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Contratti a distanza

I consumatori europei beneficiano di un alto livello di tutela quando acquistano un prodotto o un servizio a distanza. Essi godono, infatti, di una serie di diritti e regole contrattuali armonizzate a livello europeo.

ATTO

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si applica ai contratti conclusi a distanza tra un professionista e un consumatore, per la fornitura di un bene o di un servizio. La conclusione di un contratto a distanza può avvenire attraverso qualunque mezzo utile (per telefono, posta elettronica, catalogo, ecc.) senza la presenza fisica e simultanea delle parti del contratto.

Tuttavia, la direttiva non si applica ai contratti:

  • relativi ai servizi finanziari;
  • conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  • conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
  • relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione;
  • conclusi in occasione di una vendita all’asta.

Inoltre, i professionisti possono beneficiare di deroghe parziali (relative all’obbligo d’informazione, al diritto di recesso e all’esecuzione del contratto) per contratti relativi:

  • alla fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti da distributori che effettuano giri frequenti e regolari (commercio non sedentario);
  • alla fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Informazione del consumatore

Il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili al consumatore, entro un termine sufficiente prima della stipula del contratto ed è tenuto a rispettare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione delle persone incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.

Le informazioni precontrattuali devono comprendere come minimo:

  • l'identità ed eventualmente l’indirizzo del fornitore;
  • le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e il suo prezzo, comprese tutte le tasse e imposte;
  • le spese di consegna;
  • le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
  • l'esistenza del diritto di recesso;
  • la durata della validità dell’offerta, del prezzo ed eventualmente la durata minima del contratto;
  • il costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se non è calcolato sulla tariffa di base.

Nel caso di comunicazioni telefoniche, il commerciante deve dichiarare la sua identità e lo scopo commerciale all’inizio della chiamata.

Il fornitore deve fornire la conferma scritta delle informazioni precontrattuali (o su un supporto duraturo, come ad esempio la posta elettronica) all’atto dell’esecuzione del contratto o al più tardi al momento della consegna se i beni sono destinati direttamente al consumatore.

Ciò nonostante, la conferma scritta non è necessaria se l’esecuzione del contratto avviene con una tecnica di comunicazione a distanza, se i servizi sono forniti in un’unica soluzione e sono fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione.

Il consumatore deve comunque ricevere informazioni scritte riguardanti:

  • le modalità di esercizio del suo diritto di recesso;
  • il luogo dove può presentare reclamo;
  • il servizio di assistenza e le garanzie commerciali;
  • le modalità di recesso dal contratto, se ha durata indeterminata o superiore ad un anno.

Diritto di recesso dei consumatori

Il consumatore può tornare sulla sua decisione entro un termine di almeno sette giorni lavorativi, senza specificarne il motivo e senza alcuna penale. Le uniche spese eventualmente a suo carico sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

L’inizio del periodo di recesso è variabile. Se il fornitore ha rispettato i suoi obblighi relativi all’informazione scritta da fornire al consumatore, si calcola a partire:

  • dal giorno in cui il consumatore riceve i beni;
  • dal giorno di conclusione del contratto di servizio o a partire dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi d’informazione scritta, purché il termine non superi il termine di tre mesi.

Se il fornitore non ha rispettato gli obblighi relativi all’informazione scritta, l’esercizio del diritto di recesso è prorogato per un periodo di tre mesi calcolato a partire:

  • dal giorno in cui il consumatore riceve i beni;
  • dal giorno della conclusione del contratto di servizio.

In caso di recesso da parte del consumatore, il fornitore rimborsa le somme versate nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.

Tuttavia, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso per tutti i tipi di contratto, salvo il caso in cui sia stata prevista dalle parti una clausola convenzionale specifica. Quindi, il recesso è di norma impossibile per i contratti:

  • di fornitura di servizi la cui esecuzione ha avuto inizio prima della scadenza del termine dei sette giorni lavorativi;
  • di fornitura di beni o servizi, il cui prezzo varia in funzione dei tassi del mercato finanziario;
  • di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che non possono essere rispediti (perché rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente);
  • di fornitura di software informatici, di registrazioni audio o video che sono stati aperti dal consumatore;
  • di fornitura di giornali;
  • di servizi di scommesse e lotterie.

Se il consumatore ha contratto un credito per l’acquisto di un bene o di un servizio, tale credito è risolto di diritto e senza alcuna penale in seguito al recesso.

Esecuzione del contratto

In linea di principio, il fornitore dispone di un termine di trenta giorni per eseguire l’ordine. Se il bene o il servizio richiesto non è disponibile, il consumatore riceve il rimborso entro trenta giorni. Ma se il contratto prevede tale possibilità, il fornitore può procurare un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti all’ordine.

Forniture non richieste

È vietata la fornitura di beni o servizi non richiesti dal consumatore. Tale fornitura viene considerata come una pratica commerciale sleale, anche se il consumatore non ha espresso il suo rifiuto.

Tecniche di comunicazione

Se il fornitore utilizza un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata) o un fax (telecopia), deve chiedere il consenso preventivo del consumatore.

Tuttavia, può utilizzare altre tecniche di comunicazione a distanza, a meno che il consumatore non si dichiari esplicitamente contrario.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/7/CE

4.6.1997

4.6.2000

GU L 144, 4.6.1997

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/65/CE

9.10.2002

9.10.2004

GU L 271, 9.10.2002

Direttiva 2005/29/CE

12.6.2005

12.6.2007

GU L 149, 11.6.2005

Direttiva 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

GU L 319, 5.12.2007

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 97/7/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

See also

  • Il sito Internet della direzione generale per la Salute e i consumatori (DE) (EN) (FR) della Commissione europea

Ultima modifica: 12.05.2011

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