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Document 32015R1491

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1491 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «virginiamicina» (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 231 del 4.9.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1491/oj

4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1491 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «virginiamicina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 è determinato in un regolamento il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico.

(2)

La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (2) della Commissione contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

La virginiamicina non figura in detta tabella.

(4)

Una domanda per la determinazione degli LMR per la virginiamicina nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

(5)

L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di fissare un LMR per la virginiamicina nel pollo, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, a condizione che tale sostanza non sia utilizzata per gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per la virginiamicina dal pollo al pollame.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Virginiamicina

Virginiamicina fattore S1

Pollame

10 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

60 μg/kg

Muscolo

Pelle e grasso

Fegato

Rene

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano

Agenti antinfettivi/Antibiotici»


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