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Document 32002R1406
Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 208 del 5.8.2002, p. 1–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 05/08/2002 pag. 0001 - 0009
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) Nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza ed a prevenire l'inquinamento nei trasporti marittimi. Per risultare efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio comunitario. Ciò garantirà parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi. (2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato di esperti. Di fatto, vi è la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide competenze di alto livello per dare corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore. Occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), nel quadro delle esistenti strutture istituzionali comunitarie e dell'attuale equilibrio tra i poteri. (3) L'Agenzia dovrebbe rappresentare, in termini generali, l'organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare la sicurezza marittima nel suo complesso e le regole di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento e sviluppo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e dovrebbe fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente, assistendo la Commissione nello svolgere i compiti attribuiti a quest'ultima dalla vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. (4) Per realizzare adeguatamente gli obiettivi per i quali l'Agenzia è istituita, è opportuno che essa svolga una serie di altri importanti compiti destinati a migliorare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nelle acque degli Stati membri. In tal senso, l'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri per organizzare idonee attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di approdo e di bandiera e per fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria. Essa dovrebbe favorire la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio(5), in particolare sviluppando e rendendo operativi i sistemi di informazione necessari ai fini degli obiettivi di tale direttiva e nelle attività di indagine su gravi incidenti marittimi. Essa dovrebbe fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, tali da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore e per valutarne l'efficacia. Essa dovrebbe mettere le conoscenze comunitarie in materia di sicurezza marittima a disposizione degli Stati candidati all'adesione. Essa dovrebbe essere aperta alla partecipazione di tali Stati e di altri paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, qualora questi adottino ed attuino la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. (5) L'Agenzia dovrebbe promuovere una più efficace cooperazione fra gli Stati membri e dovrebbe sviluppare e diffondere le migliori pratiche nella Comunità, contribuendo in tal modo a migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità e a ridurre il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento marino e di perdita di vite umane in mare. (6) Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema comunitario di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Dette visite dovrebbero svolgersi conformemente ad un orientamento che dovrà essere definito dal consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e dovrebbero essere agevolate dalle autorità degli Stati membri. (7) L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti e di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Essa dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata informazioni oggettive, affidabili e facilmente comprensibili in merito alla propria attività. (8) In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, dovrebbe essere competente a giudicare la Corte di giustizia conformemente alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia. (9) Per garantire un efficace adempimento delle funzioni dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro, esaminare richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, definire un orientamento per le visite negli Stati membri e nominare il direttore esecutivo. Tenendo conto della missione e dei compiti altamente tecnici e scientifici dell'Agenzia, è opportuno che il consiglio di amministrazione si componga di un rappresentante di ogni Stato membro e quattro rappresentanti della Commissione, membri con un alto livello di competenza. Ad ulteriore garanzia del massimo livello di competenza e di esperienza all'interno del consiglio di amministrazione, e al fine di coinvolgere i settori maggiormente interessati nei compiti dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe nominare professionisti indipendenti di detti settori in qualità di membri del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, in base al loro merito personale e alla loro esperienza nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e non in quanto rappresentanti di particolari organizzazioni professionali. (10) Per il corretto funzionamento dell'Agenzia è necessario che il suo direttore esecutivo sia nominato in base al merito e a documentate capacità amministrative e gestionali, nonché in ragione della competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, e che adempia ai propri compiti con totale indipendenza e flessibilità per l'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia. A tal fine egli dovrebbe predisporre e porre in essere tutti i passi necessari per assicurare che il programma di lavoro dell'Agenzia sia adeguatamente realizzato, preparare ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio. (11) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità. (12) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di scarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(6), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe pure essere soggetta all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(7). (13) Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione dovrebbe commissionare una valutazione indipendente esterna al fine di valutare l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I OBIETTIVI E COMPITI Articolo 1 Obiettivi 1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità. 2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché le capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore. Articolo 2 Compiti Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i seguenti compiti: a) assiste la Commissione, se del caso, nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale. Tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi; b) assiste la Commissione nell'efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, della legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. In particolare, l'Agenzia: i) controlla nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'eventuale effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerisce alla Commissione qualsiasi possibile miglioramento in tale settore; ii) fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo; iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia degli equipaggi delle navi; c) collabora con gli Stati membri per: i) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo o dello Stato di bandiera; ii) sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria; d) facilita la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel settore contemplato dalla direttiva 2002/59/CE. In particolare, essa: i) promuove la cooperazione tra Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori cui si applica tale direttiva; ii) sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui a tale direttiva; e) facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale, nel sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi e nell'analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti; f) fornisce alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sull'inquinamento marino causato dalle navi, per consentire loro di adottare le misure necessarie per migliorare la sicurezza marittima e la prevenzione di tale inquinamento e di valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano in tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza marittima e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che intenzionale, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)(8). L'Agenzia assisterà inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni; g) nel corso di negoziati con Stati candidati all'adesione l'Agenzia può fornire l'assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Tale compito è svolto in coordinamento con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprende, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia. Articolo 3 Visite presso gli Stati membri 1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia. 2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione. 3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. Articolo 4 Trasparenza e protezione delle informazioni 1. Per l'esame delle domande di accesso ai documenti in suo possesso l'Agenzia applica i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(9). 2. L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa sì che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. 3. Il consiglio di amministrazione stabilisce la normativa interna necessaria per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia in conformità del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(10). CAPITOLO II STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO Articolo 5 Status giuridico, centri regionali 1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica. 2. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti legati al monitoraggio sulla navigazione e sul traffico marittimo, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE. 4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Articolo 6 Personale 1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità d'applicazione. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina. 3. Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri, a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Articolo 7 Privilegi e immunità All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 8 Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. 2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia. 3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile. Articolo 9 Lingue 1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(11). 2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Articolo 10 Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione 1. È istituito un consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio di amministrazione: a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 16; b) adotta entro il 30 aprile di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente e la trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii); d) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri; e) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell'Agenzia; f) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo; g) definisce un orientamento relativo alle visite da effettuare a norma dell'articolo 3; h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21; i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi unità in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3; j) adotta il proprio regolamento interno. Articolo 11 Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro professionisti dei settori maggiormente interessati, designati dalla Commissione, non aventi diritto di voto. I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. 2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del Consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza. 3. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. 4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Articolo 12 Presidenza del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta. Articolo 13 Riunioni 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni. 3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri. 4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati in qualità di professionisti dei settori maggiormente interessati. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno. 5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. 6. I membri del consiglio di amministrazione possono, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti. 7. L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione. Articolo 14 Votazioni 1. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. 2. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto. 3. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro. Articolo 15 Funzioni e poteri del direttore esecutivo 1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti: a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione o da uno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); b) decide dell'esecuzione delle visite di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo l'orientamento definito dal Consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g); c) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento; d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Egli predispone un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti; e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2; f) elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 18 ed esegue il bilancio conformemente al disposto dell'articolo 19. 3. Il direttore esecutivo può essere coadiuvato da uno o più capi unità, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Articolo 16 Nomina del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Il consiglio di amministrazione prende la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. La Commissione può proporre uno o più candidati. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura. 2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Articolo 17 Partecipazione di paesi terzi 1. La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto comunitario nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. 2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, saranno elaborate intese nelle quali verranno fra l'altro specificate natura e portata delle regole dettagliate che disciplinano la partecipazione dei paesi in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni in materia finanziaria e di personale. CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 18 Bilancio 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) un contributo della Comunità; b) eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 17; c) corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia. 2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. 3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico. 4. Entrate e spese devono essere in pareggio. 5. Entro il 30 aprile di ogni anno al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio, corredato del programma di lavoro preliminare, e li trasmette alla Commissione e ai paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 17. In base al progetto di bilancio, la Commissione forma stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, che sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 272 del trattato. Deve essere rispettato il massimale delle prospettive finanziarie della Comunità approvate per gli anni a venire. 6. Dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia e il programma di lavoro definitivo, apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità, e li trasmette senza indugio alla Commissione, all'autorità di bilancio e ai paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia. Articolo 19 Esecuzione e controllo del bilancio 1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia. 2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese nonché il controllo dell'esistenza e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione. 3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e di tutte le spese relative all'esercizio precedente. La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia. 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di amministrazione, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia. Articolo 20 Lotta antifrode 1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all'Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999. 2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'OLAF, e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale. 3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione. Articolo 21 Disposizioni finanziarie Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia. Tale regolamento finanziario specifica in particolare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12). CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 Valutazione 1. Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione. 2. La valutazione è volta a stabilire quale impatto il presente regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Il consiglio di amministrazione stabilisce, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate. 3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Articolo 23 Inizio dell'attività dell'Agenzia L'Agenzia è operativa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 24 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83, e GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 184. (2) GU C 221del 7.8.2001, pag. 64. (3) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 1. (4) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 312), posizione comune del Consiglio del 7 marzo 2002 (GU C 119 E del 22.5.2002, pag. 27) e decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2002. (5) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (7) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. (8) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17). (9) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (11) GU C 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (12) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).