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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) mira ad assistere le popolazioni costiere e le persone attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura affinché si adeguino alla politica comune della pesca (PCP) dell’Unione europea (Unione) per il periodo 2014-2020.

PUNTI CHIAVE

Dotazione finanziaria e priorità

Con una dotazione finanziaria di 6,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il FEAMP si prefigge di:

  • ricostituire gli stock ittici, ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino ed eliminare progressivamente i rigetti*;
  • sostenere la pesca su piccola scala, la pesca locale e i giovani pescatori;
  • aiutare le comunità a diversificare l’economia locale;
  • finanziare progetti che creino occupazione e migliorino la qualità della vita sulle coste d’Europa;
  • sostenere l’acquacoltura europea (allevamento di pesci e molluschi);
  • finanziare il miglioramento della conoscenza scientifica dell’ambiente marino e la raccolta di dati pertinenti, in modo che le decisioni siano prese sulla base di informazioni attendibili;
  • rafforzare i programmi di controllo della pesca;
  • sostenere investimenti innovativi nei pescherecci, ad esempio per migliorare la selettività degli attrezzi da pesca*;
  • sostenere, a determinate condizioni, gli investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra;
  • migliorare la commercializzazione e la trasformazione nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • sostenere la politica marittima integrata dell’Unione facilitando il coordinamento transfrontaliero e fra settori (ad esempio nella pianificazione dello spazio marittimo, nella sorveglianza marittima integrata e nel miglioramento della conoscenza relativa allo stato dell’ambiente marino).

Attuazione

  • Il FEAMP cofinanzia i progetti insieme agli Stati membri dell’Unione, che forniscono fondi nazionali. Gli Stati membri redigono programmi operativi, nei quali dichiarano come intendono spendere il denaro loro destinato. Dopo l’approvazione da parte della Commissione europea di tali programmi, spetta alle autorità nazionali decidere quali progetti saranno finanziati.
  • Dall’adozione del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione ha adottato norme che riguardano principalmente aspetti tecnici dettagliati concernenti l’attuazione. Tra esse figurano:
  • Un elenco completo degli atti esecutivi e degli atti delegati è disponibile sul sito del FEAMP.

Misure temporanee per la pandemia di COVID-19: modifica al regolamento

  • Sono state introdotte misure specifiche, disponibili fino al 31 dicembre 2020, per attenuare l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/560. Tali misure hanno permesso una ridistribuzione più flessibile delle risorse finanziarie nell’ambito del programma operativo di ogni Stato membro, semplificando la procedura di modifica dei programmi operativi. In determinate condizioni, hanno inoltre permesso al FEAMP di fornire:
    • sostegno alla cessazione temporanea delle attività di pesca;
    • compensazione per determinate perdite economiche subite dai produttori dell’acquacoltura e dalle imprese di trasformazione;
    • capitale circolante per i produttori di acquacoltura e le imprese di trasformazione; e
    • sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per lo stoccaggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Misure volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina: modifica al regolamento

  • Il regolamento di modifica (UE) 2022/1278 consente agli Stati membri di modificare i propri programmi operativi al fine di utilizzare le risorse rimanenti del FEAMP per compensare gli operatori e i produttori per la perdita di reddito, nonché per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della guerra, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e dei mangimi per pesci.
  • Anche i pescatori che hanno dovuto porre fine alle loro attività a causa della guerra russa di aggressione nei confronti dell’Ucraina possono ricevere il sostegno del FEAMP.
  • Il sostegno è fornito con effetto retroattivo dal 24 febbraio 2022, quando è iniziata l’aggressione russa, a un tasso di cofinanziamento del 75 % della spesa pubblica ammissibile.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 508/2014 è in vigore dal 1o gennaio 2014;
  • Il regolamento di modifica (UE) 2022/1278 è in vigore dal 23 luglio 2022.

CONTESTO

Il FEAMP è lo strumento finanziario che sostiene la PCP per il periodo 2014-2020. È uno dei cinque fondi strutturali e d’investimento europei che si completano a vicenda e mirano a promuovere in Europa la crescita e l’occupazione.

TERMINI CHIAVE

Rigetti. Lo scarico in mare delle catture indesiderate, ovvero la pratica di rigettare i pesci in mare, morti o vivi, poiché troppo piccoli o perché il pescatore non dispone delle quote corrispondenti per catturarli o a causa di alcune norme di composizione delle catture.
Selettività degli attrezzi da pesca. Attrezzi specifici per la cattura del pesce in base alla taglia e alla specie che permette ad altri pesci di non essere catturati o di essere rilasciati illesi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2015/852 della Commissione, del 27 marzo 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 13).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l’approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione di tali programmi (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 124).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l’architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 283 del 27.9.2014, pag. 11).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l’emblema dell’Unione (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2014/372/UE della Commissione, dell’11 giugno 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 18).

Ultimo aggiornamento: 07.10.2022

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