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Politica sociale

INTRODUZIONE

Tra i cambiamenti introdotti dal Trattato di Amsterdam nella politica sociale della Comunità europea bisogna sottolineare l'importanza dell'integrazione, nel trattato CE di una versione rafforzata dell'accordo sociale. Fin d'ora tutte le direttive adottate dai quattordici paesi firmatari di tale accordo sono state estese anche al Regno Unito.

Questa "riunificazione a quindici" reinstaura l'unità e la coerenza della politica sociale della Comunità e dovrebbe consentire un più frequente ricorso alle disposizioni in materia sociale del trattato CE ed un ampliamento della sfera di operatività di tale politica comunitaria. In massima parte l'integrazione dell'accordo sociale non ha modificato le sue disposizioni. Tuttavia talune disposizioni sono state rafforzate, con particolare riferimento a quelle relative alla parità di opportunità ed alla lotta contro l'emarginazione sociale.

I FONDAMENTI DELLA POLITICA SOCIALE

Il nuovo trattato prevede la fusione dei due fondamenti giuridici sui quali poggiava finora la politica sociale:

  • il trattato CE, che contiene disposizioni riguardanti tutti gli Stati membri (titolo IX, ex titolo VIII),
  • l'accordo sociale allegato al protocollo sociale, che contiene disposizioni concernenti i quattordici Stati membri firmatari.

L'articolo 136 (ex articolo 117) rammenta che la politica sociale soggetta alla competenza concorrente della Comunità europea e degli Stati membri. Tuttavia, anche se il ruolo principale della Comunità consiste nel sostenere e completare l'azione degli Stati membri, l'integrazione dell'accordo sociale nel trattato CE amplia considerevolmente le sue competenze in materia.

Inoltre la Comunità e gli Stati membri hanno redatto un elenco di diritti sociali che giudicano fondamentali, basandosi su due strumenti:

  • la Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961,
  • la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.

Questi diritti sociali fondamentali riguardano soprattutto l'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale e la lotta contro l'emarginazione.

L'INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO SOCIALE

Durante la conferenza intergovernativa del 1992 sull'Unione politica era stato concluso un accordo sociale, cui il Regno Unito decise di non partecipare. Gli allora dodici Stati membri adottarono quindi un protocollo, allegato al trattato di Maastricht, che autorizzava gli undici Stati membri rimanenti ad applicare, senza il Regno Unito, uno strumento più ambizioso rispetto al capitolo sulla politica sociale della Comunità, basato sulla Carta sociale europea adottata nel 1989 da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito.

Questo protocollo in materia sociale è stato abrogato e l'accordo sociale integrato alle disposizioni del titolo XI del trattato CE. La Comunità europea può ora agire o rafforzare la propria azione nei seguenti settori:

  • miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • condizioni di lavoro;
  • informazione e consultazione dei lavoratori;
  • integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
  • parità di trattamento tra uomini e donne.

A tale elenco, già presente nell'accordo sociale, il trattato di Amsterdam aggiunge la possibilità di adottare misure di incentivazione specificamente mirate a combattere l'emarginazione sociale.

Tuttavia, come in passato, le retribuzioni, il diritto di associazione, il diritto di sciopero e il diritto di serrata non vengono disciplinate a livello comunitario.

L'estensione della codecisione a determinati settori

Se la sfera di intervento della Comunità viene ampliata in misura limitata, nei settori sopra richiamati il trattato di Amsterdam comporta comunque modifiche del procedimento legislativo. Pur tenendo conto delle condizioni e delle regolamentazioni tecniche esistenti in ciascuno Stato membro il Consiglio emana direttive a maggioranza qualificata secondo la procedura di codecisione, sentiti il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.

Inoltre il Consiglio, delibera, secondo la stessa procedura, misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri per intensificare gli scambi d'informazioni, promuovere approcci innovativi e valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

Il mantenimento del voto all'unanimità per i rimanenti settori

Nel Titolo XI sono introdotti i seguenti settori, individuati dall'accordo sociale. La procedura decisionale rimane invariata. Il Consiglio decide all'unanimità su proposta della Commissione, sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. L'unica modifica rispetto alla procedura esistente nell'accordo sociale prevede che venga consultato anche il Comitato delle regioni.

La suddetta procedura si applica alle seguenti materie:

  • sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
  • protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
  • rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione;
  • condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
  • contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

Occorre infine sottolineare che i provvedimenti adottati a livello comunitario non impediscono agli Stati membri di istituire misure nazionali di protezione più severe qualora compatibili con la normativa comunitaria.

LE PARTI SOCIALI

Il loro ruolo fondamentale è stato riconosciuto dall'accordo sociale (le disposizioni di questo accordo sono integralmente trasfuse nel trattato di Amsterdam).

La Commissione facilita il dialogo tra le parti sociali, e prima di presentare proposte in materia sociale, deve consultarle sul contenuto di dette proposte.

Le parti sociali intervengono nelle diverse fasi del procedimento legislativo e in tal modo svolgono un ruolo importante sia nell'elaborazione delle nuove misure che al momento della loro applicazione, dato che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione delle nuove direttive.

LA PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E DI TRATTAMENTO

In precedenza il trattato disponeva che gli Stati membri dovevano assicurare la parità di retribuzione tra i due sessi per lo stesso lavoro. Il trattato di Amsterdam ha introdotto una nuova base giuridica per le misure relative alla parità di opportunità e di trattamento sul lavoro per lavoratori di sesso maschile e femminile.

Previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di codecisione, misure positive miranti all'applicazione del principio in questione. Inoltre gli Stati membri hanno la possibilità di concedere vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale al sesso sottorappresentato. Tali misure non possono assumere forma di quote rigide; queste ultime sono infatti state respinte dalla Corte di giustizia nella sentenza Kalanke del 1995 (la questione è stata affrontata nel 1997 nella causa Marschall).

See also

Per saperne di più:

  • sulla legislazione in materia di politica sociale
  • sulle parti sociali
  • sulla parità di opportunità e di trattamento
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