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Document 22017A1215(01)
Agreement between Canada and the European Union on security procedures for exchanging and protecting classified information
Accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
Accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
GU L 333 del 15.12.2017, p. 2–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/2 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
Il CANADA,
e
l'UNIONE EUROPEA («UE»),
in seguito denominate «parti»,
CONSIDERANDO che le parti condividono l'obiettivo di rafforzare tutti gli aspetti della propria sicurezza;
CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno consultarsi e cooperare su questioni di interesse comune;
CONSIDERANDO che, a tali fini, le parti devono scambiarsi informazioni da esse designate con una classifica di sicurezza;
RICONOSCENDO che le parti devono adottare adeguate misure per proteggere le informazioni che si scambiano,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «informazioni classificate»: le informazioni che una delle parti abbia designato con una classifica di sicurezza e contrassegnato come tali e la cui divulgazione a terzi non autorizzati potrebbe in varia misura danneggiare o ledere gli interessi di quella parte. Tali informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o di documento, o presentarsi sotto forma di materiale, attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni, traduzioni e materiale in corso di elaborazione;
b) «informazioni protette»: le informazioni che il Canada abbia designato in tal modo mediante un contrassegno adeguato e la cui divulgazione a terzi non autorizzati potrebbe recare pregiudizio a un cittadino, un'entità o un interesse pubblico canadese. Tali informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o di documento, o presentarsi sotto forma di materiale, attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni, traduzioni e materiale in corso di elaborazione;
c) «contraente»: la persona fisica o giuridica avente la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto; il termine può riferirsi anche a un subcontraente, ma non include persone assunte dal Canada o dall'UE nel quadro di un contratto di lavoro;
d) «necessità di conoscere»: il principio secondo cui l'accesso alle informazioni classificate è limitato alle persone autorizzate che necessitano di accedere a tali informazioni classificate per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali;
e) «governo federale»: i dipartimenti del governo federale del Canada e tutti i servizi e i reparti della pubblica amministrazione federale del Canada;
f) «terzi»: qualsiasi persona o soggetto diverso dalle parti.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Il presente accordo si applica alle informazioni classificate fornite dalle parti o scambiate tra esse.
2. Il presente accordo contiene disposizioni sulla protezione delle informazioni protette canadesi fornite all'UE. Salvo se diversamente indicato, tutti i riferimenti fatti nel presente accordo alle informazioni classificate includono anche le informazioni protette canadesi.
3. La parte ricevente protegge le informazioni classificate ad essa fornite dall'altra parte dalla perdita, compromissione o divulgazione non autorizzata, in conformità del presente accordo. Ciascuna parte, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, adotta le misure necessarie all'attuazione degli obblighi che le derivano dal presente accordo.
4. La parte ricevente utilizza le informazioni classificate solo ai fini stabiliti dalla parte fornitrice o a quelli per i quali le informazioni classificate sono state fornite o scambiate.
5. Il presente accordo non costituisce una base per esigere dalle parti la comunicazione di informazioni classificate.
Articolo 3
Richieste
1. Il presente accordo si applica alle istituzioni e agli organi dell'UE seguenti: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, la Commissione europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il servizio europeo per l'azione esterna (il «SEAE»).
2. Per il Canada, il presente accordo si applica al governo federale.
Articolo 4
Informazioni classificate e informazioni protette
1. Le informazioni classificate fornite da una parte all'altra parte recano un contrassegno di classifica adeguato conformemente al paragrafo 2. Le informazioni protette canadesi fornite all'UE recano un contrassegno adeguato conformemente al paragrafo 4.
2. Ciascuna parte assicura che alle informazioni classificate pervenute dall'altra parte sia conferito il livello di protezione garantito dal corrispondente contrassegno di classifica di sicurezza in base alla tabella seguente:
UE |
CANADA |
TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET |
TOP SECRET o TRÈS SECRET |
SECRET UE / EU SECRET |
SECRET |
CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL |
CONFIDENTIAL o CONFIDENTIEL |
RESTREINT UE / EU RESTRICTED |
Nessun equivalente canadese |
3. Il Canada conferisce alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED un livello di protezione almeno equivalente a quello loro conferito dall'UE.
4. L'UE tratta e conserva le informazioni di livello PROTECTED A o PROTÉGÉ A canadesi allo stesso modo delle informazioni dell'UE classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED. L'UE tratta e conserva le informazioni PROTECTED B o PROTÉGÉ B e PROTECTED C o PROTÉGÉ C canadesi in conformità degli accordi amministrativi di esecuzione di cui all'articolo 11.
5. La parte fornitrice può anche contrassegnare le informazioni classificate in modo da precisarne le eventuali limitazioni all'utilizzo, alla divulgazione, alla trasmissione o all'accesso, nonché i requisiti di sicurezza supplementari per la loro protezione a cui deve attenersi la parte ricevente, istituzioni o organi di quest'ultima compresi. Il Canada può anche contrassegnare le informazioni protette in modo da precisarne le eventuali limitazioni all'utilizzo, alla divulgazione, alla trasmissione o all'accesso, nonché i requisiti di sicurezza supplementari per la loro protezione a cui deve attenersi l'UE, compresi un'istituzione o un organo diverso da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 5
Protezione delle informazioni classificate
1. La parte ricevente assicura che le informazioni classificate pervenutele dalla parte fornitrice:
a) |
mantengano il contrassegno apposto dalla parte fornitrice conformemente all'articolo 4; |
b) |
non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; |
c) |
fatto salvo il paragrafo 2, non siano divulgate o trasmesse a terzi o a istituzioni o organi delle parti diversi da quelli di cui all'articolo 3 senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; |
d) |
vengano trattate rispettando eventuali limitazioni che la parte fornitrice abbia indicato riguardo alle informazioni classificate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5; |
e) |
siano salvaguardate in conformità del presente accordo e degli accordi amministrativi di esecuzione di cui all'articolo 11. |
2. La parte ricevente informa la parte fornitrice di un'eventuale richiesta, da parte di un'autorità giudiziaria o di un'autorità legislativa che agisca con facoltà investigative, di informazioni classificate pervenute dalla parte fornitrice a norma del presente accordo. Nel valutare tale richiesta la parte ricevente tiene conto del parere della parte fornitrice nella massima misura possibile. Qualora, per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari della parte ricevente, tale richiesta comporti la trasmissione delle informazioni classificate in questione all'autorità giudiziaria o legislativa richiedente, la parte ricevente assicura, nella massima misura possibile, che le informazioni siano adeguatamente protette, anche da un'eventuale divulgazione successiva.
Articolo 6
Sicurezza del personale
1. Le parti assicurano che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo siano accessibili soltanto in base al principio della necessità di conoscere.
2. Le parti assicurano che qualsiasi persona che abbia ottenuto accesso a informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia istruita sulle norme e le procedure di sicurezza per la protezione di tali informazioni classificate e riconosca la propria responsabilità in materia di protezione di tali informazioni.
3. Le parti assicurano che l'accesso alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia ristretto a persone:
a) |
autorizzate a tale accesso in base alle loro funzioni; e |
b) |
che dispongano del prescritto nulla osta di sicurezza personale o che siano specificamente abilitate o autorizzate in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti. |
Articolo 7
Sicurezza dell'ubicazione
La parte ricevente assicura che le informazioni classificate ad essa fornite dall'altra parte siano custodite in un luogo sicuro, controllato e protetto.
Articolo 8
Trasmissione o divulgazione di informazioni classificate a contraenti
1. Ciascuna delle parti può fornire informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice, a un contraente o potenziale contraente. Prima di divulgare informazioni classificate a un contraente o potenziale contraente, la parte ricevente assicura che il contraente o potenziale contraente abbia messo in sicurezza le sue strutture e sia in grado di proteggere le informazioni classificate in conformità dell'articolo 7, e che il contraente o potenziale contraente disponga del prescritto nulla osta di sicurezza delle imprese per se stesso e i nulla osta di sicurezza appropriati per il proprio personale che necessita dell'accesso a informazioni classificate.
2. La fornitura di informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di informazioni di livello PROTECTED A o PROTÉGÉ A canadesi a un contraente o potenziale contraente non richiede il rilascio di un nulla osta di sicurezza delle imprese.
3. L'UE non fornisce informazioni di livello PROTECTED B o PROTÉGÉ B e PROTECTED C o PROTÉGÉ C canadesi a un contraente o potenziale contraente, tranne nei casi specifici in cui il Canada abbia dato previo consenso scritto, anche in merito alle misure che regolano la protezione di tali informazioni.
Articolo 9
Trasmissione delle informazioni classificate
1. Ai fini del presente accordo:
a) |
il Canada invia informazioni classificate, aventi forma elettronica, magnetica o di documento cartaceo, tramite l'ufficio centrale di registrazione del Consiglio, che le inoltra agli Stati membri dell'UE e alle istituzioni e agli organi dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1; |
b) |
l'UE fa pervenire informazioni classificate, aventi forma elettronica, magnetica o di documento cartaceo, all'ufficio di registrazione delle agenzie o dei dipartimenti del governo canadese pertinenti tramite la missione del governo del Canada presso l'Unione europea a Bruxelles. |
2. Una parte può inviare informazioni classificate e richiedere che siano rese accessibili soltanto a funzionari, organismi o servizi competenti specifici delle istituzioni o degli organi di cui all'articolo 3. Allorché invia tali informazioni classificate, la parte designa i funzionari, gli organismi o i servizi competenti specifici delle istituzioni o degli organi di cui all'articolo 3 come unici destinatari. In tal caso, alla trasmissione di informazioni classificate si applica quanto segue:
a) |
il Canada invia informazioni classificate tramite l'ufficio centrale di registrazione del Consiglio, l'ufficio centrale di registrazione della Commissione europea o l'ufficio centrale di registrazione del SEAE, secondo i casi; |
b) |
l'UE fa pervenire informazioni classificate all'ufficio di registrazione degli organi, delle agenzie o dei dipartimenti del governo canadese pertinenti tramite la missione del governo del Canada presso l'Unione europea a Bruxelles. |
Articolo 10
Vigilanza
Le parti convengono che sull'attuazione del presente accordo vigilano i seguenti organi:
a) |
per il Canada, l'organo che è designato dal governo del Canada e la cui denominazione è trasmessa all'UE per via diplomatica; |
b) |
per l'UE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza e il segretario generale del Consiglio. |
Articolo 11
Accordi amministrativi di esecuzione
1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le parti assicurano che le rispettive autorità competenti concludano accordi amministrativi di esecuzione che stabiliscono i requisiti relativi a materie quali:
a) |
nulla osta di sicurezza; |
b) |
procedure per la fornitura e lo scambio di informazioni classificate; |
c) |
informazioni sulla sicurezza della conservazione; |
d) |
procedure per i casi di perdita, compromissione o divulgazione non autorizzata di informazioni classificate; e |
e) |
procedure per la protezione delle informazioni classificate aventi forma elettronica. |
2. Le parti effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle misure di sicurezza applicate da ciascuna parte alle informazioni classificate fornite dall'altra parte a norma del presente accordo e degli accordi amministrativi di esecuzione di cui al paragrafo 1. Le parti decidono congiuntamente in merito alla frequenza e alla tempistica di tali consultazioni e visite di valutazione.
3. Prima che una parte fornisca informazioni classificate all'altra parte, la parte fornitrice conferma per iscritto che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni classificate in maniera conforme con il presente accordo e con gli accordi amministrativi di esecuzione di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Informazioni classificate perdute, compromesse o divulgate senza autorizzazione
1. La parte ricevente informa immediatamente la parte fornitrice qualora si renda conto che informazioni classificate pervenute a norma del presente accordo potrebbero essere state perdute, compromesse o divulgate senza autorizzazione e avvia un'indagine per determinare come tali informazioni siano state perdute, compromesse o divulgate. Inoltre, la parte ricevente trasmette alla parte fornitrice i risultati dell'indagine e informazioni sulle misure adottate per evitare che l'evento si ripeta.
2. La protezione di informazioni protette canadesi da parte dell'UE a norma del presente accordo non obbliga gli Stati membri dell'UE a considerare reato la compromissione di tali informazioni ai sensi del diritto penale nazionale.
Articolo 13
Spese
Ciascuna parte si fa carico delle spese relative all'attuazione del presente accordo.
Articolo 14
Altri accordi
Il presente accordo non modifica gli accordi o le intese in vigore tra le parti o gli accordi o le intese tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Non pregiudica in alcun modo il contenuto di accordi o intese futuri tra il Canada e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi o intese relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate.
Articolo 15
Composizione delle controversie
Le parti risolvono tramite consultazioni eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
Articolo 16
Entrata in vigore, modifica e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo.
3. Una delle parti può chiedere in qualsiasi momento che il presente accordo sia sottoposto a revisione al fine di valutare eventuali modifiche.
4. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo. La parte che intende modificare una disposizione del presente accordo ne dà notifica all'altra parte per iscritto. Le modifiche entrano in vigore in conformità della procedura di cui al paragrafo 1.
5. Una parte può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica. Entrambe le parti continuano ad assicurare la protezione prevista dal presente accordo alle informazioni classificate fornite anteriormente alla denuncia del medesimo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO in duplice esemplare a Bruxelles, il quattro di dicembre dell'anno duemiladiciassette, in lingua inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per il Canada