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Document 31975L0117
Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
GU L 45 del 19.2.1975, p. 19–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2009; abrogato da 32006L0054
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0078
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0052
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( 75/117/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ; vista la proposta della Commissione ; visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ; visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ; considerando che l ' attuazione del principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , è parte integrante dell ' instaurazione e del funzionamento del mercato comune ; considerando che è , in primo luogo , compito degli Stati membri assicurare l ' applicazione di tale principio mediante appropriate disposizioni legislative , regolamentari e amministrative ; considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 , relativa ad un programma d ' azione sociale ( 3 ) per consentire la parificazione delle condizioni di vita è di lavoro nel progresso è uno sviluppo economico è sociale equilibrato della Comunità , ha riconosciuto il carattere prioritario delle azioni da intraprendere a favore delle donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali nonchù per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le retribuzioni ; considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni legislative di base con norme volte a facilitare l ' applicazione di fatto del principio della parita , in modo che tutti i lavoratori della Comunita possano godere di una tutela in questo campo ; considerando che sussistono disparità negli Stati membri , malgrado gli sforzi compiuti per applicare la risoluzione della conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961 relativa alla parificazione delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile ; che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni nazionali relative all ' applicazione del principio della parita delle retribuzioni , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 il principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , denominato in appresso « principio della parità delle retribuzioni » , implica , per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , l ' eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni . In particolare , qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni , questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da climinare le discriminazioni basate sul sesso . Articolo 2 Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parita delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo ricorso ad altre istanze competenti . Articolo 3 Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative , regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni . Articolo 4 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi , tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate . Articolo 5 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un ' azione giudiziaria volte a far osservare il principio della parità delle retribuzioni . Articolo 6 Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi giuridici , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l ' applicazione del principio della parità delle retribuzioni . Essi si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che consentano di provvedere all ' osservanza di tale principio . Articolo 7 Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni gia vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate , quali , ad esempio , l ' informazione sui luoghi di lavoro . Articolo 8 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva . Articolo 9 Entro 2 anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto dall ' articolo 8 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fato a Bruxelles , addi 10 febbraio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 43 . ( 2 ) GU n . C 88 del 26 . 7 . 1974 , pag . 7 . ( 3 ) GU n . C 18 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 . RETTIFICHE Rectifica alla direttiva del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 194 del 16 Iuglio 1973 ) Pagina 4 , articolo 3 , paragrafo 2 , lettera d ) : anzichù : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 23 del 1972 ) » leggasi : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 17 del 1972 ) » Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2980/74 del Consiglio , del 26 novembre 1974 , relativo alla riscossione di una tassa all ' esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero , in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 318 del 28 novembre 1974 ) Pagina 2 , articolo 1 , paragrafo 3 , quinta e sesta riga : anzichù : « ... , paragrafi 6 , 7 e 8 , ... » leggasi : « ... , paragrafi 6 e 8 , ... » Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3296/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari di Malta ( Gazzetta ufficiale delle Communità europee n . L 353 del 30 dicembre 1974 ) Pagina 65 , allegato b , titolo , terza riga : anzichù : « ... 20 % ... » leggasi : « ... 40 % ... »