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Document 22015A0616(01)

    Accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    GU L 149 del 16.6.2015, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    Related Council decision

    16.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/3


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    L'UNIONE EUROPEA (in seguito denominata «UE»)

    e

    L'AUSTRALIA

    in seguito denominate le «parti»,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'UE può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

    (2)

    L'Australia e l'UE si adoperano entrambe con grande impegno a favore della pace e della sicurezza internazionali e desiderano entrambe facilitare la ricostruzione e la stabilizzazione attraverso la cooperazione e la ripartizione degli oneri nelle operazioni di gestione delle crisi. L'Australia e l'UE continueranno ad intrattenere consultazioni politiche sulle situazioni di crisi potenziale nell'interesse reciproco.

    (3)

    Le condizioni per la partecipazione dell'Australia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura.

    (4)

    Il presente accordo dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'UE e la natura specifica di qualsiasi decisione dell'Australia relativa alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    (5)

    Il presente accordo dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi o intese vigenti che disciplinano la partecipazione dell'Australia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Decisioni relative alla partecipazione

    1.   A seguito della decisione dell'UE di invitare l'Australia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'UE mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti e le valutazioni relative a tale operazione affinché l'Australia possa più agevolmente prendere in esame l'invito dell'UE.

    2.   L'UE fornisce all'Australia una prima indicazione del probabile contributo dell'Australia ai costi comuni o ai costi che figurano nel bilancio operativo, conformemente agli articoli 8 e 12, al fine di assistere l'Australia nella formulazione di una proposta di contributo.

    3.   Una volta che l'Australia abbia deciso di proporre un contributo, essa ne stabilisce l'entità e fornisce all'UE informazioni sul contributo proposto, anche per quanto riguarda la composizione di eventuali contingenti di personale australiano. Ai fini del presente accordo il personale australiano comprende forze militari, funzionari pubblici australiani ed altre persone ingaggiate per lavorare per conto dell'Australia.

    4.   L'UE valuta il contributo dell'Australia in consultazione con quest'ultima. L'Australia può scegliere di rivedere il contributo proposto in qualsiasi momento del processo di consultazione e valutazione.

    5.   L'UE comunica per iscritto all'Australia l'esito della sua valutazione e la decisione relativa al contributo proposto dall'Australia al fine di assicurare la partecipazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    6.   L'Australia può, di propria iniziativa o su richiesta dell'UE e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte in qualsiasi momento dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    Articolo 2

    Contesto

    1.   Quando partecipa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'Australia rispetta i termini della decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'UE decide che l'UE condurrà l'operazione di gestione della crisi, nonché qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'UE decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   Qualora le parti abbiano deciso che l'Australia parteciperà ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'UE discute con l'Australia tutti gli aspetti pertinenti della condotta di tale operazione, anche secondo quanto specificato all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 10, paragrafo 6.

    3.   La partecipazione dell'Australia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi non pregiudica l'autonomia decisionale dell'UE.

    4.   La decisione di terminare l'operazione di gestione della crisi è adottata dall'UE, in consultazione con l'Australia, se quest'ultima contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

    Articolo 3

    Status del personale australiano

    1.   Lo status del personale australiano messo a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, inclusi i privilegi e le immunità di cui esso gode, è disciplinato dall'accordo o dall'intesa sullo status delle forze/della missione concluso tra l'UE e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l'operazione, purché l'Australia abbia avuto la possibilità di esaminare l'accordo o l'intesa prima di decidere di partecipare all'operazione.

    2.   Qualora al momento in cui l'Australia decide di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi non sia stato concluso alcun accordo o intesa, l'UE dà all'Australia la possibilità di esaminare il progetto di accordo o di intesa prima della sua conclusione.

    3.   Lo status del personale australiano in servizio presso comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato, ove opportuno, da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando o lo Stato o gli Stati interessati e l'Australia.

    4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'Australia ha il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale australiano messo a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora il personale australiano operi a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo può esercitare la giurisdizione sul personale australiano, nel rispetto degli accordi vigenti e conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali e al diritto internazionale.

    5.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 6, e su riserva dei privilegi e delle immunità applicabili, l'Australia è responsabile per le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi presentate da qualsiasi membro del personale australiano o ad esso relative, conformemente al diritto australiano.

    6.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

    7.   L'Australia si impegna a formulare una dichiarazione su base reciproca riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato membro dell'UE partecipante ad una futura operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'Australia, conformemente al modello di dichiarazione accluso al presente accordo, e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

    8.   L'UE si impegna ad assicurare che i singoli Stati membri dell'UE, agendo collettivamente, formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti dell'Australia qualora partecipi ad una futura operazione dell'UE di gestione di una crisi, conformemente al modello di dichiarazione accluso al presente accordo, e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

    Articolo 4

    Informazioni classificate

    1.   L'accordo tra l'Australia e l'Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 13 gennaio 2010, si applica nell'ambito delle operazioni dell'UE di gestione delle crisi.

    2.   Nonostante il paragrafo 1, le informazioni classificate relative ad un'operazione di gestione di una crisi possono essere scambiate direttamente tra la catena di comando dell'operazione dell'UE di gestione della crisi ed il personale australiano sul campo o presso i comandi conformemente a ordini interni e a disposizioni stabilite a livello operativo.

    SEZIONE II

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI

    Articolo 5

    Personale messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

    1.   L'Australia:

    a)

    provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione in maniera coerente e sostenendo pienamente:

    i)

    le decisioni del Consiglio di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

    ii)

    il piano operativo; e

    iii)

    eventuali misure di attuazione relative;

    b)

    informa a tempo debito il capomissione dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi («capomissione») e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

    2.   Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità australiana ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla competente autorità australiana. Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi fornisce una copia di tale certificazione alla competente autorità dell'UE.

    Articolo 6

    Catena di comando

    1.   Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta sotto l'autorità generale dell'Australia o, per quanto riguarda il personale militare, sotto il suo comando pieno.

    2.   Il capomissione guida l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi e ne assume la gestione quotidiana. Fatto salvo il paragrafo 1, durante il periodo di spiegamento il capomissione esercita il controllo e dirige le attività di tutto il personale australiano messo a disposizione dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

    3.   L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi eserciti le proprie funzioni e la propria condotta nel pieno rispetto degli obiettivi dell'operazione e sotto il controllo e la direzione del capomissione.

    4.   L'Australia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

    5.   Conformemente alla pertinente decisione del Consiglio, il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale che partecipa ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi. L'Australia è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.

    6.   L'Australia nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. L'NPC consulta il capomissione su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale australiano.

    7.   Il capomissione può, in consultazione con l'Australia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo dell'Australia.

    Articolo 7

    Aspetti finanziari

    Fatto salvo l'articolo 8, l'Australia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.

    Articolo 8

    Contributo al bilancio operativo

    1.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'Australia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi alla quale partecipa.

    2.   Il contributo finanziario dell'Australia al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è l'importo inferiore risultante dalle due seguenti alternative:

    a)

    la quota dell'importo di riferimento relativo al bilancio operativo, determinato dal Consiglio dell'UE, che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo («RNL») ufficiale dell'Australia e l'importo complessivo dell'RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o

    b)

    la quota dell'importo di riferimento relativo al bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell'Australia messi a disposizione dell'operazione e il numero complessivo dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    3.   Nonostante il paragrafo 1, l'UE esonera l'Australia dai contributi finanziari per quanto riguarda il bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi qualora l'UE decida che la partecipazione dell'Australia all'operazione fornisce un contributo importante.

    4.   L'intesa relativa al pagamento dei contributi dell'Australia al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è conclusa tra il capomissione e la competente autorità australiana. Tale intesa comprende disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo del contributo finanziario in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

    c)

    la procedura di verifica contabile.

    5.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'Australia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere corrisposte al personale degli Stati membri dell'UE.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DI GESTIONE DELLE CRISI

    Articolo 9

    Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi

    1.   L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione in maniera coerente e sostenendo pienamente:

    a)

    le decisioni del Consiglio di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

    b)

    il piano operativo; e

    c)

    eventuali misure di attuazione relative.

    2.   L'Australia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

    Articolo 10

    Catena di comando

    1.   Il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi resta sotto il comando pieno dell'Australia o, per quanto riguarda il personale civile, sotto la sua autorità generale.

    2.   Durante il periodo di spiegamento, il comandante dell'operazione dell'UE, che può delegare i suoi poteri, esercita il comando operativo del personale australiano messo a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

    3.   L'Australia provvede ad assicurare, per mezzo di specifiche istruzioni, che il personale australiano messo a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi eserciti le proprie funzioni e la propria condotta nel pieno rispetto degli obiettivi dell'operazione, sotto il controllo e la direzione del comandante dell'operazione dell'UE.

    4.   L'Australia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

    5.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, in consultazione con l'Australia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo dell'Australia.

    6.   L'Australia nomina un alto rappresentante militare («SMR») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR consulta il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale australiano. L'Australia è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.

    Articolo 11

    Aspetti finanziari

    Fatto salvo l'articolo 12, l'Australia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi, salvo che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune come previsto negli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e nella decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (1), o in eventuali decisioni successive relative.

    Articolo 12

    Contributo ai costi comuni

    1.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'Australia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi alla quale partecipa.

    2.   Il contributo finanziario dell'Australia ai costi comuni di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi è l'importo inferiore risultante dalle due seguenti alternative:

    a)

    la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL dell'Australia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o

    b)

    la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell'Australia messo a disposizione dell'operazione e il numero complessivo dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    Nel calcolo della quota di cui al primo comma, lettera b), se l'Australia fornisce personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il personale australiano e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Negli altri casi, il rapporto è tra l'insieme del personale australiano messo a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e il totale del personale partecipante all'operazione.

    3.   Nonostante il paragrafo 1, l'UE esonera l'Australia dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi quando l'UE decide che l'Australia sta fornendo un contributo importante.

    4.   L'intesa relativa al pagamento dei contributi dell'Australia ai costi comuni è conclusa tra l'amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC o da eventuali decisioni successive relative, e la competente autorità australiana. Tale intesa comprende disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo del contributo finanziario in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

    c)

    la procedura di verifica contabile.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione dell'accordo

    Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese di carattere tecnico, logistico o amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra l'autorità competente dell'UE e l'autorità competente australiana.

    Articolo 14

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 15

    Entrata in vigore e denuncia

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.

    3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le eventuali modifiche concordate tra le parti entrano in vigore conformemente al paragrafo 1.

    4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

    5.   La denuncia del presente accordo conformemente al paragrafo 4 non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo anteriormente alla sua denuncia, anche in relazione a eventuali questioni tecniche, finanziarie o amministrative, immunità e richieste d'indennizzo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì ventidue del mese di aprile nell'anno duemilaquindici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

    Per l'Unione europea

    Per l'Australia


    (1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.


    TESTO DELLE DICHIARAZIONI

    Testo per gli Stati membri dell'UE:

    «Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'Australia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell'Australia per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

    siano stati causati da membri del personale australiano, messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti all'Australia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale australiano messo a disposizione dall'Australia per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.»

    Testo per l'Australia:

    «L'Australia, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell'UE che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

    siano stati causati da membri del personale degli Stati membri dell'UE nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


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