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Document 12012M049
Consolidated version of the Treaty on European Union#TITLE VI - FINAL PROVISIONS#Article 49#(ex Article 49 TEU)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.