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Document 32005D0766

    2005/766/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

    GU L 290 del 4.11.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/766/oj

    Related international agreement

    4.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/16


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2005

    relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

    (2005/766/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti messicani.

    (2)

    Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 2 aprile 2003 è stato firmato il 3 febbraio 2004.

    (3)

    È opportuno approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica prevista all’articolo 11 dell’accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU C 226 del 15.9.2005, pag. 19.

    (2)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


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    4.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/17


    ACCORDO

    di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

    da una parte, e

    GLI STATI UNITI MESSICANI, in appresso denominati «il Messico»,

    dall’altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra gli Stati Uniti messicani, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, dell’8 dicembre 1997;

    CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale;

    CONSIDERANDO l’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Messico;

    CONSIDERANDO che la Comunità e il Messico stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico comprendenti i progetti definiti all’articolo 2, lettera e), in settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra parte in condizioni di reciprocità;

    DESIDEROSI di istituire una solida base di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

    CONSIDERANDO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nel quadro della cooperazione generale tra il Messico e la Comunità,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Le parti promuovono, sviluppano e agevolano la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo in settori scientifici e tecnologici di interesse comune tra la Comunità e il Messico.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    «attività di cooperazione», ogni attività che le parti intraprendono o finanziano nel quadro del presente accordo, compresa la ricerca comune e la formazione di risorse umane;

    b)

    «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e altri dati ritenuti necessari per le attività di cooperazione dai partecipanti e, eventualmente, dalle parti stesse;

    c)

    «proprietà intellettuale», la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

    d)

    «ricerca comune», progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e/o di dimostrazione condotti con o senza il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e del Messico;

    e)

    «progetti di dimostrazione», progetti intesi a dimostrare la sostenibilità di nuove tecnologie che presentano un potenziale interesse economico ma che non possono essere commercializzate senza uno studio di sostenibilità sul mercato. Le parti si tengono reciprocamente e regolarmente informate in merito alle rispettive attività considerate attività di ricerca comune ai sensi dell’articolo 6 «Coordinamento e facilitazione delle attività di cooperazione»;

    f)

    «partecipante» o «organismo di ricerca», ogni persona fisica o soggetto giuridico, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede nella Comunità o in Messico, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

    Articolo 3

    Principi

    Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    a)

    beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

    b)

    accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

    c)

    scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

    d)

    nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, tutela adeguata della proprietà intellettuale ed equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni dell’allegato sui diritti di proprietà intellettuale che forma parte integrante del presente accordo.

    Articolo 4

    Ambito delle attività di cooperazione

    a)

    La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e formazione scientifica e tecnologica di alto livello, in appresso denominate «RST», comprese nel programma quadro di RST della Comunità europea, compresa la ricerca fondamentale. Le summenzionate attività devono mirare a promuovere il progresso scientifico, la competitività industriale e lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei seguenti settori:

    ambiente e clima, inclusa l’osservazione della Terra,

    biomedicina e salute,

    agricoltura, silvicoltura e pesca,

    tecnologie industriali e produttive,

    elettronica, materiali e metrologia,

    energia non nucleare,

    trasporti,

    tecnologie della società dell’informazione,

    sviluppo economico e sociale,

    biotecnologie,

    aeronautica, ricerca spaziale e applicata,

    politiche scientifiche e tecnologiche.

    b)

    A questo elenco possono essere aggiunti altri settori di cooperazione previa disamina e raccomandazione del comitato misto di cui all’articolo 6, lettera c), punto 7, conformemente alle procedure vigenti in ciascuna parte e alle attività di RST analoghe condotte in Messico nei settori corrispondenti.

    Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Messico, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

    Articolo 5

    Forma delle attività di cooperazione

    a)

    Le parti incoraggiano la partecipazione degli istituti di istruzione superiore, dei centri di ricerca e sviluppo e degli organismi di ricerca e sviluppo alle attività di cooperazione previste dal presente accordo, nell’osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità di partecipazione alle rispettive attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

    b)

    Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

    costituzione di reti ed alleanze istituzionali di lunga durata tra centri di ricerca e istituti tecnologici e di ricerca e attuazione di progetti di interesse comune,

    attuazione di progetti di RST tra centri di ricerca e imprese in Messico e in Europa, coinvolgendo anche imprese del settore tecnologico,

    partecipazione di istituti di ricerca messicani a progetti di RST nell’ambito del programma quadro e reciproca partecipazione di istituti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti messicani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna parte,

    visite e scambi di scienziati, responsabili delle politiche di RST ed esperti tecnici, tra cui addetti alla formazione scientifica attraverso la ricerca,

    organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e partecipazione di esperti a tali attività,

    scambio e condivisione di apparecchiature e materiale, in particolare uso e/o prestito di infrastrutture ed attrezzature di laboratorio,

    scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, scambi di esperienze e studi sulle migliori pratiche in materia di politica scientifica e tecnologica,

    altre forme di cooperazione raccomandate dal comitato direttivo di cui all’articolo 6, lettera b), e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

    I progetti congiunti di RST vengono attuati solo una volta che i partecipanti hanno elaborato un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo.

    Articolo 6

    Coordinamento ed agevolazione delle attività di cooperazione

    a)

    Ai fini del presente accordo le parti designano le seguenti autorità che, in qualità di agenti esecutivi, provvedono al coordinamento e all’agevolazione delle attività di cooperazione: per conto degli Stati Uniti messicani, il Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia) e, per conto della Comunità, i rappresentanti della Commissione europea.

    b)

    Gli agenti esecutivi cofirmatari dell’accordo istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione nella RST (in seguito denominato «comitato direttivo») a cui è affidata la gestione del presente accordo. Il comitato direttivo è formato da un pari numero di rappresentanti ufficiali di ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.

    c)

    Il comitato direttivo svolge, tra l’altro, le seguenti funzioni:

    1)

    promuove e controlla le varie attività di cooperazione menzionate all’articolo 4 nonché le attività che potrebbero essere intraprese nel quadro della cooperazione in materia di RST ai fini dello sviluppo e le attività che potrebbero, in futuro, essere intraprese in altri settori;

    2)

    indica tra i possibili settori di cooperazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), primo trattino, quali sono i settori e i sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

    3)

    promuove, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), secondo trattino, in collaborazione con le comunità scientifiche delle due parti, l’individuazione dei progetti che potrebbero risultare reciprocamente vantaggiosi, complementari e/o prioritari;

    4)

    formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 5, lettera b), quinto trattino;

    5)

    consiglia alle parti metodi per valorizzare e rafforzare la cooperazione e la diffusione dei suoi risultati, conformi ai principi stabiliti dal presente accordo;

    6)

    sorveglia e verifica l’efficacia dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo;

    7)

    presenta ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull’efficacia della cooperazione intrapresa nel quadro del presente accordo. La relazione è trasmessa al comitato misto istituito nell’ambito dell’accordo di associazione dell’8 dicembre 1997.

    d)

    Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta l’anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto istituito dall’accordo di associazione, secondo un calendario concordato precedentemente. Il comitato riferisce al comitato misto e si riunisce alternativamente nella Comunità e in Messico. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

    e)

    Le parti si fanno carico delle spese sostenute dai rispettivi rappresentanti alle riunioni del comitato direttivo. Le spese che esulano dalle spese di viaggio e soggiorno, direttamente legate alle riunioni del comitato direttivo, sono sostenute dalla parte ospitante.

    Articolo 7

    Disposizioni finanziarie

    a)

    Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi nonché alle disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi di ciascuna parte. Le spese sostenute dai partecipanti alle attività di cooperazione non danno luogo, in linea di principio, ad un trasferimento di fondi tra le parti.

    b)

    Laddove i programmi di cooperazione di una parte prevedano la concessione di aiuti finanziari ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni, contributi finanziari o simili beneficiano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna parte.

    Articolo 8

    Circolazione di personale ed apparecchiature

    Ciascuna parte prende tutte le misure del caso e concede le agevolazioni necessarie perché partecipanti ufficialmente impegnati nelle attività di cooperazione previste dal presente accordo possano entrare, uscire e soggiornare nel proprio territorio. Ciascuna parte si adopera inoltre per garantire che materiali, dati e apparecchiature utilizzati per le attività previste dal presente accordo beneficino, nel paese ospitante, delle necessarie facilitazioni dal punto di vista delle vigenti disposizioni di immigrazione, fiscali, doganali, sanitarie e di sicurezza.

    Articolo 9

    Divulgazione ed uso delle informazioni

    Per quanto riguarda la proprietà, la divulgazione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale derivante dalla partecipazione a progetti comunitari di RST, gli organismi di ricerca aventi sede in Messico che partecipano a progetti comunitari di RST sono tenuti ad osservare le norme sulla divulgazione dei risultati della ricerca derivanti da programmi specifici comunitari di RST e le disposizioni dell’allegato del presente accordo. Gli organismi di ricerca aventi sede nella Comunità che partecipano a progetti di RST messicani hanno, per quanto riguarda la proprietà, la divulgazione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale generata da tale partecipazione, gli stessi diritti ed obblighi degli organismi di ricerca messicani e sono soggetti alle disposizioni dell’allegato del presente accordo.

    Articolo 10

    Efficacia territoriale

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi previste, e dall’altro lato, al territorio del Messico.

    Articolo 11

    Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

    a)

    Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima comunicazione con la quale ciascuna parte notifica per iscritto all’altra parte l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie.

    b)

    Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio previa valutazione, basata sui risultati conseguiti, effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

    c)

    Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui alla lettera a).

    d)

    Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o denuncia del presente accordo non pregiudica la validità e la durata di eventuali disposizioni concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall’allegato del presente accordo.

    e)

    Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

    Fatto a Bruxelles il tre febbraio duemilaquattro, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por los Estados Unidos Mexicanos

    For De Forenede Mexicanske Stater

    Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

    Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

    For the United Mexican States

    Pour les États-Unis mexicains

    Per gli Stati Uniti messicani

    Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

    Pelos Estados Unidos Mexicanos

    Meksikon yhdysvaltojen puolesta

    För Mexikos förenta stater

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    ALLEGATO

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    Il presente allegato costituisce parte integrante dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani, in appresso denominato «l’accordo».

    I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell’accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

    I.   APPLICAZIONE

    Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo, salvo se diversamente convenuto tra le parti.

    II.   PROPRIETÁ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

    1.

    Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti e ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato lascia impregiudicate e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l’uso delle informazioni, che sono stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

    2.

    Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, rispecchiati nelle disposizioni dei contratti conclusi in base all’accordo:

    a)

    protezione effettiva della proprietà intellettuale. Le parti e/o i rispettivi partecipanti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualsiasi proprietà intellettuale generata nell’ambito dell’accordo o delle sue disposizioni di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale proprietà intellettuale;

    b)

    valorizzazione effettiva dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti nonché delle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo;

    c)

    trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo;

    d)

    protezione delle informazioni commerciali riservate.

    3.

    Le parti o i partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan — TMP) riguardante la titolarità e l’uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell’ambito della ricerca comune. Prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo con gli istituti di ricerca, il piano di gestione della tecnologia è approvato dall’organismo finanziatore o dall’organismo competente per il finanziamento delle attività tecnologiche dopo aver acquisito il parere del comitato direttivo. Il piano di gestione della tecnologia è elaborato, nell’osservanza della normativa in vigore in ciascuna parte, tenendo conto delle finalità della ricerca comune, del contributo finanziario o di altra natura delle parti e dei partecipanti, della convenienza o meno di istituire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, degli obblighi imposti dalle leggi applicabili e di ogni altro elemento che i partecipanti ritengano rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita.

    Con riferimento alla proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l’altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti e obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può inoltre definire il regime applicabile alle informazioni generali e specifiche, alle licenze e ai risultati concreti della cooperazione.

    4.

    Le informazioni o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune e non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite, previa approvazione delle parti, secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca comune che ha dato origine a suddette informazioni o diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

    5.

    Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all’altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

    6.

    Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell’accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù dell’accordo medesimo o delle disposizioni prese nel suo ambito siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

    i)

    la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, divulgate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell’accordo; e

    ii)

    l’adozione e l’applicazione di norme internazionali.

    7.

    Il recesso dall’accordo o la sua cessazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti a norma del presente allegato.

    III.   OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D’AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

    Ai diritti d’autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971). I diritti d’autore non hanno per oggetto le idee, le procedure, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali, bensì la loro espressione. Limitazioni o deroghe ai diritti esclusivi sono ammesse solo in casi specifici e non possono impedire il normale sfruttamento dei risultati né pregiudicare indebitamente i legittimi interessi del titolare del diritto.

    Fatto salvo quanto previsto nella sezione II, e salvo se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca comune sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti. Fatta salva la regola generale di cui sopra si applicano le procedure descritte di seguito.

    1.

    In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, di natura scientifica e tecnica che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi, per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

    2.

    Le parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo e pubblicate da editori indipendenti.

    3.

    Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chieda di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle parti in termini di cooperazione.

    IV.   INVENZIONI, SCOPERTE ED ALTRI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

    Le invenzioni, le scoperte e gli altri risultati scientifici e tecnologici derivanti da attività di cooperazione tra le parti sono di proprietà di queste ultime salvo se diversamente convenuto tra le stesse.

    V.   INFORMAZIONI RISERVATE

    A.   Informazioni riservate di carattere documentale

    1.

    Ciascuna parte o, se del caso, gli organismi ad essa facenti capo o i suoi partecipanti, indica quanto prima, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all’accordo sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

    a)

    segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

    b)

    valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

    c)

    protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

    Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo siano riservate.

    2.

    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

    La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell’accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

    3.

    Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone ad essa collegate o impiegate alle sue dipendenze nonché ad altri suoi organismi interessati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata a un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

    4.

    Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti delle politiche, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

    B.   Informazioni riservate di carattere non documentale

    Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione riservata fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati del loro carattere riservato.

    C.   Controllo

    Ciascuna parte si impegna a controllare l’osservanza delle disposizioni dell’accordo per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull’obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.

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