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Interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 552/2004 sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Nell’ambito di un pacchetto legislativo sulla gestione del traffico aereo che mira all’istituzione di un cielo unico europeo, il regolamento definisce requisiti comuni atti a garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi utilizzati per la gestione del traffico,aereo.

Esso istituisce un sistema armonizzato di certificazione dei suoi componenti e sistemi e il suo obiettivo è duplice:

  • garantire l’interoperabilità tra i diversi sistemi, componenti e relative procedure della rete europea di gestione del traffico aereo;
  • garantire l’introduzione, nella gestione del traffico aereo, di nuovi concetti di operatività o tecnologie concordati e validati.

Si noti che il regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 (si veda la sintesi) a decorrere dal settembre 2018, sebbene alcune delle disposizioni in esso contenute rimarranno applicabili fino al 12 settembre 2023.

PUNTI CHIAVE

Requisiti essenziali

La rete europea di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e i loro componenti, sono conformi ai requisiti essenziali. Tali requisiti essenziali sono di due tipi.

  • Requisiti generali. Operatività senza discontinuità, supporto a nuovi concetti di operatività, sicurezza, coordinamento civile/militare, vincoli ambientali, principi di architettura logica dei sistemi e principi di costruzione dei sistemi.
  • Requisiti specifici. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio aereo, sistemi e procedure per la gestione del flusso del traffico aereo, sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo, sistemi e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria, procedure di navigazione, sistemi e procedure di sorveglianza, sistemi e procedure per i servizi di informazione aeronautica e sistemi e procedure per l’utilizzazione delle informazioni meteorologiche.

Norme di attuazione per l’interoperabilità

Le norme di attuazione per l’interoperabilità:

  • determinano le prescrizioni specifiche, in particolare in termini di sicurezza;
  • descrivono, se necessario, qualsiasi prescrizione specifica, specie per quanto riguarda l’introduzione coordinata di nuovi concetti di operatività;
  • descrivono le procedure specifiche di valutazione della conformità a cui partecipano gli organismi che devono essere utilizzate per valutare la conformità o l’idoneità all’uso dei componenti e per la verifica dei sistemi;
  • precisano le condizioni di attuazione inclusa, se del caso, la data entro la quale tutti i soggetti interessati devono conformarvisi.

Specifiche comunitarie

Tali specifiche possono comprendere:

  • le norme europee riguardanti sistemi o componenti, con le relative procedure, elaborate dagli organismi di normalizzazione europei; o
  • specifiche elaborate dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) in materia di coordinamento operativo tra i fornitori di servizi di navigazione aerea.

Dichiarazione di conformità della Comunità europea o idoneità all’uso di componenti

  • I componenti sono corredati della dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso.
  • Prima della messa in servizio di un sistema, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige una dichiarazione CE di verifica che conferma la conformità e la sottopone all’autorità nazionale di vigilanza unitamente a un fascicolo tecnico.

Misure di salvaguardia

  • Qualora l’autorità nazionale di vigilanza accerti che un componente o un sistema, corredato della dichiarazione CE di conformità o verifica, non soddisfa i requisiti per l’interoperabilità, l’autorità nazionale di vigilanza limita l’applicazione o vieta l’uso del componente. Lo Stato membro dell’Unione europea interessato informa immediatamente la Commissione europea di queste misure, indicandone i motivi per cui le ha adottate.
  • Qualora accerti che le misure adottate dall’autorità nazionale di vigilanza sono ingiustificate, la Commissione chiede a quello Stato membro interessato di provvedere affinché siano revocate senza indugio.

Disposizioni transitorie

  • A decorrere dal 20 ottobre 2005, i requisiti essenziali vengono applicati all’entrata in servizio di sistemi e componenti della rete europea di gestione del traffico aereo.
  • A partire dal 20 aprile 2011 è richiesta per tutti i sistemi e componenti attualmente in funzione della rete europea di gestione del traffico aereo la conformità ai requisiti essenziali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 20 aprile 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 552/2004 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») — Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») — Dichiarazione della Commissione (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.06.2022

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