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Document 32018R0975

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

PE/17/2018/REV/1

GU L 179 del 16.7.2018, p. 30–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/30


REGOLAMENTO (UE) 2018/975 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.

(2)

Con la decisione 98/392/CE (4) del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

A norma della decisione 2012/130/UE (5) del Consiglio, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale («convenzione SPRFMO»), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO).

(4)

Nell'ambito della SPRFMO, la commissione della SPRFMO («commissione SPRFMO») è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(5)

È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO («misure di conservazione e di gestione della SPRFMO») siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.

(6)

La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti della convenzione SPRFMO («parti contraenti»). Tali misure, essenzialmente rivolte alle parti contraenti, istituiscono obblighi anche per gli operatori, ad esempio per i comandanti delle imbarcazioni.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell'ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)

In sede di attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e che abbiano un ridotto impatto ambientale.

(9)

Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(11)

In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di pesca in acque sotto l'egida di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente. I suddetti regolamenti attuano già una serie di disposizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(12)

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1o gennaio 2015 alla pesca di piccole e grandi specie pelagiche, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO;

c)

ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione, o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione, e che trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 3

Relazione con altri atti dell'Unione

Salvo i casi espressamente previsti nel presente regolamento, il presente regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica d'alto mare delimitata dall'articolo 5 della convenzione SPRFMO;

2)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le imbarcazioni ausiliarie, le imbarcazioni officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le imbarcazioni da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le imbarcazioni container;

3)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

4)   «risorse alieutiche della SPRFMO»: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, a esclusione delle seguenti:

a)

specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»);

b)

specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della UNCLOS;

c)

specie anadrome e catadrome;

d)

mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini;

5)   «prodotti della pesca SPRFMO»: gli organismi acquatici, o prodotti da essi derivati, risultanti da un'attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO;

6)   «attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

7)   «pesca di fondo»: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni;

8)   «impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006;

9)   «pesca INN»: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

10)   «elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO»: l'elenco iniziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca INN stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all'esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO;

11)   «pesca sperimentale»: un'attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;

12)   «grande rete pelagica derivante»: rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato;

13)   «rete da posta in acque profonde», quali tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione: gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato di numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato all'imbarcazione;

14)   «parte non contraente cooperante della SPRFMO» (PNCC): uno Stato o un'entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO;

15)   «registro delle imbarcazioni della SPRFMO»: l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle PNCC;

16)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

17)   «altre specie di interesse»: le specie elencate nell'allegato XIII;

18)   «ecosistema marino vulnerabile» (EMV): qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

CAPO I

Sugarello cileno ( Trachurus murphyi )

Articolo 5

Informazioni sull'esaurimento del contingente di sugarello cileno

Gli Stati membri comunicano senza ritardo alla Commissione la data della chiusura di un'attività di pesca del sugarello cileno che ha raggiunto il 100 % del limite di cattura. La Commissione trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 6

Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno

Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione scientifica pari al 10 % delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano più di due bordate all'anno, la copertura del 10 % è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.

Articolo 7

Comunicazione dei dati per il sugarello cileno

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.

2.   In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti riguardanti la pesca del sugarello cileno:

a)

entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.

b)

almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

Articolo 8

Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno

In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta e prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

CAPO II

Uccelli marini

Articolo 9

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini

1.   A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.

2.   Tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).

3.   I pescherecci dell'Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità.

4.   I palangari zavorrati sono armati come indicato nell'allegato I.

5.   I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell'allegato II.

6.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e quando è necessario scaricare rifiuti biologici per considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.

Articolo 10

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini

1.   A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.

2.   Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.

3.   I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III.

4.   Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.

5.   Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile e opportuno, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.

6.   Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.

7.   Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.

Articolo 11

Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini

Nella relazione scientifica annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri indicano:

a)

le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

il livello di copertura di osservazione dedicata alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini;

c)

tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.

TITOLO III

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATI METODI DI PESCA

CAPO I

Pesca di fondo

Articolo 12

Autorizzazione di pesca

1.   Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende gli elementi seguenti:

a)

l'impronta della pesca di fondo, sulla base dell'attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;

b)

il livello medio annuo di catture nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

c)

una valutazione d'impatto della pesca di fondo;

d)

una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.

3.   La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite pubblicate nel 2009 («orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde») e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.

4.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 13

Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento

1.   Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci intendono pescare al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell'anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende gli elementi seguenti:

a)

una valutazione d'impatto della pesca di fondo;

b)

una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.

3.   La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.

4.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 14

EMV nella pesca di fondo

1.   In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di EMV per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di EMV superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di EMV in conformità degli orientamenti di cui all'allegato IV. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 15

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 % sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 % sui pescherecci battenti la loro bandiera operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.

Articolo 16

Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo

1.   Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento.

3.   Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

CAPO II

Pesca sperimentale

Articolo 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

1.   Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO:

a)

una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;

b)

un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.

3.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.

Articolo 18

Pesca sperimentale

1.   Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un'attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione, la quale li trasmette al segretariato della SPRFMO.

4.   Ai pescherecci dell'Unione autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell'ambito della pesca sperimentale in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all'ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico della SPRFMO non abbia avuto la possibilità di esaminarli.

5.   Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale provvedono che sia assicurata la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori indipendenti, a seconda delle necessità, in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.

Articolo 19

Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale

1.   In deroga agli articoli 17 e 18, gli Stati membri possono autorizzare un'imbarcazione battente la loro bandiera che non sia identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un'attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo la Commissione e fornisce:

a)

dati esaustivi relativi all'imbarcazione sostitutiva;

b)

un resoconto completo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno;

c)

le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che devono essere utilizzati dall'imbarcazione sostitutiva.

2.   La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Grandi reti pelagiche derivanti, reti da posta in acque profonde e altre reti da posta

Articolo 20

Grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde

L'uso di grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 21

Reti da posta

Gli Stati membri le cui imbarcazioni intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:

a)

comunicano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;

b)

provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera siano dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system – VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;

c)

trasmettono rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e

d)

in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dalla caduta in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.

TITOLO IV

MISURE COMUNI DI CONTROLLO

CAPO I

Autorizzazioni

Articolo 22

Registro delle imbarcazioni della SPRFMO

1.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l'anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all'allegato V. La Commissione inoltra tale elenco al segretariato della SPRFMO. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO, gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO almeno 20 giorni prima della data di prima entrata dei pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati. Eventuali modifiche sono comunicate entro dieci giorni alla Commissione. La Commissione informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento di tale notifica.

4.   In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un'autorizzazione, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro tre giorni dalla data in cui l'autorizzazione cessa di essere valida.

5.   Ai pescherecci dell'Unione che non figurano nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie soggette alla responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO.

CAPO II

Trasbordo

Articolo 23

Disposizioni generali in materia di trasbordi

1.   Il presente capo si applica alle operazioni di trasbordo effettuate:

a)

nella zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO, e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

fuori dalla zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

2.   I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.

3.   Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.

4.   Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 24

Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali

1.   In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui avviene l'operazione, le autorità dello Stato membro di bandiera trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le informazioni seguenti:

a)

una notifica dell'intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire sette giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni;

b)

una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell'ora prevista delle attività in questione.

Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio dell'Unione a trasmettere tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO per via elettronica, purché siano contestualmente trasmesse alla Commissione.

2.   La notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l'operazione di trasbordo, in particolare la data, l'ora e il luogo previsti, l'attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell'Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell'allegato VII.

Articolo 25

Controllo delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1.   Se a bordo del peschereccio dell'Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a controllare le attività di trasbordo. L'osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all'allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui l'imbarcazione sottoposta a osservazione batte bandiera.

2.   Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro dieci giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi SPRFMO. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.

3.   Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.

Articolo 26

Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1.   Entro sette giorni dall'operazione di trasbordo, gli Stati membri le cui imbarcazioni vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell'allegato IX.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare l'esercente il peschereccio dell'Unione a trasmettere per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L'esercente il peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Raccolta e comunicazione dei dati

Articolo 27

Raccolta e comunicazione dei dati

1.   Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 7, 11, 14, 16, 18, 25 e 26, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

3.   Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le imbarcazioni frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

CAPO IV

Programmi di osservazione

Articolo 28

Programmi di osservazione

1.   Gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.

2.   Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

3.   Entro il 15 agosto di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 1o settembre.

Articolo 29

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   Il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo dei pescherecci dell'Unione assicura la trasmissione automatica dei dati VMS al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera con un margine di errore relativo alla posizione inferiore a 100 metri in normali condizioni di funzionamento della navigazione via satellite.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi CCP trasmettano automaticamente e costantemente i dati VMS delle imbarcazioni battenti la loro bandiera e impegnate in attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora e affinché i dispositivi di localizzazione satellitare installati a bordo delle imbarcazioni battenti la loro bandiera siano in grado di trasmettere i dati VMS almeno ogni 15 minuti.

3.   Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la zona della convenzione SPRFMO comprende una zona di 100 miglia nautiche al di fuori della zona della convenzione SPRFMO, all'interno della quale si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, per i pescherecci battenti la loro bandiera, qualora l'antenna del dispositivo di localizzazione satellitare sia montata separatamente dall'involucro fisico che alloggia il dispositivo, sia utilizzata un'unica antenna comune per il decodificatore e per il trasmettitore della navigazione satellitare, e l'involucro fisico sia collegato all'antenna tramite un unico pezzo di cavo continuo.

CAPO V

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 30

Punti di contatto e porti designati

1.   Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:

a)

designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)

designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e porti designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 31

Notifica preventiva

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti in conformità dell'allegato XI:

a)

identificazione dell'imbarcazione (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO) e indicativo internazionale di chiamata (international radio call sign – IRCS)];

b)

nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo);

c)

copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca;

d)

data e ora previste di arrivo in porto;

e)

quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo dell'imbarcazione non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO, è trasmessa una relazione indicante l'assenza di catture;

f)

quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura;

g)

elenco dei membri dell'equipaggio;

h)

date della bordata di pesca.

2.   Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca SPRMO, le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere eventuali informazioni addizionali al fine di stabilire se il peschereccio abbia partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.

4.   Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto

Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 31, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l'entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l'entrata ai pescherecci che figurano nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO.

Articolo 33

Ispezioni in porto

1.   Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti:

a)

se un'altra parte contraente, una PNCC o una ORGP competente chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;

b)

se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 31;

c)

se a un peschereccio sono stati negati l'entrata o l'uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.

Articolo 34

Procedura di ispezione

1.   Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme sulla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Gli ispettori degli Stati membri devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. Essi sono autorizzati a riprodurre tutti i documenti ritenuti pertinenti.

3.   Le ispezioni sono condotte in modo tale da limitare al massimo le interferenze e l'intralcio arrecati a pescherecci di paesi terzi e da evitare, nella misura del possibile, che sia compromessa la qualità delle catture.

4.   Al termine dell'ispezione, al comandante è data la possibilità di aggiungere eventuali osservazioni o obiezioni al rapporto di ispezione e di contattare l'autorità competente dello Stato membro di approdo in relazione al rapporto di ispezione. Il modello per il rapporto di ispezione figura nell'allegato XII. Una copia del rapporto è fornita al comandante dell'imbarcazione.

5.   Entro 12 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, compilato in conformità dell'allegato XII del presente regolamento. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione.

6.   Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso alla Commissione entro 15 giorni lavorativi per trasmissione al segretariato della SPRFMO, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione in tempo utile i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato, in modo da consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Articolo 35

Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto

1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica il presente articolo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza ritardo tale rapporto al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.

3.   Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all'autorità competente della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO VI

Esecuzione

Articolo 36

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 145 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 37

Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1.   Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

2.   Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario del peschereccio della sua inclusione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle imbarcazioni INN adottato dalla SPRFMO.

Articolo 38

Misure riguardanti i pescherecci inclusi nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1.   All'adozione dell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione chiede allo Stato membro di bandiera di notificare al proprietario del peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO la sua inclusione nell'elenco, specificando le conseguenze che ne derivano.

2.   Se dispone di informazioni indicanti una variazione di nome o di IRCS di un peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, lo Stato membro, appena possibile, trasmette tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 39

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della SPRFMO

1.   Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione SPRFMO, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una PNCC

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle PNCC.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

Articolo 41

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

1.   In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell'Unione trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al CCP dello Stato membro di cui battono bandiera, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati:

a)

numero IMO;

b)

IRCS;

c)

nome dell'imbarcazione;

d)

nome del comandante dell'imbarcazione;

e)

posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC);

f)

attività (pesca/transito/trasbordo).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 60 giorni dall'inizio dell'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 404/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 43

Procedure di modifica

Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare:

a)

gli allegati del presente regolamento;

b)

i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;

c)

la copertura di osservazione di cui agli articoli 6 e 15;

d)

il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

la copertura delle attività di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

f)

il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 1, e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 43 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 129.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(5)  Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Norme relative allo zavorramento dei palangari

Le imbarcazioni utilizzano un sistema di zavorramento dei palangari che consenta di ottenere una velocità d'immersione minima dimostrabile del palangaro di 0,3 metri/secondo a una profondità di 15 metri per attrezzo. In particolare:

a)

i palangari dotati di pesi esterni nel sistema spagnolo e i trotlines utilizzano una massa minima di 8,5 kg a intervalli non superiori a 40 m se si utilizzano sassi, di 6 kg a intervalli non superiori a 20 m per il cemento e di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m per pesi di metallo pieno;

b)

i palangari automatici (autoline) con pesi esterni utilizzano una massa minima di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m e sono calati dall'imbarcazione in modo da evitare tensioni a poppa (che potrebbero far riemergere dall'acqua sezioni del palangaro già calate);

c)

i palangari con pesi integrati hanno un nucleo di piombo di almeno 50 g/m.


ALLEGATO II

Specifiche per i cavi scaccia-uccelli

Due cavi scaccia-uccelli sono sempre tenuti a bordo dell'imbarcazione e sono utilizzati a ogni cala dell'attrezzo. In particolare:

a)

i cavi scaccia-uccelli sono fissati all'imbarcazione in modo che, una volta calate, le esche siano protette dal cavo, anche in caso di vento trasversale;

b)

i cavi scaccia-uccelli utilizzano bandierine dai colori vivaci, abbastanza lunghe da poter raggiungere la superficie dell'acqua in condizioni di calma («bandierine lunghe»), disposte a intervalli non superiori a 5 m almeno per i primi 55 m di cavo e fissate al cavo con tornichetti per impedire che si aggroviglino intorno al cavo stesso;

c)

i cavi scaccia-uccelli possono anche utilizzare bandierine di almeno 1 m di lunghezza («bandierine corte») disposte a intervalli non superiori a 1 m;

d)

se si spezzano o sono danneggiati durante l'uso, i cavi scaccia-uccelli sono riparati o sostituiti, in modo che, prima che siano calati nuovi ami in acqua, siano rispettate le presenti specifiche;

e)

i cavi scaccia-uccelli sono utilizzati in modo che:

i)

rimangano al di sopra della superficie dell'acqua quando gli ami sono sommersi a una profondità di 15 m, oppure

ii)

abbiano una lunghezza minima di 150 m quando sono dispiegati e sospesi a un punto dell'imbarcazione situato ad almeno 7 m sopra il livello dell'acqua in assenza di moto ondoso.


ALLEGATO III

Specifiche per i dissuasori a cortina per uccelli

Un dissuasore a cortina per uccelli è costituito da due o più travi fissate a poppa dell'imbarcazione, di cui almeno una è fissata a tribordo e almeno un'altra a babordo della imbarcazione:

a)

ciascuna trave si estende per almeno 4 m verso l'esterno dalla fiancata o dalla poppa dell'imbarcazione;

b)

alle travi sono fissati cavi pendenti a una distanza massima di 2 m l'uno dall'altro;

c)

all'estremità dei cavi pendenti sono fissati coni di plastica, aste o altri materiali resistenti e di colore vivace, in modo tale che la parte inferiore del cono, dell'asta o dei materiali utilizzati si trovi a non più di 500 mm sopra il livello dell'acqua, in assenza di vento e moto ondoso;

d)

per evitare che si impiglino, tra i cavi possono essere fissate corde o fettucce.


ALLEGATO IV

Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche in caso di scoperta di EMV

1.   Informazioni generali

Indicare: informazioni di contatto, bandiera, nome della o delle imbarcazioni e date di raccolta dei dati.

2.   Ubicazione dell'EMV

Indicare le posizioni di inizio e fine di tutte le cale di attrezzi e osservazioni.

Fornire mappe dei luoghi di pesca, della batimetria sottostante o dell'habitat e indicare la scala spaziale delle attività di pesca.

Indicare la o le profondità di pesca.

3.   Attrezzo da pesca

Indicare gli attrezzi da pesca utilizzati in ciascun luogo.

4.   Altri dati raccolti

Se possibile, indicare gli altri dati raccolti nei luoghi di pesca o in loro prossimità.

Ad esempio: batimetria multifascio, dati oceanografici quali profili CDT, profili delle correnti, chimica dell'acqua, tipi di substrato registrati nei luoghi di pesca o in loro prossimità, altra fauna osservata, registrazioni video, profili acustici ecc.

5.   Taxa degli EMV

Per ciascuna stazione di pesca, fornire dati particolareggiati sui taxa di EMV osservati, indicandone, se possibile, la densità relativa e la densità assoluta o il numero di organismi.


ALLEGATO V

Norme per i dati relativi all'imbarcazione

1.

I seguenti campi di dati sono raccolti in conformità degli articoli 16, 17 e 22:

i)

nome e bandiera attuale dell'imbarcazione

ii)

numero di immatricolazione

iii)

IRCS (se disponibile)

iv)

numero UVI (Unique Vessel Identifier – Identificativo unico)/IMO

v)

nomi precedenti (se noti)

vi)

porto di immatricolazione

vii)

bandiera precedente

viii)

tipo di imbarcazione

ix)

tipo di metodo o metodi di pesca

x)

lunghezza

xi)

tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)

xii)

stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)

xiii)

tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)

xiv)

potenza del motore principale o dei motori principali (kW)

xv)

capacità di stivaggio (m3)

xvi)

tipo di congelatore (se pertinente)

xvii)

numero di congelatori (se pertinente)

xviii)

capacità di congelamento (se pertinente)

xix)

sistema di comunicazione utilizzato dall'imbarcazione e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C)

xx)

dati relativi al sistema VMS (marca, modello, caratteristiche e identificazione)

xxi)

nome del proprietario o dei proprietari

xxii)

indirizzo del proprietario o dei proprietari

xxiii)

data di decorrenza dell'autorizzazione

xxiv)

data di scadenza dell'autorizzazione

xxv)

data di iscrizione nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO

xxvi)

fotografie dell'imbarcazione, ad alta risoluzione e di buona qualità, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di cinque anni, come di seguito specificato:

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa.

2.

Se disponibili, sono fornite ove possibile le informazioni di seguito elencate:

i)

marcature esterne (nome dell'imbarcazione, numero di immatricolazione o IRCS)

ii)

tipi di linee di trasformazione del pesce (se pertinente)

iii)

data di costruzione

iv)

luogo di costruzione

v)

altezza di costruzione

vi)

larghezza (baglio)

vii)

apparecchiature elettroniche a bordo (ad esempio, radio, ecoscandaglio, sonda rete)

viii)

nome del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)

ix)

indirizzo del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)

x)

nome dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)

xi)

indirizzo dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)

xii)

nome del comandante dell'imbarcazione

xiii)

nazionalità del comandante dell'imbarcazione

xiv)

nome del capopesca

xv)

nazionalità del capopesca


ALLEGATO VI

Piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale

Il piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale comprende, se disponibili, le informazioni seguenti:

i)

una descrizione della pesca sperimentale indicante la zona, le specie bersaglio, i metodi di pesca proposti, i limiti massimi di cattura proposti e la loro ripartizione tra zone o specie;

ii)

le specifiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzi da pesca da utilizzare, comprese eventuali modifiche apportate agli stessi per attenuare gli effetti dell'attività di pesca proposta su specie non bersaglio e su specie associate o dipendenti o sull'ecosistema marino in cui si svolge l'attività;

iii)

il periodo coperto dal piano delle operazioni di pesca (fino a un massimo di tre anni);

iv)

informazioni biologiche sulle specie bersaglio ricavate da campagne di ricerca approfondite (distribuzione, abbondanza, dati demografici e informazioni sull'identità dello stock);

v)

dati particolareggiati riguardanti le specie non bersaglio, le specie associate o dipendenti e gli ecosistemi marini in cui si svolge l'attività di pesca, con indicazione dell'entità probabile degli impatti da questa esercitati e delle misure che saranno adottate per mitigarli;

vi)

l'impatto cumulativo previsto di tutte le attività di pesca praticate nella zona della pesca sperimentale, se del caso;

vii)

informazioni ricavate da altre attività di pesca praticate nella regione o da attività di pesca simili praticate altrove, che possano agevolare la valutazione della resa potenziale della pesca sperimentale, nella misura in cui lo Stato membro sia in grado di fornire tali informazioni;

viii)

se l'attività proposta è la pesca di fondo, la valutazione dell'impatto delle attività di pesca di fondo esercitate da imbarcazioni battenti bandiera dello Stato membro in questione, in conformità degli articoli 12 e 13;

ix)

se la specie bersaglio è gestita anche da un'ORGP competente per una zona adiacente a quella della SPRFMO o da un'organizzazione analoga, una descrizione di tale attività di pesca limitrofa sufficiente per consentire al comitato scientifico della SPRFMO di formulare il suo parere.


ALLEGATO VII

Notifica preventiva di trasbordo

Gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1:

 

Dati relativi all'imbarcazione cedente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione


ALLEGATO VIII

Informazioni relative al trasbordo da trasmettere a cura dell'osservatore

L'osservatore che sorveglia l'operazione di trasbordo trasmette le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

I.   Dati relativi al peschereccio cedente

Nome dell'imbarcazione

 

Numero di immatricolazione

 

IRCS

 

Stato di bandiera dell'imbarcazione

 

Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

 

Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

II.   Dati relativi al peschereccio ricevente

Nome dell'imbarcazione

 

Numero di immatricolazione

 

IRCS

 

Stato di bandiera dell'imbarcazione

 

Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

 

Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

III.   Operazione di trasbordo

Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)

 

Data e ora di completamento del trasbordo (UTC)

 

In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo; in caso di trasbordo in porto: nome, paese e codice (1) del porto

 

In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo

 

Descrizione del tipo di prodotto per specie (pesci interi, congelati, in casse da 20 kg ecc.)

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)

 

Numeri di stiva dell'imbarcazione refrigerata in cui è stivato il prodotto

 

Porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente

 

Data di arrivo prevista

 

Data di sbarco prevista

 

IV.   Osservazioni (se pertinente)

V.   Verifica

Nome dell'osservatore:

 

Autorità

 

Firma e timbro

 


(1)  Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE).


ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare dopo l'operazione di trasbordo

In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, entro sette giorni dalla data del trasbordo, le informazioni seguenti.

 

Dati relativi all'imbarcazione cedente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'operazione di trasbordo

a)

data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)

b)

data e ora di completamento del trasbordo (UTC)

c)

in caso di trasbordo in porto:

Stato di approdo, nome del porto e codice del porto

d)

in caso di trasbordo in mare:

i)

posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (in decimali)

ii)

posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo (in decimali)

e)

numeri di stiva dell'imbarcazione ricevente in cui è stivato il prodotto

f)

porto di destinazione dell'imbarcazione ricevente

g)

data di arrivo prevista

h)

data di sbarco prevista

 

Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate

a)

specie trasbordate

i)

descrizione del pesce, per tipo di prodotto (pesci interi, pesci congelati ecc.)

ii)

numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie

iii)

peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)

b)

attrezzo da pesca utilizzato dall'imbarcazione cedente

 

Verifica (se pertinente)

a)

nome dell'osservatore

b)

autorità


ALLEGATO X

Dati delle osservazioni

I dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore sono registrati una sola volta per ciascuna bordata sottoposta a osservazione e sono comunicati in modo da collegare i dati relativi all'imbarcazione ai dati richiesti nelle sezioni A, B, C e D.

A.   Dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore che sono raccolti per ogni bordata sottoposta a osservazione

1.   Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'imbarcazione:

a)

bandiera attuale dell'imbarcazione

b)

nome dell'imbarcazione

c)

nome del comandante dell'imbarcazione

d)

nome del capopesca

e)

numero di immatricolazione

f)

IRCS (se disponibile)

g)

numero Lloyd's/IMO (se attribuito)

h)

nomi precedenti (se noti)

i)

porto di immatricolazione

j)

bandiera precedente (se pertinente)

k)

tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)

l)

tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)

m)

lunghezza (m)

n)

tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)

o)

larghezza (baglio) (m)

p)

stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)

q)

tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)

r)

potenza del motore principale o dei motori principali (kilowatt)

s)

capacità di stivaggio (metri cubi)

t)

inventario delle attrezzature di bordo che possono incidere sui fattori di potenza di pesca (apparecchiature di navigazione, radar, sistemi sonar, ricevitore meteorologico via fax o via satellite, ricevitore di immagine della temperatura della superficie del mare, correntometro doppler, radiogoniometro), se fattibile

u)

numero totale di membri dell'equipaggio (tutti i membri del personale, esclusi gli osservatori)

2.   Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'osservatore:

a)

nome dell'osservatore

b)

organizzazione dell'osservatore

c)

data di imbarco dell'osservatore (data UTC)

d)

porto di imbarco

e)

data di sbarco dell'osservatore (data UTC)

f)

porto di sbarco

B.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca a strascico

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione

2.   Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:

a)

data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)

b)

data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)

c)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

d)

posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

f)

tipo di rete da traino: di fondo o pelagica (utilizzare gli appositi codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca ISCCFG)

g)

tipo di rete da traino: singola, doppia o tripla (S, D o T)

h)

altezza dell'apertura di rete

i)

larghezza dell'apertura di rete

j)

dimensione di maglia del sacco (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)

k)

profondità dell'attrezzo (della lima da piombo) all'inizio della pesca

l)

profondità del fondale all'inizio della pesca

m)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

n)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

o)

è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete da traino? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture delle reti da traino, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

p)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere m), n) od o) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

q)

registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:

i)

sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)

ii)

sono stati utilizzati dissuasori a cortina per uccelli? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione N)

iii)

indicare come è stato gestito lo scarico in mare degli scarti di pesce/dei rigetti (selezionare tutte le voci pertinenti: nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete/unicamente scarico di liquidi/scarico dei rifiuti a intervalli > 2 ore/altro/nessuno)

iv)

sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)

Se sì, fornire una descrizione.

C.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con reti da circuizione

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione.

2.   Per ogni cala di reti da circuizione sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:

a)

tempo totale di ricerca prima della cala in questione, dall'ultima cala

b)

data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)

c)

data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)

d)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

lunghezza della rete (m)

f)

altezza della rete (m)

g)

dimensione di maglia della rete (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)

h)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

i)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

j)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

k)

è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

l)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere i), j) o k) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

m)

registrare e descrivere ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie

D.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con palangari di fondo

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale di palangari sottoposte a osservazione

2.   Per ogni cala osservata sono raccolti i dati seguenti:

a)

data e ora di inizio della cala (formato UTC)

b)

data e ora di conclusione della cala (formato UTC)

c)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

d)

posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

f)

lunghezza totale del palangaro calato (km)

g)

numero di ami della cala

h)

profondità del fondale all'inizio della cala

i)

numero di ami effettivamente osservati (ivi compreso per mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse catturate) durante la cala

j)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

k)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

l)

è stato rinvenuto materiale bentonico nelle catture? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

m)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere j), k) o l) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

n)

registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:

i)

sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)

ii)

le cale sono state limitate al periodo compreso tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale? (Sì/No)

iii)

quale tipo di attrezzo da pesca è stato utilizzato? (sistema di zavorramento esterno/sistema di zavorramento interno/trotline/altro)

iv)

in caso di sistema di zavorramento esterno, descrivere il regime di zavorramento e di galleggiamento (compilando il modulo di cui alla Sezione M)

v)

in caso di sistema di zavorramento interno, indicare il peso del nucleo integrato nel palangaro (grammi per metro)

vi)

in caso di trotline, sono state utilizzate reti «cachalotera»? (Sì/No)

vii)

se è stato utilizzato un altro sistema, specificare

o)

quale sistema di mitigazione è stato utilizzato nella fase di salpamento? (dissuasori a cortina per uccelli/altro/nessuno)

Se è stato utilizzato un altro sistema, fornire una descrizione

p)

quale tipo di esca è stato utilizzato? (pesce/calamari/misto; vivi/morti/misto; congelati/scongelati/misto)

q)

descrivere lo scarico di eventuali materiali biologici nelle fasi di cala e salpamento (scarico non effettuato a intervalli di almeno due ore/scarico a intervalli di almeno due ore/nessuno/dato non conosciuto)

r)

sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)

Se sì, fornire una descrizione.

E.   Dati sulla frequenza di lunghezza da raccogliere

Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie sono raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, arrotondati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, deve essere registrato il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza, o stimarlo precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.

1.   Protocollo di campionamento commerciale

a)

Specie di pesci diverse da razze e squali:

i)

per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca superiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al cm più prossimo

ii)

per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca inferiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al mm più prossimo;

b)

razze:

deve essere misurata misura la larghezza massima del disco;

c)

squali:

per ogni specie deve essere scelta la misura di lunghezza adeguata da utilizzare (si veda la relazione tecnica n. 474 della FAO sulla misurazione degli squali). In mancanza di questa, deve essere misurata la lunghezza totale.

2.   Protocollo di campionamento scientifico

Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con una risoluzione superiore a quanto specificato al punto 1.

F.   Campionamento biologico da effettuare

1.   I seguenti dati biologici devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:

a)

specie

b)

lunghezza (mm o cm), con indicazione del tipo di misura di lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misura devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella sezione E

c)

sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato)

d)

stadio di maturità.

2.   Gli osservatori devono raccogliere campioni di tessuto, di otoliti e/o dello stomaco in base a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico della SPRFMO o da altri centri di ricerca scientifica nazionali.

3.   Agli osservatori devono essere trasmessi informazioni e protocolli scritti sulle frequenze di lunghezza e sul campionamento biologico, se del caso, nonché indicazioni sulle specifiche priorità di campionamento di ciascuna bordata sottoposta a osservazione.

G.   Dati da raccogliere sulle catture accidentali di uccelli marini, mammiferi, tartarughe e altre specie di interesse

1.   Per tutti gli uccelli marini, i mammiferi, i rettili (tartarughe) e per tutte le altre specie di interesse catturate in operazioni di pesca devono essere raccolti i seguenti dati:

a)

specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie) e dimensioni

b)

numero di individui di ciascuna specie catturati per retata o per cala

c)

destino degli animali prelevati come catture accessorie (tenuti a bordo o rilasciati/rigettati)

d)

se l'animale è rilasciato, stato vitale (vigoroso, vivo, letargico, morto) al momento del rilascio

e)

se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento

f)

registrare il tipo di interazione (gancio/impigliamento nella lenza/collisione con le funi/cattura nella rete/altro)

Se «altro», fornire una descrizione.

2.   Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o Elasmobranchii e altre specie di interesse.

3.   Si sono verificate circostanze o azioni che possono aver contribuito alla cattura accessoria (ad esempio impigliamento del cavo tori, ingenti perdite di esche)?

H.   Individuazione di attività di pesca associate a EMV

Per ogni cala di rete da traino osservata sono raccolti i dati seguenti per tutte le specie bentoniche sensibili catturate, le specie particolarmente vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli:

a)

specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie);

b)

una stima della quantità [peso (kg) o volume (m3)] di ogni specie bentonica catturata nella retata;

c)

una stima globale della quantità complessiva [peso (kg) o volume (m3)] di tutte le specie di invertebrati bentonici catturate nella retata;

d)

ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione delle specie, devono essere raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra.

I.   Dati da raccogliere per tutte le marche di identificazione recuperate

I dati di seguito elencati devono essere raccolti per tutte le marche recuperate su pesci, uccelli marini, mammiferi, o rettili, siano essi morti, da conservare a bordo o vivi:

a)

nome dell'osservatore

b)

nome dell'imbarcazione

c)

indicativo di chiamata dell'imbarcazione

d)

bandiera dell'imbarcazione

e)

raccogliere, etichettare (con tutte le indicazioni riportate di seguito) e conservare le marche stesse per la successiva consegna all'organismo incaricato della marcatura

f)

specie da cui sono state recuperate le marche

g)

colore e tipo di marca (a spaghetto, archivio)

h)

numeri delle marche di identificazione (da indicare per ciascuna marca se a un pesce sono fissate più marche. Se è stata registrata una sola marca occorre specificare se l'altra era mancante o no). Se l'organismo è vivo e deve essere rilasciato, le informazioni relative alla marca devono essere raccolte in base a protocolli di campionamento predefiniti.

i)

data e ora di cattura (UTC)

j)

luogo di cattura (lat/long, arrotondate al minuto più prossimo)

k)

lunghezza/taglia dell'animale (cm, mm) con indicazione del tipo di misura effettuata (ad esempio lunghezza totale, lunghezza alla forca ecc.). Le misure di lunghezza devono essere raccolte in base ai criteri definiti nella sezione E

l)

sesso (F = femmina, M = maschio, I = indeterminato, D = non esaminato)

m)

le marche sono state rinvenute in un periodo di pesca sottoposto a osservazione? (Sì/No)

n)

informazioni per la ricompensa (ad esempio nome e indirizzo cui deve essere inviata la ricompensa)

(Alcuni dei dati registrati in questa sezione figurano già nelle precedenti categorie di informazioni. Ciò è necessario perché le informazioni relative alle marche di identificazione possono essere trasmesse separatamente da altri dati di osservazione.)

J.   Gerarchie di priorità per la raccolta dei dati di osservazione

1.   Tenuto conto del fatto che gli osservatori possono non essere in grado di raccogliere in ogni bordata tutti i dati descritti nelle presenti norme, la raccolta dei dati di osservazione deve essere effettuata in base a una gerarchia di priorità. In funzione dei requisiti di specifici programmi di ricerca possono essere definite priorità di osservazione specifiche per una bordata o per un programma, che gli osservatori sono tenuti a rispettare.

2.   In assenza di priorità specifiche per una bordata o per un programma, gli osservatori devono attenersi alle priorità generali seguenti:

a)

informazioni sull'operazione di pesca

Tutte le informazioni riguardanti l'imbarcazione e la retata/la cala/lo sforzo

b)

comunicazione delle catture

i)

registrare l'ora e il peso delle catture del campione rispetto alle catture totali o allo sforzo totale (ad esempio numero di ami) e il numero totale di individui di ogni specie catturata

ii)

identificazione e conteggio di uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe), specie bentoniche sensibili e specie vulnerabili

iii)

registrare il numero o il peso di ogni specie conservata a bordo o rigettata in mare

iv)

registrare i casi di predazione, se del caso

c)

campionamento biologico

i)

verificare la presenza di marche di identificazione

ii)

dati sulla frequenza di lunghezza per le specie bersaglio

iii)

dati biologici di base (sesso, maturità) per le specie bersaglio

iv)

dati sulla frequenza di lunghezza per le principali specie prelevate come catture accessorie

v)

otoliti (e campioni dello stomaco, se sono stati raccolti) per le specie bersaglio

vi)

dati biologici di base per le specie prelevate come catture accessorie

vii)

campioni biologici delle specie prelevate come catture accessorie (se sono stati raccolti)

viii)

scattare fotografie

d)

alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:

Specie

Priorità (la priorità 1 è la più elevata)

Specie bersaglio primarie (ad esempio sugarello cileno per la pesca pelagica e pesce specchio atlantico per la pesca demersale)

1

Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse

2

Altre specie che fanno parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad esempio sgombro maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)

3

Tutte le altre specie

4

La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (quali il numero di ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata in conformità dei programmi di osservazione dello Stato membro.

K.   Specifiche di codifica da utilizzare per la registrazione dei dati di osservazione

1.   Salvo diversa indicazione per tipi di dati specifici, i dati di osservazione sono comunicati in base alle specifiche di codifica di cui alla presente sezione.

2.   L'ora è indicata in tempo universale coordinato (UTC).

3.   Il luogo è indicato in gradi decimali.

4.   Sono utilizzati i sistemi di codifica seguenti:

a)

le specie sono indicate mediante i codici a tre lettere per le specie della FAO;

b)

i metodi di pesca sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG - 29 luglio 1980);

c)

i tipi di peschereccio sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (ISSCFV).

5.   Sono utilizzate le unità di misura metriche seguenti:

a)

chilogrammi per indicare il peso delle catture;

b)

metri per indicare altezza, larghezza, profondità, larghezza (baglio) o lunghezza;

c)

metri cubi per indicare il volume;

d)

kilowatt per indicare la potenza motrice.

L.   Modulo di descrizione del cavo scaccia-uccelli

Image

Descrizione generale del cavo tori

Numero della bordata

Posizione del cavo tori

Codice attrezzatura del cavo tori

Distanza tra le bandierine (m)

Lunghezza bandierine min/max (m)

Numero di bandierine (ad es. 7 in questo schem)

Configurazione del cavo tori: (a coppia in questo schema)

Materiale del cavo tori

Altezza di fissaggio mm(m)(sull'acqua (m)

Lunghezza del cavo principale (m)

Oggetto trainato

Colori della bandierina

Materiale della bandierina

Lunghezza copertura aerea del cavo tori (m)

Altre osservazioni

CODICI PER IL CAVO TORI/OPZIONI:

Posizione

Modello

Oggetto trainato

Materiale

Colore

Babordo

Singolo

F

=

imbuto rovesciato/cono di plastica

T

=

tubi di plastica

P

=

rosa

Tribordo

A coppia

L

=

lunghezza della fune principale

S

=

nastri di plastica

R

=

rosso

Poppa

 

K

=

nodo o cappio della fune principale

O

=

altro

C

=

carota (arancione)

 

 

B

=

boa

 

Y

=

giallo

 

 

N

=

boa nella rete

 

G

=

verde

 

 

S

=

sacco

 

B

=

blu

 

 

W

=

peso

 

W

=

marrone

 

 

Z

=

nessun oggetto trainato

 

F

=

colore sbiadito (qualsiasi)

 

 

O

=

altro

 

O

=

altro


Riepilogo dei valori indicati

Numero della bordata

Distanza tra le bandierine

Codice attrezzatura del cavo tori

Lunghezza delle bandierine (min)

Posizione del cavo tori

Lunghezza delle bandierine (max)

Lunghezza del cavo principale

Colore delle bandierine

Lunghezza copertura aerea

Materiale delle bandierine

Altezza di fissaggio sull'acqua

Numero di bandierine

Materiale del cavo tori

Oggetto trainato

Configurazione del cavo tori

Altre osservazioni

M.   Modulo di descrizione dello zavorramento esterno

Image

Zavorramento dei palangari di superficie

Cavo semplice o doppio?

Altre osservazioni:

Diametro medio dei galleggianti (m)

Distanza tra galleggiante sommerso e madre (m)

Numero di ami tra galleg-giante di superficie e ancora

Massa media dei pesi (kg)

Distanza tra cavo e peso

Numero di ami tra i galleggianti sommersi

Numero di ami tra i pesi

Riepilogo dei valori indicati:

Cavo semplice o doppio?

Numero di ami tra galleggiante di superficie e ancora

Massa media dei pesi

Numero di ami tra i galleggianti sommersi

Distanza tra galleggiante sommerso e madre

Numero di ami tra i pesi

Distanza tra cavo e peso

Altre osservazioni

N.   Modulo di descrizione del dissuasore a cortina per uccelli

Image

Dissuasore a cortina per uccelli - Vista dell'alto

Trave

Cortina posizionata tra trave laterale e trave posteriore?

BABORDO

TRIBORDO

Lunghezza trave

Numero di bandierine

Altezza sull’acqua

Colore bandierine

Materiale bandierine

Trave laterale

Distanza dalla poppa

POPPA

Trave

Trave posteriore

Cortina posizionata tra le travi posteriori?

Lunghezza trave

Numero di bandierine

Lunghezza cortina

Altezza sull’acqua

Numero di bandierine

Colore bandierine

Lunghezza cortina

Altezza sull’acqua

Materiale bandierine

Numero di bandierine

Colore bandierine

Altezza sull’acqua

Materiale bandierine

Colore bandierine

Materiale bandierine

Riepilogo dei valori indicati

Distanza dalla poppa

 

Trave laterale

Trave posteriore

Lunghezza della trave

Lunghezza della trave

Numero di bandierine

Numero di bandierine

Distanza media tra le bandierine

Distanza media tra le bandierine

Altezza sull'acqua

Altezza sull'acqua

Colore delle bandierine

Colore delle bandierine

Materiale delle bandierine

Materiale delle bandierine

Cortina laterale posteriore

Cortina posteriore

Lunghezza della cortina

Lunghezza della cortina

Numero di bandierine

Numero di bandierine

Distanza media tra le bandierine

Distanza media tra le bandierine

Altezza sull'acqua

Altezza sull'acqua

Colore delle bandierine

Colore delle bandierine

Materiale delle bandierine

Materiale delle bandierine

O.   Norma per i dati di osservazione raccolti durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione

Con riguardo ai pescherecci battenti la loro bandiera che sbarcano specie non trasformate (ossia pesci interi da cui non sia stata rimossa alcuna parte) gestite dalla SPRFMO e i cui sbarchi sono sottoposti a osservazione, gli Stati membri possono raccogliere e trasmettere le informazioni di seguito indicate:

1.

I dati seguenti relativi all'imbarcazione per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

bandiera attuale dell'imbarcazione

b)

nome dell'imbarcazione

c)

numero di immatricolazione dell'imbarcazione

d)

IRCS (se disponibile)

e)

numero Lloyd's/IMO (se attribuito)

f)

tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)

g)

tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)

2.

I dati seguenti relativi all'osservatore per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

nome dell'osservatore

b)

organizzazione dell'osservatore

c)

paese di sbarco (codice ISO alpha-3 del paese)

d)

porto/punto di sbarco

3.

I dati seguenti per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

data e ora dello sbarco (formato UTC)

b)

primo giorno della bordata (per quanto possibile)

c)

ultimo giorno della bordata (per quanto possibile)

d)

zona di pesca indicativa (lat/long, risoluzione di 1 minuto, in decimali - per quanto possibile)

e)

principali specie bersaglio (codice FAO della specie)

f)

stato allo sbarco, per specie (codice FAO della specie)

g)

peso (vivo) sbarcato per specie (chilogrammi) per lo sbarco sottoposto a osservazione

Inoltre, la raccolta di dati sulla frequenza di lunghezza, dati biologici e/o dati ricavati dalle marche recuperate deve rispettare le norme descritte rispettivamente alle sezioni E, F e I del presente allegato per le specie osservate durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione.

Le sezioni G (catture accidentali) e H (EMV) non sono considerate pertinenti per gli sbarchi sottoposti a osservazione. Tuttavia occorre continuare ad applicare, se del caso, le norme di cui alle sezioni I (Marche di identificazione), J (Gerarchie di priorità) e K (Specifiche di codifica).


ALLEGATO XI

Domanda di scalo in porto

Identificazione dell'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione

Bandiera dell'imbarcazione

Numero IMO dell'imbarcazione

Indicativo di chiamata

Identificazione esterna

 

 

 

 

 

Informazioni dettagliate sullo scalo in porto:

Porto di scalo previsto (1)

Stato di approdo

Scopo (2) dello scalo

Data di arrivo prevista

Ora di arrivo prevista

Data attuale

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Totale delle catture conservate a bordo (kg)

Quantitativo da trasbordare/sbarcare

Destinatario del quantitativo trasbordato/sbarcato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti ittici derivati da tali specie, indicare «nulla» (nil).

Dati relativi alle autorizzazioni di pesca:

Identificativo

Rilasciata da

Validità

Zona/e di pesca

Specie

Attrezzo (3)

 

 

 

 

 

 

È allegata copia dell'elenco dei membri dell'equipaggio? SÌ/NO


(1)  Dovrebbe trattarsi di un porto designato elencato nel registro dei porti della SPRFMO.

(2)  Ad esempio: sbarco, trasbordo, rifornimento di carburante.

(3)  Se l'autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».


ALLEGATO XII

Riepilogo dei risultati dell'ispezione in porto

Dati relativi all'ispezione:

Numero del rapporto di ispezione

 

Nome dell'ispettore principale

 

Stato di approdo

 

Autorità di ispezione

 

Porto di ispezione

 

Scopo dello scalo

 

Data di inizio dell'ispezione

 

Ora di inizio dell'ispezione

 

Data di conclusione dell'ispezione

 

Ora di conclusione dell'ispezione

 

Notifica preventiva pervenuta?

 

I dati della notifica preventiva concordano con quelli dell'ispezione?

 

Dati relativi all'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione

 

Bandiera della imbarcazione

 

Tipo di imbarcazione

 

IRCS

 

Identificazione esterna

 

Numero IMO

 

Proprietario dell'imbarcazione

 

Esercente l'imbarcazione

 

Comandante dell'imbarcazione

(e nazionalità)

 

Agente dell'imbarcazione

 

VMS presente?

 

Tipo di VMS

 

Autorizzazioni di pesca:

Identificativo dell'autorizzazione

 

Rilasciata da

 

Validità

 

Zone di pesca

 

Specie

 

Attrezzo (1)

 

L'imbarcazione figura nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO?

 

È attualmente autorizzata?

 

Specie gestite dalla SPRFMO scaricate (durante lo scalo):

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato sbarcato

Quantitativo sbarcato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato conservato a bordo

Quantitativo conservato a bordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo):

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato ricevuto

Quantitativo ricevuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami e conclusioni:

Sezione

Osservazioni

Esame dei giornali di bordo e di altri documenti

Tipo di attrezzo a bordo

Conclusioni degli ispettori

Violazioni apparenti (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti)

Osservazioni del comandante dell'imbarcazione

Provvedimenti adottati

Firma del comandante dell'imbarcazione

Firma dell'ispettore


(1)  Se l’autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».


ALLEGATO XIII

Elenco delle «altre specie di interesse»

Nome scientifico

Nome comune

Codice alpha-3

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

OCS

Carcharodon carcharias

Squalo bianco

WSH

Cetorhinus maximus

Squalo elefante

BSK

Lamna nasus

Smeriglio

POR

Manta spp.

Mante

MNT

Mobula spp.

Mobule

RMV

Rhincodon typus

Squalo balena

RHN


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