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Document 32015D2469

Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

GU L 346 del 31.12.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2469/oj

Related international agreement

31.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


DECISIONE (UE) 2015/2469 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1) («accordo»), al fine di allinearlo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

(2)

Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di San Marino.

(3)

Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione.

(4)

Visti gli orientamenti espressi dagli Stati membri e dalla Repubblica di San Marino nell'ambito del Forum globale dell'OCSE, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2016 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione ed entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 3

Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. (2)

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, alla Repubblica di San Marino la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

(2)  La data a decorrere dalla quale il protocollo di modifica sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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