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Document 32016R0214

Regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

GU L 40 del 17.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/214/oj

17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/214 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In data 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/220 (1), che mantiene sette persone e un'entità nell'allegato I e cinque persone nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(3)

Il 16 febbraio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, ha mantenuto sette persone e un'entità nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 (4).

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(5)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (Cfr. la pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016,che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)»


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