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Document 32015R1609

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 249 del 25.9.2015, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1609/oj

25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1609 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il propiconazolo.

(2)

Il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 6 novembre 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 7 e contenenti propiconazolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il propiconazolo soddisfa i criteri per essere ritenuto molto persistente (vP) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per essere classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli trattati con propiconazolo o contenenti tale principio attivo dovrebbero essere adeguatamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Propiconazolo

Denominazione IUPAC:

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo

N. CE: 262-104-4

N. CAS: 60207-90-1

960 g/kg

1o dicembre 2016

30 novembre 2026

7

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere definite procedure operative sicure e misure organizzative adeguate. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

considerati i rischi per il comparto suolo le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti devono indicare quali misure vanno adottate per proteggere il suolo in caso di applicazione esterna di miscele preservate per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

(3)

considerati i rischi per il comparto acquatico i prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate su superfici minerali all'esterno, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con propiconazolo o contenente tale principio attivo deve assicurare che l'etichetta dell'articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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