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Principio di precauzione

 

SINTESI DI:

Comunicazione (COM(2000) 1final) sul principio di precauzione

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

  • Illustra il principio di precauzione, che permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente.
  • Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato.
  • Stabilisce orientamenti comuni relativi all'applicazione del principio di precauzione.

PUNTI CHIAVE

Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

La definizione deve anche avere un impatto positivo a livello internazionale, al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell’ambiente e della salute nei negoziati internazionali. Infatti, tale principio è stato riconosciuto da varie convenzioni internazionali e figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il ricorso al principio di precauzione

Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione.

La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:

  • l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
  • la valutazione dei dati scientifici disponibili;
  • l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Le misure di precauzione

Le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire o di non agire, in funzione del livello di rischio. Se il rischio è alto, si possono adottare varie categorie di misure. Si può trattare di atti giuridici proporzionati, del finanziamento di programmi di ricerca, di misure d’informazione al pubblico, ecc.

Orientamenti comuni

Tre principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:

  • una valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza scientifica;
  • una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
  • la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.

Inoltre, i principi generali della gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:

  • la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
  • la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
  • la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
  • l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
  • il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

L'onere della prova

Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e le associazioni che li rappresentano devono dimostrare il pericolo associato a un processo o a un prodotto messo sul mercato, eccezione fatta per i medicinali, i pesticidi o gli adittivi alimentari.

Tuttavia, nel caso di un'azione presa a titolo del principio di precauzione, si può pretendere che sia il produttore, il fabbricante o l’importatore a dimostrare l’assenza di pericolo. Questa possibilità deve essere esaminata caso per caso; non può essere estesa a livello generale all’insieme dei prodotti e dei processi messi sul mercato.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione (COM(2000) 1 final. del 2 febbraio 2000)

Ultimo aggiornamento: 30.11.2016

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