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Document 32021R1139

    Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

    PE/53/2021/INIT

    GU L 247 del 13.7.2021, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj

    13.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 247/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2021

    che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale («QFP 2021-2027») di cui al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 (4). Il presente regolamento dovrebbe stabilire le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il FEAMPA dovrebbe mirare a indirizzare i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

    (2)

    Quale attore globale in materia di governance degli oceani e quale uno dei principali produttori mondiali di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Infatti, preservare i mari e gli oceani è di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Rappresenta inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione in che modo un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, un efficace controllo delle frontiere e la lotta globale contro la criminalità in mare sono essenziali per mari e oceani sicuri e protetti, rispondendo così alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2021/1060 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno da parte dei Fondi nell'ambito del regime di gestione concorrente («Fondi»), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tale regolamento si applica alla parte del FEAMPA in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce pertanto una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso stabilisce pertanto condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Esso stabilisce inoltre disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, all'uso di InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e alla gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060, l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPA, e altri programmi dell'Unione.

    (4)

    Al FEAMPA si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

    (5)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

    (6)

    In regime di gestione diretta, il FEAMPA dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate a norma del regolamento (UE) 2021/523.

    (7)

    Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo, anche ovviando ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare i finanziamenti privati né sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.

    (8)

    Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento. Tuttavia, date le caratteristiche specifiche di tale settore, tali articoli non dovrebbero applicarsi ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

    (9)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (10)

    Il QFP 2021-2027 prevede che il bilancio dell'Unione continui a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPA dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 108 000 000 EUR. Le risorse del FEAMPA dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 797 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (8) (FEAMP). Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per determinati investimenti a favore di pescherecci e per l'arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

    (11)

    Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di persone, che generano quasi 750 000 000 000 EUR di fatturato e 218 000 000 000 EUR di valore aggiunto lordo all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 000 000 000 EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu ha dato notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I fondi strutturali dell'Unione, e, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMPA, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore marittimo potrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

    (12)

    Il FEAMPA dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

    (13)

    Il FEAMPA dovrebbe essere basato su un'architettura semplice, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti ampi obiettivi specifici nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire tali obiettivi. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060, purché tali misure rientrino negli obiettivi specifici identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

    (14)

    L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («agenda 2030») identifica nella conservazione e nell'uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), vale a dire gli OSS 14 («Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto si è impegnata a promuovere un'economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico di cui alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Quest'ultimo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell'OMC in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l'Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

    (15)

    Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese a titolo del QFP 2021-2027 all'integrazione degli obiettivi climatici così come dell'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

    (16)

    Il FEAMPA dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e clima e formare oggetto di relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

    (17)

    A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi per quanto concerne le norme della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

    (18)

    Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060. Nel caso in cui uno Stato membro sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

    (19)

    Negli ultimi anni sono state adottate misure per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, in particolare gli obiettivi per quanto riguarda la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), l'eliminazione delle catture indesiderate e l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici. Per conseguire tali obiettivi è necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, in particolare nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

    (20)

    Il FEAMPA dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli obiettivi di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il MSY, evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sano e contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, selettive, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

    (21)

    La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante. In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMPA e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno mettere a disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un sostegno che li agevoli. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMPA, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione dell'esperienza o delle qualifiche adeguate. Se il sostegno all'avviamento di un'impresa è erogato per l'acquisto di un peschereccio, dovrebbe contribuire unicamente all'acquisto del primo peschereccio o di una quota di controllo di quest'ultimo.

    (22)

    Evitare le catture indesiderate costituisce una delle sfide principali della PCP. A tale riguardo, l'obbligo giuridico di sbarcare tutte le catture ha comportato cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari notevoli. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono alla piena attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione che contribuiscono alla selettività. Per gli investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, dovrebbe essere di conseguenza possibile applicare un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella che si applica ad altre operazioni. Dovrebbe essere altresì possibile applicare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri («scambio di contingenti»), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle «specie a contingente limitante» causato dall'obbligo di sbarco.

    (23)

    Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci dell'Unione. Tale sostegno dovrebbe includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Non dovrebbe comprendere l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Tale sostegno non dovrebbe inoltre comportare l'aumento della capacità di pesca di un singolo peschereccio, a meno che non derivi direttamente da un aumento della stazza lorda di un peschereccio necessario per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. In tali casi, l'aumento della capacità di pesca del singolo peschereccio dovrebbe essere compensato dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili, al fine di non comportare un aumento della capacità di pesca a livello di flotta. Inoltre, il sostegno non dovrebbe essere erogato semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a requisiti obbligatori nell'ambito del diritto dell'Unione, a eccezione degli obblighi imposti da uno Stato membro per dare attuazione a disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (11) e in relazione all'acquisto, all'installazione e alla gestione di determinate attrezzature a fini di controllo. Nell'ambito di un'architettura che non prevede misure prescrittive, dovrebbe spettare agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

    (24)

    È necessario stabilire norme specifiche di ammissibilità per taluni altri investimenti sostenuti dal FEAMPA a favore della flotta peschereccia, in modo da evitare che tali investimenti contribuiscano alla sovraccapacità o alla pesca eccessiva. In particolare, anche il sostegno per il primo acquisto di un peschereccio di seconda mano da parte di un giovane pescatore e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore di un peschereccio dovrebbe essere subordinato a condizioni, tra cui il fatto che il peschereccio appartenga a un segmento di flotta per il quale esiste un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento e che la potenza in kilowatt (kW) del motore nuovo o ammodernato non superi quella del motore sostituito.

    (25)

    Gli investimenti nel capitale umano svolgono un ruolo essenziale per la competitività e il rendimento economico della pesca, dell'acquacoltura e del settore marittimo. Il FEAMPA dovrebbe pertanto poter sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione tra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente, nonché la promozione del dialogo sociale e la diffusione delle conoscenze.

    (26)

    Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l'attuazione della PCP. In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12). Determinati obblighi stabiliti in tale regolamento, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica, i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e i sistemi obbligatori di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell'ambito del FEAMPA. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera.

    (27)

    Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

    (28)

    Il FEAMPA dovrebbe sostenere, in regime di gestione diretta e indiretta, un'attuazione e una governance della PCP basate sulla conoscenza ed efficaci attraverso la formulazione di pareri scientifici, la cooperazione regionale sulle misure di conservazione, lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

    (29)

    Al fine di rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere operazioni di gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità degli articoli 22 e 23 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottimizzare l'assegnazione della loro capacità di pesca disponibile, tenendo conto delle esigenze della flotta, e senza aumentarne la capacità di pesca complessiva.

    (30)

    Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato a una migliore gestione della flotta e alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica il FEAMPA dovrebbe poter sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere erogato soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.

    (31)

    Al fine di contribuire agli obiettivi di conservazione della PCP o di attenuare determinate circostanze eccezionali, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione, all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), a una catastrofe naturale, a un incidente ambientale o a una crisi sanitaria. Il sostegno in caso di arresto temporaneo dovuto a misure di conservazione dovrebbe essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (32)

    Poiché i pescatori sono esposti a rischi economici e ambientali crescenti, tra l'altro a causa dei cambiamenti climatici e della volatilità dei prezzi, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere azioni che rafforzano la resilienza del settore della pesca, anche attraverso fondi di mutualizzazione, strumenti assicurativi o altri regimi collettivi che migliorano la capacità del settore di gestire i rischi e di reagire agli eventi avversi.

    (33)

    La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, il FEAMPA dovrebbe pertanto accordare a tali operatori un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %, fatta eccezione per le operazioni relative al primo acquisto di un peschereccio, alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore e le operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. Nel loro programma gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera e descrivere i tipi di azioni prese in considerazione per lo sviluppo di tale pesca.

    (34)

    Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico dovrebbe essere del 70 % della spesa pubblica ammissibile, a eccezione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche, per il quale dovrebbe essere del 100 %.

    (35)

    L'aliquota massima di intensità di aiuto dovrebbe essere pari al 50 % della spesa totale ammissibile, con la possibilità, in taluni casi, di fissare tassi di deroga.

    (36)

    Le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali grande distanza, topografia e clima di cui all'articolo 349 TFUE e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, comprese la pesca e l'acquacoltura sostenibili, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMPA contribuire a indennizzare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica o insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale di tale dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere finanziamenti supplementari per l'attuazione di tale sostegno. In quanto aiuto di Stato, tale finanziamento dovrebbe essere notificato alla Commissione, che può approvarlo a norma del presente regolamento nell'ambito di detto sostegno.

    (37)

    In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno da parte del FEAMPA per indennizzare, tra l'altro, i pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, comprese le alghe sargasso, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva, per la gestione, il ripristino e il monitoraggio di zone NATURA 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14), per la protezione di specie, in particolare a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nonché per il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In regime di gestione diretta il FEAMPA dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

    (38)

    La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia, si stima che l'Unione importi attualmente oltre il 60 % del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipenda pertanto fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

    (39)

    Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, per esempio l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali.

    (40)

    La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

    (41)

    L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI), tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari o InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

    (42)

    Il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a indennizzare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in caso di eventi eccezionali che provocano una perturbazione significativa dei mercati.

    (43)

    La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il sostegno da parte del FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati, tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

    (44)

    Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra portatori di interessi locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMPA dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile in regime di gestione concorrente un sostegno attraverso lo CLLD. Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di CLLD dovrebbero aiutare le comunità locali nelle zone di pesca e acquacoltura a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

    (45)

    In regime di gestione concorrente, il FEAMPA dovrebbe poter contribuire a rafforzare la gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino.

    (46)

    In regime di gestione diretta e indiretta, il sostegno nell'ambito del FEAMPA si dovrebbe concentrare sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando una riserva di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

    (47)

    Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani — sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità — ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio (18), sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l'ambiente marino e le attività marittime dell'uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

    (48)

    In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani». La politica dell'Unione sulla governance degli oceani considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per la realizzazione dell'Agenda 2030, e in particolare l'OSS 14, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

    (49)

    Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell'ambito del FEAMPA intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMPA dovrebbe sostenere gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nelle zone non coperte dagli APPS stipulati con vari paesi terzi, nonché il contributo dell'Unione per l'adesione obbligatoria a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell'ambito di diverse linee del bilancio dell'Unione.

    (50)

    Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell'ambito della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d'azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione della guardia di frontiera e costiera europea tra l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, anche mediante l'acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.

    (51)

    In regime di gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto della massimizzazione del loro contributo alle priorità del FEAMPA e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale. Nel valutare i progetti di programmi, la Commissione dovrebbe tenere conto anche del loro contributo allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, a affrontare le sfide ambientali e socioeconomiche della PCP, ai risultati socioeconomici dell'economia blu sostenibile, alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, e alla riduzione dei rifiuti marini e alla mitigazione dei e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

    (52)

    Nel contesto della regionalizzazione e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe valutare i progetti dei programmi tenendo conto, se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali.

    (53)

    La performance del FEAMPA negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi e finali in conformità del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e di valutazione.

    (54)

    Al fine di fornire informazioni sul sostegno del FEAMPA per gli obiettivi in materia di ambiente e clima a norma del regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno stabilire una metodologia basata sulle tipologie di intervento. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima.

    (55)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è opportuno che il FEAMPA sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMPA sul terreno.

    (56)

    La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMPA.

    (57)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF.

    (58)

    Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA siano pubblicate su un sito web di uno Stato membro, a norma del regolamento (UE) 2021/1060. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMPA, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

    (59)

    Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, le modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi, le date di inizio o fine del periodo di inammissibilità e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto nonché la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde consentire l'introduzione di ulteriori indicatori di performance chiave. Al fine di facilitare un'agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 a quello istituito dal presente regolamento, è infine opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE onde integrare il presente regolamento mediante la definizione di disposizioni transitorie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (60)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i programmi di lavoro, l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la definizione degli elementi metodologici per misurare le riduzioni delle emissioni di CO2 dei motori dei pescherecci, il verificarsi di un evento eccezionale, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti a causa di grave inadempienza da parte di uno Stato membro, le rettifiche finanziarie nonché l'identificazione dei dati di attuazione pertinenti a livello di operazione e la relativa presentazione. Fatta eccezione per i programmi di lavoro, compresi l'assistenza tecnica e il verificarsi di un evento eccezionale, è altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

    (61)

    A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile attribuire una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, è necessario derogare all'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni di funzionamento.

    (62)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (63)

    Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027, è necessario far sì che il presente regolamento si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    QUADRO GENERALE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del FEAMPA è allineata alla durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;

    2)

    «guardia costiera»: le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, attività di ispezione e altre attività connesse a tali funzioni;

    3)

    «rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino» o «EMODnet»: un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

    4)

    «pesca sperimentale»: qualsiasi operazione di pesca praticata a fini commerciali in una determinata zona al fine di valutare la redditività e la sostenibilità biologica dello sfruttamento regolare a lungo termine delle risorse della pesca in tale zona per quanto concerne stock che non sono stati oggetto di pesca commerciale;

    5)

    «pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

    6)

    «pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

    7)

    «governance internazionale degli oceani»: un'iniziativa dell'Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di consentire mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

    8)

    «luogo di sbarco»: un luogo diverso dai porti marittimi quali definiti all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro, il cui uso non è limitato al suo proprietario e che è utilizzato principalmente per gli sbarchi di piccoli pescherecci costieri;

    9)

    «politica marittima»: una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

    10)

    «sicurezza e sorveglianza marittima»: le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

    11)

    «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

    12)

    «organismo pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

    13)

    «strategia di bacino marittimo»: un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni affrontate dagli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino specifico o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale. È elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

    14)

    «piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da:

    a)

    pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (28); o

    b)

    pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

    15)

    «economia blu sostenibile»: tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione.

    Articolo 3

    Priorità

    Il FEAMPA contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima dell'Unione. Esso persegue le seguenti priorità:

    1)

    promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;

    2)

    promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;

    3)

    consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;

    4)

    rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

    Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

    CAPO II

    Quadro finanziario

    Articolo 4

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 108 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo II del presente regolamento è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 63 del regolamento finanziario.

    3.   La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo III del presente regolamento è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

    Articolo 5

    Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

    1.   La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

    2.   Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:

    a)

    102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

    b)

    82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

    c)

    131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

    3.   L'indennizzo di cui all'articolo 24 non supera il 60 % di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, o il 70 % in circostanze giustificate in ciascun piano d'azione per le regioni ultraperiferiche.

    4.   Almeno il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato nel programma preparato e presentato a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

    5.   Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA assegnato per Stato membro alla somma totale del sostegno di cui agli articoli da 17 a 21 non può superare complessivamente la più elevata delle soglie seguenti:

    a)

    6 000 000 EUR; o

    b)

    il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

    6.   Conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2021/1060, il FEAMPA, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l'assistenza tecnica ai fini di un'amministrazione e un uso efficaci del Fondo stesso.

    Articolo 6

    Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

    Le risorse disponibili per gli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nell'allegato V.

    Articolo 7

    Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta

    1.   La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 797 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEAMPA, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell'1,5 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il FEAMPA può sostenere le seguenti misure:

    a)

    l'assistenza tecnica per l'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060;

    b)

    la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di APPS e la partecipazione dell'Unione a ORGP;

    c)

    la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.

    3.   Il FEAMPA sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione del presente regolamento.

    CAPO III

    Programmazione

    Articolo 8

    Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente

    1.   In conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all'articolo 3 del presente regolamento («programma»).

    Nell'elaborazione del programma, gli Stati membri si adoperano per tenere conto delle sfide regionali e/o locali, se del caso, e possono individuare organismi intermedi a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   Il sostegno di cui al titolo II del presente regolamento per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060 è organizzato in base alle priorità e agli obiettivi specifici indicati nell'allegato II del presente regolamento.

    3.   Oltre agli elementi indicati all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1060, il programma contiene:

    a)

    un'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti deboli, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni da affrontare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini pertinenti per il programma;

    b)

    se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 35.

    4.   Gli Stati membri, nell'effettuare l'analisi della situazione in termini di punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tengono conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera, di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060.

    Per gli obiettivi specifici che contribuiscono allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, gli Stati membri descrivono i tipi di azioni presi in considerazione a tal fine, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), e all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060.

    L'autorità di gestione si adopera per tenere conto delle specificità degli operatori della piccola pesca costiera per eventuali misure di semplificazione, quali i moduli di domanda semplificati.

    5.   La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

    a)

    della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 3 e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale, anche attraverso un'ampia gamma di soluzioni innovative;

    b)

    del contributo del programma allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile;

    c)

    del contributo del programma alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;

    d)

    dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    se del caso, dei piani di gestione pluriennali adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni adottate dalle ORGP che vincolano l'Unione;

    f)

    dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    g)

    dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, in particolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

    h)

    se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni di ciascun bacino marino con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)

    del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 dovrà essere conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

    j)

    del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

    k)

    del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

    Articolo 9

    Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

    Ai fini dell'attuazione del titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 56. Fatta eccezione per quanto riguarda l'assistenza tecnica, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    TITOLO II

    SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

    CAPO I

    Principi generali del sostegno

    Articolo 10

    Aiuti di Stato

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

    2.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

    3.   Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

    4.   Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni, connesse all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza.

    Articolo 11

    Ammissibilità delle domande

    1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

    a)

    ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (30) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;

    b)

    ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o

    c)

    ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

    2.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

    3.   Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

    4.   A norma dell'articolo 62, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda:

    a)

    la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode commessa e ha durata minima di un anno;

    b)

    a norma dell'articolo 44 del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060, le modalità di recupero del sostegno concesso conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni gravi commesse;

    c)

    le date di inizio o fine dei periodi di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto.

    5.   Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande di sostegno presentate dagli operatori della pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

    6.   Gli Stati membri dispongono che gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del FEAMPA forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che non rientrano in nessuna delle situazioni elencate ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Prima di approvare la domanda, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

    Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 12

    Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente

    1.   Fatte salve le regole concernenti l'ammissibilità delle spese stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono scegliere per il sostegno a norma del presente titolo le operazioni che:

    a)

    rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

    b)

    non sono inammissibili ai sensi dell'articolo 13; e

    c)

    sono conformi al diritto dell'Unione applicabile.

    2.   L'FEAMPA può sostenere gli investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da uno Stato membro per dare esecuzione alle disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159.

    Articolo 13

    Operazioni o spese non ammissibili

    Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA le seguenti operazioni o spese:

    a)

    operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19;

    b)

    l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

    c)

    la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17;

    d)

    il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;

    e)

    l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21;

    f)

    la pesca sperimentale;

    g)

    il trasferimento di proprietà di un'impresa;

    h)

    il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

    i)

    la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;

    j)

    meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2;

    k)

    investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22;

    l)

    investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

    m)

    la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18.

    CAPO II

    Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

    Sezione 1

    Ambito di applicazione del sostegno

    Articolo 14

    Obiettivi specifici

    1.   Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso uno o più dei seguenti obiettivi specifici:

    a)

    rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;

    b)

    aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci;

    c)

    promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;

    d)

    favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze;

    e)

    promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; e

    f)

    contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.

    2.   Il sostegno a norma del presente capo può essere erogato alla pesca nelle acque interne alle condizioni stabilite all'articolo 16.

    Sezione 2

    Condizioni specifiche

    Articolo 15

    Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci

    Un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del presente capo non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno.

    Articolo 16

    Pesca nelle acque interne

    1.   Le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e d), all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a d), nonché il riferimento al regolamento (CE) n. 1224/2009 di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, non si applicano ai pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne.

    2.   Nel caso di pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne, i riferimenti alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettere d) ed e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), sono sostituiti dai riferimenti alla data di entrata in servizio, conformemente al diritto nazionale.

    Articolo 17

    Primo acquisto di un peschereccio

    1.   In deroga all'articolo 13, lettera c), il FEAMPA può sostenere il primo acquisto di un peschereccio, o l'acquisto della sua proprietà parziale.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

    2.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato solo a una persona fisica che:

    a)

    alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e

    b)

    abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione.

    3.   Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 può essere erogato anche a soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

    4.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 2.

    5.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

    6.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:

    a)

    appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

    b)

    è attrezzato per le attività di pesca;

    c)

    ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

    d)

    è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; ed

    e)

    è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

    7.   Il primo acquisto di un peschereccio destinatario del sostegno previsto dal presente articolo non è considerato un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera g).

    Articolo 18

    Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario

    1.   In deroga all'articolo 13, lettera m), il FEAMPA può sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

    2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

    a)

    il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

    b)

    il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

    c)

    per i piccoli pescherecci costieri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e

    d)

    per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore attuale.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti a una verifica fisica.

    4.   La capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non è sostituita.

    5.   Si considera che la riduzione delle emissioni di CO2 richiesta a norma del paragrafo 2, lettera d) sia stata realizzata in uno dei seguenti casi:

    a)

    se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore sostituito; o

    b)

    se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.

    Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 2, lettera d), si considera realizzata in uno dei seguenti casi:

    a)

    il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni;

    b)

    il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito;

    c)

    lo Stato membro si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

    La Commissione adotta atti di esecuzione per individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico di cui al secondo comma, lettera a), del presente comma e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione della lettera c) di tale comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica

    1.   In deroga all'articolo 13, lettera a), il FEAMPA può sostenere operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

    2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

    a)

    il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio tra la capacità di pesca del segmento e le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

    b)

    il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

    c)

    il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; e

    d)

    l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

    3.   Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili solo le seguenti operazioni:

    a)

    l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo;

    b)

    l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo;

    c)

    l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore;

    d)

    l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO2 inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione;

    e)

    la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio.

    4.   Nell'ambito dei dati forniti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le caratteristiche delle operazioni sostenute a norma del presente articolo, compresi il quantitativo della capacità di pesca aumentato e la finalità di tale aumento.

    5.   Il sostegno previsto dal presente articolo non riguarda le operazioni connesse agli investimenti volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica se tali operazioni non aumentano la capacità di pesca del peschereccio interessato. Tali operazioni possono essere sostenute in conformità dell'articolo 12.

    Articolo 20

    Arresto definitivo delle attività di pesca

    1.   In deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

    Il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

    2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

    a)

    l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c)

    il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

    d)

    una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

    e)

    il beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

    3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente:

    a)

    ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e

    b)

    ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

    I pescatori di cui al primo comma, lettera b), cessano tutte le attività di pesca per i cinque anni successivi al ricevimento del sostegno. Se un pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro interessato in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente comma non è stata soddisfatta.

    Articolo 21

    Arresto temporaneo delle attività di pesca

    1.   In deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

    2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente nel caso di:

    a)

    misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO;

    b)

    misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c)

    misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)

    interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; o

    e)

    catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

    3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente se le attività di pesca del peschereccio o del pescatore in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile.

    4.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente:

    a)

    ai proprietari o agli armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

    b)

    ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; o

    c)

    ai pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante i due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

    Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla.

    6.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato per una durata massima di 12 mesi per peschereccio o per pescatore nel corso del periodo di programmazione.

    7.   Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci o dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto temporaneo. Lo Stato membro interessato si accerta che il peschereccio o il pescatore in questione abbia cessato ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto temporaneo e che l'utilizzo del peschereccio per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

    Articolo 22

    Controllo ed esecuzione

    1.   Il FEAMPA può sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

    2.   In deroga all'articolo 13, lettera k), il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riguardare:

    a)

    l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;

    b)

    l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c)

    l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.

    3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all'articolo 33 e alla cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 34.

    Articolo 23

    Raccolta, gestione, uso e trattamento di dati nel settore della pesca e programmi di ricerca e innovazione

    1.   Il FEAMPA può sostenere la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004. Il FEAMPA può sostenere altresì i programmi di ricerca e innovazione della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

    Articolo 24

    Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

    1.   Il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e).

    3.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle condizioni di cui all'articolo 36.

    Articolo 25

    Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

    1.   Il FEAMPA può sostenere azioni che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne.

    Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f).

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare tra l'altro:

    a)

    indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

    b)

    investimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

    c)

    azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

    d)

    l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

    e)

    la gestione, il ripristino, la sorveglianza e il monitoraggio di zone Natura 2000, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;

    f)

    la protezione di specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;

    g)

    il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

    CAPO III

    Priorità 2: promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione

    Sezione 1

    Ambito di applicazione del sostegno

    Articolo 26

    Obiettivi specifici

    1.   Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici:

    a)

    promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale;

    b)

    promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.

    2.   In deroga all'articolo 13, lettera j), in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può riguardare:

    a)

    gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi; e

    b)

    l'indennizzo versato a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento.

    Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

    3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno nell'ambito di tale lettera può riguardare anche gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

    4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può anche contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

    Sezione 2

    Condizioni specifiche

    Articolo 27

    Acquacoltura

    Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 28

    Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

    Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il sostegno alle imprese diverse dalle PMI può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523.

    CAPO IV

    Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

    Sezione 1

    Ambito di applicazione del sostegno

    Articolo 29

    Obiettivo specifico

    Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura.

    Sezione 2

    Condizioni specifiche

    Articolo 30

    Sviluppo locale di tipo partecipativo

    1.   Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il sostegno è attuato attraverso il CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   Ai fini del presente articolo, le strategie di CLLD di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 garantiscono che le comunità nelle zone di pesca o acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Tali strategie di CLLD possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca o sull'acquacoltura a strategie più vaste volte alla diversificazione delle comunità locali.

    CAPO V

    Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

    Sezione 1

    Ambito di applicazione del sostegno

    Articolo 31

    Obiettivo specifico

    Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al rafforzamento della gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

    Sezione 2

    Condizioni specifiche

    Articolo 32

    Conoscenze oceanografiche

    Il sostegno erogato per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 del presente regolamento attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche contribuisce ad azioni di raccolta, gestione, analisi, trattamento e utilizzo dei dati volti a migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, allo scopo di:

    a)

    garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio, designazione e gestione di siti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

    b)

    sostenere la pianificazione dello spazio marittimo a norma della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); o

    c)

    migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet).

    Articolo 33

    Sorveglianza marittima

    1.   Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 attraverso la promozione della sorveglianza marittima, è erogato un sostegno per azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni.

    2.   Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'articolo 22.

    Articolo 34

    Cooperazione dei servizi di guardia costiera

    1.   Il sostegno erogato per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 31 attraverso la promozione della cooperazione dei servizi di guardia costiera contribuisce alle azioni svolte dalle autorità nazionali nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

    2.   Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'articolo 22.

    CAPO VI

    Sviluppo sostenibile delle regioni ultraperiferiche

    Articolo 35

    Piano d'azione per le regioni ultraperiferiche

    In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche, un piano d'azione che stabilisce:

    a)

    una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

    b)

    una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

    i)

    il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente titolo;

    ii)

    l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui agli articoli 24 e 36, compresa la metodologia di calcolo;

    iii)

    qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

    Articolo 36

    Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 24, ciascuno Stato membro interessato determina per ciascuna regione ultraperiferica, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

    2.   Nello stabilire gli elenchi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

    3.   Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

    a)

    catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (37);

    b)

    catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni ultraperiferiche;

    c)

    importati da paesi terzi.

    4.   Il paragrafo 3, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

    5.   Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono un peschereccio registrato in un porto di tali regioni e vi operano tiene conto:

    a)

    per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

    b)

    di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 62, a integrazione del presente regolamento, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

    Articolo 37

    Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi

    Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 24. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione l'aiuto di Stato, che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento come parte di tale indennizzo. L'aiuto di Stato così notificato si considera notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

    Articolo 38

    Valutazione

    Nell'effettuare la valutazione intermedia di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione esamina specificamente le disposizioni del presente capo, comprese quelle relative all'indennizzo per i costi aggiuntivi.

    CAPO VII

    Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente

    Sezione 1

    Sostegno del FEAMPA

    Articolo 39

    Calcolo degli indennizzi

    Gli indennizzi per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno e altri indennizzi forniti a norma del presente regolamento sono erogati in una delle forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060.

    Articolo 40

    Determinazione dei tassi di cofinanziamento

    Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico è pari al 70 % della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), che è pari al 100 %.

    Articolo 41

    Intensità dell'aiuto pubblico

    1.   Gli Stati membri applicano un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'operazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono stabilite nell'allegato III.

    3.   Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 2 a 19 dell'allegato III si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

    4.   Se un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 dell'allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.

    Sezione 2

    Gestione finanziaria

    Articolo 42

    Interruzione dei termini di pagamento

    1.   In conformità dell'articolo 96, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

    2.   Prima dell'interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all'inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

    3.   L'interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza.

    4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    Articolo 43

    Sospensione dei pagamenti

    1.   In conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

    2.   Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro interessato che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza da parte dello Stato membro delle norme applicabili nell'ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

    3.   La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza.

    4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza grave di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    Articolo 44

    Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri

    Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione o del reato grave da parte del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica di tale beneficiario.

    Articolo 45

    Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

    1.   In conformità dell'articolo 104, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:

    a)

    le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi nei quali si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento e lo Stato membro interessato non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

    b)

    le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica del beneficiario stesso.

    3.   Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

    4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    Sezione 3

    Sorveglianza e rendicontazione

    Articolo 46

    Quadro di sorveglianza e di valutazione

    1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato per il FEAMPA figuranti nell'allegato I del presente regolamento e, se necessario, gli indicatori specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   Conformemente all'obbligo di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla performance del FEAMPA. In tale relazione la Commissione utilizza gli indicatori di performance chiave di cui all'allegato I del presente regolamento.

    3.   In aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione che comprendono le caratteristiche salienti del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione dell'impresa, genere e recapiti) e l'operazione sostenuta (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori degli indicatori, stato di avanzamento dell'operazione, numero nel registro comune della flotta, dati finanziari e forma di sostegno). I dati sono forniti entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il primo invio di tali dati è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

    4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'ulteriore precisazione dei dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e la loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 per modificare l'allegato I aggiungendo indicatori di performance chiave al fine di adeguarli ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione.

    Articolo 47

    Comunicazione dei risultati dell'operazione finanziata

    1.   I beneficiari comunicano il valore degli indicatori di risultato pertinenti dopo il completamento dell'operazione e al più tardi la domanda di pagamento finale. L'autorità di gestione esamina la plausibilità del valore degli indicatori di risultato comunicato dal beneficiario parallelamente al pagamento finale.

    2.   Gli Stati membri possono prorogare le scadenze di cui al paragrafo 1.

    TITOLO III

    SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

    CAPO I

    Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

    Articolo 48

    Attuazione della PCP

    Il FEAMPA sostiene l'attuazione della PCP tramite:

    a)

    la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;

    b)

    la cooperazione regionale sulle misure di conservazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare nel contesto dei piani pluriennali di cui ai suoi articoli 9 e 10;

    c)

    lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;

    d)

    il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il cui obiettivo si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;

    e)

    contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 49

    Promozione di mari e oceani sani e puliti

    1.   Il FEAMPA sostiene la promozione di mari e oceani sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l'attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo è in linea con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

    CAPO II

    Priorità 2: promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione.

    Articolo 50

    Informazioni sul mercato

    Il FEAMPA sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

    CAPO III

    Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

    Articolo51

    Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile

    Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile tramite:

    a)

    la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

    b)

    la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;

    c)

    il rafforzamento del trasferimento e dell'integrazione della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile;

    d)

    il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull'economia blu sostenibile;

    e)

    lo sviluppo di una riserva di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi.

    CAPO IV

    Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

    Articolo 52

    Rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino

    Il FEAMPA sostiene l'attuazione della EMODnet.

    Articolo 53

    Sicurezza e sorveglianza marittima

    Il FEAMPA sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione tra servizi di guardia costiera e tra agenzie, e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.

    Articolo 54

    Governance internazionale degli oceani

    Il FEAMPA sostiene l'attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:

    a)

    contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;

    b)

    la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'Agenda 2030 e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;

    c)

    l'attuazione di partenariati per gli oceani tra l'Unione e altri attori pertinenti;

    d)

    l'attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

    e)

    l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;

    f)

    la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

    CAPO V

    Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

    Articolo 55

    Forme di finanziamento dell'Unione

    1.   Il FEAMPA può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento finanziario, in particolare appalti e sovvenzioni a norma, rispettivamente, dei titoli VII e VIII di detto regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

    2.   La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.

    Articolo 56

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 57

    Valutazione da parte della Commissione

    1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

    2.   La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata entro la fine del 2024.

    3.   Entro la fine del 2031 viene preparata una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III.

    4.   La Commissione comunica le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 58

    Monitoraggio in regime di gestione diretta e indiretta

    1.   La Commissione utilizza gli indicatori di risultato e di output di cui all'allegato I per monitorare i risultati dell'attuazione del FEAMPA in regime di gestione diretta e indiretta.

    2.   La Commissione raccoglie i dati sulle operazioni selezionate per il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta, comprese le caratteristiche salienti del beneficiario e l'operazione stessa, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3.

    Articolo 59

    Audit

    Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

    Articolo 60

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle azioni svolte a titolo del FEAMPA e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al FEAMPA contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono alle priorità di cui all'articolo 3.

    Articolo 61

    Soggetti, attività e costi ammissibili

    1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

    a)

    i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

    b)

    i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

    3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

    4.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

    5.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga al suo articolo 193, paragrafo 4, tenendo conto dell'entrata in vigore ritardata del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, come stabilito nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Articolo 62

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 36, 46 e 65 è conferito alla Commissione a decorrere dal 14 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 11, 36, 46 e 65 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 36, 46 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 63

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 64

    Modifiche del regolamento (UE) 2017/1004

    L'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 è così modificato:

    1)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità del programma pluriennale dell'Unione (“piano di lavoro nazionale”). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10. Se la valutazione indica che il piano di lavoro nazionale non è conforme al presente articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.»;

    2)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e i calendari per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.».

    Articolo 65

    Disposizioni transitorie

    1.   Il regolamento (UE) n. 508/2014 e qualsiasi atto delegato e di esecuzione adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FEAMPA nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

    2.   Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 del presente regolamento al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.

    3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 si intendono fatti al presente regolamento per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027.

    Articolo 66

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. LOGAR


    (1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104.

    (2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (GU C 116 del 31.3.2021, pag. 81) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 271, del 7.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159)

    (6)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

    (7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

    (9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (11)  Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

    (14)  Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (16)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (17)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (18)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

    (19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (22)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (23)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (24)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (25)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (26)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (27)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

    (28)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

    (29)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

    (30)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (31)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (32)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (33)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

    (34)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (35)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

    (36)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

    (37)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).


    ALLEGATO I

    INDICATORI COMUNI DEL FEAMPA

    INDICATORI DI PERFORMANCE CHIAVE  (1)

    INDICATORI DI RISULTATO (UNITÀ DI MISURA)

    INDICATORI DI OUTPUT

    CI 01 — Imprese create

    CI 02 — Imprese con un fatturato elevato

    CI 03 — Posti di lavoro creati

    CI 04 — Posti di lavoro mantenuti

    CI 05 — Persone beneficiarie

    CI 06 — Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali

    CI 07 — Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2

    CI 08 — Numero di PMI beneficiarie di un sostegno

    CR 01 — Nuova capacità produttiva (tonnellate/anno)

    CR 02 — Produzione acquicola mantenuta (tonnellate/anno)

    CR 03 — Imprese create (numero di entità)

    CR 04 — Imprese con un fatturato elevato (numero di entità)

    CR 05 — Capacità delle navi ritirate (GT e kW)

    CR 06 — Posti di lavoro creati (numero di persone)

    CR 07 — Posti di lavoro mantenuti (numero di persone)

    CR 08 — Persone beneficiarie (numero di persone)

    CR 09 — Area oggetto di operazioni che contribuiscono a un buono stato ecologico nonché di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (km2 o km)

    CR 10 — Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali (numero di azioni)

    CR 11 — Entità che promuovono la sostenibilità sociale (numero di entità)

    CO 01 — Numero di operazioni

    CI 09 — Numero di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e comunicazione delle catture

    CI 10 — Numero di gruppi di azione locale

    CI 11 — Numero di piccoli pescherecci costieri beneficiari di un sostegno

    CI12 — Uso di piattaforme di dati e d'informazione

    CR 12 — Efficacia del sistema di «raccolta, gestione e uso dei dati» (alta, media, bassa)

    CR 13 — Attività di cooperazione tra portatori di interesse (numero di azioni)

    CR 14 — Innovazioni rese possibili (numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi)

    CR 15 — Mezzi di controllo installati o migliorati (numero di mezzi)

    CR 16 — Entità che beneficiano di attività di promozione e informazione (numero di entità)

    CR 17 — Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e/o nella trasformazione (numero di entità)

    CR 18 — Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2 (kWh/tonnellate o litri/h)

    CR 19 — Azioni volte a migliorare la capacità di governance (numero di azioni)

    CR 20 — Investimenti indotti (EUR)

    CR 21 — Serie di dati e consulenze messe a disposizione (numero)

    CR 22 — Uso di piattaforme di dati e d'informazione (numero di visualizzazioni)

     


    (1)  Gli indicatori di performance chiave per il FEAMPA sono utilizzati dalla Commissione conformemente all'obbligo di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario.


    ALLEGATO II

    ORGANIZZAZIONE DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

    OBIETTIVO STRATEGICO

    Articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060

    PRIORITÀ DEL FEAMPA

    OBIETTIVO SPECIFICO DEL FEAMPA

    NOMENCLATURA DA UTILIZZARE NEL PIANO DI FINANZIAMENTO

    Tabella 11A dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060

    Un'europa più verde, a basse emissioni di carbonio in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio e resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della gestione e prevenzione dei rischi, e della mobilità urbana sostenibile

    Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

    Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale

    1.1.1

    Tutte le operazioni a eccezione di quelle beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19

    1.1.2

    Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19

    Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci

    1.2

    Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca

    1.3

     

     

    Favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze

    1.4

    Promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

    1.5

    Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

    1.6

    Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione

    Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale

    2.1

     

     

    Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti

    2.2

    Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

    Rafforzare la gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera

    4.1

    Un'europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori delle iniziative locali

    Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

    Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

    3.1

     

    Assistenza tecnica

    5.1

    5.2


    ALLEGATO III

    ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

    NUMERO DI RIGA

    CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE

    ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO

    1

    Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19

    40 %

    2

    Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:

     

    operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

    100 %

    operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;

    75 %

    operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013

    75 %

    3

    Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19

    75 %

    4

    Operazioni nelle regioni ultraperiferiche

    85 %

    5

    Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

    85 %

    6

    Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 22

    85 %

    7

    Operazioni connesse alla piccola pesca costiera

    100 %

    8

    Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi

    100 %

    9

    Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39

    100 %

    10

    Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4

    100 %

    11

    Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013

    100 %

    12

    Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale

    100 %

    13

    Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

    i)

    interesse collettivo;

    ii)

    beneficiario collettivo; o

    iii)

    elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.

    100 %

    14

    Operazioni diverse da quelle coperte nella riga 13 che soddisfano i criteri seguenti:

    i)

    interesse collettivo;

    ii)

    beneficiario collettivo;

    iii)

    elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.

    100 %

    15

    Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali

    75 %

    16

    Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1

    100 %

    17

    Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI

    60 %

    18

    Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione

    75 %

    19

    Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi

    60 %


    ALLEGATO IV

    TIPI DI INTERVENTO

    N.

    TIPO DI INTERVENTO

    COEFFICIENTE CLIMATICO

    COEFFICIENTE AMBIENTALE

    1

    Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico

    100 %

    100 %

    2

    Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti

    40 %

    40 %

    3

    Contributo alla neutralità climatica

    100 %

    100 %

    4

    Arresto temporaneo delle attività di pesca

    100 %

    100 %

    5

    Arresto definitivo delle attività di pesca

    100 %

    100 %

    6

    Contributo a un buono stato ecologico attraverso la realizzazione e il monitoraggio delle zone marine protette, compresa Natura 2000

    100 %

    100 %

    7

    Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica

    0 %

    0 %

    8

    Indennizzo per costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche

    0 %

    0 %

    9

    Salute e benessere degli animali

    40 %

    40 %

    10

    Controllo ed esecuzione

    40 %

    100 %

    11

    Raccolta di dati e analisi e promozione delle conoscenze oceanografiche

    100 %

    100 %

    12

    Sicurezza e sorveglianza marittima

    40 %

    40 %

    Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

    13

    Azioni preparatorie CLLD

    0 %

    0 %

    14

    Attuazione della strategia CLLD

    40 %

    40 %

    15

    Spese di gestione e animazione CLLD

    0 %

    0 %

    Assistenza tecnica

    16

    Assistenza tecnica

    0 %

    0 %


    ALLEGATO V

    RISORSE GLOBALI DEL FEAMPA PER STATO MEMBRO PER IL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2027

     

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    TOTALE

    649 646 302

    867 704 926

    833 435 808

    798 047 503

    707 757 512

    721 531 085

    732 876 864

    5 311 000 000

    BE

    4 925 394

    6 578 640

    6 318 823

    6 050 521

    5 365 973

    5 470 400

    5 556 420

    40 266 171

    BG

    10 390 512

    13 878 165

    13 330 060

    12 764 057

    11 319 949

    11 540 245

    11 721 710

    84 944 698

    CZ

    3 670 269

    4 902 222

    4 708 614

    4 508 683

    3 998 577

    4 076 392

    4 140 492

    30 005 249

    DK

    24 582 747

    32 834 129

    31 537 379

    30 198 278

    26 781 687

    27 302 881

    27 732 208

    200 969 309

    DE

    25 908 996

    34 605 542

    33 238 833

    31 827 487

    28 226 569

    28 775 883

    29 228 372

    211 811 682

    EE

    11 912 962

    15 911 637

    15 283 223

    14 634 286

    12 978 583

    13 231 157

    13 439 212

    97 391 060

    IE

    17 414 773

    23 260 170

    22 341 533

    21 392 895

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