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Document 32015D2038

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

GU L 298 del 14.11.2015, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2038/oj

14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2038 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica di Corea (di seguito «Corea del Sud») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud. Il parere tecnico ha rilevato una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali nella Corea del Sud e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali nella Corea del Sud, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (legge sui servizi finanziari d'investimento e sui mercati dei capitali del 2013 — FSCMA) e nella relativa regolamentazione accessoria di esecuzione.

(7)

Le controparti centrali sono autorizzate dalla Financial Services Commission (Commissione dei servizi finanziari — FSC). L'FSC accorda l'autorizzazione a prestare servizi di compensazione se ha potuto accertare, tra l'altro, che la controparte centrale: dispone di un capitale proprio equivalente al minimo stabilito dalla legge, di un piano economico adeguato e solido e di risorse umane, attrezzature informatiche e altre installazioni materiali atte a tutelare gli investitori e a svolgere attività di compensazione; non annovera tra il personale nessun membro esautorato in applicazione dell'FSCMA; ha predisposto un sistema atto a scongiurare conflitti d'interesse e ha azionisti che detengono congrue capacità finanziarie e godono di una buona situazione finanziaria e di una buona reputazione sociale. L'FSC può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle condizioni che reputa necessarie per assicurare una gestione sana della controparte centrale e il mantenimento di una situazione ordinata sul mercato. Le controparti centrali autorizzate sono quindi soggette alla vigilanza su base continuativa dell'FSC e, in virtù della Bank of Korea Act (legge sulla Banca di Corea), al controllo della banca centrale sudcoreana.

(8)

L'FSC ha manifestato l'intenzione di valutare le infrastrutture dei mercati finanziari sudcoreane in base alle norme internazionali definite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS) (2) e dall'International Organization of Securities Commission (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO). A marzo 2015 l'FSC ha emanato il Business Guideline for Financial Market Infrastructures (indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari), nel quale ha stabilito le norme specifiche che vincolano le infrastrutture dei mercati finanziari nello svolgimento delle attività previste dall'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria. L'indirizzo ha riorganizzato in 14 principi, in funzione delle circostanze nazionali, i 24 principi fondamentali dei PFMI e ne prescrive nel dettaglio le modalità di esecuzione. A dicembre 2012 la Banca di Corea ha modificato la Regulation on the Operation and Management of Payment and Settlement Systems (regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento) per adottare i PFMI come parametri di controllo.

(9)

L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria impone inoltre alle controparti centrali di adottare le regole e procedure interne necessarie per il corretto funzionamento dei suoi sistemi di compensazione e di regolamento. Le disposizioni dell'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria, l'indirizzo e la regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento trovano pertanto attuazione nelle regole e procedure interne delle stanze di compensazione. A norma dell'FSCMA qualsiasi revisione dello statuto o delle regole e procedure interne di una controparte centrale è subordinata all'approvazione dell'FSC.

(10)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud presentano una struttura a due livelli. L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria fissa le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione nella Corea del Sud. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti nella Corea del Sud. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali devono sottoporre le regole e procedure interne all'approvazione dell'FSC conformemente all'indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari. Le regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti nella Corea del Sud.

(11)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali nella Corea del Sud dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(12)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate nella Corea del Sud ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(13)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili a tali controparti centrali, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nella Corea del Sud e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(15)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

L'FSC è competente della fissazione e attuazione delle norme di vigilanza e dell'ispezione ed esame degli enti finanziari. In quanto autorità prima di vigilanza sulle controparti centrali, l'FSC dispone nei loro confronti di un potere generale di controllo e di sanzione, compresi tra l'altro il potere di revocarne la licenza, il potere di sospenderne e trasferirne le attività e il potere di imporre loro sanzioni. Della vigilanza corrente è responsabile il Financial Supervisory Service (servizio di vigilanza finanziaria — FSS), che agisce sotto il controllo dell'FSC. Le controparti centrali sono sottoposte a ispezioni semestrali, ciascuna della durata di quattro settimane, e, su richiesta dell'autorità di vigilanza, a ispezioni straordinarie. L'FSS effettua il monitoraggio continuo dell'osservanza da parte delle controparti centrali dei requisiti in materia di gestione dei rischi mediante procedure di sorveglianza e di esame basato sul rischio, compreso il test dei requisiti prudenziali. Inoltre, uno degli obiettivi principali del controllo che la Banca di Corea esercita sulle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud è garantirne la sicurezza e l'efficienza. Il controllo si esplica nella valutazione delle informazioni sulle controparti centrali, nella loro valutazione biennale a fronte dei PFMI e nella richiesta di apportare i miglioramenti ritenuti necessari. La Banca di Corea ha il potere d'imporre l'introduzione di tali miglioramenti, ottenendo l'accordo del Monetary Policy Committee (comitato di politica monetaria) quando si tratta di miglioramenti consistenti.

(17)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(18)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(19)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati OTC nella Corea del Sud devono ottenere l'approvazione dell'FSC.

(20)

Detta approvazione è subordinata alla vigenza, nella giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale, di una disciplina normativa sufficientemente rigorosa e analoga al regime giuridico e di vigilanza applicabile nella Corea del Sud. Prima che la domanda della controparte centrale di un paese terzo possa ottenere l'approvazione è altresì necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione fra l'autorità sudcoreana e l'autorità competente del paese terzo.

(21)

Andrebbe pertanto considerato che la procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo sudcoreano applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati OTC nella Corea del Sud prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(22)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(23)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili nella Corea del Sud alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(24)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud previste dalla Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (legge sui servizi finanziari d'investimento e sui mercati dei capitali del 2013) e relativa regolamentazione accessoria, integrata dal Business Guideline for Financial Market Infrastructures (indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari) e dalla Regulation on the Operation and Management of Payment and Settlement Systems (regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento) e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato — CPMI).


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