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Document 32015R1609
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1609 of 24 September 2015 approving propiconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 7 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 249 del 25.9.2015, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1609 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2015
che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il propiconazolo. |
(2) |
Il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 6 novembre 2013. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 7 e contenenti propiconazolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni. |
(7) |
Poiché il propiconazolo soddisfa i criteri per essere ritenuto molto persistente (vP) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per essere classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli trattati con propiconazolo o contenenti tale principio attivo dovrebbero essere adeguatamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
(8) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||
Propiconazolo |
Denominazione IUPAC: 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo N. CE: 262-104-4 N. CAS: 60207-90-1 |
960 g/kg |
1o dicembre 2016 |
30 novembre 2026 |
7 |
La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con propiconazolo o contenente tale principio attivo deve assicurare che l'etichetta dell'articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.