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Document 32015R1414

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 220 del 21.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1414/oj

21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1414 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.

(2)

L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nello specifico una modifica del contenuto dell'additivo nel mangime completo.

(5)

Nel suo parere del 22 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il contenuto precedente di bisolfato di sodio come regolatore di acidità e come composto aromatizzante dovrebbe essere modificato secondo i nuovi dati ricevuti.

(6)

Al fine di consentire l'uso del bisolfato di sodio nelle nuove condizioni di impiego proposte, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012.

(7)

La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

(3)  EFSA Journal 2014; 12(6):3731.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


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