'organizzazione di programmi di formazione al fine di sviluppare una comprensione dei rischi e degli obblighi di conformità in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

4.3.Raccomandazioni agli Stati membri 51

4.3.1.Seguito dato alle raccomandazioni contenute nella valutazione sovranazionale del rischio del 2017 

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della quarta direttiva antiriciclaggio, se gli Stati membri decidono di non applicare alcuna delle raccomandazioni, devono notificare alla Commissione la loro decisione fornendone una motivazione (principio del "rispettare o motivare"). Ad oggi nessuno degli Stati membri ha fatto pervenire una tale notifica in relazione alle raccomandazioni del 2017.

La Commissione ha dato seguito alle raccomandazioni del 2017 rivolte agli Stati membri verificando il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, i questionari inviati agli Stati membri sul seguito dato alle raccomandazioni del 2017 e l'aggiornamento delle valutazioni nazionali dei rischi. 

Per talune raccomandazioni il contributo ricevuto non è significativo oppure le autorità nazionali hanno dichiarato di aver avuto poco tempo a disposizione per attuarle. La Commissione sottolinea la necessità di mantenere o intensificare gli sforzi in corso. Inoltre, è importante osservare che gli obblighi giuridici della quinta direttiva antiriciclaggio sostituiscono, in tutto o in parte, alcune delle raccomandazioni di cui alla relazione del 2017, in particolare per quanto concerne una maggiore trasparenza sui titolari effettivi, l'abbassamento delle soglie per gli obblighi di adeguata verifica della clientela in taluni settori o l'ampliamento dell'elenco dei soggetti obbligati.

(1)Portata delle valutazioni nazionali dei rischi

La relazione del 2017 ha individuato nelle attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante e pagamenti in contanti, nel settore delle organizzazioni senza scopo di lucro e nei prodotti di moneta elettronica i settori che gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione nelle loro valutazioni nazionali dei rischi e per i quali dovrebbero definire adeguate misure di mitigazione.

La maggior parte delle valutazioni nazionali dei rischi tengono conto dei rischi connessi alle operazioni in contanti e di quelli derivanti dal traffico di opere d'arte e oggetti di antiquariato, hanno integrato le organizzazioni senza scopo di lucro nelle loro valutazioni e hanno affrontato i rischi dei prodotti di moneta elettronica, in linea con la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio.

Tuttavia, diversi Stati membri non hanno ancora adottato alcuna valutazione nazionale dei rischi 52 , mentre altri non hanno affrontato il rischio rappresentato dai prodotti in questione. Tali Stati membri sono incoraggiati a dare urgentemente seguito a questa raccomandazione.

La presente relazione reitera la raccomandazione del 2017 e invita tutti gli Stati membri a includere nelle loro valutazioni nazionali dei rischi quelli associati ai prodotti menzionati e a provvedere all'adozione delle misure adeguate di mitigazione.

(2)Titolarità effettiva

La relazione del 2017 raccomandava agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici fossero adeguate, accurate e aggiornate. In particolare, occorreva sviluppare strumenti per garantire che l'identificazione dei titolari effettivi abbia luogo al momento dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela e che i settori più esposti a rischi derivanti da regimi opachi di titolarità effettiva siano sottoposti a un controllo e una vigilanza efficaci.

La quarta direttiva antiriciclaggio prevedeva già l'obbligo per gli Stati membri di istituire registri dei titolari effettivi per le imprese, i trust e altri istituti giuridici analoghi, ma la quinta direttiva antiriciclaggio ha modificato il contesto e il termine per il recepimento di tali registri. La maggior parte degli Stati membri ha notificato alla Commissione l'istituzione di tali registri.

La presente relazione reitera la raccomandazione del 2017 e incoraggia gli Stati membri a garantire la tempestiva attuazione delle disposizioni della quinta direttiva antiriciclaggio concernenti i registri dei titolari effettivi 53 .

(3)Risorse adeguate per le autorità di vigilanza e le unità di informazione finanziaria

La valutazione sovranazionale del rischio del 2017 ha invitato gli Stati membri ad assegnare risorse "adeguate" alle loro autorità competenti. La maggior parte degli Stati membri conferma di aver assegnato risorse adeguate alle proprie autorità competenti, come previsto dall'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva. Tuttavia, dalla relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE emerge che numerose autorità di vigilanza presentavano un organico criticamente insufficiente.

La presente relazione reitera la raccomandazione secondo la quale gli Stati membri dovrebbero intensificare ulteriormente i loro sforzi in questo settore e dimostrare che le autorità di vigilanza antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo sono in grado di svolgere pienamente i loro compiti.

(4)Aumento delle ispezioni in loco da parte delle autorità di vigilanza

Settore finanziario

La relazione del 2017 ha raccomandato agli Stati membri di mettere in atto un modello di vigilanza basata sul rischio conformemente agli orientamenti congiunti del 2016 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio delle autorità europee di vigilanza 54 .

Diversi Stati membri hanno dichiarato di effettuare regolarmente ispezioni tematiche di vigilanza sulle imprese di investimento. Altri Stati membri hanno dichiarato di effettuare una valutazione generale dei rischi.

Dalla relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE emerge che spesso le autorità di vigilanza non avevano svolto adeguate ispezioni in loco.

Le autorità di vigilanza dovrebbero continuare ad effettuare ispezioni in loco che siano commisurate, in termini di frequenza ed intensità, ai rischi individuati in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Tali ispezioni devono concentrarsi su specifici rischi operativi del riciclaggio/finanziamento del terrorismo, in funzione, in particolare, delle vulnerabilità specifiche intrinseche di un prodotto o servizio: attività di investimento degli investitori istituzionali (soprattutto se realizzate tramite intermediari); private banking, nel contesto del quale le autorità di vigilanza dovrebbero valutare in particolare il rispetto delle norme in materia di titolarità effettiva; e uffici dei cambiavalute e servizi di trasferimento di valori o di denaro, nel contesto dei quali le ispezioni dovrebbero includere un riesame della formazione degli agenti.

Settore non finanziario

La valutazione sovranazionale del rischio del 2017 ha invitato gli Stati membri a garantire che le loro autorità competenti effettuino un numero sufficiente di controlli in loco senza preavviso sui rivenditori di oggetti di valore elevato, sui professionisti del settore immobiliare e sui commercianti di oggetti di antiquariato.

Gli Stati membri seguono approcci diversi quando si tratta di ispezioni nei settori non finanziari e la qualità di tale vigilanza tende a variare maggiormente.

La presente relazione reitera la raccomandazione di effettuare un numero sufficiente di ispezioni in loco.

(5)Svolgimento di ispezioni tematiche da parte delle autorità di vigilanza

La valutazione sovranazionale del rischio del 2017 ha raccomandato alle autorità di vigilanza di sviluppare una migliore comprensione dei rischi in termini di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai quali è esposto uno specifico settore di attività. 

Secondo le risposte pervenute dagli Stati membri, la maggior parte delle autorità di vigilanza assegna le risorse di vigilanza sulla base del rischio. Di norma le ispezioni delle autorità di vigilanza riguardano, tra l'altro, la conformità in relazione agli obblighi concernenti i titolari effettivi e di formazione. Nella maggior parte delle risposte non si fa riferimento a ispezioni tematiche nel settore dei servizi di trasferimento di valori o di denaro negli ultimi due anni. Le autorità di vigilanza dovrebbero continuare a migliorare la loro comprensione dei rischi relativi al riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai quali è esposto un segmento specifico di un settore di attività. In particolare, dovrebbero valutare specificamente il rispetto delle norme sulla titolarità effettiva nei settori individuati nel 2017.

La presente relazione reitera la raccomandazione secondo la quale gli Stati membri devono garantire ulteriormente che le autorità di vigilanza effettuino ispezioni tematiche. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero concentrare meglio le loro risorse nelle ispezioni tematiche.

(6)Considerazioni sull’ampliamento dell'elenco dei soggetti obbligati

La relazione del 2017 ha evidenziato taluni servizi/prodotti non coperti dal quadro UE in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo e ha invitato gli Stati membri ad estendere l'ambito di applicazione del regime in tale contesto ai professionisti particolarmente soggetti a rischio.

La quarta direttiva antiriciclaggio ha esteso l'ambito di applicazione del regime di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo a tali professionisti. Dalle risposte della maggior parte degli Stati membri e dalla verifica del recepimento emerge che in generale questa raccomandazione è stata seguita. Inoltre, taluni Stati membri applicano già le disposizioni della quinta direttiva antiriciclaggio per quanto concerne i nuovi soggetti obbligati.

La presente relazione reitera la raccomandazione di prestare la massima attenzione ai professionisti particolarmente a rischio, compresi i nuovi soggetti obbligati introdotti dalla quinta direttiva antiriciclaggio (agenti immobiliari, commercianti di opere d'arte e oggetti di antiquariato e commercianti specifici di beni di valore elevato, qualora accettino pagamenti in contanti al di sopra di una certa soglia; piattaforme di cambio di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale).

(7)Un livello adeguato di verifica della clientela per operazioni occasionali

La relazione del 2017 ha attirato l'attenzione sull'esenzione dall'obbligo di svolgere un'adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15 000 EUR e ha invitato gli Stati membri a definire una soglia più bassa, se del caso, in considerazione dei rischi a livello nazionale in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

La soglia per le operazioni occasionali varia da uno Stato membro all'altro. Taluni Stati membri applicano soglie per i servizi di trasferimento di valori o di denaro o per gli uffici dei cambiavalute che potrebbero ancora essere considerate elevate. Di conseguenza, è più difficile attuare un controllo efficace delle operazioni.

La presente relazione reitera la raccomandazione del 2017 e invita gli Stati membri a fornire orientamenti sulla definizione di "operazioni occasionali" e a stabilire criteri che garantiscano che le norme di adeguata verifica della clientela applicabili ai rapporti d'affari non vengano eluse per gli uffici dei cambiavalute e le rimesse di denaro.

(8)Livello adeguato di verifica della clientela in caso di servizi di affitto di cassette di sicurezza e servizi analoghi

La relazione del 2017 ha raccomandato l'introduzione di adeguate garanzie per controllare adeguatamente i servizi di affitto di cassette di sicurezza, in particolare quelli forniti da istituti finanziari e servizi di deposito analoghi forniti da prestatori non finanziari.

Dalle risposte degli Stati membri è emerso che tali attività sono soggette alla normativa antiriciclaggio/di contrasto del finanziamento del terrorismo indipendentemente dal fatto che siano realizzate o meno da un ente creditizio. In alcuni Stati membri soltanto gli istituti finanziari forniscono questi servizi.

La presente relazione reitera la raccomandazione di garantire un livello adeguato di verifica della clientela in caso di servizi di affitto di cassette di sicurezza e servizi analoghi.

(9)Cooperazione regolare tra autorità competenti e soggetti obbligati

La relazione del 2017 ha raccomandato una cooperazione rafforzata con l'obiettivo di rendere più semplice l'individuazione di operazioni sospette, di aumentare il numero e la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette, di fornire indicazioni sui rischi, sull'adeguata verifica della clientela e sugli obblighi di segnalazione. Ciò si può ottenere principalmente attraverso il riscontro dato dalle unità di informazione finanziaria ai soggetti obbligati in merito alla qualità della segnalazione, ma anche in merito alle tipologie di segnalazione. Diversi settori hanno sottolineato che la mancanza di riscontro costituisce un problema, in particolare il gioco d'azzardo, i consulenti tributari, i revisori dei conti, i contabili esterni, i notai e altri liberi professionisti legali e i servizi di trasferimento di valori o di denaro.

Dall'analisi e dalla valutazione ai fini della relazione di valutazione del quadro di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria è emerso che in numerosi Stati membri il riscontro dato dalle unità di informazione finanziaria ai soggetti obbligati è ancora carente, nonostante l'esistenza di normative interne e di orientamenti settoriali in merito a questa prescrizione.

La presente relazione reitera in parte la raccomandazione e chiede una migliore cooperazione tra le autorità competenti e i soggetti obbligati.

(10)Formazione specifica e continua per i soggetti obbligati

La relazione del 2017 ha raccomandato che la formazione impartita alle autorità competenti tratti il rischio di infiltrazione o titolarità da parte di gruppi della criminalità organizzata, in particolare per il settore del gioco d'azzardo, i prestatori di servizi relativi a società e trust, i consulenti tributari, i revisori dei conti, i contabili esterni, i notai e altri liberi professionisti legali, alcuni prestatori di servizi (in materia di struttura del capitale, strategia industriale, fusioni e acquisto di imprese), servizi immobiliari e servizi di trasferimento di valori o di denaro.

La maggior parte degli Stati membri ha riferito che è stata impartita la formazione raccomandata e che sono stati forniti orientamenti sugli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo per diversi settori.

La presente relazione reitera la raccomandazione di offrire ulteriore formazione, in particolare per quanto riguarda i soggetti obbligati particolarmente a rischio quali individuati nella valutazione sovranazionale del rischio del 2017, o per i soggetti obbligati di nuova designazione.

(11)Relazione annuale fornita dalle autorità competenti/dagli organi di autoregolamentazione sulle attività in materia di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati che rientrano nel loro ambito di competenza

Dalla valutazione sovranazionale del rischio del 2017 è emerso che tale obbligo di segnalazione ha aiutato le autorità nazionali a condurre valutazioni nazionali dei rischi e ha consentito un'azione più proattiva per far fronte alle carenze o alle inadempienze in termini di rispetto degli obblighi di contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo, in particolare nel settore immobiliare e per i consulenti tributari, i revisori dei conti, i contabili esterni, i notai e gli altri liberi professionisti legali.

In taluni Stati membri, gli organismi di autoregolamentazione hanno iniziato soltanto di recente la loro attività di vigilanza in quanto alcuni settori, principalmente designati come attività e professioni non finanziarie, sono stati aggiunti solo tramite la quarta direttiva antiriciclaggio. Di conseguenza vi sono ancora statistiche dettagliate per le imprese e le professioni non finanziarie designate, come richiesto nella raccomandazione. Taluni Stati membri non concordano sull'utilità della relazione annuale sulle attività di vigilanza.

La presente relazione reitera la raccomandazione e incoraggia gli organi di autoregolamentazione a svolgere un ruolo più proattivo nel contesto della vigilanza antiriciclaggio.

4.3.2.Analisi dei rischi per prodotto/servizio — raccomandazioni specifiche

Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, sono necessarie le azioni specifiche per prodotto/settore 55 descritte in appresso.

(1)Contante e attivi assimilabili ai contanti

ØNelle loro valutazioni nazionali dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei rischi posti dai pagamenti in contanti e adottare le opportune misure di mitigazione;

Øle autorità dovrebbero intervenire in relazione a importi inferiori alla soglia di dichiarazione di 10 000 EUR qualora sospettino un'attività criminale.

(2)Settore finanziario

ØGli Stati membri dovrebbero migliorare i sistemi di controllo e individuazione applicati ai prodotti maggiormente esposti ai rischi di finanziamento del terrorismo. Gli istituti finanziari di solito non hanno accesso a informazioni pertinenti (spesso detenute dalle autorità di contrasto) che li aiuterebbero a individuare i rischi di finanziamento del terrorismo prima che si concretizzino. Analogamente, gli sforzi delle autorità di contrasto destinati a smantellare le attività e le reti terroristiche possono essere ostacolati dalla loro incapacità di ottenere informazioni sui flussi finanziari che soltanto gli istituti finanziari possono fornire.

ØPer quanto riguarda i rischi di riciclaggio, è essenziale che gli Stati membri sviluppino e migliorino i loro registri dei titolari effettivi in maniera da contribuire alla realizzazione di solide procedure di adeguata verifica della clientela.

ØGli Stati membri dovrebbero continuare ad effettuare ispezioni tematiche, concentrandosi su settori diversi a seconda del settore/prodotto. Per le ispezioni in loco nelle imprese interessate di un particolare settore, è più efficiente in termini di tempo selezionare settori a rischio piuttosto che effettuare un'ispezione generale; ciò fornisce alle autorità di vigilanza un quadro chiaro delle migliori prassi e delle carenze più significative.

ØOccorre impartire formazione e fornire orientamenti sui fattori di rischio quali l'interazione non faccia a faccia, intermediari professionali/clienti off-shore e strutture complesse/con società di comodo.

ØOccorre dare seguito alle conclusioni della relazione sulla valutazione di recenti casi di presunto riciclaggio concernenti enti creditizi dell'UE.

(3)Settore e prodotti non finanziari — Imprese e professioni non finanziarie designate

ØGli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità/gli organi di autoregolamentazione competenti forniscano formazione e orientamenti sui fattori di rischio, prestando particolare attenzione ai rapporti d'affari che si svolgono a distanza, agli intermediari professionali/clienti o giurisdizioni off-shore e alle strutture complesse/con società di comodo.

ØGli Stati membri dovrebbero garantire che gli organi di autoregolamentazione/le autorità competenti effettuino ispezioni tematiche sul rispetto degli obblighi di identificazione dei titolari effettivi.

ØLe autorità/gli organi di autoregolamentazione competenti dovrebbero fornire agli Stati membri relazioni annuali sulle misure adottate per verificare il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, compresi gli obblighi relativi ai titolari effettivi, alle segnalazioni di operazioni sospette e ai controlli interni.

ØGli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni connesse, nonché di consulenza e servizi relativi a fusioni e all'acquisto di imprese, rispettino i loro obblighi in materia di titolari effettivi.

(4)Settore del gioco d'azzardo

ØLe autorità competenti dovrebbero attuare programmi di sensibilizzazione tra gli operatori del gioco d'azzardo (online) in merito ai fattori di rischio emergenti che possono incidere sulla vulnerabilità del settore, compreso l'uso di moneta elettronica anonima e valute virtuali e l'emergere di operatori di gioco d'azzardo online non autorizzati. Il feedback ricevuto dalle unità di informazione finanziaria sulla qualità delle segnalazioni di operazioni sospette migliorerebbe la segnalazione e l'uso delle informazioni fornite. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero tenere conto delle specificità del settore del gioco d'azzardo nello sviluppo di modelli standard per le segnalazioni di operazioni sospette a livello UE.

ØOltre alle sessioni di formazione, gli Stati membri dovrebbero garantire una formazione adeguata incentrata su adeguate valutazioni dei rischi dei prodotti/modelli imprenditoriali pertinenti per il personale, i responsabili del controllo di conformità e i rivenditori al dettaglio.

ØOccorre fornire ulteriori orientamenti ai soggetti obbligati sul concetto di "diverse operazioni che appaiono collegate".

(5)Raccolta e trasferimenti di fondi tramite un'organizzazione senza scopo di lucro

ØGli Stati membri dovrebbero garantire che le organizzazioni senza scopo di lucro siano maggiormente coinvolte nelle valutazioni nazionali dei rischi.

ØGli Stati membri dovrebbero sviluppare programmi di informazione e sensibilizzazione sul rischio di ricorso abusivo ad organizzazioni senza scopo di lucro e fornire materiale di sensibilizzazione in materia;

ØGli Stati membri dovrebbero analizzare ulteriormente i rischi cui sono esposte le organizzazioni senza scopo di lucro.

(6)Prodotti/settori nuovi: calcio professionistico, porti franchi, programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori

ØCalcio professionistico: gli Stati membri dovrebbero considerare quali attori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di segnalare le operazioni sospette e quali requisiti dovrebbero applicarsi al controllo e alla registrazione dell'origine dei titolari dei conti e dei beneficiari del denaro.

ØPorti franchi: gli Stati membri dovrebbero attuare controlli antiriciclaggio indipendenti e regolari delle funzioni di verifica della conformità svolte dagli operatori autorizzati di zone franche e garantire un'applicazione delle procedure antiriciclaggio e una vigilanza adeguate e coerenti come già previsto dalle normative.

ØProgrammi di soggiorno e di cittadinanza per investitori: gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i rischi di riciclaggio connessi alla cittadinanza e al soggiorno degli investitori.

5.CONCLUSIONE

La Commissione continuerà a controllare l'attuazione delle raccomandazioni formulate nella presente valutazione sovranazionale del rischio e riferirà nuovamente entro il 2021. Il riesame valuterà anche l'impatto delle misure UE e nazionali sui livelli di rischio ed esaminerà l'effetto delle modifiche più recenti del quadro normativo. La Commissione condurrà inoltre uno studio sull'attuazione efficace della quarta direttiva antiriciclaggio da parte degli Stati membri.

(1)      Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(2)      Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, COM(2017) 340 final.
(3)      Per una descrizione più dettagliata della metodologia, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 650 che accompagna la presente relazione.
(4)      Anche se la quinta direttiva antiriciclaggio è stata adottata, il termine di recepimento non è ancora scaduto. Analogamente, la valutazione sovranazionale del rischio del 2017 è stata redatta quando la quarta direttiva antiriciclaggio era stata adottata, ma il suo termine di recepimento non era ancora scaduto.
(5)      Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(6)      Enti creditizi ed istituti finanziari, soggetti che effettuano rimesse di denaro, uffici dei cambiavalute, commercianti di beni e oggetti di alto valore, agenti immobiliari, prestatori di servizi relativi a società e trust, revisori dei conti, contabili esterni, notai e altri liberi professionisti legali e prestatori di servizi di gioco d'azzardo.
(7)      Questa categoria comprende le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante, le valute virtuali, il finanziamento collettivo (crowdfunding) e le organizzazioni senza scopo di lucro. Include inoltre alcuni mezzi informali, come quelli utilizzati da Hawala e da altri prestatori di servizi informali di trasferimento di valori; e quattro nuovi prodotti/settori che non sono stati valutati nella relazione del 2017: sportelli automatici di proprietà privata; calcio professionistico; porti franchi; e i programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori.
(8)    Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).
(9)

   Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

(10)      Nell'aprile del 2019 l'Autorità bancaria europea ha pubblicato un parere sulla natura delle notifiche dei passaporti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica che utilizzano agenti e distributori situati in un altro Stato membro:    https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-nature-of-passport-notifications-for-agents-and-distributors-of-e-money.
(11)    Il termine "FinTech" si riferisce a servizi finanziari supportati dalla tecnologia e abilitati all'uso della tecnologia. Il termine "Reg Tech" riguarda invece l'adozione di tecnologie nuove per facilitare il rispetto di requisiti normativi.
(12)      Tali rischi possono essere efficacemente mitigati e si potrebbe attuare un'accurata identificazione e verifica a distanza dei dati delle persone fisiche e giuridiche affidandosi ai mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al livello di garanzia adeguato.
(13)      In Germania, come valutato da Bussmann, K.-D. e M. Vockrodt, "Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor: Ergebnisse aus einer Dunkelfeldstudie", 2016, Compliance-Berater 5: pagg. 138-143.
(14)      La quarta direttiva antiriciclaggio definisce un "organo di autoregolamentazione" come un organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di vigilanza e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano.
(15)    Quello del privilegio professionale forense è un principio riconosciuto a livello UE che riflette un equilibrio delicato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto a un processo equo (C-305/05), la quale a sua volta rispecchia i principi della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Carta (come ad esempio l'articolo 47). Al contempo esistono casi in cui, talvolta, detti professionisti svolgono attività che rientrano chiaramente nell'ambito di applicazione del privilegio professionale forense (ossia nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente oppure durante la difesa o la rappresentanza del loro cliente nel contesto di procedimenti giudiziari) e, nel contempo, attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del privilegio professionale forense, come ad esempio nel momento in cui forniscono consulenza legale nel contesto della creazione, del funzionamento o della gestione di società. Le competenze in materia di riservatezza, privilegio professionale forense e segreto professionale variano da un paese all'altro e occorre chiarire le basi pratiche secondo le quali è possibile escludere tale protezione. A questo proposito, le preoccupazioni segnalate dalla valutazione sovranazionale del rischio del 2017 sono ancora valide.
(16)    Si parla in questo caso delle scommesse e del gioco del poker effettuati in locali dedicati, e non del gioco d'azzardo online.
(17)      "Una persona giuridica o un istituto giuridico o un'organizzazione giuridica che si occupa principalmente di raccolta o erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali oppure per la realizzazione di altri tipi di "buone opere",    
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit.-organisations.pdf .  
(18)    Le "organizzazioni senza scopo di lucro espressive" sono organizzazioni senza scopo di lucro prevalentemente coinvolte in attività espressive, tra le quali rientrano programmi incentrati su attività sportive e ricreative, sulle arti e sulla cultura, sulla rappresentanza di interessi e sulla difesa degli stessi.
(19)    Le "organizzazioni senza scopo di lucro di servizio" sono organizzazioni senza scopo di lucro coinvolte in attività diverse, quali programmi incentrati sulla fornitura di alloggi, servizi sociali, istruzione o assistenza sanitaria.
(20)    Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).
(21)    In linea con gli impegni politici internazionali assunti dalla Commissione con l'obiettivo di promuovere una maggiore efficacia ed efficienza, l'assistenza umanitaria dell'UE viene fornita sempre più spesso sotto forma di trasferimenti di denaro contante. Come per tutta l'assistenza umanitaria dell'UE, i fondi vengono sempre convogliati attraverso partner umanitari quali le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative umanitarie internazionali. La presente valutazione non riguarda tali trasferimenti in denaro contante nel contesto di operazioni di aiuto umanitario.
(22)      Nel Libro bianco sullo sport del luglio 2007 si affermava che "lo sport si trova ad affrontare nuove minacce e sfide, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, la corruzione, il razzismo, le scommesse illegali, la violenza, il riciclaggio del denaro e altre attività pregiudizievoli per lo sport" [Commissione europea, Libro bianco sullo sport, COM(2007) 391 final, 11.7.2007].
(23)      Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" è stato istituito da ECOFIN il 9 marzo 1998. Si occupa principalmente di valutare le misure fiscali che rientrano nell'ambito di applicazione del codice di condotta (adottato nel dicembre 1997) in materia di tassazione delle imprese e di supervisionare la fornitura di informazioni su tali misure.
(24)      Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", COM (2019)12 final, 23.1.2019.
(25) La Banca centrale europea ha deciso di cessare la produzione e l'emissione di banconote da 500 EUR: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.it.html.
(26)       http://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf.  
(27)      Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(28)

     L'esercizio di mappatura è stato effettuato da un gruppo dedicato guidato dalle unità di informazione finanziaria italiane (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF) e da membri delle unità di informazione finanziaria della Francia (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins /TRACFIN), della Polonia (Generalny Inspektor Informacji Finansowej/GIIF) e della Romania (Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor/ONPCSB). Le unità di informazione finanziaria del Regno Unito (National Criminal Agency) hanno contribuito al progetto nella sua fase iniziale.

(29)

     Si tratta di un gruppo informale, istituito dalla Commissione nel 2006, che riunisce le unità di informazione finanziaria degli Stati membri dell'UE. https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT.

(30)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, SWD(2017) 241 final, 26.6.2017.
(31)

     Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul miglioramento della cooperazione tra le unità di informazione finanziaria dell'UE, SWD(2017) 275 final, 26.6.2017.

(32)      COM(2019) 371 final.
(33)      Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).
(34)      Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(35)      Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1; PE/82/2018/REV/1).
(36)      Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122; PE/64/2019/REV/1).
(37)      L'accordo politico è stato raggiunto nel marzo del 2019. I regolamenti rivisti non sono ancora stati pubblicati al momento della stesura della presente relazione.
(38)    Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(39)      Il gruppo di esperti (E03571) è presieduto dalla Commissione ed è composto da 21 rappresentanti degli Stati membri, tra cui autorità di regolamentazione, autorità di vigilanza, esperti in materia di identità e 15 rappresentanti di istituti finanziari e organizzazioni di consumatori: si veda la decisione della Commissione del 14 dicembre 2017, C(2017) 8405 final. Il gruppo dovrebbe presentare pareri, raccomandazioni o relazioni alla Commissione entro il mese di dicembre del 2019.
(40)      COM(2018) 483 final.
(41)    COM(2018) 369 final.
(42)      COM(2018) 371 final.
(43)      Si tratta dei progetti congiunti di norme tecniche di regolamentazione su un punto di contatto centrale per rafforzare la lotta contro la criminalità finanziaria: regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni, C/2018/2716 (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2); documento di consultazione sulle norme tecniche di regolamentazione sui punti di contatto centrali per rafforzare la lotta contro i reati finanziari (JC-2017-08); e la risposta congiunta delle autorità europee di vigilanza alla Commissione europea sulla modifica dei progetti congiunti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(44)      Gli Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (ESAs 2016 72); gli orientamenti congiunti sulla consultazione del comitato congiunto sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati aventi obiettivi ambientali o sociali (JC 2017 05); e gli orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).
(45)      Il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (JC-2017-07); e il parere sull'uso di soluzioni innovative da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari (JC-2017-81).
(46)      Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(47)      Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(48)      Gli orientamenti congiunti a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 su misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a singoli rapporti d'affari e a singole operazioni occasionali;     https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+(JC+2017+37).pdf.
(49)

     Cfr. sezione 2.2.3.

(50)      Occorre sottolineare che il ruolo e i poteri delle tre autorità europee di vigilanza saranno notevolmente rafforzati nel contesto delle nuove proposte legislative in merito alle quali un accordo politico è stato raggiunto nel marzo del 2019 (il riesame dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza e la sua portata in materia di antiriciclaggio) e qualsiasi ulteriore seguito rispetto alle raccomandazioni citate dovrebbe essere rigorosamente effettuato nel contesto delle risorse già concordate.
(51)

     Per maggiori dettagli sulle raccomandazioni per prodotto/servizio, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato [SWD(2019) 650].

(52)      Al momento della preparazione della presente relazione 13 Stati membri hanno notificato alla Commissione l'adozione delle loro valutazioni nazionali dei rischi. 15 Stati membri prevedono di completarle nel 2019. La questione è affrontata anche nelle procedure di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri per il recepimento parziale della direttiva.
(53)    La quinta direttiva antiriciclaggio rinvia il termine per l'istituzione dei registri e per l'assicurazione di nuovi diritti di accesso a tali registri. Gli Stati membri hanno tempo fino al 10 gennaio 2020 per istituire i registri per le imprese e fino al 10 marzo 2020 per istituire quelli relativi ai trust.
(54)    Cfr. orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza, "Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio", 7.4.2017     https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Joint%20Guidelines%20on%20risk-based%20supervision_IT%20%28ESAs%202016%2072%29.pdf.
(55)      Per maggiori dettagli sulle raccomandazioni per prodotto/settore, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato [SWD(2019) 650].
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