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Document 32015D2250

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 della Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8346]

    GU L 318 del 4.12.2015, p. 39–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2250/oj

    4.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2250 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2015

    che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2015) 8346]

    (I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare o modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell'articolo 4 del regolamento.

    (2)

    A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione il 70 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

    (3)

    I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 510/2011 e si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

    (4)

    Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base.

    (5)

    La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

    (6)

    Il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 64 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 23 costruttori hanno notificato errori.

    (7)

    Per i restanti 41 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

    (8)

    La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

    (9)

    Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondente o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

    (10)

    Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche dedotti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

    (11)

    Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2011, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche.

    (12)

    A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.

    (13)

    Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

    I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

    Articolo 2

    Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

    1)

    Alke srl

    via Vigonovese 123

    35127 Padova

    ITALIA

    2)

    Automobiles Citroën

    Route de Gizy

    78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

    FRANCIA

    3)

    Automobiles Peugeot

    Route de Gizy

    78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

    FRANCIA

    4)

    AVTOVAZ JSC

    Rappresentato nell'Unione da:

    LADA France SAS

    13 route Nationale 10

    78310 Coignières

    FRANCIA

    5)

    BLUECAR SAS

    31-32 quai de Dion Bouton

    92800 Puteaux

    FRANCIA

    6)

    Bayerische Motoren Werke AG

    Petuelring 130

    80788 Monaco di Baviera

    GERMANIA

    7)

    BMW M GmbH

    Petuelring 130

    80788 Monaco di Baviera

    GERMANIA

    8)

    FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

    Rappresentato nell'Unione da:

    Fiat Chrysler Automobiles

    Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

    C.so Settembrini, 40

    10135 Torino

    ITALIA

    9)

    CNG-Technik GmbH

    Niehl Plant, building Imbert 479

    Henry-Ford-Straße 1

    50735 Colonia

    GERMANIA

    10)

    Automobile Dacia SA

    Guyancourt

    1 avenue du Golf

    78288 Guyancourt Cedex

    FRANCIA

    11)

    Daimler AG

    Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

    HPC F403

    70327 Stoccarda

    GERMANIA

    12)

    Dongfeng Motor Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Giotti Victoria srl

    srl Via Pisana 11/a 50021

    Barberino Val d'Elsa (Firenze)

    ITALIA

    13)

    DR Motor Company SpA

    SS 85 Venafrana km 37,500

    86070 Macchia d'Isernia (IS)

    ITALIA

    14)

    Esagono Energia srl

    Via Puecher 9

    20060 Pozzuolo Martesana (MI)

    ITALIA

    15)

    FCA Italy SpA Fiat Group Automobiles SpA

    Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

    C.so Settembrini, 40

    10135 Torino

    ITALIA

    16)

    Ford Motor Company of Australia Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Ford Werke GmbH

    Niehl Plant, building Imbert 479

    Henry-Ford-Straße 1

    50735 Colonia

    GERMANIA

    17)

    Ford Motor Company

    Niehl Plant, building Imbert 479

    Henry-Ford-Straße 1

    50735 Colonia

    GERMANIA

    18)

    Ford Werke GmbH

    Niehl Plant, building Imbert 479

    Henry-Ford-Straße 1

    50735 Colonia

    GERMANIA

    19)

    Fuji Heavy Industries Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Subaru Europe NV/SA

    Leuvensesteenweg 555 B/8

    1930 Zaventem

    BELGIO

    20)

    Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Daimler AG

    Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

    HPC F403

    70327 Stoccarda

    GERMANIA

    21)

    Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Daimler AG

    Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

    HPC F403

    70327 Stoccarda

    GERMANIA

    22)

    LLC Automobile Plant Gaz

    Poe 2

    60502

    Lähte Tartumaa

    ESTONIA

    23)

    GM Korea Company

    Adam Opel AG

    Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

    65423 Rüsslesheim

    GERMANIA

    24)

    GAC Gonow Auto Co. Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Gonow Europe srl

    Via Ottaviano 42

    00192 Roma

    ITALIA

    25)

    Great Wall Motor Company Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    International Motors Limited

    I.M. House South Drive

    Coleshill B46 1DF

    REGNO UNITO

    26)

    Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    URSUS SA Lublin,

    ul. Frezerów 7,

    20-952 Lublin,

    POLONIA

    27)

    Honda Motor Co., Ltd.

    470 London Road

    Slough Berkshire

    SL3 8QY

    REGNO UNITO

    28)

    Honda of the UK Manufacturing Ltd.

    470 London Road

    Slough Berkshire

    SL3 8QY

    REGNO UNITO

    29)

    Hyundai Motor Company

    Rappresentato nell'Unione da:

    Hyundai Motor Europe GmbH

    Kaiserleipromenade 5

    63067 Offenbach

    GERMANIA

    30)

    Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Hyundai Motor Europe GmbH

    Kaiserleipromenade 5

    63067 Offenbach

    GERMANIA

    31)

    Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

    Kaiserleipromenade 5

    63067 Offenbach

    GERMANIA

    32)

    Hyundai Motor India Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Hyundai Motor Europe GmbH

    Kaiserleipromenade 5

    63067 Offenbach

    GERMANIA

    33)

    Isuzu Motors Limited

    Rappresentato nell'Unione da:

    Isuzu Motors Europe NV

    Bist 12

    2630 Aartselaar

    BELGIO

    34)

    IVECO SpA

    Via Puglia 35

    10156 Torino

    ITALIA

    35)

    Jaguar Land Rover Limited

    Abbey Road

    Whitley

    Coventry CV3 4LF

    REGNO UNITO

    36)

    KIA Motors Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Kia Motors Europe GmbH

    Theodor-Heuss-Allee 11

    60486 Francoforte sul Meno

    GERMANIA

    37)

    KIA Motors Slovakia S.r.o.

    Theodor-Heuss-Allee 11

    60486 Francoforte sul Meno

    GERMANIA

    38)

    LADA Automobile GmbH

    Erlengrund 7-11

    21614 Buxtehude

    GERMANIA

    39)

    LADA France SAS

    13 Route Nationale 10

    78310 Coignières

    FRANCIA

    40)

    Magyar Suzuki Corporation Ltd.

    Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

    64625 Bensheim

    GERMANIA

    41)

    Mahindra & Mahindra Ltd.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Mahindra Europe srl

    Via Cancelliera 35

    00040 Ariccia (Roma)

    ITALIA

    42)

    Mazda Motor Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Mazda Motor Europe GmbH

    European R&D Centre

    Hiroshimastr 1

    D-61440 Oberursel/Ts

    GERMANIA

    43)

    M.F.T.B.C.

    Rappresentato nell'Unione da:

    Daimler AG

    Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

    HPC F403

    70327 Stoccarda

    GERMANIA

    44)

    Mia Electric SAS

    45 rue des Pierrières

    BP 60324

    79143 Cerizay Cedex

    FRANCIA

    45)

    Mitsubishi Motors Corporation MMC

    Rappresentato nell'Unione da:

    Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

    Mitsubishi Avenue 21

    6121 SG Born

    PAESI BASSI

    46)

    Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

    Mitsubishi Avenue 21

    6121 SG Born

    PAESI BASSI

    47)

    Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

    Rappresentato nell'Unione da:

    Mitsubishi Motors Europe BV MME

    Mitsubishi Avenue 21

    6121 SG Born

    PAESI BASSI

    48)

    Nissan International SA

    Rappresentato nell'Unione da:

    Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

    Avenue des Arts/Kunstlaan 40

    1040 Bruxelles

    BELGIO

    49)

    Adam Opel AG

    Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

    65423 Rüsslesheim

    GERMANIA

    50)

    Piaggio & C SpA

    Viale Rinaldo Piaggio 25

    56025 Pontedera (PI)

    ITALIA

    51)

    Renault SAS

    Guyancourt

    1 avenue du Golf

    78288 Guyancourt Cedex

    FRANCIA

    52)

    Renault Trucks

    99 Route de Lyon TER L10 0 01

    69802 Saint Priest Cedex

    FRANCIA

    53)

    Ssangyong Motor Company

    Rappresentato nell'Unione da:

    SsangYong Motor Europe Office

    Herriotstrasse 1

    60528 Francoforte sul Meno

    GERMANIA

    54)

    Suzuki Motor Corporation

    Rappresentato nell'Unione da:

    Suzuki Deutschland GmbH

    Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

    64625 Bensheim

    GERMANIA

    55)

    Tata Motors Limited

    Rappresentato nell'Unione da:

    Tata Motors European Technical Centre Plc.

    Internal Automotive Research Centre

    Università di Warwick

    Coventry CV4 7AL

    REGNO UNITO

    56)

    Toyota Motor Europe NV/SA

    Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

    1140 Bruxelles

    BELGIO

    57)

    Toyota Caetano Portugal SA

    Avenida Vasco de Gama 1410

    4431-956 Vila Nova de Gaia

    PORTOGALLO

    58)

    Volvo Car Corporation

    VAK building Assar Gabrielssons väg

    SE-405 31 Göteborg

    SVEZIA

    59)

    Raggruppamento per Daimler AG

    Mercedesstr 137/1

    Zimmer 229

    70546 Stoccarda

    GERMANIA

    60)

    Raggruppamento per FCA Italy SpA

    Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

    C.so Settembrini, 40

    10135 Torino

    ITALIA

    61)

    Raggruppamento per Ford Werke GmbH

    Neihl Plant, building Imbert 479

    Henry-Ford-Straße 1

    50735 Colonia

    GERMANIA

    62)

    Raggruppamento per General Motors

    Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

    65423 Rüsslesheim

    GERMANIA

    63)

    Raggruppamento per Kia

    Theodor-Heuss-Allee 11

    60486 Francoforte sul Meno

    GERMANIA

    64)

    Raggruppamento per Mitsubishi Motors

    Mitsubishi Avenue 21

    6121 SG Born

    PAESI BASSI

    65)

    Raggruppamento Renault

    1 Avenue du Golf

    78288

    Guyancourt Cedex

    FRANCIA

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

    Per la Commissione

    Miguel ARIAS CAÑETE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Tabella 1

    Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    Nome del costruttore

    Raggruppamenti e deroghe

    Numero di immatricolazioni

    MEDIA di CO2 (70 %) corretta

    Obiettivo per le emissioni specifiche

    Scostamento dall'obiettivo

    Scostamento dall'obiettivo modificato

    Massa media

    MEDIA di CO2 (100 %)

    ALKE SRL

     

    16

    0,000

    222,482

    – 222,482

    – 222,482

    2 216,56

    0,000

    AUTOMOBILES CITROEN

     

    154 961

    127,146

    160,663

    – 33,517

    – 33,517

    1 551,84

    148,026

    AUTOMOBILES PEUGEOT

     

    154 473

    124,856

    160,399

    – 35,543

    – 35,543

    1 549,00

    146,894

    AVTOVAZ JSC

    P7

    77

    210,189

    137,116

    73,073

    72,997

    1 298,64

    214,805

    BLUECAR SAS

     

    121

    0,000

    133,522

    – 133,522

    – 133,522

    1 260,00

    0,000

    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

     

    2 422

    129,180

    177,329

    – 48,149

    – 48,149

    1 731,04

    141,416

    BMW M GmbH

     

    243

    142,347

    190,631

    – 48,284

    – 48,284

    1 874,07

    150,222

    CHRYSLER GROUP LLC

    P2

    1 318

    200,728

    210,825

    – 10,097

    – 20,813

    2 091,21

    211,988

    CNG-TECHNIK GmbH

    P3

    621

    116,949

    152,149

    – 35,200

    – 35,200

    1 460,29

    125,337

    AUTOMOBILE DACIA SA

    P7

    21 978

    120,885

    135,623

    – 14,738

    – 14,987

    1 282,59

    132,196

    DAIMLER AG

    P1

    125 357

    187,428

    217,544

    – 30,116

    – 30,151

    2 163,46

    199,685

    DONGFENG MOTOR CORPORATION

    DMD

    324

    153,270

     

     

     

    1 174,41

    162,614

    DR MOTOR COMPANY SRL

    DMD

    2

    254,000

     

     

     

    1 755,00

    254,000

    ESAGONO ENERGIA SRL

    DMD

    2

    0,000

     

     

     

    1 287,50

    0,000

    FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

    P2

    124 796

    141,101

    172,327

    – 31,226

    – 31,230

    1 677,26

    157,616

    FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

    P3

    12 338

    213,167

    219,493

    – 6,326

    – 6,333

    2 184,42

    228,221

    FORD MOTOR COMPANY

    P3

    731

    217,325

    220,629

    – 3,304

    – 3,304

    2 196,63

    231,048

    FORD-WERKE GmbH

    P3

    178 997

    158,184

    189,189

    – 31,005

    – 31,028

    1 858,57

    175,294

    FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

    DMD

    52

    150,500

     

     

     

    1 585,31

    157,154

    MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION

    P1

    723

    235,611

    245,321

    – 9,710

    – 9,710

    2 462,14

    241,080

    MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

    P1

    4

    236,000

    241,960

    – 5,960

    – 5,960

    2 426,00

    237,750

    LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

    DMD

    4

    274,000

     

     

     

    2 271,25

    290,750

    GM KOREA COMPANY

    P4

    29

    142,400

    171,736

    – 29,336

    – 29,336

    1 670,90

    154,862

    GONOW AUTO CO LTD

    D

    74

    161,000

    175,000

    – 14,000

    – 14,000

    1 138,99

    173,419

    GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

    DMD

    279

    182,482

     

     

     

    1 760,34

    195,645

    HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO. Ltd

    DMD

    15

    205,200

     

     

     

    1 705,20

    214,800

    HONDA MOTOR CO LTD

     

    11

    147,571

    192,340

    – 44,769

    – 44,769

    1 892,45

    174,727

    HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

     

    237

    143,721

    165,215

    – 21,494

    – 21,494

    1 600,78

    154,270

    HYUNDAI MOTOR COMPANY

     

    1 375

    145,133

    179,341

    – 34,208

    – 34,208

    1 752,68

    163,534

    HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

     

    782

    107,751

    112,806

    – 5,055

    – 5,055

    1 037,25

    109,752

    HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

     

    1 285

    134,567

    150,479

    – 15,912

    – 15,912

    1 442,33

    142,786

    HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

     

    3

    110,000

    121,029

    – 11,029

    – 11,029

    1 125,67

    111,333

    ISUZU MOTORS LIMITED

     

    10 810

    192,379

    207,105

    – 14,726

    – 14,726

    2 051,22

    200,433

    IVECO SpA

     

    31 381

    218,029

    244,542

    – 26,513

    – 26,513

    2 453,76

    228,131

    JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    D

    14 517

    255,021

    276,930

    – 21,909

    – 21,909

    2 030,51

    267,020

    KIA MOTORS CORPORATION

    P5

    1 378

    121,285

    145,127

    – 23,842

    – 23,842

    1 384,79

    132,739

    KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

    P5

    403

    116,418

    152,246

    – 35,828

    – 35,828

    1 461,34

    129,288

    LADA AUTOMOBILE GmbH

    DMD

    55

    218,842

     

     

     

    1 236,35

    220,745

    LADA FRANCE

    P7

    13

    179,000

    141,392

    37,608

    37,608

    1 344,62

    179,000

    MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

    DMD

    204

    114,063

     

     

     

    1 283,70

    118,029

    MAHINDRA & MAHINDRA LTD

    DMD

    178

    205,573

     

     

     

    2 099,21

    210,539

    MAZDA MOTOR CORPORATION

    DMD

    335

    132,235

     

     

     

    1 715,02

    152,313

    M.F.T.B.C.

    P1

    6

    237,750

    220,725

    17,025

    17,025

    2 197,67

    242,167

    MIA ELECTRIC SAS

     

    9

    0,000

    100,094

    – 100,094

    – 100,094

    900,56

    0,000

    MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

    P6/D

    2 368

    192,202

    210,000

    – 17,798

    – 17,798

    1 971,60

    202,592

    MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

    P6/D

    430

    203,641

    210,000

    – 6,359

    – 6,359

    2 060,83

    208,040

    MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

    P6/D

    9 711

    202,875

    210,000

    – 7,125

    – 7,125

    1 955,90

    206,504

    NISSAN INTERNATIONAL SA

     

    39 343

    140,282

    191,926

    – 51,644

    – 51,644

    1 888,00

    184,325

    ADAM OPEL AG

    P4

    77 322

    156,975

    177,176

    – 20,201

    – 20,201

    1 729,40

    172,516

    PIAGGIO & C SpA

    D

    2 285

    115,871

    155,000

    – 39,129

    – 39,129

    1 093,36

    145,090

    RENAULT SAS

    P7

    204 847

    114,825

    166,494

    – 51,669

    – 51,822

    1 614,54

    149,052

    RENAULT TRUCKS

     

    7 682

    214,930

    245,610

    – 30,680

    – 30,680

    2 465,25

    225,265

    SSANGYONG MOTOR COMPANY

    D

    741

    197,079

    210,000

    – 12,921

    – 12,921

    2 064,60

    203,709

    SUZUKI MOTOR CORPORATION

    DMD

    190

    158,421

     

     

     

    1 231,19

    162,100

    TATA MOTORS LIMITED

     

    77

    191,358

    209,026

    – 17,668

    – 17,668

    2 071,87

    193,169

    TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

     

    28 016

    181,199

    195,431

    – 14,232

    – 14,360

    1 925,69

    192,592

    TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

    DMD

    662

    256,985

     

     

     

    1 940,61

    259,695

    VOLVO CAR CORPORATION

     

    2 406

    142,776

    183,178

    – 40,402

    – 40,402

    1 793,94

    158,808


    Tabella 2

    Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    Nome del raggruppamento di costruttori

    Raggruppamento

    Numero di immatricolazioni

    MEDIA di CO2 (70 %) corretta

    Obiettivo per le emissioni specifiche

    Scostamento dall'obiettivo

    Scostamento dall'obiettivo modificato

    Massa media

    MEDIA di CO2 (100 %)

    DAIMLER

    P1

    126 090

    187,577

    217,704

    – 30,127

    – 30,160

    2 165,18

    199,926

    FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

    P2

    126 114

    141,520

    172,730

    – 31,210

    – 31,253

    1 681,59

    158,184

    FORD-WERKE GmbH

    P3

    192 687

    160,689

    191,129

    – 30,440

    – 30,467

    1 879,43

    178,734

    GENERAL MOTORS

    P4

    77 351

    156,966

    177,174

    – 20,208

    – 20,208

    1 729,38

    172,510

    KIA

    P5

    1 781

    120,066

    146,738

    – 26,672

    – 26,672

    1 402,11

    131,958

    MITSUBISHI MOTORS

    P6/D

    12 509

    200,650

    210,000

    – 9,350

    – 9,350

    1 962,48

    205,817

    RAGGRUPPAMENTO RENAULT

    P7

    226 915

    113,870

    163,493

    – 49,623

    – 49,771

    1 582,27

    147,444

    Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

    Colonna A:

    Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, la denominazione registrata presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

    Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

    Colonna B:

    «D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2014.

    «DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

    «P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

    Colonna C:

    «Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

    Colonna D:

    «Emissioni medie di CO2 (70 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido per la massa e per le emissioni di CO2.

    Colonna E:

    «Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

    Colonna F:

    «Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, le emissioni specifiche medie di CO2 sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

    Colonna G:

    «Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

    Errore

    =

    valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

    AC1

    =

    le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

    TG1

    =

    l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

    AC2

    =

    le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

    TG2

    =

    l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

    Colonna I:

    «Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.


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