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Document 32016R1628

    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 252 del 16.9.2016, p. 53-117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statutul juridic al documentului care este în vigoare: Acest act a fost modificat. Versiunea actuală consolidată: 17/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj

    16.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/53


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 settembre 2016

    relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha stabilito misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. È opportuno proseguire gli sforzi in materia di sviluppo e funzionamento del mercato interno dell'Unione.

    (2)

    Il mercato interno dovrebbe essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte a garantire certezza del diritto e chiarezza, a beneficio tanto delle imprese quanto dei consumatori.

    (3)

    È stato sviluppato un nuovo approccio normativo relativamente alla legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori nell'intento di semplificare e accelerare l'adozione di tale legislazione. Sulla base di tale approccio, il legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione riguardo a ulteriori dettagli tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e dovrebbe conferire alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha definito un quadro normativo in tema di omologazione e di vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Considerate le affinità tra i settori e l'esperienza positiva nell'applicare il regolamento (UE) n. 167/2013, molti dei diritti e degli obblighi sanciti da tale regolamento dovrebbero essere presi in considerazione per quanto concerne le macchine mobili non stradali. Tuttavia, al fine di tenere pienamente conto delle prescrizioni specifiche per i motori destinati a macchine mobili non stradali, è indispensabile che sia adottato un complesso di norme distinto.

    (5)

    La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato. Tuttavia, tale direttiva non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali. È pertanto opportuno stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali al fine di garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento, sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe contenere prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali. I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, per quanto riguarda gli aspetti sociali e di sicurezza e di effetti sulla salute. In tale analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi.

    (7)

    Al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme armonizzate per l'omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali. A tale scopo dovrebbero essere fissati nuovi limiti di emissione e i motori destinati a macchine mobili non stradali e a macchine agricole e forestali, per rispecchiare i progressi tecnologici e per garantire la convergenza con le politiche dell'Unione nel settore dei trasporti su strada. Tali nuovi limiti di emissione dovrebbero essere fissati al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria e di ridurre le emissioni delle macchine mobili non stradali e dei veicoli agricoli e forestali, diminuendo in tal modo la quota di emissioni delle macchine mobili non stradali rispetto alle emissioni dei veicoli stradali. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in questo settore dovrebbe essere ampliato al fine di migliorare l'armonizzazione del mercato a livello dell'Unione e internazionale e di ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato e di effetti nocivi sulla salute.

    (8)

    Oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione del mercato, nel contempo riducendo al minimo il rischio di distorsioni del mercato, il presente regolamento mira a semplificare l'attuale quadro normativo, anche prevedendo misure di semplificazione delle procedure amministrative, e a migliorare le condizioni generali per l'applicazione di tale legislazione, in particolare mediante il rafforzamento delle disposizioni sulla vigilanza del mercato.

    (9)

    Il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» evidenzia il ruolo particolare della ferrovia e della navigazione interna ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici. Dato che il progresso di tali modi di trasporto si confronta sfavorevolmente con quello di altri settori in relazione al miglioramento della qualità dell'aria, la Commissione e le autorità degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, dovrebbero prevedere diverse forme per promuovere l'innovazione della tecnologia in materia di emissioni, in modo che il continuo aumento del volume delle merci trasportate su rotaia e per vie d'acqua interne vada di pari passo con un miglioramento della qualità dell'aria in Europa.

    (10)

    Le prescrizioni per i motori delle macchine mobili non stradali dovrebbero seguire i principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002, Piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione».

    (11)

    Il settimo programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), rammenta che l'Unione si è prefissa di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non presentino impatti e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente. La legislazione dell'Unione ha fissato appropriati limiti di emissione per la qualità dell'aria ambiente, a tutela della salute umana e in particolare degli individui sensibili, nonché per i limiti nazionali di emissione (7). Successivamente alla comunicazione del 4 maggio 2001 che ha istituito il programma Aria pulita per l'Europa (Clean Air for Europe — CAFE), il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato un'altra comunicazione dal titolo «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico». Una delle conclusioni cui è giunta tale strategia tematica è che per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione è necessario ridurre ulteriormente le emissioni prodotte dai trasporti (aerei, marittimi e terrestri), dalle famiglie e dai settori dell'energia, dell'agricoltura e dell'industria. In questo contesto, l'obiettivo di una riduzione delle emissioni dei motori destinati a macchine mobili non stradali dovrebbe essere considerato come parte di una strategia globale. I nuovi limiti di emissione di cui alla fase V costituiscono una delle misure dirette a ridurre le emissioni attuali di inquinanti atmosferici durante l'uso, come il particolato inquinante e i precursori dell'ozono quali gli ossidi d'azoto (NOx) e gli idrocarburi.

    (12)

    Il 12 giugno 2012 l'Organizzazione mondiale della sanità attraverso la sua Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha riclassificato i gas di scarico dei motori diesel come «cancerogeni per gli esseri umani» (gruppo 1) sulla base di sufficienti elementi di prova che l'esposizione è associata a un aumento del rischio di tumore ai polmoni.

    (13)

    Al fine di realizzare un miglioramento nella qualità dell'aria dell'Unione e di raggiungere i suoi obiettivi in materia di protezione dell'aria in modo sostenibile da qui al 2020 e oltre, sono necessari sforzi costanti per ridurre le emissioni di vari tipi di motori. Per questo motivo, ai costruttori dovrebbero essere fornite in anticipo informazioni chiare e complete sui futuri valori limite delle emissioni e dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per realizzarli e per sviluppare le necessarie soluzioni tecniche.

    (14)

    Quando si fissano limiti di emissione è importante considerare le implicazioni per la competitività dei mercati e dei costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i vantaggi in termini di stimolazione dell'innovazione, di miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione dei costi sanitari e di aumento della speranza di vita.

    (15)

    Per ridurre le emissioni dei motori in modo sostenibile è necessario un potenziamento costante della cooperazione diretta tra i costruttori e le altre imprese connesse, da un lato, e istituti di ricerca scientifica ben consolidati, dall'altro. Tale cooperazione svolge un ruolo importante nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie che contribuiscano positivamente a migliorare la qualità dell'aria.

    (16)

    Le emissioni prodotte da motori destinati a macchine mobili non stradali rappresentano una parte significativa delle emissioni totali di origine antropica di alcuni inquinanti atmosferici nocivi. I motori responsabili di una quota considerevole dell'inquinamento atmosferico da NOx e particolato dovrebbero essere soggetti ai nuovi limiti di emissione.

    (17)

    Per garantire un livello di protezione ottimale per le persone che lavorano in prossimità delle macchine e mantenere al livello più basso possibile l'esposizione cumulativa delle persone che lavorano in prossimità di più macchine e apparecchiature mobili, è opportuno utilizzare le tecnologie attualmente disponibili per ridurre al minimo le emissioni.

    (18)

    La Commissione dovrebbe vigilare sulle emissioni non ancora oggetto di regolamentazione conseguenti a un più ampio uso di carburanti di nuova formula, nuove tecnologie motoristiche e nuovi sistemi di controllo delle emissioni. Se necessario, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di disciplinare tali emissioni.

    (19)

    È necessario incoraggiare l'introduzione di motori a carburanti alternativi, suscettibili di produrre minori emissioni di NOx e di particolato inquinante. Pertanto, i valori limite per gli idrocarburi totali dovrebbero essere adattati in modo da prendere in considerazione gli idrocarburi non metanici e le emissioni di metano.

    (20)

    Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto dei trattati, le prescrizioni ritenute necessarie per assicurare la protezione del pubblico e dei lavoratori ogniqualvolta sono in uso macchine mobili non stradali di cui al presente regolamento, purché tali prescrizioni non pregiudichino l'immissione sul mercato di motori per tali macchine.

    (21)

    Al fine di garantire che le emissioni di particolato inquinante ultrafine (di 0,1 μm e inferiori) siano regolate, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare per le emissioni di particolato inquinante un approccio basato sul numero, in aggiunta all'approccio basato sulla massa attualmente utilizzato. L'approccio basato sul numero dovrebbe imperniarsi sui risultati del programma di misurazione del particolato della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dovrebbe essere coerente con gli attuali ambiziosi obiettivi in campo ambientale.

    (22)

    Al fine di conseguire tali obiettivi ambientali è opportuno che i limiti basati sul numero di particelle di cui al presente regolamento rispecchino con ogni probabilità i livelli di prestazione più elevati attualmente realizzati con i filtri antiparticolato applicando la migliore tecnologia disponibile.

    (23)

    Tenuto conto del lungo ciclo di vita delle macchine mobili non stradali, è opportuno valutare la possibilità di eseguire interventi di retrofit sui motori già in servizio. Tali interventi di retrofit dovrebbero, in particolare, riguardare le zone urbane densamente popolate quale mezzo per aiutare gli Stati membri a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di qualità dell'aria. Per garantire un livello di retrofit comparabile e ambizioso, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi del regolamento UNECE n. 132.

    (24)

    Ove opportuno e laddove le tecnologie siano interconnesse, si dovrebbero ricercare sinergie tra la riduzione delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotte dai motori destinati a macchine mobili non stradali e i limiti delle emissioni applicati ai veicoli pesanti. Tale azione potrebbe concorrere a migliorare le economie di scala e la qualità dell'aria.

    (25)

    Nelle procedure di prova che costituiscono la base della normativa sulle emissioni per l'omologazione UE, la Commissione dovrebbe adottare cicli di prova armonizzati a livello mondiale. Ai fini della sorveglianza delle emissioni effettive durante l'uso dovrebbe essere presa in considerazione anche l'applicazione di sistemi portatili di misurazione delle emissioni.

    (26)

    Per affrontare le emissioni effettive durante l'uso e predisporre il processo di conformità in servizio, dovrebbe essere adottata entro un termine adeguato una metodologia di prova per il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni sulle prestazioni in termini di emissioni sulla base dell'uso di sistemi portatili di misurazione delle emissioni.

    (27)

    Il corretto funzionamento del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, in particolare nel caso degli NOx, è fondamentale per soddisfare i limiti stabiliti in materia di emissioni inquinanti. In questo contesto si dovrebbero adottare misure volte a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che si basano sull'uso di qualsiasi reagente di consumo o non recuperabile.

    (28)

    Le pompe antincendio mobili sono fondamentali in talune situazioni di emergenza in cui la distribuzione di acqua dalla rete idrica è indisponibile. L'installazione di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico in motori destinati a tali macchine ne accrescerebbe tuttavia il peso e le temperature di funzionamento al punto che diventerebbero pericolose per l'operatore e sarebbero impossibili da trasportare a mano. È pertanto opportuno che le pompe antincendio mobili siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (29)

    Le modifiche a un motore, quali la disattivazione del suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico o l'aumento della potenza, potrebbero avere gravi conseguenze per la durabilità e le prestazioni in materia di emissioni del motore. Persone giuridiche che apportano tali modifiche dovrebbero quindi avere la responsabilità di garantire che siano rispettati i limiti di emissione applicabili.

    (30)

    I motori che sono disciplinati e ottemperano alle nuove norme sui limiti di emissione e sulle procedure di omologazione UE stabilite dal presente regolamento e che sono da esse disciplinati dovrebbero essere autorizzati a essere immessi sul mercato degli Stati membri. Tali motori non dovrebbero essere disciplinati da nessun'altra disposizione nazionale in materia di emissioni per quanto riguarda la loro immissione sul mercato. Tale aspetto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di incoraggiare o limitare l'utilizzo dei motori già immessi sul mercato, purché i criteri applicati non siano discriminatori e siano oggettivamente giustificati. Gli Stati membri che concedono l'omologazione UE dovrebbero adottare misure di controllo al fine di assicurare l'identificazione dei motori prodotti nell'ambito delle procedure di omologazione UE.

    (31)

    I motori destinati a essere esportati e a essere utilizzati dalle forze armate non dovrebbero essere soggetti ai limiti di emissione previsti nel presente regolamento. Tuttavia, al fine di operare una distinzione tra tali motori e quelli soggetti a tali limiti di emissione, in alcuni casi è opportuno imporre marcature.

    (32)

    Al fine di tenere conto dei vincoli logistici dell'offerta e di rendere possibile un flusso di produzione «just in time» e di evitare inutili costi e oneri amministrativi, a un costruttore dovrebbe essere consentito, con l'approvazione del costruttore di apparecchiature originali («OEM»), di consegnare un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

    (33)

    Alcune macchine mobili non stradali operano in condizioni estreme che comportano rischi per la vita o la salute oppure sono soggette a prescrizioni tecniche molto gravose. Considerate tali circostanze particolari e dato il numero relativamente ridotto di motori destinati a macchine mobili non stradali del genere, dovrebbero essere previste talune deroghe alle prescrizioni relative ai limiti di emissione stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda i motori da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive e in veicoli per la messa a mare di imbarcazioni di salvataggio.

    (34)

    Al fine di rendere possibili le attività relative alle prove sul campo svolte dai costruttori, che sono parte integrante del processo di sviluppo del motore, dovrebbe essere consentita l'immissione temporanea sul mercato di motori non omologati UE in tale fase. Dovrebbero altresì essere ammissibili deroghe che consentano l'immissione temporanea sul mercato di motori ai fini delle prove sul campo di prototipi.

    (35)

    Al fine di tenere conto di progetti a lungo termine nel settore ferroviario che implicano onerosi investimenti, conformemente alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno prevedere una deroga per i motori facenti parte di progetti, che siano stati avviati anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento e che siano in una fase avanzata di sviluppo.

    (36)

    È fondamentale non ostacolare l'innovazione tecnica relativa alle prestazioni in termini di emissioni di motori per macchine mobili non stradali le cui prescrizioni non siano attualmente previste dalle esistenti procedure amministrative di omologazione. Occorre pertanto prevedere talune deroghe e regole riguardo a motori comprendenti nuove tecnologie o nuove concezioni.

    (37)

    Gli OEM che fabbricano un numero limitato di unità all'anno si trovano confrontati a gravi sfide nella riprogettazione della flotta entro i termini del periodo di transizione standard. Si tratta solitamente di piccole e medie imprese («PMI») con capacità ingegneristica limitata e che spesso ottengono le informazioni relative ai motori di fasi future in ritardo rispetto agli altri OEM. Tale è il caso, in particolare, dei costruttori di macchine agricole che fabbricano poche unità all'anno i quali affronterebbero importanti sfide strutturali nell'intraprendere la transizione verso i limiti di emissione della fase V. È pertanto necessario prevedere norme specifiche in relazione a tali casi.

    (38)

    L'immissione sul mercato di motori destinati a sostituire i motori che sono già installati su macchine mobili non stradali e che sono conformi a limiti di emissione meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento dovrebbe essere permessa al fine di consentire ai costruttori di soddisfare le loro obbligazioni di garanzia e di assicurare una sufficiente disponibilità di tali motori sul mercato.

    (39)

    Secondo le attuali stime, diverse locomotive a grande scartamento dovranno essere sostituite tra il 2016 e il 2025. Locomotive con motori ad alta potenza adatte per la rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm non sono disponibili sul mercato dell'Unione. Soluzioni su misura farebbero aumentare significativamente il costo di una nuova locomotiva e dissuaderebbero gli operatori ferroviari dal rinnovare le loro flotte. Nelle procedure di omologazione UE si dovrebbe tenere conto dei vincoli tecnici ed economici della rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm. Al fine di facilitare e velocizzare l'ecologizzazione del settore ferroviario negli Stati membri interessati e di promuovere l'uso della migliore tecnologia disponibile attualmente sul mercato, è opportuno accordare una deroga temporanea rispetto a talune prescrizioni per tali locomotive della rete ferroviaria. Tale deroga potrebbe consentire che sia ridotto l'impatto del traffico ferroviario sull'ambiente.

    (40)

    La produzione di cotone in seno all'Unione è limitata a pochissimi Stati membri. A causa dei costi elevati delle macchine nuove per la raccolta del cotone e per evitare di introdurre ulteriori oneri finanziari sul settore della produzione di cotone, che ne comprometterebbero ulteriormente la sostenibilità economica, agli operatori dovrebbero essere garantito l'accesso a una vasta gamma di macchine di seconda mano per la raccolta del cotone. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare per un periodo di tempo limitato la legislazione nazionale ai motori installati su tali macchine.

    (41)

    Relativamente alla vigilanza del mercato il presente regolamento dovrebbe imporre obblighi a carico delle autorità nazionali più specifici degli obblighi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (42)

    Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei pilastri del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori dovrebbero essere sottoposti a regolari verifiche da parte dell'autorità competente designata o di un servizio tecnico designato a tal fine, in possesso delle qualifiche necessarie.

    (43)

    L'Unione è parte contraente dell'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).Di conseguenza, le omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE e delle relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha aderito, in applicazione della decisione 97/836/CE del Consiglio (10), dovrebbero essere riconosciute equivalenti alle omologazioni UE rilasciate ai sensi del presente regolamento. Pertanto, al fine di assicurare che la legislazione dell'Unione e quella UNECE siano coerenti e allineate, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di determinare quali regolamenti UNECE devono essere applicati alle omologazioni dell'Unione.

    (44)

    Al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al monitoraggio delle prestazioni in termini di emissioni dei motori in servizio, alle procedure tecniche di misurazione e di prova, alla conformità della produzione, alla fornitura separata di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico del motore, ai motori destinati a prove sul campo, ai motori destinati a essere utilizzati in atmosfera esplosiva, all'equivalenza delle omologazioni UE di motori, alle informazioni per gli OEM e gli utilizzatori finali, e agli standard e alla valutazione dei servizi tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (45)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    (46)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (47)

    Al fine di tener conto dei progressi della tecnica e dei risultati più recenti nei settori della ricerca e dell'innovazione, è opportuno individuare le ulteriori potenzialità di riduzione delle emissioni inquinanti dei motori installati su macchine mobili non stradali. Tali valutazioni dovrebbero essere incentrate sulle categorie di motori che rientrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente regolamento e su quelle rispetto alle quali i valori limite di emissione rimangono invariati a norma del presente regolamento.

    (48)

    I valori limite specifici, i metodi di prova e le prescrizioni relativi alle emissioni inquinanti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai motori per i trattori agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013. Dato l'effetto combinato della proroga della fase IV per i trattori agricoli delle categorie T2, T4.1 e C2 e delle date di applicazione della fase V, la fase IV, relativamente all'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW, avrebbe una durata molto breve. Onde evitare inefficienze e un onere superfluo, la data dell'omologazione UE obbligatoria della fase IV dovrebbe essere rinviata di un anno e l'entità della flessibilità dovrebbe essere aumentata di conseguenza. Inoltre, le disposizioni transitorie definite nel presente regolamento relativamente ai requisiti di applicazione della fase V dovrebbero applicarsi anche ai motori della fase IIIB. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/96 (13) della Commissione.

    (49)

    Per ragioni di chiarezza, prevedibilità, razionalità e semplificazione, nonché al fine di ridurre gli oneri sui costruttori di motori e macchine mobili non stradali, è opportuno che il presente regolamento preveda solo un numero limitato di fasi di applicazione per l'introduzione di nuovi livelli di emissione e di nuove procedure di omologazione UE. La definizione tempestiva delle prescrizioni è essenziale per lasciare un intervallo di tempo sufficiente ai costruttori per poter sviluppare, testare e realizzare soluzioni tecniche per i motori prodotti in serie e ai costruttori e alle autorità di omologazione per istituire i necessari sistemi amministrativi.

    (50)

    La direttiva 97/68/CE è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. Nell'interesse della chiarezza, della prevedibilità, della razionalità e della semplificazione, è opportuno abrogare e sostituire tale direttiva con un regolamento e un numero limitato di atti delegati e di esecuzione. L'adozione di un regolamento garantisce che le sue disposizioni siano direttamente applicabili, in particolare ai costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici e che possano essere modificate in modo più rapido ed efficiente per tenere maggiormente conto dei progressi della tecnica.

    (51)

    È opportuno pertanto abrogare la direttiva 97/68/CE a decorrere da una data che consenta all'industria di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi al presente regolamento e alle specifiche tecniche e alle disposizioni amministrative che saranno stabilite negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

    (52)

    La direttiva 97/68/CE non prevede una deroga per i motori destinati a macchine mobili non stradali da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive. Per tenere conto delle rigorose prescrizioni tecniche indispensabili per la sicurezza operativa di tali motori, è opportuno modificare la direttiva 97/68/CE al fine di consentire l'applicazione di deroghe per tali motori fino all'abrogazione della suddetta direttiva.

    (53)

    Ai fini di un'efficace e rapida applicazione del presente regolamento, è necessario migliorare lo scambio di dati e di informazioni relativi alle omologazioni UE. È pertanto opportuno imporre alle autorità nazionali di cooperare in modo efficiente tra di loro e con la Commissione e di scambiarsi dati e informazioni in materia di omologazioni UE tramite il sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, è opportuno creare un modulo IMI specificamente adattato per le macchine mobili non stradali. I costruttori e i servizi tecnici dovrebbero inoltre poter utilizzare l'IMI per lo scambio di dati e informazioni sui motori destinati alle macchine mobili non stradali.

    (54)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'adozione di norme armonizzate circa le prescrizioni amministrative e tecniche relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce per tutti i motori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante nonché le prescrizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione UE.

    Il presente regolamento stabilisce inoltre taluni obblighi in materia di macchine mobili non stradali su cui è o è stato installato un motore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori.

    2.   Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato dei motori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e soggetti a omologazione UE.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica a tutti i motori che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali.

    2.   Il presente regolamento non si applica ai motori:

    a)

    per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

    b)

    per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013;

    c)

    per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

    d)

    per macchine fisse;

    e)

    per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima;

    f)

    per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che non rientrano nel suo ambito di applicazione;

    g)

    per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW;

    h)

    per le unità da diporto quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

    i)

    per gli aeromobili quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014 (19);

    j)

    per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side;

    k)

    per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni;

    l)

    per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili (20);

    m)

    per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «macchina mobile non stradale»: qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura trasportabile o veicolo, con o senza carrozzeria o ruote, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada, comprese le macchine installate sul telaio dei veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su strada;

    2)

    «omologazione UE»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori ottemperano alle pertinenti disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche del presente regolamento;

    3)

    «inquinanti gassosi»: i seguenti inquinanti allo stato gassoso emessi da un motore: il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC) totali e gli ossidi di azoto (NOx); i NOx comprendenti l'ossido nitrico (NO) e il biossido di azoto (NO2) ed espressi in equivalenti di NO2;

    4)

    «particolato» o «PM»: la massa di qualsiasi materiale presente nel gas emesso da un motore e raccolto su un determinato materiale filtrante previa diluizione del gas con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C);

    5)

    «numero di particelle» o «PN»: il numero di particelle solide emesse da un motore aventi diametro superiore a 23nm;

    6)

    «particolato inquinante»: qualsiasi sostanza emessa da un motore e misurata in PM o PN;

    7)

    «motore a combustione interna» o «motore»: un convertitore di energia, diverso da una turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante un processo di combustione interna; sono compresi, ove siano stati installati, il sistema di controllo delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e messaggi) tra una o più centraline elettroniche di controllo del motore e qualsiasi altra centralina di controllo del gruppo propulsore o della macchina mobile non stradale necessaria per conformarsi ai capi II e III;

    8)

    «tipo di motore»: un gruppo di motori che non differiscono per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del motore;

    9)

    «famiglia di motori»: un gruppo di tipi di motore stabilito dal costruttore che, per loro concezione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico analoghe e rispettano i valori limite di emissione applicabili;

    10)

    «motore capostipite»: un tipo di motore selezionato all'interno di una famiglia di motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tale famiglia;

    11)

    «motore di ricambio»: un motore che:

    a)

    è utilizzato esclusivamente per sostituirne uno già immesso sul mercato e installato su una macchina mobile non stradale; e

    b)

    è conforme a una fase di emissione inferiore a quella applicabile alla data di sostituzione del motore;

    12)

    «motore in servizio»: un motore installato su una macchina mobile non stradale e impiegato secondo i profili, le condizioni e i carichi utili previsti dal suo normale funzionamento e utilizzato per eseguire le prove di monitoraggio delle emissioni di cui all'articolo 19;

    13)

    «motore AS»: un motore che funziona in base al principio dell'accensione spontanea («AS»);

    14)

    «motore AC»: un motore che funziona in base al principio dell'accensione comandata («AC»);

    15)

    «motore portatile ad accensione comandata»: un motore ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 19 kW e usato su un'apparecchiatura che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

    a)

    portata dall'operatore per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita;

    b)

    per svolgere la funzione o le funzioni cui è adibita, opera in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato;

    c)

    la sua somma del peso a secco, compreso il motore, è inferiore a 20 kg e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

    i)

    l'operatore sostiene fisicamente oppure porta l'apparecchiatura per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita;

    ii)

    l'operatore sostiene fisicamente o dirige l'apparecchiatura per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita;

    iii)

    il motore è utilizzato in un generatore o in una pompa;

    16)

    «carburante liquido»: un carburante allo stato liquido in condizioni ambientali standard (298K, pressione ambientale assoluta 101,3 kPa);

    17)

    «carburante gassoso»: qualsiasi carburante interamente gassoso in condizioni ambientali standard (298K, pressione ambientale assoluta 101,3 kPa);

    18)

    «motore a doppia alimentazione»: un motore progettato per funzionare contemporaneamente con un carburante liquido e un carburante gassoso; i due carburanti vengono dosati separatamente, con il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro in grado di variare a seconda del funzionamento;

    19)

    «motore monocarburante»: un motore che non è un motore a doppia alimentazione;

    20)

    «GER» (Gas Energy Ratio — rapporto energetico a gas): nel caso di un motore a doppia alimentazione, il rapporto tra il contenuto energetico apportato dal carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti; nel caso di un motore monocarburante il GER è definito come 1 o 0 in funzione del tipo di carburante;

    21)

    «motore a regime costante»: un motore la cui omologazione UE è limitata al funzionamento a regime costante, esclusi i motori in cui la funzione di regolazione del regime costante è rimossa o disattivata; può essere dotato di un regime minimo che può essere utilizzato nelle fasi di avvio o di arresto e può essere provvisto di dispositivo regolabile su un'altra velocità quando il motore è spento;

    22)

    «motore a regime variabile»: un motore che non è un motore a regime costante;

    23)

    «funzionamento a regime costante»: il funzionamento di un motore con un regolatore che controlla automaticamente la richiesta dell'operatore in modo da mantenere costante il regime del motore anche se cambia il carico;

    24)

    «motore ausiliario»: un motore installato o destinato a essere installato in una macchina mobile non stradale che non produce propulsione né direttamente né indirettamente;

    25)

    «potenza netta»: la potenza del motore in kW ottenuta al banco prova all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il metodo di misurazione della potenza dei motori a combustione interna specificato nel regolamento UNECE n. 120 utilizzando un carburante o una combinazione di carburanti di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

    26)

    «potenza di riferimento»: la potenza netta utilizzata per determinare i valori limite di emissione applicabili per il motore;

    27)

    «potenza nominale netta»: la potenza netta in kW dichiarata dal costruttore di un motore al regime di rotazione nominale;

    28)

    «potenza massima netta»: il valore massimo della potenza netta sulla curva di potenza a pieno carico nominale per il tipo di motore;

    29)

    «regime nominale»: il regime massimo a pieno carico consentito dal regolatore di un motore, secondo il progetto del costruttore oppure, in assenza di un tale regolatore, il regime al quale il motore raggiunge la potenza massima netta, come definito dal costruttore;

    30)

    «data di fabbricazione del motore»: la data espressa come mese e anno in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione ed è pronto per essere consegnato o immagazzinato;

    31)

    «periodo di transizione»: i primi 24 mesi successivi alle date di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V;

    32)

    «motore di transizione»: un motore la cui data di fabbricazione è anteriore alla data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V e che:

    a)

    ottempera ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016; o

    b)

    rientra in un intervallo di potenza o è utilizzato o destinato a essere utilizzato in un'applicazione che non era soggetta a limiti di emissione di inquinanti e a un'omologazione a livello dell'Unione il 5 ottobre 2016;

    33)

    «data di fabbricazione della macchina mobile non stradale»: il mese e l'anno indicati sulla marcatura regolamentare della macchina o, in assenza di una marcatura regolamentare, il mese e l'anno in cui supera il controllo finale dopo essere uscita dalla linea di produzione;

    34)

    «nave della navigazione interna»: un'imbarcazione che rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva (UE) 2016/1629;

    35)

    «gruppo elettrogeno»: una macchina mobile non stradale indipendente che non fa parte di un gruppo propulsore, destinata principalmente alla produzione di energia elettrica;

    36)

    «macchina fissa»: una macchina destinata a essere installata in modo permanente in un sito per il suo primo impiego e a non essere spostata, su strada o con altro modo di trasporto, tranne al momento della spedizione dal luogo di fabbricazione al luogo della prima installazione;

    37)

    «permanentemente installata»: imbullonata o altrimenti fissata in maniera efficace, in modo da non poter essere rimossa senza ricorrere a utensili o attrezzature, a una fondazione o un altro mezzo vincolante destinato a obbligare il motore a funzionare in un unico sito in un edificio, una struttura, un impianto o un'installazione;

    38)

    «motoslitta»: una macchina semovente destinata a viaggiare fuori strada essenzialmente sulla neve, che si muove su cingoli a contatto con la neve e utilizza uno o più sci a contatto con la neve per cambiare direzione del moto, avente una massa massima a vuoto in ordine di marcia di 454 kg (compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante e attrezzature, ma esclusi gli accessori opzionali e il conducente);

    39)

    «veicolo fuoristrada» o «ATV»: un veicolo a motore, azionato da un motore, destinato principalmente a viaggiare su superfici non pavimentate su quattro o più ruote con pneumatici a bassa pressione, dotato di un sedile sul quale si siede a cavalcioni il solo conducente, o di un sedile sul quale si siede a cavalcioni il conducente e con il posto per al massimo un passeggero, e di un manubrio per la guida;

    40)

    «veicolo side-by-side» o «SbS»: un veicolo semovente non articolato, guidato da un operatore, destinato principalmente a viaggiare su superfici non pavimentate su quattro o più ruote, avente una massa minima a vuoto in ordine di marcia di 300 kg (compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante e attrezzature, ma esclusi gli accessori opzionali e il conducente) e una velocità massima di progetto di 25 km/h o superiore; tale veicolo è concepito altresì per il trasporto di persone e/o di merci e/o per tirare e spingere attrezzature, è guidato servendosi di un dispositivo diverso da un manubrio; è destinato a scopi ricreativi o commerciali e che non trasporta più di sei persone, compreso il conducente, che siedono vicine su uno o più sedili diversi dai sedili sui quali ci si siede a cavalcioni;

    41)

    «veicolo ferroviario»: macchina mobile non stradale che opera esclusivamente su binari ferroviari;

    42)

    «locomotiva»: un veicolo ferroviario progettato per fornire, direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente grazie alle ruote di altri veicoli ferroviari, la forza motrice per la propulsione propria e di altri veicoli ferroviari adibiti al trasporto di passeggeri, merci e altro materiale, senza essere concepito o destinato al trasporto di merci o passeggeri, tranne il conducente o qualsiasi altro operatore addetto alla stessa);

    43)

    «automotrice ferroviaria»: un veicolo ferroviario, diverso da una locomotiva, progettato per fornire, direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente grazie alle ruote di altri veicoli ferroviari, la forza motrice per l'autopropulsione, specificamente concepito per il trasporto di merci o di passeggeri oppure per il trasporto misto merci-passeggeri;

    44)

    «veicolo ferroviario ausiliario»: un veicolo ferroviario diverso da un'automotrice o da una locomotiva, comprendente, ma non esclusivamente, un veicolo ferroviario progettato specificamente per effettuare lavori di manutenzione o di costruzione od operazioni di sollevamento associati ai binari ferroviari o ad altre infrastrutture ferroviarie;

    45)

    «gru mobile»: una gru a braccio autoalimentata in grado di muoversi su strada o fuoristrada, o entrambi, e che si basa sulla gravità per la stabilità e che opera su pneumatici, su cingoli o con altri dispositivi mobili;

    46)

    «spazzaneve»: una macchina autoalimentata progettata esclusivamente per sgomberare la neve raccogliendone una quantità da una superficie pavimentata ed espellendola con forza dal camino;

    47)

    «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un motore o di una macchina mobile non stradale per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

    48)

    «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un motore o di una macchina mobile non stradale;

    49)

    «costruttore»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all'autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione UE o di autorizzazione del motore e della conformità della produzione del motore, ed è inoltre responsabile in relazione alle problematiche di vigilanza del mercato per i motori prodotti, indipendentemente dal fatto che sia direttamente coinvolta o no in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del motore oggetto della procedura di omologazione UE;

    50)

    «rappresentante del costruttore» o «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione debitamente nominata dal costruttore, mediante mandato scritto, per rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e per agire per suo conto negli ambiti trattati dal presente regolamento;

    51)

    «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un motore in provenienza da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che il motore sia già installato o no su macchine mobili non stradali;

    52)

    «distributore», la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un motore;

    53)

    «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore;

    54)

    «costruttore di apparecchiature originali» o «OEM»: la persona fisica o giuridica che costruisce macchine mobili non stradali;

    55)

    «autorità di omologazione»: l'autorità di uno Stato membro, istituita o designata da uno Stato membro e notificata dallo stesso alla Commissione, e che sia competente per:

    a)

    tutti gli aspetti dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori;

    b)

    la procedura di autorizzazione;

    c)

    la concessione e, se del caso, la revoca o il rifiuto di omologazione UE e il rilascio delle schede di omologazione UE;

    d)

    la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri;

    e)

    la designazione dei servizi tecnici; e

    f)

    l'accertamento che il costruttore rispetti i propri obblighi circa la conformità della produzione;

    56)

    «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e le altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione o della stessa autorità di omologazione quando svolge tali funzioni;

    57)

    «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che i motori messi a disposizione sul mercato ottemperino alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

    58)

    «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

    59)

    «autorità nazionale»: un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile, in relazione a motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali o a macchine mobili non stradali sulle quali sono installati motori, della vigilanza del mercato, dei controlli alle frontiere o dell'immissione sul mercato in uno Stato membro;

    60)

    «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica, diversa dal costruttore, dall'OEM, dall'importatore o dal distributore, che è responsabile del funzionamento del motore installato su una macchina mobile non stradale;

    61)

    «strategia di controllo delle emissioni»: un elemento o una serie di elementi progettuali incorporati nel progetto generale di un motore o in una macchina mobile non stradale su cui un motore è installato e utilizzati per il controllo delle emissioni;

    62)

    «sistema di controllo delle emissioni»: qualsiasi dispositivo, sistema o elemento progettuale che controlla o riduce le emissioni;

    63)

    «strategia di manomissione»: una strategia di controllo delle emissioni che riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale funzionamento delle macchine o estranee alle procedure di prova per l'omologazione UE;

    64)

    «centralina elettronica di controllo»: il dispositivo elettronico del motore che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e usa i dati dai sensori del motore per controllare i parametri del motore;

    65)

    «ricircolo dei gas di scarico» o «EGR»: un dispositivo tecnico che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e riduce le emissioni reincanalando i gas di scarico che sono stati espulsi dalla camera o dalle camere di combustione nel motore per essere miscelati con l'aria in entrata prima o durante la combustione, fatta eccezione per l'impiego della fasatura delle valvole per aumentare la quantità di gas di scarico residui nella camera o nelle camere di combustione che è miscelata con l'aria in entrata prima o durante la combustione;

    66)

    «sistema di post-trattamento dei gas di scarico»: il catalizzatore, il filtro antiparticolato, il sistema deNOx, il sistema combinato deNOx-filtro antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di riduzione delle emissioni, a eccezione del sistema di ricircolo dei gas di scarico e dei turbocompressori, che fa parte del sistema di controllo delle emissioni ma è installato a valle delle valvole di scarico del motore;

    67)

    «manomissione»: la disattivazione, l'adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni, compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tale sistema, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del motore in materia di emissioni;

    68)

    «ciclo di prova»: una sequenza di punti di prova aventi ciascuno un regime e una coppia definiti da far seguire al motore in sede di prova in condizioni operative stazionarie o transitorie;

    69)

    «ciclo di prova stazionario»: un ciclo di prova in cui il regime e la coppia del motore sono mantenuti a un insieme limitato di valori nominalmente costanti; le prove in stato stazionario sono prove in modalità discreta o prove con rampe di transizione (RMC);

    70)

    «ciclo di prova transitorio»: un ciclo di prova con una sequenza di valori di regime e coppia normalizzati che variano secondo per secondo nel tempo;

    71)

    «basamento del motore»: gli spazi delimitati, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da condotti interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;

    72)

    «rigenerazione»: l'evento durante il quale il livello delle emissioni cambia mentre le prestazioni del sistema di post-trattamento dei gas di scarico sono ripristinate secondo i parametri di progettazione e che può essere classificato come rigenerazione continua o rigenerazione non frequente (periodica);

    73)

    «periodo di durabilità delle emissioni» o «PDE»: il numero di ore o, se del caso, la distanza utilizzati per determinare i fattori di deterioramento;

    74)

    «fattori di deterioramento»: la serie di fattori che esprimono il rapporto tra emissioni all'inizio e alla fine del periodo di durabilità delle emissioni;

    75)

    «prova virtuale»: simulazioni al computer, compresi calcoli, realizzate per dimostrare il livello di prestazioni di un motore come ausilio alla presa di decisioni senza ricorrere fisicamente all'uso di un motore.

    Articolo 4

    Categorie di motori

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di motori, suddivise nelle sottocategorie specificate nell'allegato I:

    1)   «categoria NRE»:

    a)

    motori per macchine mobili non stradali destinate e idonee a spostarsi o a essere spostate, su strada o altrimenti, non esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e non inclusi in nessun'altra categoria di cui ai punti da 2 a 10, del presente paragrafo,

    b)

    motori con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP, IWA, RLL o RLR;

    2)   «categoria NRG»: motori con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in gruppi elettrogeni; i motori per gruppi elettrogeni diversi da quelli che presentano tali caratteristiche sono inclusi nelle categorie NRE o NRS a seconda delle relative caratteristiche;

    3)   «categoria NRSh»: motori portatili ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 19 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in macchine portatili;

    4)   «categoria NRS»: motori ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 56 kW e non inclusi nella categoria NRSh;

    5)   «categoria IWP»:

    a)

    motori destinati esclusivamente a essere utilizzati su navi per la navigazione interna, per la loro propulsione diretta o indiretta, o destinati alla loro propulsione diretta o indiretta, con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;

    b)

    motori utilizzati al posto dei motori della categoria IWA purché rispettino l'articolo 24, paragrafo 8;

    6)   «categoria IWA»: motori ausiliari da utilizzare esclusivamente su navi della navigazione interna e con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;

    7)   «categoria RLL»: motori da utilizzare esclusivamente nelle locomotive, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;

    8)   «categoria RLR»:

    a)

    motori da utilizzare esclusivamente nelle automotrici, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;

    b)

    motori utilizzati al posto dei motori della fase V della categoria RLL;

    9)   «categoria SMB»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in motoslitte; i motori per motoslitte diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE;

    10)   «categoria ATS»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in ATV e SbS; i motori per ATV e SbS diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE.

    2.   Un motore a regime variabile di una particolare categoria può essere utilizzato al posto di un motore a regime costante della stessa categoria.

    I motori a regime variabile della categoria IWP utilizzati per il funzionamento a regime costante devono inoltre conformarsi all'articolo 24, paragrafo 7, o all'articolo 24, paragrafo 8, a seconda dei casi.

    3.   I motori per veicoli ferroviari ausiliari e i motori ausiliari per automotrici e locomotive sono inclusi nelle categorie NRE o NRS in funzione delle loro caratteristiche.

    CAPO II

    OBBLIGHI GENERALI

    Articolo 5

    Obblighi degli Stati membri

    1.   Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, specificandone i relativi nomi, gli indirizzi postale ed elettronico e i settori di competenza. La Commissione pubblica un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione sul suo sito internet.

    3.   Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato esclusivamente di:

    a)

    motori provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano già installati su macchine mobili non stradali; e

    b)

    macchine mobili non stradali su cui sono installati i motori di cui alla lettera a).

    4.   Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di:

    a)

    motori per motivi connessi ad aspetti di fabbricazione o di funzionamento oggetto del presente regolamento, qualora tali motori ne soddisfino le prescrizioni;

    b)

    macchine mobili non stradali per motivi connessi alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dei motori installati su tali macchine, qualora tali motori rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento e ne soddisfino le prescrizioni.

    5.   Gli Stati membri organizzano ed esercitano la vigilanza del mercato e i controlli dei motori sul mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Articolo 6

    Obblighi delle autorità di omologazione

    1.   Le autorità di omologazione provvedono affinché i costruttori che chiedono un'omologazione UE rispettino il presente regolamento.

    2.   Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UE esclusivamente a tipi di motore o a famiglie di motori che siano conformi al presente regolamento.

    3.   Le autorità di omologazione rendono pubblico, mediante l'«IMI», un registro di tutti i tipi di motore e delle famiglie di motori per cui omologazioni UE sono state rilasciate, estese o revocate, o relativamente ai quali una domanda di omologazione UE è stata respinta.

    Tale registro contiene come minimo le seguenti informazioni:

    a)

    nome e indirizzo del costruttore e nome dell'impresa, se diverso;

    b)

    denominazione commerciale o denominazioni commerciali o, se del caso, marchio o marchi appartenenti al costruttore;

    c)

    designazione dei tipi di motore provvisti di omologazione UE del tipo di motore o, se del caso, di omologazione UE del tipo di famiglia di motori;

    d)

    categoria di motore;

    e)

    numero di omologazione UE, compreso il numero di eventuali estensioni;

    f)

    data di concessione, proroga, revoca o sospensione dell'omologazione UE; e

    g)

    il contenuto delle sezioni «Informazioni generali sul motore» e «Risultato definitivo relativo alle emissioni» del verbale di prova di cui all'articolo 24, paragrafo 12.

    Articolo 7

    Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

    1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano verifiche documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sui motori, su scala adeguata e sulla base di una percentuale adeguata di campioni. Nel procedere a tali controlli tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di eventuali reclami e di eventuali altre informazioni pertinenti.

    2.   Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle attività delle autorità.

    Articolo 8

    Obblighi generali dei costruttori

    1.   I costruttori garantiscono che i propri motori immessi sul mercato sono stati fabbricati e omologati conformemente al presente regolamento.

    2.   Qualora i costruttori modifichino un motore che è oggetto di omologazione UE in modo tale che esso sia successivamente classificato come appartenente a una categoria o sottocategoria diversa, hanno la responsabilità di garantire che il motore sia conforme alle prescrizioni applicabili a tale categoria o sottocategoria.

    Qualora una persona giuridica modifichi un motore in modo tale che non rispetti più i limiti di emissione a esso applicabili secondo la sua categoria o sottocategoria, si ritiene che tale persona abbia la responsabilità di ristabilire il rispetto di tali limiti di emissione.

    3.   I costruttori sono responsabili dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione UE e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o meno a tutte le fasi di fabbricazione di un motore.

    4.   I costruttori si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato e onde monitorare le emissioni dei motori in servizio a norma dell'articolo 19.

    Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche di un tipo di motore e delle modifiche delle prescrizioni a cui un tipo di motore è dichiarato conforme.

    5.   Oltre alla marcatura regolamentare di cui all'articolo 32, i costruttori appongono sui motori che hanno costruito e che hanno immesso sul mercato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del motore, la propria ragione sociale, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo nell'Unione presso il quale possono essere contattati.

    6.   Su richiesta motivata, i costruttori forniscono all'OEM un duplicato della marcatura regolamentare di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

    7.   I costruttori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo e al capo III.

    8.   I costruttori tengono a disposizione delle autorità di omologazione, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato di un motore, la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 31.

    9.   I costruttori forniscono alle autorità nazionali, su richiesta motivata e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE di un motore. Tale copia è redatta in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'autorità nazionale richiedente.

    10.   Ai fini dell'omologazione UE dei motori, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione designano un rappresentante unico stabilito nell'Unione che li rappresenti nei loro rapporti con l'autorità di omologazione.

    11.   Ai fini della vigilanza del mercato, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione designano un rappresentante unico stabilito nell'Unione, che può essere lo stesso di cui al paragrafo 10.

    Articolo 9

    Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi

    1.   Un costruttore che ha motivo di credere o ritiene che uno dei suoi motori immessi sul mercato non sia conforme al presente regolamento avvia immediatamente un'indagine sulle cause della presunta non conformità e sulla probabilità che essa si verifichi.

    Sulla base dei risultati dell'indagine, il costruttore adotta misure correttive per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.

    Il costruttore informa immediatamente dell'indagine l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, fornendo i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

    2.   In deroga al paragrafo 1, un costruttore non è tenuto ad adottare misure correttive in merito a un motore che non è conforme al presente regolamento in conseguenza di modifiche da esso non autorizzate e apportate dopo che il motore è stato immesso sul mercato.

    Articolo 10

    Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

    Come minimo, i rappresentanti dei costruttori incaricati della vigilanza del mercato eseguono i seguenti compiti, che sono specificati nel mandato scritto ricevuto dal costruttore:

    a)

    garantire che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 31, possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni successivi all'immissione sul mercato di un motore;

    b)

    fornire all'autorità di omologazione, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un motore;

    c)

    cooperare con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, su loro richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del mandato.

    Articolo 11

    Obblighi generali degli importatori

    1.   Gli importatori immettono sul mercato solo motori conformi che hanno ottenuto l'omologazione UE.

    2.   Prima di immettere sul mercato un motore al quale è stata rilasciata l'omologazione UE, gli importatori si accertano che:

    a)

    esistano la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

    b)

    il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'articolo 32;

    c)

    il motore ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

    3.   Per i dieci anni successivi all'immissione del motore sul mercato gli importatori, se del caso, tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 31 e si assicurano che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, siano messi, su richiesta, a disposizione di tali autorità.

    4.   Gli importatori indicano sul motore, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del motore, la propria ragione sociale, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati.

    5.   Gli importatori si assicurano che il motore sia accompagnato dalle informazioni e istruzioni di cui all'articolo 43.

    6.   Gli importatori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III.

    7.   Gli importatori forniscono a un'autorità nazionale richiedente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un motore. Tali informazioni e documentazione sono redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'autorità nazionale richiedente.

    Articolo 12

    Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

    1.   Un importatore che ritiene o ha motivo di credere che un motore non sia conforme al presente regolamento e, in particolare, alla sua omologazione UE, non immette il motore sul mercato fintanto che non sia stato reso conforme.

    L'importatore ne informa senza indebiti ritardi il costruttore, le autorità di vigilanza del mercato, nonché l'autorità di omologazione che ne ha rilasciato l'omologazione UE.

    2.   Un importatore che ha motivo di credere o ritiene che un motore che ha immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento avvia immediatamente un'indagine sulle cause della sospetta mancata conformità e stabilisce la probabilità che essa si verifichi.

    Sulla base dei risultati della sua indagine, l'importatore adotta misure correttive e ne informa il costruttore per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.

    Articolo 13

    Obblighi generali dei distributori

    1.   Quando mettono un motore a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

    2.   Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

    a)

    il costruttore abbia rispettato l'articolo 8, paragrafo 5;

    b)

    se del caso, l'importatore abbia rispettato l'articolo 11, paragrafi 2 e 4;

    c)

    il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'articolo 32;

    d)

    le informazioni e istruzioni di cui all'articolo 43 siano disponibili in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'OEM.

    3.   I distributori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III.

    4.   I distributori si assicurano, su richiesta motivata, che il costruttore fornisca all'autorità nazionale richiedente la documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 8, o che l'importatore fornisca a tale autorità la documentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

    Articolo 14

    Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi

    1.   Un distributore che ha motivo di credere o ritiene che un motore non sia conforme al presente regolamento non mette il motore a disposizione sul mercato fintanto che non sia stato reso conforme.

    2.   Il distributore informa il costruttore o il suo rappresentante se ha motivo di credere o ritiene che un motore che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento per garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conformi i motori in produzione al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, conformemente all'articolo 9 o 12.

    Articolo 15

    Obblighi degli OEM in relazione all'installazione dei motori

    1.   Gli OEM installano su macchine mobili non stradali motori ai quali è stata rilasciata l'omologazione UE conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, e in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le sue emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante.

    2.   Gli OEM che non seguono le istruzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o che modificano un motore nel corso della sua installazione su macchina mobile non stradale in modo da incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le sue emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

    3.   Gli OEM installano su macchine mobili non stradali motori alle quali è stata rilasciata l'omologazione UE solo in conformità dei tipi di utilizzo esclusivo di cui all'articolo 4.

    4.   Qualora la marcatura regolamentare del motore di cui all'articolo 32 non sia visibile senza rimuovere delle parti, l'OEM appone in maniera visibile sulla macchina mobile non stradale un duplicato della marcatura di cui al suddetto articolo e all'atto di esecuzione pertinente, fornito dal costruttore.

    5.   Qualora una macchina mobile non stradale sulla quale è installato un motore di transizione sia immessa sul mercato conformemente all'articolo 58, paragrafo 5, l'OEM indica la data di produzione della macchina mobile non stradale quale parte della marcatura sulla macchina;

    6.   Qualora un costruttore consegni a un OEM un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, l'OEM, se del caso, fornisce al costruttore informazioni relative all'assemblaggio del motore e del suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

    Articolo 16

    Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

    Un importatore o un distributore che mettono a disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure che modificano tale motore in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili, sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

    Articolo 17

    Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

    Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di:

    a)

    qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore;

    b)

    qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore.

    CAPO III

    PRESCRIZIONI FONDAMENTALI

    Articolo 18

    Prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico per l'omologazione UE

    1.   I costruttori si assicurano che i tipi di motore e le famiglie di motori siano progettati, fabbricati e assemblati in modo tale da rispettare le prescrizioni di cui al capo II e al presente capo.

    2.   A decorrere dalle date di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III, i tipi di motore e le famiglie di motori non superano i valori limite delle emissioni di gas di scarico designati come fase V e di cui all'allegato II.

    Allorché, conformemente ai parametri per la definizione della famiglia di motori stabiliti nell'atto di esecuzione pertinente, una famiglia di motori copra più di un intervallo di potenza, il motore capostipite (ai fini dell'omologazione UE) e tutti i tipi di motore che appartengono alla stessa famiglia (ai fini della conformità della produzione), per quanto riguarda gli intervalli di potenza applicabili:

    a)

    soddisfano i valori limite di emissione più rigorosi;

    b)

    sono sottoposti a prova servendosi dei cicli di prova che corrispondono ai valori limite di emissione più rigorosi;

    c)

    sono subordinati alla prima delle date applicabili ai fini dell'omologazione UE e dell'immissione sul mercato di cui all'allegato III.

    3.   Le emissioni dei gas di scarico dei tipi di motore e delle famiglie di motori sono misurate sulla base dei cicli di prova di cui all'articolo 24 e in conformità dell'articolo 25.

    4.   I tipi di motore e le famiglie di motori sono progettati e muniti di strategie di controllo delle emissioni in modo da prevenire per quanto possibile eventuali manomissioni. È proibito l'impiego di strategie di manomissione.

    5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli per i parametri da utilizzare per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori, compresi i relativi modi di funzionamento, e i dettagli tecnici volti a impedire manomissioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Entro il 31 dicembre 2016, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio

    1.   Le emissioni di inquinanti gassosi provenienti da motori appartenenti a tipi di motore o famiglie di motori della fase V per le emissioni, che sono stati omologati a norma del presente regolamento, sono monitorate sottoponendo a prova i motori in servizio installati su macchine mobili non stradali e impiegate in cicli di funzionamento normale. Tali prove sono eseguite, sotto la responsabilità del costruttore e conformemente alle prescrizioni dell'autorità di omologazione, su motori che sono stati correttamente sottoposti a manutenzione, in ottemperanza alle disposizioni relative alla scelta dei motori, alle procedure di prova e alla comunicazione dei risultati per le diverse categorie di motori.

    La Commissione avvia programmi pilota al fine di sviluppare adeguate procedure di prova per le categorie e le sottocategorie di motori per le quali tali procedure di prova non esistono.

    La Commissione avvia programmi di monitoraggio per ciascuna categoria di motori per determinare in quale misura le emissioni misurate nel ciclo di prova corrispondano alle emissioni misurate durante l'effettivo funzionamento. Tali programmi e i relativi risultati sono presentati annualmente agli Stati membri e successivamente comunicati al pubblico.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di integrare il presente regolamento con le modalità dettagliate relative alla scelta dei motori, alle procedure di prova e alla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    CAPO IV

    PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

    Articolo 20

    Domanda di omologazione

    1.   I costruttori presentano una domanda distinta di omologazione UE per ogni tipo di motore o di famiglia di motori all'autorità di omologazione di uno Stato membro e ciascuna domanda è accompagnata dalla documentazione informativa di cui all'articolo 21. Per un determinato tipo di motore o, ove applicabile, una determinata famiglia di motori si presenta una sola domanda e a una sola autorità di omologazione.

    2.   I costruttori mettono a disposizione del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione UE un motore conforme al tipo di motore o, nel caso di una famiglia di motori, alle caratteristiche del motore capostipite descritte nella documentazione informativa di cui all'articolo 21.

    3.   Nel caso di una domanda di omologazione UE di una famiglia di motori, se l'autorità di omologazione stabilisce che, riguardo al motore capostipite scelto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la domanda trasmessa non rappresenta perfettamente la famiglia di motori descritta nella documentazione informativa di cui all'articolo 21, i costruttori mettono a disposizione un motore capostipite alternativo e, se necessario, un motore capostipite supplementare considerato rappresentativo della famiglia di motori dall'autorità di omologazione.

    4.   Entro un mese dall'inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati, i costruttori presentano il piano iniziale per il monitoraggio dei motori in servizio all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di quel tipo di motore o, ove applicabile, di una famiglia di motori.

    Articolo 21

    Fascicolo informativo

    1.   Il richiedente trasmette all'autorità di omologazione un fascicolo informativo che comprende:

    a)

    una scheda informativa, compreso un elenco di carburanti di riferimento e, ove richiesto dal costruttore, altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e descritti conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 4 («scheda informativa»);

    b)

    tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti in relazione al tipo di motore o, ove applicabile, al motore capostipite;

    c)

    ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione di una domanda di omologazione UE.

    2.   La documentazione informativa può essere fornita in formato cartaceo o elettronico accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione.

    3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati, entro il 31 dicembre 2016, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    CAPO V

    ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

    Articolo 22

    Disposizioni generali

    1.   L'autorità di omologazione cui perviene la domanda rilascia l'omologazione UE a tutti i tipi di motore o a tutte le famiglie di motori che rispettino ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    i dati contenuti nella documentazione informativa;

    b)

    le prescrizioni del presente regolamento e, in particolare ala conformità delle modalità di produzione di cui all'articolo 26.

    2.   Nel caso in cui un motore rispetti le prescrizioni specificate nel presente regolamento, le autorità di omologazione non impongono alcun ulteriore requisito di omologazione UE riguardo alle emissioni di gas di scarico per le macchine mobili non stradali sulle quali sia installato tale motore.

    3.   Dopo le date per l'omologazione UE dei motori di cui all'allegato III per ciascuna sottocategoria di motori, le autorità di omologazione non rilasciano l'omologazione UE a un tipo di motore o a una famiglia di motori che non rispettano le prescrizioni di cui al presente regolamento.

    4.   Le schede di omologazione UE sono numerate secondo un sistema armonizzato che deve essere stabilito dalla Commissione.

    5.   Mediante l'IMI, l'autorità di omologazione:

    a)

    mette a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rilasciato, o, ove applicabile, esteso entro un mese dal rilascio della relativa scheda di omologazione UE;

    b)

    mette senza ritardo a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rifiutato di rilasciare o ha revocato, unitamente alle motivazioni di tali decisioni;

    c)

    entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, trasmette a tale autorità di omologazione una copia della scheda di omologazione UE del tipo di motore o della famiglia di motori, se tale scheda esiste, unitamente al fascicolo di omologazione di cui al paragrafo 6 per ciascun tipo di motore o ciascuna famiglia di motori per i quali ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione UE.

    6.   L'autorità di omologazione riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, il verbale di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni («fascicolo di omologazione»).

    Il fascicolo di omologazione contiene un indice che ne elenca il contenuto, dandogli un'adeguata numerazione o contrassegnandolo in modo tale da individuare chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento, così da procedere a una registrazione delle fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare delle date delle revisioni e degli aggiornamenti.

    L'autorità di omologazione assicura che le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione siano disponibili per un periodo di almeno 25 anni dopo la fine della validità dell'omologazione UE in parola.

    7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

    a)

    il metodo di creazione del sistema di numerazione armonizzato di cui al paragrafo 4;

    b)

    i modelli e la struttura dei dati per lo scambio di dati di cui al paragrafo 5.

    Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 23

    Disposizioni particolari riguardanti la scheda di omologazione UE

    1.   La scheda di omologazione UE comprende i seguenti allegati:

    a)

    il fascicolo di omologazione;

    b)

    ove applicabile, i nomi e i campioni di firma delle persone autorizzate a firmare dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 31 e un'indicazione relativa alla posizione rivestita nell'impresa.

    2.   La Commissione elabora un modello di scheda di omologazione UE.

    3.   Per ogni tipo di motore o famiglia di motori che sono stati omologati, l'autorità di omologazione:

    a)

    completa tutte le pertinenti parti della scheda di omologazione UE e allega il verbale di prova;

    b)

    compila l'indice del fascicolo di omologazione;

    c)

    rilascia senza indugio al richiedente la scheda compilata, completa degli allegati.

    4.   Se un'omologazione UE, conformemente all'articolo 35, è stata oggetto di restrizioni di validità o se il tipo di motore o la famiglia di motori sono stati esentati da talune prescrizioni del presente regolamento, la scheda di omologazione UE specifica tali restrizioni o deroghe.

    5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello della scheda di omologazione UE di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 24

    Prove prescritte per l'omologazione UE

    1.   La conformità alle prescrizioni tecniche specificate nel presente regolamento è dimostrata attraverso prove adeguate, eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di misurazione e di prova e le attrezzature e gli strumenti specifici per l'esecuzione di tali prove sono precisati all'articolo 25.

    2.   Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione il numero di motori richiesto dai pertinenti atti delegati per lo svolgimento delle prove prescritte.

    3.   Le prove prescritte sono eseguite su motori che siano rappresentativi del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori da omologare.

    In deroga al primo comma, il costruttore può, d'accordo con l'autorità di omologazione, selezionare un motore che, pur non essendo rappresentativo del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori da omologare, combini alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per facilitare le decisioni nel corso del processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

    4.   Ai fini dell'esecuzione delle prove di omologazione UE, i cicli di prova applicabili sono quelli specificati nell'allegato IV. I cicli di prova applicabili a ciascun tipo di motore incluso nell'omologazione UE sono indicati nella scheda informativa.

    5.   Un motore che sia rappresentativo del tipo di motore o, ove applicabile, del motore capostipite della famiglia di motori o un motore selezionato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, è testato su un dinamometro servendosi del ciclo di prova in regime stazionario non stradale applicabile individuato nelle tabelle da IV-1 a IV-10 dell'allegato IV. Il costruttore può scegliere se eseguire tale prova utilizzando il metodo di prova in modalità discreta o con rampe di transizione. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 7 e 8, un motore a regime variabile di una particolare categoria utilizzato in funzionamento a regime costante della stessa categoria non necessita di essere sottoposto a prova usando il ciclo di prova stazionario a regime costante applicabile.

    6.   Nel caso di un motore a regime costante provvisto di dispositivo regolabile su un'altra velocità, le prescrizioni del paragrafo 5 sono rispettate a ogni regime costante applicabile e la scheda informativa indica le velocità che si applicano per ciascun tipo di motore.

    7.   Nel caso di un motore di categoria IWP destinato a essere utilizzato sia a regime variabile che a regime costante, le prescrizioni del paragrafo 5 sono soddisfatte separatamente per ciascun ciclo di prova stazionario applicabile e la scheda informativa indica ciascun ciclo di prova stazionario rispetto al quale tali prescrizioni sono soddisfatte.

    8.   Nel caso di un motore di categoria IWP destinato a essere utilizzato al posto di un motore della categoria IWA conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le prescrizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono soddisfatte per ciascun ciclo di prova stazionario applicabile stabilito nelle tabelle IV-5 e IV-6 dell'allegato IV e la scheda informativa indica ciascun ciclo di prova stazionario rispetto al quale tali prescrizioni sono soddisfatte.

    9.   Fatta eccezione per i motori omologati ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 5 e 6, i motori a regime variabile della categoria NRE con una potenza netta pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono provati su un dinamometro utilizzando il ciclo di prova transitorio di cui alla tabella IV-11 dell'allegato IV.

    10.   I motori delle sottocategorie NRS-v-2b e NRS-v-3 con una velocità massima pari o inferiore a 3 400 giri al minuto, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 5, sono provati su un dinamometro utilizzando il ciclo di prova transitorio di cui alla tabella IV-12 dell'allegato IV.

    11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integri il presente regolamento stabilendo le specifiche tecniche dettagliate e le caratteristiche dei cicli di prova stazionari e transitori di cui al presente articolo, compreso il relativo metodo per determinare le regolazioni di carico e velocità del motore. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    12.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato unico della relazione della prova richiesta per l'omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 25

    Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE

    1.   I risultati finali delle prove delle emissioni di gas di scarico per i motori oggetto del presente regolamento sono calcolati applicando quanto segue ai risultati delle prove di laboratorio:

    a)

    le emissioni di gas dal basamento, ove richiesto dal paragrafo 3 e non ancora incluso nella misurazione di laboratorio;

    b)

    eventuali coefficienti di aggiustamento necessari, ove richiesto dal paragrafo 3 e nel caso in cui il motore comprenda un sistema di post-trattamento dei gas di scarico;

    c)

    rispetto a tutti i motori, i fattori di deterioramento appropriati ai periodi di durabilità delle emissioni specificati nell'allegato V.

    2.   La prova di un tipo di motore o di una famiglia di motori intesa a stabilire se soddisfa i limiti di emissione stabiliti dal presente regolamento è effettuata utilizzando i seguenti carburanti di riferimento o combinazioni di carburanti appropriati:

    a)

    gasolio;

    b)

    benzina;

    c)

    miscela benzina/gasolio per i motori a due tempi ad accensione comandata;

    d)

    gas naturale/biometano;

    e)

    gas di petrolio liquefatti (GPL);

    f)

    etanolo.

    Il tipo di motore o la famiglia di motori rispettano inoltre i limiti di emissione dei gas di scarico stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati inclusi da un costruttore in una domanda di omologazione UE e descritti nella documentazione informativa.

    3.   Per quanto riguarda l'esecuzione delle prove e delle misurazioni, devono essere soddisfatte le prescrizioni tecniche per quanto riguarda:

    a)

    apparecchi e procedure per l'esecuzione delle prove;

    b)

    apparecchi e procedure per la misurazione delle emissioni e il campionamento;

    c)

    metodi di valutazione dei dati e calcoli;

    d)

    metodo per la determinazione dei fattori di deterioramento;

    e)

    riguardo ai motori nelle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB e ATS che rispettano i limiti di emissioni della fase V specificati nell'allegato II:

    i)

    metodi per tenere in considerazione le emissioni di gas dal basamento;

    ii)

    metodi per determinare e tenere in considerazione la rigenerazione continua o periodica dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico;

    f)

    in relazione ai motori a controllo elettronico nelle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL e RLR che rispettano i limiti di emissioni della fase V specificati nell'allegato II e che utilizzano il controllo elettronico per determinare sia la quantità sia i tempi di iniezione del carburante o che utilizzano il controllo elettronico per attivare, disattivare o modulare il sistema di controllo delle emissioni usato per ridurre gli NOx:

    i)

    strategie di controllo delle emissioni, compresa la documentazione necessaria per dimostrare tali strategie;

    ii)

    misure di controllo degli NOx, compreso il metodo usato per dimostrare tali misure di controllo;

    iii)

    superficie associata al pertinente ciclo di prova in regime stazionario non stradale in cui sia controllato l'ammontare di cui le emissioni sono autorizzate a superare i limiti di emissione stabiliti nell'allegato II;

    iv)

    selezione da parte del servizio tecnico di ulteriori punti di misurazione all'interno della superficie di controllo durante la prova al banco.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento fissando:

    a)

    la metodologia per adeguare i risultati delle prove di laboratorio delle emissioni al fine di includere i fattori di deterioramento di cui al paragrafo 1, lettera c);

    b)

    le caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, alle prescrizioni per la descrizione di altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati descritti nella documentazione informativa;

    c)

    le prescrizioni tecniche dettagliate e alle caratteristiche per l'esecuzione delle misurazioni e delle prove di cui al paragrafo 3;

    d)

    il metodo usato per misurare il numero di particelle, tenendo conto delle specifiche previste nella serie 06 del regolamento UNECE n. 49;

    e)

    lle prescrizioni tecniche dettagliate applicabili alle prove su motori a doppia alimentazione o su motori monocarburante alimentati a gas di cui all'allegato II.

    Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    Articolo 26

    Conformità delle modalità di produzione

    1.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che siano state predisposte modalità atte a garantire la conformità dei motori in produzione al tipo omologato relativamente alle prescrizioni del presente regolamento.

    2.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare che le dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore siano conformi all'articolo 31.

    3.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie, in relazione a tale omologazione UE, ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano tuttora adeguate a garantire che i motori in produzione continuino a essere conformi al tipo omologato e che le dichiarazioni di conformità, ove applicabile, continueranno a ottemperare all'articolo 31.

    4.   Per accertare la conformità di un motore al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi i suoi impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.

    5.   Qualora un'autorità che ha rilasciato un'omologazione UE accerti che le modalità di cui al paragrafo 1 non sono applicate, divergono in misura significativa dalle modalità concordate di cui al paragrafo 1, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente oppure revoca l'omologazione UE.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento stabilendo le misure dettagliate che le autorità di omologazione devono adottare e le procedure che esse devono seguire per assicurarsi che i motori in produzione siano conformi al tipo omologato. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    CAPO VI

    MODIFICHE E VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI UE

    Articolo 27

    Disposizioni generali

    1.   Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di qualsiasi modifica dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione.

    Nel caso di una tale modifica le autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite all'articolo 28 occorre seguire.

    Se necessario l'autorità di omologazione può decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una nuova omologazione UE.

    2.   La domanda di modifica di un'omologazione UE è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE originaria.

    3.   Se l'autorità di omologazione ritiene che, per apportare una modifica, sia necessario ripetere le ispezioni o le prove, ne informa il costruttore.

    Le procedure di cui all'articolo 28 si applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l'autorità di omologazione conclude che le prescrizioni dell'omologazione UE continuano a essere soddisfatte.

    Articolo 28

    Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE

    1.   Qualora i dati contenuti nel fascicolo di omologazione siano stati cambiati senza che sia necessario ripetere le ispezioni o le prove, tale modifica è definita una «revisione».

    Nel caso di una tale revisione, l'autorità di omologazione, senza ritardi ingiustificati, rivede le pagine pertinenti del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su di esse la natura della modifica, e dichiara altresì la data della revisione e include un indice corretto del fascicolo di omologazione. È considerata conforme alla prescrizione di cui al presente comma una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

    2.   Una modifica di cui al paragrafo 1 è definita una «estensione» qualora i dati registrati nel fascicolo di omologazione siano stati cambiati e si verifichi uno dei casi seguenti:

    a)

    sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;

    b)

    le informazioni contenute nella scheda di omologazione UE, ad eccezione dei suoi allegati, sono cambiate;

    c)

    al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati si applica una nuova prescrizione di cui al presente regolamento o in un atto delegato o di esecuzione adottato a norma del presente regolamento.

    In caso di estensione, l'autorità di omologazione mette a punto una scheda di omologazione UE aggiornata, contrassegnata da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive precedentemente rilasciate. Tale scheda di omologazione UE riporta chiaramente il motivo e la data dell'estensione.

    3.   Ogni volta che sono modificate pagine del fascicolo di omologazione o è messa a punto una versione consolidata e aggiornata, è modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione accluso alla scheda di omologazione UE, indicando la data dell'estensione o della revisione più recenti o del più recente consolidamento della versione aggiornata.

    4.   Non è richiesta la modifica dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori se una nuova prescrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), è irrilevante dal punto di vista tecnico per quel tipo di motore o famiglia di motori riguardo alle prestazioni in termini di emissioni.

    Articolo 29

    Rilascio e notifica di modifiche

    1.   In caso di estensione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente, senza ritardi ingiustificati, la scheda di omologazione UE aggiornata di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, compresi i suoi allegati e l'indice del fascicolo di omologazione.

    2.   In caso di revisione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia senza ritardi ingiustificati al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l'indice corretto del fascicolo di omologazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma.

    3.   L'autorità di omologazione, mediante l'IMI, notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche apportate alle omologazioni UE in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5.

    Articolo 30

    Validità dell'omologazione UE

    1.   Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata.

    2.   La validità dell'omologazione UE di un motore cessa nei casi seguenti:

    a)

    qualora nuove prescrizioni applicabili al tipo di motore o, se del caso, alla famiglia di motori omologati diventino obbligatorie per la sua immissione sul mercato e non sia possibile prorogare o rivedere di conseguenza l'omologazione UE;

    b)

    qualora la produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati cessi in modo definitivo e volontario;

    c)

    qualora la validità dell'omologazione UE scada a causa di una restrizione conformemente all'articolo 35, paragrafo 3;

    d)

    qualora l'omologazione UE sia stata revocata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafo 3.

    3.   Qualora le condizioni per la validità di un'omologazione UE non siano più soddisfatte per quanto concerne soltanto un tipo di motore all'interno di una famiglia di motori, l'omologazione UE della famiglia di motori in questione diventa invalida limitatamente a tale specifico tipo di motore.

    4.   Qualora la produzione di un tipo di motore o, se del caso, di una famiglia di motori cessi definitivamente, il costruttore informa della cessazione l'autorità che ha rilasciato la relativa omologazione UE.

    Entro un mese dal ricevimento di tale comunicazione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per il tipo di motore o per la famiglia di motori ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.

    5.   Fatto salvo il paragrafo 4, se la validità dell'omologazione UE di un tipo di motore o, se del caso, di una famiglia di motori sta per scadere, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato la relativa omologazione UE.

    In tal caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.

    Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo motore prodotto.

    6.   Le prescrizioni della comunicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 si considerano soddisfatte se sono state caricate le pertinenti informazioni sull' IMI.

    CAPO VII

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E MARCATURA

    Articolo 31

    Dichiarazione di conformità

    1.   Il costruttore, nella sua veste di titolare di un'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori, rilascia una dichiarazione di conformità («dichiarazione di conformità») a corredo dei motori che sono immessi sul mercato, sulla base di:

    a)

    una deroga di cui all'articolo 34, paragrafi 2, 4, 5, 6, 7 o 8, all'articolo 35, paragrafo 4; oppure

    b)

    una disposizione transitoria di cui all'articolo 58, paragrafo 9, 10 o 11.

    La dichiarazione di conformità specifica le caratteristiche e le restrizioni particolari che si devono applicare al motore, è rilasciata gratuitamente insieme al motore e, se del caso, accompagna la macchina mobile non stradale su cui è installato tale motore. Il rilascio della dichiarazione non è subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore. La dichiarazione di conformità può altresì essere rilasciata sotto forma di un file elettronico sicuro.

    Per un periodo di dieci anni dalla data di fabbricazione del motore, il costruttore rilascia, su richiesta dell'utilizzatore finale, un duplicato della dichiarazione di conformità dietro pagamento di un importo non superiore al costo del rilascio. Su tale duplicato della dichiarazione di conformità è chiaramente visibile la scritta «duplicato».

    2.   La dichiarazione di conformità è redatta in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

    Ogni Stato membro può chiedere al costruttore che la dichiarazione di conformità sia tradotta nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

    3.   La persona o le persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità appartengono all'organizzazione del costruttore e sono debitamente autorizzate dalla direzione di tale organizzazione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la fabbricazione o la conformità della produzione del motore.

    4.   La dichiarazione di conformità è compilata in ogni sua parte e non prevede restrizioni all'uso del motore che non siano contemplate nel presente regolamento.

    5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello della dichiarazione di conformità, comprese le caratteristiche intese a evitare contraffazioni e che consentano la verifica del file elettronico sicuro. A tal fine, gli atti di esecuzione specificano le caratteristiche di sicurezza utilizzate per proteggere la dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 32

    Marcatura regolamentare dei motori

    1.   Il costruttore appone una marcatura su ogni motore fabbricato in conformità al tipo omologato («marcatura regolamentare»).

    2.   Nei confronti dei seguenti motori, la marcatura regolamentare include informazioni supplementari indicanti che il motore è oggetto dell'esenzione o disposizione transitoria pertinente:

    a)

    i motori destinati a essere esportati in paesi terzi conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, che sono fabbricati nell'Unione o al di fuori dell'Unione e installati successivamente su macchine mobili non stradali nell'Unione;

    b)

    i motori immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafi 2, 5, 6 o 8;

    c)

    i motori immessi temporaneamente sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 4;

    d)

    i motori di transizione immessi sul mercato a norma dell'articolo 58, paragrafo 5;

    e)

    i motori di ricambio immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 10 o 11.

    3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per la marcatura regolamentare, comprese le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore esce dalla linea di produzione, le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore è immesso sul mercato e, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 33

    Marcatura temporanea dei motori

    1.   Il costruttore appone una marcatura temporanea su ogni motore che è fabbricato in conformità con il tipo omologato e che è immesso sul mercato sulla base dell'articolo 34, paragrafo 3.

    2.   Un motore che non è ancora in conformità con il tipo omologato e che è consegnato al costruttore di tale motore reca soltanto una marcatura temporanea.

    3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per le marcature temporanee di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le informazioni essenziali obbligatorie che devono essere riportate su di esse. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    CAPO VIII

    DEROGHE

    Articolo 34

    Deroghe generali

    1.   Fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), i motori destinati a essere esportati in paesi terzi non sono soggetti al presente regolamento.

    2.   Fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), i motori destinati a essere utilizzati dalle forze armate non sono soggetti al presente regolamento.

    Ai fini del presente paragrafo, i servizi antincendio, i servizi di difesa civile, le forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e i servizi medici di emergenza non sono considerati parte delle forze armate.

    3.   Fatto salvo l'articolo 32, e con l'approvazione dell'OEM, un costruttore può consegnare a tale OEM un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

    4.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo, di motori non omologati UE ai sensi del presente regolamento.

    5.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

    6.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati possono, su richiesta, rilasciare l'omologazione UE e autorizzare l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione gassosa e di particolato per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su macchine mobili non stradali utilizzate esclusivamente per la messa a mare e il recupero di imbarcazioni di salvataggio da parte di un servizio di soccorso nazionale.

    7.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 2, relativamente ai motori delle categorie RLL o RLR e immessi sul mercato dell'Unione il 31 dicembre 2011 o anteriormente a tale data, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori di ricambio, se l'autorità di omologazione, previo esame, riconosce e conclude che l'installazione di un motore che rispetti i limiti di emissione applicabili stabiliti nell'allegato II, tabelle II-7 e II-8, comporterebbe significative difficoltà tecniche. In tal caso, i motori di ricambio rispettano i limiti di emissione che avrebbero dovuto soddisfare per essere immessi sul mercato dell'Unione il 31 dicembre 2011, o rispettano i limiti di emissione più rigorosi.

    Rispetto ai motori nelle categorie RLL e RLR che sono stati immessi sul mercato dell'Unione successivamente al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori di ricambio che rispettano i limiti di emissione originariamente imposti al motore da sostituire al momento dell'immissione sul mercato dell'Unione.

    8.   Rispetto ai motori nelle categorie RLL o RLR, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori che rispettano i più recenti limiti di emissione applicabili nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016, purché:

    a)

    tali motori facciano parte di un progetto che sia in fase avanzata di sviluppo il 6 ottobre 2016, quale definito nella direttiva 2008/57/CE; e

    b)

    l'uso di motori che rispettano i limiti di emissione applicabili stabiliti nelle tabelle II-7 o II-8 dell'allegato II comporti costi sproporzionati.

    Entro il 17 settembre 2017, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali progetti.

    9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di integrare il presente regolamento con le specifiche tecniche dettagliate e le condizioni relative:

    a)

    alla consegna di un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico da parte di un costruttore a un OEM, come specificato al paragrafo 3;

    b)

    all'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo, di motori non omologati UE ai sensi del presente regolamento, come specificato al paragrafo 4;

    c)

    al rilascio dell'omologazione UE e all'autorizzazione all'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, come specificato ai paragrafi 5 e 6.

    Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    Articolo 35

    Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

    1.   Un costruttore può chiedere un'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori comprendenti nuove tecnologie o nuove concezioni che in conseguenza di tali nuove tecnologie o nuove concezioni è incompatibile con una o più prescrizioni del presente regolamento.

    2.   L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la domanda specifica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono il tipo di motore o la famiglia di motori incompatibili con una o più prescrizioni del presente regolamento;

    b)

    la domanda descrive le implicazioni per l'ambiente delle nuove tecnologie o delle nuove concezioni e le misure adottate per garantire un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni del presente regolamento alle quali si chiede di derogare;

    c)

    sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.

    3.   Il rilascio dell'omologazione UE di cui al paragrafo 1 è subordinato all'autorizzazione della Commissione.

    Se del caso, l'autorizzazione della Commissione specifica eventuali restrizioni cui è sottoposta.

    L'autorizzazione è accordata sotto forma di atto di esecuzione.

    4.   In attesa dell'autorizzazione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE provvisoria valida:

    a)

    solo sul territorio di tale Stato membro;

    b)

    solo relativamente a un tipo di motore o famiglia di motori oggetto della deroga richiesta; e

    c)

    per almeno 36 mesi.

    Qualora sia rilasciata un'omologazione UE provvisoria, l'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

    La natura provvisoria e la limitata validità territoriale di tale omologazione UE provvisoria risultano evidenti dall'intestazione della scheda di omologazione UE e da quella della corrispondente dichiarazione di conformità.

    5.   Qualora un'autorità di omologazione decida di accettare sul suo territorio un'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4, ne informa, per iscritto, l'autorità di omologazione competente e la Commissione.

    6.   Qualora la Commissione decida di non concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, l'autorità di omologazione comunica immediatamente al titolare dell'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 che l'omologazione UE provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.

    Indipendentemente dalla decisione della Commissione di non concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, i motori fabbricati conformemente all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato negli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato l'omologazione UE provvisoria.

    7.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5 si considerano soddisfatte qualora le pertinenti informazioni siano state caricate sull'IMI.

    8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli armonizzati della scheda di omologazione UE e della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, comprese le rispettive informazioni essenziali obbligatorie. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 36

    Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione

    1.   Se autorizza la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 35, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o di esecuzione.

    Qualora la deroga autorizzata ai sensi dell'articolo 35 riguardi una questione disciplinata da un regolamento UNECE, la Commissione propone una modifica di tale regolamento seguendo la procedura applicabile in base all'accordo del 1958 riveduto.

    2.   Una volta modificati i pertinenti atti delegati o di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca qualsiasi restrizione imposta dalla decisione che autorizza la deroga.

    Se non sono stati adottati i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria, può, per mezzo di una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2, autorizzare detto Stato membro a estenderla.

    CAPO IX

    COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLA PRODUZIONE

    Articolo 37

    Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione

    1.   Il costruttore presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE un elenco contenente il numero dei motori per ogni tipo di motore e sottocategoria di motore fabbricato in ottemperanza al presente regolamento e conformemente all'omologazione UE dopo che è stata trasmessa l'ultima comunicazione della produzione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente regolamento sono divenute applicabili per la prima volta.

    Detto elenco è presentato:

    a)

    entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile;

    b)

    immediatamente dopo ogni data di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III; e

    c)

    entro ogni altra data eventualmente stabilita dall'autorità di omologazione.

    2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 indica in che modo i numeri di identificazione sono correlati con i relativi tipi di motore e, se del caso, famiglie di motori e i numeri di omologazione UE se tali correlazioni non sono identificate dal sistema di codifica del motore.

    3.   Inoltre, l'elenco di cui al paragrafo 1 indica qualsiasi caso in cui il costruttore cessi di produrre un tipo di motore o una famiglia di motori omologati.

    4.   Il costruttore tiene una copia dell'elenco di cui al paragrafo 1 per un periodo minimo di venti anni dopo il termine della validità dell'omologazione UE.

    5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato dell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    Articolo 38

    Misure di verifica

    1.   L'autorità di omologazione di uno Stato membro che ha rilasciato un'omologazione UE adotta i provvedimenti necessari onde garantire, eventualmente in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che i numeri d'identificazione relativi all'omologazione UE siano correttamente assegnati e opportunamente utilizzati dai costruttori prima che un motore omologato sia immesso o messo a disposizione sul mercato.

    2.   Una verifica supplementare dei numeri d'identificazione può essere effettuata in combinazione con il controllo della conformità della produzione di cui all'articolo 26.

    3.   Ai fini della verifica dei numeri d'identificazione, il costruttore o il suo rappresentante, su richiesta, forniscono senza ritardi all'autorità di omologazione competente le informazioni richieste in merito agli acquirenti del costruttore, nonché i numeri d'identificazione dei motori indicati come fabbricati a norma dell'articolo 37. Qualora i motori siano messi a disposizione di un OEM, non sono richieste al costruttore informazioni supplementari.

    4.   Se, a seguito di una richiesta da parte dell'autorità di omologazione, il costruttore non è in grado di dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni sulla marcatura regolamentare, l'autorità di omologazione può revocare l'omologazione UE rilasciata con riferimento al relativo tipo di motore o famiglia di motori. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, in merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni di tali revoche, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

    CAPO X

    CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

    Articolo 39

    Motori non conformi al tipo omologato

    1.   Qualora i motori recanti una marcatura regolamentare e, se del caso, provvisti di una dichiarazione di conformità non siano conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure necessarie affinché i motori in produzione siano resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati. Tali misure possono includere la revoca dell'omologazione UE se i rimedi adottati dal costruttore siano inadeguati.

    L'autorità di omologazione competente comunica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri i provvedimenti adottati.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto ai dati indicati nella scheda di omologazione UE o nel fascicolo di omologazione, allorché non sono state autorizzate a norma del capo VI, sono considerate come non conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.

    3.   Qualora riscontri che i motori provvisti di una dichiarazione di conformità, se del caso, o recanti un marchio di omologazione rilasciato in un altro Stato membro non sono conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, un'autorità di omologazione può chiedere che l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE verifichi se i motori in produzione continuino a essere conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1 quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta.

    4.   Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, in merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni di tali revoche, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5.

    5.   Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE contesti la non conformità di cui è stata informata, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia.

    L'autorità di omologazione tiene informata la Commissione e quest'ultima organizza, se necessario, opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.

    Articolo 40

    Richiamo di motori

    1.   Se un costruttore cui è stata rilasciata un'omologazione UE è costretto, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008, a richiamare i motori immessi sul mercato, installati o meno su macchine mobili non stradali, sulla base del fatto che costituiscono un grave rischio per quanto riguarda la tutela dell'ambiente o la salute pubblica, tale costruttore:

    a)

    informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE; e

    b)

    propone a detta autorità di omologazione una serie di rimedi idonei ad affrontare il grave rischio.

    2.   L'autorità di omologazione comunica immediatamente i rimedi proposti alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione.

    Le autorità di omologazione si assicurano che i rimedi siano efficacemente applicati nei rispettivi Stati membri.

    3.   Qualora ritenga che i rimedi siano insufficienti o non siano stati attuati con sufficiente rapidità, un'autorità di omologazione informa senza ritardi l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE.

    Qualora il costruttore a sua volta non proponga e non attui efficaci interventi correttivi, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE adotta tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell'omologazione UE.

    In caso di revoca dell'omologazione UE, l'autorità di omologazione, entro un mese dalla revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o servendosi di mezzi elettronici equivalenti.

    Articolo 41

    Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

    1.   Le decisioni del seguente tipo o per il seguente scopo specificano le motivazioni che le giustificano:

    a)

    decisione adottata ai sensi del presente regolamento;

    b)

    decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione UE;

    c)

    decisione di imposizione del richiamo di un motore dal mercato;

    d)

    di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di un motore; o

    e)

    di divieto, di limitazione o di impedimento dell'immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale su cui è installato un motore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    2.   Le autorità di omologazione notificano all'interessato:

    a)

    qualsiasi decisione di cui al paragrafo 1;

    b)

    i mezzi di impugnazione previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei termini applicabili a tali mezzi di impugnazione.

    CAPO XI

    NORMATIVE INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

    Articolo 42

    Accettazione di omologazioni equivalenti di motori

    1.   L'Unione può, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, riconoscere l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione UE dei motori previste dal presente regolamento e le procedure stabilite da normative internazionali o di paesi terzi.

    2.   Le omologazioni rilasciate e le marcature regolamentari che sono conformi ai regolamenti UNECE o alle relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha aderito, come stabilito nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, lettera a), sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alla marcatura regolamentare richiesta a norma del presente regolamento.

    3.   Le omologazioni UE rilasciate sulla base di atti dell'Unione elencati nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, lettera b), sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate in conformità del presente regolamento.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento stabilendo:

    a)

    l'elenco dei regolamenti UNECE o delle relative modifiche, comprese eventuali prescrizioni ivi stabilite in relazione alla loro applicazione, ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha aderito che devono essere applicati all'omologazione UE di tipi di motore e di famiglie di motori destinati a essere installati su macchine mobili non stradali;

    b)

    l'elenco degli atti dell'Unione conformemente ai quali sono rilasciate omologazioni UE, comprese eventuali prescrizioni ivi stabilite in relazione alla loro applicazione.

    Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    Articolo 43

    Informazioni e istruzioni destinate agli OEM e agli utilizzatori finali

    1.   Un costruttore non deve fornire agli OEM o agli utilizzatori finali informazioni tecniche relative ai dati previsti nel presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall'autorità competente.

    2.   Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta installazione del motore sulla macchina mobile non stradale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'installazione o all'uso del motore.

    3.   Il costruttore mette a disposizione degli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie destinate all'utilizzatore finale, compresa una descrizione di tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'uso del motore.

    4.   I costruttori mettono a disposizione degli OEM il valore delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) determinato durante la procedura di omologazione UE e incaricano gli OEM di comunicare tali informazioni, unitamente a informazioni esplicative concernenti le condizioni di prova, all'utilizzatore finale della macchina mobile non stradale sulla quale il motore è destinato a essere installato.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento fissando i dettagli delle informazioni e delle istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

    Articolo 44

    Scambio di dati e di informazioni mediante l'IMI

    1.   Lo scambio di dati e di informazioni relativi alle omologazioni UE tra le autorità nazionali, oppure tra le autorità nazionali e la Commissione nell'ambito del presente regolamento è in formato elettronico mediante l'IMI.

    2.   Tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda le omologazioni UE rilasciate conformemente al presente regolamento sono raccolte a livello centrale e rese accessibili alle autorità nazionali e alla Commissione mediante l'IMI.

    3.   La Commissione garantisce inoltre che l'IMI:

    a)

    permetta lo scambio di dati e di informazioni tra costruttori o servizi tecnici, da un lato, e autorità nazionali o Commissione, dall'altro;

    b)

    consenta l'accesso del pubblico a taluni dati e informazioni relativi ai risultati delle omologazioni e ai risultati del monitoraggio dei motori in servizio;

    c)

    ove opportuno e tecnicamente ed economicamente fattibile, e di concerto con gli Stati membri interessati, consenta il ricorso a strutture per il trasferimento automatico di dati tra le basi di dati nazionali esistenti e l'IMI.

    4.   Il ricorso all'IMI di cui al paragrafo 3 è facoltativo.

    5.   La Commissione può adottare, per mezzo di atti di esecuzione che stabiliscano le prescrizioni tecniche dettagliate e le procedure necessarie per l'interconnessione dell'IMI con le banche dati nazionali esistenti di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

    CAPO XII

    DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI

    Articolo 45

    Prescrizioni relative ai servizi tecnici

    1.   Un servizio tecnico è designato da un'autorità di omologazione ai sensi dell'articolo 47 e soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

    2.   Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica.

    3.   I servizi tecnici sono enti terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione dei motori che devono valutare.

    Un ente appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale rappresentativa di imprese che intervengono nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei motori oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell'ente stesso può, purché ne siano dimostrate l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, essere ritenuto ottemperare alle prescrizioni di cui al primo comma.

    4.   Il servizio tecnico, compresi i suoi massimi dirigenti, e il personale addetto allo svolgimento delle categorie di attività per le quali è designato il servizio tecnico a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, non sono il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore o il responsabile della manutenzione dei motori sottoposti alla sua valutazione, e non rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Tale restrizione non preclude l'uso di motori valutati di cui al paragrafo 3 del presente articolo che sono necessari per il funzionamento del servizio tecnico né l'utilizzo di tali motori a fini personali.

    Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non ne pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità in relazione alle categorie di attività per le quali è stato designato.

    5.   Il servizio tecnico svolge le categorie di attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel settore specifico e il suo personale è immune da qualsivoglia pressione o condizionamento, soprattutto di ordine finanziario, suscettibili di influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e condizionamenti esercitati da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

    6.   Il servizio tecnico dimostra all'autorità di omologazione designante di essere in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali sta cercando di essere designato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, assicurando di disporre:

    a)

    di personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale appropriate e con un'adeguata esperienza sufficiente per l'esercizio delle sue funzioni;

    b)

    di descrizioni delle procedure pertinenti alle categorie di attività per le quali aspira a essere designato, garantendo in tal modo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;

    c)

    di procedure per lo svolgimento delle categorie di attività per le quali aspira a essere designato che tengono debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del motore in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e

    d)

    dei mezzi necessari per adempiere adeguatamente i compiti connessi alle categorie di attività per le quali aspira a essere designato, nonché dell'accesso a tutte le attrezzature o gli impianti occorrenti.

    7.   Il servizio tecnico, compresi i suoi massimi dirigenti e il personale addetto alle valutazioni, devono essere imparziali e non intraprendono alcuna attività che potrebbe essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali il servizio tecnico è designato.

    8.   Il servizio tecnico sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre le sue attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione.

    9.   Il personale di un servizio tecnico è vincolato al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno.

    Il personale di un servizio tecnico non è vincolato all'obbligo di cui al primo comma riguardo alla condivisione delle informazioni con l'autorità di omologazione designante o qualora tale condivisione sia richiesta dal diritto dell'Unione o nazionale.

    Sono tutelati i diritti di proprietà.

    Articolo 46

    Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

    1.   Il servizio tecnico può, esclusivamente con il consenso dell'autorità di omologazione che li ha designati, subappaltare compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, oppure far svolgere queste attività da un'affiliata.

    In tali casi, il servizio tecnico si assicura che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 45 e ne informa di conseguenza l'autorità di omologazione che li ha designati.

    2.   Il servizio tecnico si assume l'intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.

    3.   Il servizio tecnico tiene a disposizione dell'autorità di omologazione che lo ha designato i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

    Articolo 47

    Designazione dei servizi tecnici

    1.   Le autorità di omologazione designano i servizi tecnici in relazione a una o più delle seguenti categorie di attività, in conformità delle loro sfere di competenza:

    a)   categoria A: esecuzione delle prove previste dal presente regolamento presso i laboratori che appartengono ai servizi tecnici di cui trattasi;

    b)   categoria B: supervisione delle prove previste dal presente regolamento, eseguite nei laboratori di un costruttore o di un terzo;

    c)   categoria C: valutazione e verifica periodica delle procedure seguite dal costruttore per garantire la conformità della produzione;

    d)   categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni destinate a garantire la conformità della produzione.

    2.   Un'autorità di omologazione può agire quale servizio tecnico in relazione a una o più delle categorie di attività di cui al paragrafo 1.

    3.   I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi del presente articolo, possono essere l'oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 50, qualora tale riconoscimento di servizi tecnici sia previsto da un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione.

    Tuttavia, un servizio tecnico istituito ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, può stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che queste siano direttamente gestite e controllate da tale servizio tecnico.

    Articolo 48

    Procedure relative agli standard di prestazione e alla valutazione dei servizi tecnici

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento fissando:

    a)

    gli standard che i servizi tecnici devono soddisfare; e

    b)

    la procedura per la valutazione dei servizi tecnici, compresa la relazione corrispondente, ai sensi dell'articolo 49.

    Articolo 49

    Valutazione delle competenze di servizi tecnici

    1.   L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione in cui attesta che il servizio tecnico candidato è stato valutato per la sua conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. La relazione di valutazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale che attesti che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni del presente regolamento.

    La valutazione su cui si basa la relazione di valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite in un atto delegato di cui all'articolo 48.

    2.   L'autorità di omologazione designante rivede la relazione di valutazione è riveduta almeno ogni tre anni.

    3.   L'autorità di omologazione designante trasmette la relazione di valutazione alla Commissione, su richiesta di quest'ultima. Nel caso in cui la valutazione non sia basata su un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, l'autorità di omologazione designante presenta alla Commissione le prove documentali che dimostrano quanto segue:

    a)

    la competenza del servizio tecnico;

    b)

    le modalità predisposte per garantire che esso sia periodicamente controllato dall'autorità di omologazione designante; e

    c)

    che il servizio tecnico soddisfi le prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

    4.   Un'autorità di omologazione che intenda agire quale servizio tecnico ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione, effettuata da controllori indipendenti, dell'attività oggetto di valutazione. Tali controllori possono far parte della stessa organizzazione a condizione di essere gestiti separatamente dal personale che svolge l'attività oggetto di valutazione.

    Articolo 50

    Procedure di notifica

    1.   Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

    a)

    il nome del servizio tecnico;

    b)

    l'indirizzo (anche elettronico);

    c)

    il nominativo delle persone responsabili;

    d)

    la categoria di attività; e

    e)

    eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'articolo 47.

    2.   Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, per conto dell'autorità di omologazione designante solo se il servizio tecnico è stato notificato in precedenza alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che deve svolgere ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.

    4.   Se un'organizzazione specifica o un organismo competente che svolgono un'attività non rientrante nell'articolo 47, paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto delegato, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione a norma del presente articolo.

    5.   La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco e gli estremi dei servizi tecnici che sono stati oggetto di una notifica a norma del presente articolo.

    Articolo 51

    Modifiche delle designazioni

    1.   Qualora accerti o sia portato alla sua attenzione che un servizio tecnico da essa designato non soddisfa più le prescrizioni stabilite dal presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di omologazione designante, a seconda dei casi, limita, sospende o revoca la designazione in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

    Lo Stato membro che ha effettuato la notifica di tale servizio tecnico a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, informa immediatamente la Commissione di tale limitazione, sospensione o revoca.

    La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 50, paragrafo 5.

    2.   In caso di limitazione, sospensione o revoca della designazione di cui al paragrafo 1, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione designante adotta i provvedimenti necessari a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell'autorità di omologazione designante o dell'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.

    Articolo 52

    Contestazione della competenza dei servizi tecnici

    1.   La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in quanto tali, per quanto attiene alla competenza di un servizio tecnico, al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili o all'adempimento continuo delle responsabilità che gli competono.

    2.   Lo Stato membro dell'autorità di omologazione designante, su richiesta, fornisce alla Commissione tutte le informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della designazione del servizio tecnico in questione.

    3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

    4.   Qualora accerti che un servizio tecnico non rispetta o non rispetta più le prescrizioni per la sua designazione, la Commissione ne informa di conseguenza lo Stato membro dell'autorità di omologazione designante al fine di definire, in collaborazione con detto Stato membro, le misure correttive necessarie e chiede che detto Stato membro adotti tali misure correttive, inclusa, se del caso, la revoca della designazione.

    Articolo 53

    Obblighi operativi dei servizi tecnici

    1.   I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell'autorità di omologazione designante e secondo le procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento e conformemente ai suoi atti delegati e di esecuzione.

    A meno che siano permesse procedure alternative, i servizi tecnici esercitano la supervisione o effettuano essi stessi le prove richieste per un'omologazione UE o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno dei suoi atti delegati o di esecuzione.

    I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati designati.

    2.   In ogni momento, i servizi tecnici:

    a)

    consentono all'autorità di omologazione che li ha designati di osservarli mentre svolgono le loro valutazioni, se ritenuto appropriato da tale autorità; e

    b)

    fatti salvi l'articolo 45, paragrafo 9, e l'articolo 54, forniscono all'autorità di omologazione che li ha designati le informazioni che possano essere richieste sulle categorie di attività che svolgono e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    3.   Se constata che le prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state soddisfatte da un costruttore, il servizio tecnico lo comunica all'autorità di omologazione designante che a sua volta impone al costruttore l'obbligo di adottare le opportune misure correttive.

    L'autorità di omologazione designante non rilascia alcuna scheda di omologazione UE fintanto che il costruttore non abbia adottato le opportune misure correttive in misura soddisfacente per tale autorità di omologazione.

    4.   Qualora nel corso del controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di una scheda di omologazione UE, un servizio tecnico che agisce per conto dell'autorità di omologazione designante riscontri che un tipo di motore o una famiglia di motori non sono più conformi al presente regolamento, lo comunica all'autorità di omologazione designante.

    L'autorità di omologazione adotta le opportune misure come previsto all'articolo 26.

    Articolo 54

    Obblighi di informazione dei servizi tecnici

    1.   I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione che li ha designati in merito:

    a)

    ai casi di non conformità suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un'omologazione UE;

    b)

    alle circostanze che influiscano sulla portata o sulle condizioni della loro designazione;

    c)

    alle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

    2.   Su richiesta dell'autorità di omologazione che li ha designati, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

    CAPO XIII

    ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

    Articolo 55

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5 e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 2016.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5 e all'articolo 48, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 11, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 9, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 5 e dell'articolo 48, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 56

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    CAPO XIV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 57

    Sanzioni

    1.   Gli Stati membri istituiscono sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento da parte di operatori economici o di OEM. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 ottobre 2018 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali sanzioni.

    2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

    a)

    il rilascio di dichiarazioni false, in particolare durante le procedure di omologazione UE, le procedure in caso di richiamo o le procedure connesse a deroghe;

    b)

    la falsificazione dei risultati delle prove riguardo a un'omologazione UE o al monitoraggio dei motori in servizio;

    c)

    la mancata comunicazione di dati o di specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o la revoca dell'omologazione UE;

    d)

    l'impiego di strategie di manomissione;

    e)

    il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni;

    f)

    l'immissione sul mercato di motori soggetti a omologazione UE privi di tale omologazione UE oppure la falsificazione di documenti o di marcature regolamentari a tale scopo;

    g)

    l'immissione sul mercato di motori di transizione e di macchine mobili non stradali su cui tali motori sono installati in violazione delle disposizioni sulle deroghe;

    h)

    la violazione delle restrizioni di cui all'articolo 35, paragrafi 3 e 4;

    i)

    l'immissione sul mercato di un motore modificato in modo che non sia più conforme alle specifiche della sua omologazione UE;

    j)

    l'installazione di un motore su una macchina mobile non stradale per un utilizzo diverso da quello esclusivo stabilito all'articolo 4;

    k)

    l'immissione sul mercato di un motore per uso speciale a norma dell'articolo 34, paragrafo 5 o 6, per l'utilizzo in una macchina mobile non stradale diversa da quella prevista da tali paragrafi;

    l)

    l'immissione sul mercato di un motore a norma dell'articolo 34, paragrafo 7 o 8, e dell'articolo 58, paragrafo 9, 10 o 11, per l'utilizzo in una macchina diversa da quella prevista da tali paragrafi;

    m)

    l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali su cui sono installati motori soggetti a omologazione UE in conformità del presente regolamento privi di tale omologazione;

    n)

    l'immissione sul mercato macchine mobili non stradali in violazione di una restrizione relativa alle macchine mobili non stradali di cui all'articolo 34, paragrafo 8.

    Articolo 58

    Disposizioni transitorie

    1.   Fatti salvi i capi II e III, il presente regolamento non invalida, prima delle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, alcuna omologazione UE o deroga.

    2.   Le autorità di omologazione possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare a rilasciare omologazioni UE fino alle date obbligatorie per l'omologazione UE di motori di cui all'allegato III e continuare a concedere deroghe conformemente a tale legislazione fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.

    Gli Stati membri possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare ad autorizzare l'immissione sul mercato di motori fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III

    3.   In deroga al presente regolamento, i motori che hanno ottenuto un'omologazione UE ai sensi della pertinente normativa applicabile il 5 ottobre 2016 o che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e adottati come CCNR Fase II, nell'ambito della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono continuare a essere immessi sul mercato fino alle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.

    In tali casi, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di motori conformi al tipo omologato.

    4.   I motori che il 5 ottobre 2016 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE possono continuare a essere immessi sul mercato sulla base della normativa nazionale vigente, se esistente, fino alle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III.

    5.   Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 2, e, se del caso, la direttiva 2008/57/CE e il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (22), i motori di transizione e, se del caso, le macchine mobili non stradali su cui sono installati motori di transizione possono continuare a essere immessi sul mercato durante il periodo di transizione purché la macchina su cui è installato il motore di transizione abbia una data di fabbricazione non più tardi di 18 mesi successivi all'inizio del periodo di transizione.

    Per i motori della categoria NRE, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.

    Per i motori della categoria NRE utilizzati in gru mobili il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.

    Per i motori della categoria NRS con una potenza inferiore a 19 kW utilizzati negli spazzaneve il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 24 mesi.

    6.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i motori di transizione soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:

    a)

    sono conformi ai tipi di motore o alle famiglie di motori la cui omologazione UE non è più valida ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e, alle date di produzione dei motori, sono provvisti di un'omologazione UE valida che ottempera ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016;

    b)

    rientrano in una fascia di potenza che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione; oppure

    c)

    sono utilizzati o destinati a essere utilizzati in un'applicazione che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione.

    7.   Il periodo di immissione sul mercato dei motori di transizione è limitato a:

    a)

    24 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, primo comma;

    b)

    36 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma;

    c)

    48 mesi dalla data applicabile all'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quarto comma.

    8.   I costruttori si assicurano che i motori di transizione immessi sul mercato durante il periodo di transizione siano conformi alla marcatura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d).

    9.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'articolo 22, gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo che termini entro il 17 settembre 2026, l'immissione sul mercato di motori della categoria RLL con una potenza massima netta superiore a 2 000 kW non conformi ai limiti di emissione stabiliti nell'allegato II destinati all'installazione su locomotive utilizzate esclusivamente su una rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm tecnicamente isolata. Durante tale periodo i motori immessi sul mercato sono come minimo conformi ai limiti di emissione cui i motori dovevano essere conformi per essere immessi sul mercato il 31 dicembre 2011. Le autorità di omologazione degli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di tali motori.

    10.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori di ricambio per un periodo non superiore a 15 anni a partire dalle date applicabili per l'immissione sul mercato dei motori della fase V di cui all'allegato III, a condizione che i motori appartengano a una categoria equivalente a NRS con una potenza di riferimento non inferiore a 19 kW o appartengano a una categoria equivalente a NRG, laddove il motore di ricambio e il motore di origine appartengano a una categoria di motori o a un intervallo di potenza che non era oggetto di omologazione a livello dell'Unione al 31 dicembre 2016.

    11.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori di ricambio per un periodo non superiore a 20 anni a partire dalle date applicabili per l'immissione sul mercato dei motori della fase V di cui all'allegato III, a condizione che i motori:

    a)

    appartengano alla categoria NRE con una potenza di riferimento non inferiore a 19 kW e non superiore a 560 kW e siano conformi a una fase di emissione che è giunta a scadenza non prima di 20 anni dalla loro immissione sul mercato ed è rigorosa almeno quanto i limiti di emissione originariamente imposti al motore da sostituire al momento dell'immissione sul mercato;

    b)

    appartengano a una categoria equivalente a NRE e con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, laddove il motore di ricambio e il motore di origine appartengano a una categoria di motori o a un intervallo di potenza che non era oggetto di omologazione a livello dell'Unione al 31 dicembre 2016.

    12.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento, per un periodo che termini non oltre il 17 settembre 2026, ai motori installati sulle macchine per la raccolta del cotone.

    13.   I costruttori si assicurano che i motori di ricambio siano conformi alla marcatura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera e).

    Articolo 59

    Relazione

    1.   Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri informano la Commissione circa l'applicazione delle procedure di omologazione UE stabilite nel presente regolamento.

    2.   Entro il 31 dicembre 2022, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 60

    Riesame

    1.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla valutazione della possibilità di adottare misure armonizzate per l'installazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni nei motori delle macchine mobili non stradali già immesse sul mercato dell'Unione. Tale relazione comprende altresì misure tecniche e sistemi di incentivi finanziari quale mezzo per aiutare gli Stati membri a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di qualità dell'aria, valutando possibili azioni contro l'inquinamento atmosferico nelle aree densamente popolate e con il pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

    2.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente:

    a)

    la valutazione della potenziale ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti sulla base delle tecnologie disponibili e di un'analisi costi-benefici.

    In particolare, per i motori delle categorie IWP e IWA, la valutazione della fattibilità tecnologica ed economica di:

    i)

    un'ulteriore riduzione del valore limite di emissione per le emissioni di PN e NOx;

    ii)

    un'ulteriore riduzione del fattore A per i motori alimentati interamente o parzialmente a gas nel quadro di un funzionamento a impatto climatico zero rispetto ai motori alimentati a diesel; e

    iii)

    dell'aggiunta di valori limite di PN per le categorie di motori per le quali non sono stati stabiliti i valori nell'allegato II del presente regolamento;

    b)

    l'individuazione di tipi di inquinanti potenzialmente pertinenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    3.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle disposizioni di deroga di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, e il monitoraggio dei risultati delle prove di emissione di cui all'articolo 19 e le relative conclusioni.

    Inoltre, la relazione valuta le prove necessarie per l'omologazione UE di cui agli articoli 24 e 25, con un'attenzione particolare alla misura in cui tali prove corrispondono alle reali condizioni operative del motore e valuta altresì la fattibilità dell'introduzione di prove per le emissioni di particolato inquinante nell'ambito delle prove in servizio di cui all'articolo 19.

    4.   Le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

    a)

    si basano sulla consultazione con le parti interessate;

    b)

    tengono conto delle vigenti norme dell'Unione e internazionali in materia, e

    c)

    sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

    Articolo 61

    Modifica della direttiva 97/68/CE

    La direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

    1)

    all'articolo 9, paragrafo 4 bis, sono aggiunti i comma seguenti:

    «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare, su richiesta da parte di un OEM, l'immissione sul mercato di motori conformi ai valori limite di emissione della fase IIIA, purché tali motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

    I costruttori forniscono all'autorità di omologazione le debite prove che i motori sono installati esclusivamente su macchine mobili non stradali certificate come conformi a tali prescrizioni. Una marcatura con la dicitura “motore per uso limitato in macchina prodotta da”, seguita dal nome dell'OEM e dal riferimento unico alla deroga associata, deve essere apposta su ciascuno di tali motori, accanto alla marcatura regolamentare del motore di cui all'allegato I, sezione 3.

    In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'omologazione UE e autorizzare l'immissione sul mercato di motori della categoria RLL con una potenza massima netta superiore a 2 000 kW non conformi ai limiti di emissione stabiliti nell'allegato II destinati all'installazione su locomotive utilizzate esclusivamente su una rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm tecnicamente isolata. Tali motori sono come minimo conformi ai limiti di emissione cui i motori dovevano essere conformi per essere immessi sul mercato il 31 dicembre 2011.

    (*)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).»;"

    2)

    all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai motori installati sulle macchine per la raccolta del cotone.».

    Articolo 62

    Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

    Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

    «9.

    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (**): Articolo 44.

    Articolo 63

    Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013

    L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

    1)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Si applicano le disposizioni sulle categorie di motori, i limiti di emissione dei gas di scarico, i cicli di prova, i periodi di durabilità delle emissioni, sul monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, sui requisiti relativi al monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, e sull'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nonché le disposizioni transitorie e le disposizioni che consentono la rapida omologazione UE e immissione sul mercato di motori della fase V stabilite per le macchine mobili non stradali nel regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e sugli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

    Ai fini dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione ovvero della messa in circolazione di trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, i motori nell'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW conformi ai requisiti della fase IIIB sono considerati motori di transizione quali definiti all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2016/1628.

    (***)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013, e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»;"

    2)

    al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

    «In deroga al principio di cui al secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di modificare, entro il 31 dicembre 2016, il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (****), affinché:

    a)

    ai fini dell'omologazione UE per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, il periodo del posticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/96 sia di quattro anni; e

    b)

    nell'ambito del regime di flessibilità di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/96, la flessibilità consentita ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato V di detto regolamento delegato sia aumentata al 150 % per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2.

    (****)  Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).»."

    Articolo 64

    Abrogazione

    1.   Fatto salvo l'articolo 58, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento la direttiva 97/68/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2017.

    2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 65

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, a eccezione dell'articolo 61, che si applica a decorrere dal 6 ottobre 2016.

    A decorrere dal 6 ottobre 2016 le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE a un nuovo tipo di motore o a una famiglia di motori né ne vietano l'immissione sul mercato se tale tipo di motore o famiglia di motori sono conformi ai capi II, III, IV e VIII nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. KORČOK


    (1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2016.

    (3)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

    (6)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

    (7)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1); direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

    (10)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

    (11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (13)  Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).

    (14)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

    (15)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

    (16)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

    (17)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la direttiva 2006/87/CE (Cfr. pag. 118 della presente Gazzetta ufficiale).

    (18)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

    (19)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

    (20)  Norma europea EN 14466+A1: 2009 (Pompe antincendio — Pompe portatili — Prescrizioni in materia di sicurezza e prestazione, test).

    (21)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

    (22)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).


    ALLEGATO I

    Definizione delle sottocategorie di motori di cui all'articolo 4

    Tabella I-1: sottocategorie di motori della categoria NRE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    NRE

    accensione spontanea

    variable

    0 < P < 8

    NRE-v-1

    Potenza massima netta

    accensione spontanea

    8 ≤ P < 19

    NRE-v-2

    accensione spontanea

    19 ≤ P < 37

    NRE-v-3

    accensione spontanea

    37 ≤ P < 56

    NRE-v-4

    tutti

    56 ≤ P < 130

    NRE-v-5

    130 ≤ P ≤ 560

    NRE-v-6

    P > 560

    NRE-v-7

    accensione spontanea

    constant

    0 < P < 8

    NRE-c-1

    Potenza nominale netta

    accensione spontanea

    8 ≤ P < 19

    NRE-c-2

    accensione spontanea

    19 ≤ P < 37

    NRE-c-3

    accensione spontanea

    37 ≤ P < 56

    NRE-c-4

    tutti

    56 ≤ P < 130

    NRE-c-5

    130 ≤ P ≤ 560

    NRE-c-6

    P > 560

    NRE-c-7


    Tabella I-2: sottocategorie di motori della categoria NRG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    NRG

    tutti

    variabile

    P > 560

    NRG-v-1

    Potenza massima netta

    costante

    P > 560

    NRG-c-1

    Potenza nominale netta


    Tabella I-3: sottocategorie di motori della categoria NRSh di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Cilindrata (cm3)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    NRSh

    accensione comandata

    variabile o costante

    0 < P < 19

    SV < 50

    NRSh-v-1a

    Potenza massima netta

    SV ≥ 50

    NRSh-v-1b


    Tabella I-4: sottocategorie di motori della categoria NRS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Cilindrata (cm3)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    NRS

    accensione comandata

    variabile, ≥ 3 600 giri/min; o costante

    0 < P < 19

    80 ≤ SV < 225

    NRS-vr-1a

    Potenza massima netta

    SV ≥ 225

    NRS-vr-1b

    variabile < 3 600 giri/min

    80 ≤ SV < 225

    NRS-vi-1a

    SV ≥ 225

    NRS-vi-1b

    variabile o costante

    19 ≤ P<30

    SV ≤1 000

    NRS-v-2a

    Potenza massima netta

    SV > 1 000

    NRS-v-2b

    30 ≤ P < 56

    qualsiasi

    NRS-v-3

    Potenza massima netta

    Per i motori con potenza P < 19kW e cilindrata SV < 80cm3 installati su macchine diverse dalle macchine portatili, vanno utilizzati motori della categoria NRSh.

    Tabella I-5: sottocategorie di motori della categoria IWP di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    IWP

    tutti

    variabile

    19 ≤ P < 75

    IWP-v-1

    Potenza massima netta

    75 ≤ P < 130

    IWP-v-2

    130 ≤ P < 300

    IWP-v-3

    P ≥ 300

    IWP-v-4

    costante

    19 ≤ P < 75

    IWP-c-1

    Potenza nominale netta

    75 ≤ P < 130

    IWP-c-2

    130 ≤ P < 300

    IWP-c-3

    P ≥ 300

    IWP-c-4


    Tabella I-6: sottocategorie di motori della categoria IWA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    IWA

    tutti

    variabile

    19 ≤ P < 75

    IWA-v-1

    Potenza massima netta

    75 ≤ P < 130

    IWA-v-2

    130 ≤ P < 300

    IWA-v-3

    P ≥ 300

    IWA-v-4

    costante

    19 ≤ P < 75

    IWA-c-1

    Potenza nominale netta

    75 ≤ P < 130

    IWA-c-2

    130 ≤ P < 300

    IWA-c-3

    P ≥ 300

    IWA-c-4


    Tabella I-7: sottocategorie di motori della categoria RLL di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    RLL

    tutti

    variabile

    P > 0

    RLL-v-1

    Potenza massima netta

    costante

    P > 0

    RLL-c-1

    Potenza nominale netta


    Tabella I-8: sottocategorie di motori della categoria RLR di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    RLR

    tutti

    variabile

    P > 0

    RLR-v-1

    Potenza massima netta

    costante

    P > 0

    RLR-c-1

    Potenza nominale netta


    Tabella I-9: sottocategorie di motori della categoria SMB di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    SMB

    accensione comandata

    variabile o costante

    P > 0

    SMB-v-1

    Potenza massima netta


    Tabella I-10: sottocategorie di motori della categoria ATS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Potenza di riferimento

    ATS

    accensione comandata

    variabile o costante

    P > 0

    ATS-v-1

    Potenza massima netta


    ALLEGATO II

    Limiti di emissione dei gas di scarico di cui all'articolo 18, paragrafo 2

    Tabella II-1: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria NRE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    NRE-v-1

    NRE-c-1

    0 < P < 8

    accensione spontanea

    8,00

    (HC + NOx ≤ 7,50)

    0,40 (1)

    1,10

    Fase V

    NRE-v-2

    NRE-c-2

    8 ≤ P < 19

    accensione spontanea

    6,60

    (HC + NOx ≤ 7,50)

    0,40

    1,10

    Fase V

    NRE-v-3

    NRE-c-3

    19 ≤ P < 37

    accensione spontanea

    5,00

    (HC + NOx ≤ 4,70)

    0,015

    1 × 1012

    1,10

    Fase V

    NRE-v-4

    NRE-c-4

    37 ≤ P < 56

    accensione spontanea

    5,00

    (HC + NOx ≤ 4,70)

    0,015

    1 × 1012

    1,10

    Fase V

    NRE-v-5

    NRE-c-5

    56 ≤ P < 130

    tutti

    5,00

    0,19

    0,40

    0,015

    1 × 1012

    1,10

    Fase V

    NRE-v-6

    NRE-c-6

    130 ≤ P < 560

    tutti

    3,50

    0,19

    0,40

    0,015

    1 × 1012

    1,10

    Fase V

    NRE-v-7

    NRE-c-7

    P > 560

    tutti

    3,50

    0,19

    3,50

    0,045

    6,00


    Tabella II-2: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria NRG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    NRG-v-1

    NRG-c-1

    P > 560

    tutti

    3,50

    0,19

    0,67

    0,035

    6,00


    Tabella II-3: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria NRSh di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC + NOx

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    Fase V

    NRSh-v-1a

    0 < P < 19

    accensione comandata

    805

    50

    Fase V

    NRSh-v-1b

    603

    72


    Tabella II-4: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria NRS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione e

    CO

    HC + NOx

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    Fase V

    NRS-vr-1a

    NRS-vi-1a

    0 < P < 19

    accensione comandata

    610

    10

    Fase V

    NRS-vr-1b

    NRS-vi-1b

    610

    8

    Fase V

    NRS-v-2a

    19 ≤ P < 30

    610

    8

    Fase V

    NRS-v-2b

    NRS-v-3

    19 ≤ P < 56

    4,40 (*)

    2,70 (*)


    Tabella II-5: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria IWP di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    IWP-v-1

    IWP-c-1

    19 ≤ P < 75

    tutti

    5,00

    (HC + NOx ≤ 4,70)

    0,30

    6,00

    Fase V

    IWP-v-2

    IWP-c-2

    75 ≤ P < 130

    tutti

    5,00

    (HC + NOx ≤ 5,40)

    0,14

    6,00

    Fase V

    IWP-v-3

    IWP-c-3

    130 ≤ P < 300

    tutti

    3,50

    1,00

    2,10

    0,10

    6,00

    Fase V

    IWP-v-4

    IWP-c-4

    P ≥ 300

    tutti

    3,50

    0,19

    1,80

    0,015

    1 × 1012

    6,00


    Tabella II-6: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria IWA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    IWA-v-1

    IWA-c-1

    19 ≤ P < 75

    tutti

    5,00

    (HC + NOx ≤ 4,70)

    0,30

    6,00

    Fase V

    IWA-v-2

    IWA-c-2

    75 ≤ P < 130

    tutti

    5,00

    (HC + NOx ≤ 5,40)

    0,14

    6,00

    Fase V

    IWA-v-3

    IWA-c-3

    130 ≤ P < 300

    tutti

    3,50

    1,00

    2,10

    0,10

    6,00

    Fase V

    IWA-v-4

    IWA-c-4

    P ≥ 300

    tutti

    3,50

    0,19

    1,80

    0,015

    1 × 1012

    6,00


    Tabella II-7: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria RLL di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    RLL-c-1

    RLL-v-1

    P > 0

    tutti

    3,50

    (HC + NOx ≤ 4,00)

    0,025

    6,00


    Tabella II-8: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria RLR di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    PN

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    #/kWh

     

    Fase V

    RLR-c-1

    RLR-v-1

    P > 0

    tutti

    3,50

    0,19

    2,00

    0,015

    1 × 1012

    6,00


    Tabella II-9: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria SMB di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    NOx

    HC

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    Fase V

    SMB-v-1

    P > 0

    accensione comandata

    275

    75


    Tabella II-10: limiti di emissione della «fase V» per motori della categoria ATS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione del motore

    CO

    HC + NOx

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    Fase V

    ATS-v-1

    P > 0

    accensione comandata

    400

    8

    Disposizioni specifiche sui limiti totali degli idrocarburi (HC) per motori alimentati interamente o parzialmente a gas

    1.

    Per le sottocategorie per le quali è definito un fattore A, il limite di HC per i motori alimentati interamente o parzialmente a gas indicato nelle tabelle da II-1 a II-10 è sostituito da un limite calcolato con la seguente formula:

    HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

    in cui GER è l'indice energetico medio del gas durante il ciclo di prova appropriato. Qualora si applichi un ciclo di prova sia in regime stazionario sia in regime transitorio, il GER è determinato dal ciclo di prova transitorio con avviamento a caldo. Nel caso in cui si applichi più di un ciclo di prova in regime stazionario, il GER deve essere determinato singolarmente per ciascun ciclo.

    Se il limite calcolato per HC supera il valore di 0,19 + A, il limite per HC è fissato a 0,19 + A.

    Image

    2.

    Per le sottocategorie con un limite combinato di HC e NOx, il valore limite combinato per HC e NOx è ridotto di 0,19 g/kWh e si applica esclusivamente agli NOx.

    3.

    Per i motori non alimentati a gas la formula non si applica.


    (1)  0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano.

    (*)  Facoltativamente, in alternativa, qualsiasi combinazione di valori che soddisfi l'equazione (HC+NOX) × CO0.784 ≤ 8,57 nonché le seguenti condizioni: CO ≤ 20,6 g/kWh e (HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh.


    ALLEGATO III

    Calendario dell'applicazione del presente regolamento con riferimento alle omologazioni UE e all'immissione sul mercato

    Tabella III-1: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRE

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    NRE

    accensione spontanea

    0 < P < 8

    NRE-v-1

    NRE-c-1

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019

    accensione spontanea

    8 ≤ P < 19

    NRE-v-2

    NRE-c-2

    accensione spontanea

    19 ≤ P < 37

    NRE-v-3

    NRE-c-3

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019

    37 ≤ P < 56

    NRE-v-4

    NRE-c-4

    tutti

    56 ≤ P < 130

    NRE-v-5

    NRE-c-5

    1o gennaio 2019

    1o gennaio 2020

    130 ≤ P < 560

    NRE-v-6

    NRE-c-6

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019

    P > 560

    NRE-v-7

    NRE-c-7

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    Tabella III-2: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRG

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    NRG

    tutti

    P > 560

    NRG-v-1

    NRG-c-1

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    Tabella III-3: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRSh

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    NRSh

    accensione comandata

    0 < P < 19

    NRSh-v-1a

    NRSh-v-1b

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    Tabella III-4: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria NRS

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    NRS

    accensione comandata

    0 < P < 56

    NRS-vr-1a

    NRS-vi-1a

    NRS-vr-1b

    NRS-vi-1b

    NRS-v-2a

    NRS-v-2b

    NRS-v-3

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    Tabella III-5: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria IWP

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    IWP

    tutti

    19 < P < 300

    IWP-v-1

    IWP-c-1

    IWP-v-2

    IWP-c-2

    IWP-v-3

    IWP-c-3

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019

    P≥300

    IWP-v-4

    IWP-c-4

    1o gennaio 2019

    1o gennaio 2020


    Tabella III-6: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria IWA

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    IWA

    tutti

    19 ≤ P < 300

    IWA-v-1

    IWA-c-1

    IWA-v-2

    IWA-c-2

    IWA-v-3

    IWA-c-3

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019

    P ≥ 300

    IWA-c-4

    IWA-c-4

    1o gennaio 2019

    1o gennaio 2020


    Tabella III-7: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria RLL

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    RLL

    tutti

    P > 0

    RLL-v-1

    RLL-c-1

    1o gennaio 2020

    1o gennaio 2021


    Tabella III-8: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria RLR

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    RLR

    tutti

    P > 0

    RLR-v-1

    RLR-c-1

    1o gennaio 2020

    1o gennaio 2021


    Tabella III-9: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria SMB

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    SMB

    accensione comandata

    P > 0

    SMB-v-1

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    Tabella III-10: date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria ATS

    Categoria

    Tipo di accensione

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per

     

     

     

     

    l'omologazione UE di motori

    l'immissione sul mercato di motori

    ATS

    accensione comandata

    P > 0

    ATS-v-1

    1o gennaio 2018

    1o gennaio 2019


    ALLEGATO IV

    Cicli di prova in regime stazionario non stradali (NRSC)

    Tabella IV-1: cicli di prova NRSC per i motori della categoria NRE

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    NRE

    variabile

    Motore a regime variabile con potenza di riferimento inferiore a 19 kW

    NRE-v-1

    NRE-v-2

    G2 o C1

    Motore a regime variabile con potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW

    NRE-v-3

    NRE-v-4

    NRE-v-5

    NRE-v-6

    C1

    Motore a regime variabile con potenza di riferimento superiore a 560 kW

    NRE-v-7

    C1

    costante

    Motore a regime costante

    NRE-c-1

    NRE-c-2

    NRE-c-3

    NRE-c-4

    NRE-c-5

    NRE-c-6

    NRE-c-7

    D2


    Tabella IV-2: cicli di prova NRSC per i motori della categoria NRG

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    NRG

    variabile

    Motore a regime variabile per gruppi elettrogeni

    NRG-v-1

    C1

    costante

    Motore a regime costante per gruppi elettrogeni

    NRG-c-1

    D2


    Tabella IV-3: cicli di prova NRSC per i motori della categoria NRSh

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    NRSh

    variabile o costante

    Motore con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, per l'utilizzo in macchine portatili

    NRSh-v-1a

    NRSh-v-1b

    G3


    Tabella IV-1: cicli di prova NRSC per i motori della categoria NRE

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    NRS

    variabile < 3 600 giri/min

    Motore a regime variabile con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, destinato a funzionare a < 3 600 giri/min

    NRS-vi-1a

    NRS-vi-1b

    G1

    variabile, ≥ 3 600 giri/min o costante

    Motore a regime variabile con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, destinato a funzionare a ≥ 3 600 giri/min; motore a regime costante con potenza di riferimento non superiore a 19 kW

    NRS-vr-1a

    NRS-vr-1b

    G2

    variabile o costante

    Motore con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW e con una cilindrata totale inferiore a 1 litro

    NRS-v-2a

    G2

    Motore con una potenza di riferimento superiore a 19 kW, diverso dai motori con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW e con una cilindrata totale inferiore a 1 litro

    NRS-v-2b

    NRS-v-3

    C2


    Tabella IV-5: cicli di prova NRSC per i motori della categoria IWP

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    IWP

    variabile

    Motore a regime variabile destinato alla propulsione che opera secondo una curva di potenza di elica a passo fisso

    IWP-v-1

    IWP-v-2

    IWP-v-3

    IWP-v-4

    E3

    costante

    Motore a regime costante destinato alla propulsione che opera con eliche a passo regolabile o accoppiate elettricamente

    IWP-c-1

    IWP-c-2

    IWP-c-3

    IWP-c-4

    E2


    Tabella IV-6: cicli di prova NRSC per i motori della categoria IWA

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    IWA

    variabile

    Motore a regime variabile destinato ad applicazioni ausiliarie su navi della navigazione interna

    IWA-v-1

    IWA-v-2

    IWA-v-3

    IWA-v-4

    C1

    costante

    Motore a regime costante destinato ad applicazioni ausiliarie su navi della navigazione interna

    IWA-c-1

    IWA-c-2

    IWA-c-3

    IWA-c-4

    D2


    Tabella IV-7: cicli di prova NRSC per i motori della categoria RLL

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    RLL

    variabile

    Motore a regime variabile destinato alla propulsione di locomotive

    RLL-v-1

    F

    costante

    Motore a regime costante destinato alla propulsione di locomotive

    RLL-c-1

    D2


    Tabella IV-8: cicli di prova NRSC per i motori della categoria RLR

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    RLR

    variabile

    Motore a regime variabile destinato alla propulsione di automotrici

    RLR-v-1

    C1

    costante

    Motore a regime costante destinato alla propulsione di automotrici

    RLR-c-1

    D2


    Tabella IV-9: cicli di prova NRSC per i motori della categoria SMB

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    SMB

    variabile o costante

    Motori destinati alla propulsione di motoslitte

    SMB-v-1

    H


    Tabella IV-10: ciclo di prova NRSC per i motori della categoria ATS

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

    NRSC

    ATS

    variabile o costante

    Motori destinati alla propulsione di veicoli fuoristrada o side-by-side

    ATS-v-1

    G1

    Cicli di prova transitori non stradali

    Tabella IV-11: ciclo di prova transitorio non stradale per i motori della categoria NRE

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

     

    NRE

    variabile

    Motore a regime variabile con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW

    NRE-v-3

    NRE-v-4

    NRE-v-5

    NRE-v-6

    NRTC


    Tabella IV-12: ciclo di prova transitorio non stradale per i motori della categoria NRS (1)

    Categoria

    Regime

    Scopo

    Sottocategoria

     

    NRS

    variabile o costante

    Motore con una potenza di riferimento superiore a 19 kW, diverso dai motori con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW e con una cilindrata totale inferiore a 1 litro

    NRS-v-2b

    NRS-v-3

    LSI-NRTC


    (1)  Applicabile esclusivamente per i motori con velocità massima di prova ≤ 3 400 giri/min.


    ALLEGATO V

    Periodi di durabilità delle emissioni (EDP) di cui all'articolo 25, paragrafo 1

    Tabella V-1: EDP per i motori della categoria NRE

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    NRE

    accensione spontanea

    variabile

    0 < P < 8

    NRE-v-1

    3 000

    accensione spontanea

    8 ≤ P < 19

    NRE-v-2

    accensione spontanea

    19 ≤ P < 37

    NRE-v-3

    5 000

    accensione spontanea

    37 ≤ P < 56

    NRE-v-4

    8 000

    tutti

    56 ≤ P < 130

    NRE-v-5

    130 ≤ P < 560

    NRE-v-6

    P > 560

    NRE-v-7

    accensione spontanea

    costante

    0 < P < 8

    NRE-c-1

    3 000

    accensione spontanea

    8 ≤ P < 19

    NRE-c-2

    accensione spontanea

    19 ≤ P < 37

    NRE-c-3

    accensione spontanea

    37 ≤ P < 56

    NRE-c-4

    8 000

    tutti

    56 ≤ P < 130

    NRE-c-5

    130 ≤ P < 560

    NRE-c-6

    P > 560

    NRE-c-7


    Tabella V-2: EDP per i motori della categoria NRG

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    NRG

    tutti

    costante

    P > 560

    NRG-v-1

    8 000

    variabile

    NRG-c-1


    Tabella V-3: EDP per i motori della categoria NRSh

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Cilindrata (cm3)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    NRSh

    accensione comandata

    variabile o costante

    0 < P < 19

    SV < 50

    NRSh-v-1a

    50/125/300 (1)

    SV ≥ 50

    NRSh-v-1b


    Tabella V-4: EDP per i motori della categoria NRS

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Cilindrata (cm3)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    NRS

    accensione comandata

    variabile, ≥ 3 600 giri/min o costante

    0 < P < 19

    80 ≤ SV < 225

    NRS-vr-1a

    125/250/500 (2)

    variabile < 3 600 giri/min

    NRS-vi-1a

    variabile, ≥ 3 600 giri/min o costante

    SV ≥ 225

    NRS-vr-1b

    250/500/1 000  (2)

    variabile < 3 600 giri/min

    NRS-vi-1b

    variabile o costante

    19 ≤ P < 30

    SV ≤ 1 000

    NRS-v-2a

    1 000

    SV > 1 000

    NRS-v-2b

    5 000

    30 ≤ P < 56

    qualsiasi

    NRS-v-3

    5 000


    Tabella V-5: EDP per i motori della categoria IWP

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    IWP

    tutti

    variabile

    19 ≤ P < 75

    IWP-v-1

    10 000

    75 ≤ P < 130

    IWP-v-2

    130 ≤ P < 300

    IWP-v-3

    P≥300

    IWP-v-4

    costante

    19 ≤ P < 75

    IWP-c-1

    10 000

    75 ≤ P < 130

    IWP-c-2

    130 ≤ P < 300

    IWP-c-3

    P ≥ 300

    IWP-c-4


    Tabella V-6: EDP per i motori della categoria IWA

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    WA

    tutti

    variabile

    19 ≤ P < 75

    IWA v-1

    10 000

    75 ≤ P < 130

    IWA -v-2

    130 ≤ P < 300

    IWA -v-3

    P ≥ 300

    IWA -v-4

    costante

    19 ≤ P < 75

    IWA -c-1

    10 000

    75 ≤ P < 130

    IWA -c-2

    130 ≤ P < 300

    IWA -c-3

    P ≥ 300

    IWA -c-4


    Tabella V-7: EDP per i motori della categoria RLL

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    RLL

    tutti

    variabile

    P > 0

    RLL-v-1

    10 000

    costante

    P > 0

    RLL-c-1


    Tabella V-8: EDP per i motori della categoria RLR

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    RLR

    tutti

    variabile

    P > 0

    RLR-v-1

    10 000

    costante

    P > 0

    RLR-c-1


    Tabella V-9: EDP per i motori della categoria SMB

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    SMB

    accensione comandata

    variabile o costante

    P > 0

    SMB-v-1

    400 (3)


    Tabella V-10: EDP per i motori della categoria ATS

    Categoria

    Tipo di accensione

    Regime

    Intervallo di potenza (kW)

    Sottocategoria

    EDP (in ore)

    ATS

    accensione comandata

    variabile o costante

    P > 0

    ATS-v-1

    500/1 000  (4)


    (1)  Le ore del periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle categorie EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3 quali definite negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento.

    (2)  Le ore del periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle categorie EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3 quali definite negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento.

    (3)  In alternativa, è consentito un periodo di durabilità delle emissioni di 8 000 km

    (4)  Le ore del periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle seguenti cilindrate totali: < 100 cm3 / ≥ 100 cm3.


    ALLEGATO VI

    Valori limite di emissione dei motori per uso speciale (SPE) di cui all'articolo 34, paragrafo 5

    Tabella VI-1: valori limite di emissione SPE per i motori della categoria NRE

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

     

    SPE

    NRE-v-1

    NRE-c-1

    0 < P < 8

    accensione spontanea

    8

    7,5

    0,4

    6,0

    SPE

    NRE-v-2

    NRE-c-2

    8 ≤ P < 19

    accensione spontanea

    6,6

    7,5

    0,4

    6,0

    SPE

    NRE-v-3

    NRE-c-3

    19 ≤ P < 37

    accensione spontanea

    5,5

    7,5

    0,6

    6,0

    SPE

    NRE-v-4

    NRE-c-4

    37 ≤ P < 56

    accensione spontanea

    5,0

    4,7

    0,4

    6,0

    SPE

    NRE-v-5

    NRE-c-5

    56 ≤ P < 130

    tutti

    5,0

    4,0

    0,3

    6,0

    SPE

    NRE-v-6

    NRE-c-6

    130 ≤ P < 560

    tutti

    3,5

    4,0

    0,2

    6,0

    SPE

    NRE-v-7

    NRE-c-7

    P > 560

    tutti

    3,5

    6,4

    0,2

    6,0


    Tabella VI-2: valori limite di emissione SPE per i motori della categoria NRG

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

     

    SPE

    NRG-c-1

    P > 560

    tutti

    3,5

    6,4

    0,2

    6,0

    NRG-v-1


    Tabella VI-3: valori limite di emissione SPE per i motori della categoria RLL

    Fase di emissioni

    Sottocategoria di motori

    Intervallo di potenza

    Tipo di accensione

    CO

    HC

    NOx

    Massa del particolato

    A

     

     

    kW

     

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

    g/kWh

     

    SPE

    RLL-v-1

    RLL-c-1

    P ≤ 560

    tutti

    3,5

    (HC + NOx ≤ 4,0)

    0,2

    6,0

    SPE

    RLL-v-1

    RLL-c-1

    P > 560 kW

    tutti

    3,5

    0,5

    6,0

    0,2

    6,0

    SPE

    RLL-v-1

    RLL-c-1

    P > 2 000 kW e SVc (1) > 5 litri

    tutti

    3,5

    0,4

    7,4

    0,2

    6,0


    (1)  Cilindrata per cilindro.


    Sus