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Document 32016R0613

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/613 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2016/2446

    GU L 105 del 21.4.2016, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/613/oj

    21.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 105/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/613 DELLA COMMISSIONE

    del 19 aprile 2016

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo (cosiddetto «braccio porta monitor») in alluminio, composto da due bracci, giunti mobili e un supporto di fissaggio su ciascuna estremità dell'articolo.

    Esso è concepito per essere fissato a una parete, a una scrivania o a una rotaia, da un lato, e a un monitor, dall'altro lato.

    L'articolo consente di regolare l'altezza, la larghezza e la profondità del monitor a esso fissato. Il monitor può essere spostato in tutte le direzioni a piacimento dell'utilizzatore. Nel contempo i cavi possono essere occultati ordinatamente all'interno dell'articolo.

    L'articolo può essere adattato anche all'uso con tablet, smartphone ecc.

    Cfr. immagine (*).

    7616 99 90

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 7616 , 7616 99 e 7616 99 90 .

    Si esclude la classificazione nella voce 8428 come macchina e apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione, poiché la funzione principale dell'articolo è garantire che l'attrezzatura fissata al braccio sia fruita ergonomicamente. L'apparecchiatura fissata al braccio non è trattata ai sensi della voce 8428 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8428 ].

    Poiché è possibile fissare all'articolo diversi tipi di apparecchiature, si esclude altresì la classificazione nella voce 8473 , come parte ed accessorio adatti a essere usato esclusivamente o principalmente con macchine delle voci da 8469 a 8472 .

    Poiché l'articolo non esegue nessuna funzione distinta indipendentemente da qualsiasi altra macchina o apparecchio a esso fissato, si esclude altresì la classificazione nella voce 8479 come altri apparecchi meccanici con una funzione specifica [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8479 , terzo paragrafo, A)].

    L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri articoli di alluminio.

    Image

    (*)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


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