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Document 32015D2394

Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati

GU L 332 del 18.12.2015, p. 136–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2394/oj

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/136


DECISIONE (UE) 2015/2394 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione n. 123, del 4 dicembre 2013, la commissione permanente di Eurocontrol («commissione permanente») ha istituito un gruppo di studio per verificare in quali ambiti la convenzione internazionale Eurocontrol di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960 («convenzione Eurocontrol») richiedesse modifiche per rispecchiare l'evoluzione del panorama della gestione del traffico aereo in Europa.

(2)

Il 19 ottobre 2015 il gruppo di studio ha incaricato l'agenzia Eurocontrol di elaborare un progetto di atto della commissione permanente, che definisca i futuri ruoli e compiti di Eurocontrol.

(3)

L'approvazione di un progetto di decisione della commissione permanente relativa ai ruoli e ai compiti di Eurocontrol sarà all'ordine del giorno alla sua riunione dell'8 e del 9 dicembre 2015.

(4)

Una volta adottata, tale decisione avrà effetti giuridici. Secondo il vigente quadro istituzionale stabilito nella convenzione Eurocontrol, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 («convenzione modificata»), la commissione permanente è responsabile di «formulare la politica generale di Eurocontrol». La definizione dei ruoli e dei compiti determinerà la futura azione di Eurocontrol e rispecchierà necessariamente quelle che Eurocontrol considera attività legittime. Essa sarà vincolante per tutti i membri di Eurocontrol, compresi gli Stati membri dell'Unione.

(5)

La definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol può avere conseguenze per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, l'integrità delle competenze di quest'ultima, dato che la legislazione dell'Unione copre importanti settori di attività di Eurocontrol. In alcuni casi il ruolo e l'attività di Eurocontrol dipendono da decisioni adottate a livello di Unione.

(6)

È importante pertanto garantire che la definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol non contrasti con il diritto dell'Unione, in particolare con le competenze di quest'ultima, e che non pregiudichi la futura azione dell'Unione.

(7)

Nel corso della sua riunione dell'8 e del 9 dicembre 2015 la commissione permanente potrebbe altresì adottare una decisione sui servizi centralizzati. L'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare il contenuto di tale decisione, la quale potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR). Una decisione su tale questione dovrebbe quindi essere rinviata.

(8)

Dovrebbe pertanto essere stabilita la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di commissione permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in sede di commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati è conforme a quella indicata nell'allegato.

Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


ALLEGATO

I.   Ruoli e compiti di Eurocontrol

L'Unione chiede che il testo proposto in materia di servizi, ruoli e compiti di Eurocontrol non infici in alcun modo le competenze dell'Unione e non pregiudichi la futura azione dell'Unione. Qualora compiti specifici siano attualmente svolti a titolo provvisorio da Eurocontrol nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione, tali compiti non devono essere presentati come compiti indipendenti dalle decisioni dell'Unione.

L'Unione chiede le seguenti modifiche dell'elenco di ruoli e compiti di Eurocontrol di cui all'allegato del documento CN-SG-6-2015 di Eurocontrol del 16 novembre 2015 relativo ai ruoli e ai compiti dell'organizzazione:

1)

per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 1, relativo a «Funzioni e servizi»:

a)

gestione centrale dei flussi di traffico aereo;

b)

funzioni della rete di gestione del traffico aereo se conferite dall' a nome dell'Unione europea;

c)

funzioni compiti di gestione del traffico aereo a nome dell'ICAO per la regione EUR/NAT;

d)

istituzione, fatturazione e riscossione di tariffe di navigazione aerea;

e)

fornitura di servizi di traffico aereo al MUAC, fatti salvi i risultati delle discussioni tra gli Stati membri e l'Agenzia;

f)

funzioni e servizi centrali, quali la base dati per la gestione del traffico aereo (EAD), ARTAS/CAMOS e altri servizi centrali che potrebbero esserle affidati dalla commissione permanente, in stretta collaborazione con l'Unione;

2)

per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 2, relativo ai «Ruoli»:

a)

per quanto riguarda l'«Assistenza», le modifiche sono le seguenti:

i)

assistere i suoi Stati membri, le autorità di sicurezza nazionali, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli altri soggetti interessati;

ii)

assistere gli organismi dell'l'UE, compresa la messa a disposizione di competenze per sostenere le attività di regolamentazioneconformemente all'accordo ad alto livello tra l'UE ed Eurocontrol del 29 ottobre 2012 su richiesta di tali organismi;

iii)

agevolare e promuovere gli interessi europei negli Stati non aderenti alla CEAC in materia di gestione del traffico aereo in stretta cooperazione con gli Stati membri, i loro fornitori di servizi di navigazione aerea e le imprese e l'Unione europea, a eccezione dei settori contemplati dalle norme UE e fatto salvo il rispetto delle competenze dell'UE;

iv)

contribuire a SESAR [R&S, aggiornamento e attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo (ATM)], basandosi sulla sua esperienza in ambito ATM, la sua copertura paneuropea, il suo aspetto civile-militare e la gestione della rete della rete, conformemente alla pertinente legislazione UE;

v)

mettere a disposizione strutture di ricerca e di simulazione correlate, ad esempio per SESAR, le attività di ricerca complementari a SESAR e i cambiamenti nello spazio aereo conformemente alla pertinente legislazione UE, se del caso;

vi)

offrire opportunità di formazione/istruzione alle organizzazioni degli Stati membri;

b)

per quanto riguarda i «Meccanismi di cooperazione», le modifiche sono le seguenti:

i)

agevolare e promuovere il coordinamento civile-militare in materia di sviluppi della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea;

ii)

assistere gli Stati membri nelle attività dell'ICAO, fatto salvo il rispetto delle competenze dell'UE;

iii)

cooperare con altre regioni del mondo previo accordo con gli Stati membri per assicurare il coordinamento con l'UE;

iv)

cooperazione/coordinamento internazionale (ICAO, FAA, NATO ecc.) per conto dei suoi Stati membri, fatto salvo il rispetto delle competenze dell'UE;

v)

offrire consulenza, su loro richiesta, a quegli Stati membri non che non sono Stati membri dell'UE e che non hanno concluso accordi con l'Unione, sulla sicurezza e sulle prestazioni della gestione del traffico aereo, utilizzando le conformemente alle norme dell'ICAO, in coordinamento con l'UE e fatto salvo il rispetto delle sue competenze dell'UE e dell'EASA in questo ambito per contribuire a sviluppare l'armonizzazione, la sicurezza, l'efficienza operativa e le economie di scala;

c)

per quanto riguarda i «Dati e informazioni relativi alla gestione del traffico aereo paneuropeo», le modifiche sono le seguenti:

i)

raccogliere e analizzare i dati, compresi, ad esempio, i dati su prestazioni, sicurezza ecc. (al fine di «mantenere» i sistemi e i dati che sostengono il lavoro di regolamentazione) per gli Stati che non sono Stati membri dell'UE e, se tale compito le è conferito dall'UE, per gli Stati membri dell'Unione;

ii)

analizzare ed elaborare relazioni (informazioni) sui dati raccolti (ad esempio ACE, PRR) per gli Stati che non sono Stati membri dell'UE e, se tale compito le è conferito dall'UE, per gli Stati membri dell'UE;

iii)

gestire il processo ESSIP/LSSIP se tale compito le è conferito dall'Unione europea;

iv)

, compresarendere conto all'ICAO dell'attuazione del piano globale di navigazione aerea (GANP) e degli Aviation System Block Upgrade (ASBU) e garantire il coordinamento con i meccanismi di rendicontazione UE in accordo con l'Unione europea;

v)

raccogliere i dati relativi al traffico e fornire previsioni Statfor.

II.   Servizi centralizzati

L'Unione ritiene che una decisione in materia di servizi centralizzati debba essere rinviata in questa fase.

L'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare il contenuto di una decisione in materia di servizi centralizzati. Tale decisione potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR).


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