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Dokument 32015R1576
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1576 of 6 July 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of those practices in the wine sector registers
Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
GU L 246 del 23.9.2015, s. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 06/12/2019; abrog. impl. da 32019R0934
23.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1576 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato risoluzioni che consentono tre nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV. |
(2) |
Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Per questo motivo, le tre nuove pratiche enologiche dovrebbero essere indicate nei registri, ossia il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, l'impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone e l'impiego di cloruro d'argento (le ultime due sostanze sono coadiuvanti tecnologici). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Al primo comma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:
«x) |
trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo; |
y) |
impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone; |
z) |
impiego di cloruro d'argento.» |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
ALLEGATO
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:
1) |
nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 53, 54 e 55:
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2) |
sono aggiunte le seguenti appendici 19, 20 e 21: «Appendice 19 Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino. Prescrizioni:
Appendice 20 Prescrizioni per i copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP) La finalità dell'uso dei PVI/PVP è prevenire i difetti provocati dal tenore di metalli troppo elevato e ridurre l'elevata concentrazione indesiderata di metalli. Prescrizioni:
Appendice 21 Prescrizioni per il cloruro d'argento Il cloruro d'argento è utilizzato per il trattamento dei vini allo scopo di eliminare odori anomali legati alla fermentazione e allo stoccaggio (causati da reazioni di riduzione caratterizzate dalla presenza di idrogeno solforato e di tioli). Prescrizioni:
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