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Document 32015D1056

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionali o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi [notificata con il numero C(2015) 4407] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 171 del 2.7.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1056/oj

    2.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 171/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1056 DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 2015

    relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionali o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi

    [notificata con il numero C(2015) 4407]

    (I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), come integrato nell'accordo e in particolare nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3).

    (2)

    Con la decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE (4) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

    (3)

    La Svizzera ha presentato alla Commissione il piano di prestazione a livello di FAB, in questo caso il FAB dell'Europa centrale («FABEC»), il 30 giugno 2014. Per la valutazione dello stesso, la Commissione si è basata sulle informazioni presentate nel piano di prestazione.

    (4)

    L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

    (5)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello di UE. Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

    (6)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un contesto economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione, per i seguenti motivi.

    (7)

    Per quanto riguarda la Svizzera, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo l'1,0 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,6 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione dei costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 26,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta degli Stati membri che presentano un contesto economico e operativo simile a quello della Svizzera e superiore di circa il 41 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

    (8)

    È opportuno pertanto che la Commissione formuli delle raccomandazioni in merito alle misure necessarie che la Svizzera dovrebbe adottare al fine di garantire che l'autorità nazionale di vigilanza proponga obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. Spetta poi alla Svizzera adottare gli obiettivi prestazionali rivisti e comunicarli alla Commissione entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

    (9)

    Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che gli obiettivi prestazionali rivisti siano almeno conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. La revisione degli obiettivi prestazionali dovrebbe tenere conto delle misure correttive o di attenuazione intese ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento FAB pertinenti, specificati nel piano operativo della rete.

    (10)

    Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, per quanto riguarda la Svizzera è necessario che gli obiettivi prestazionali relativi all'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta siano rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento.

    (11)

    È inoltre necessario che la revisione degli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica comporti anche una revisione delle previsioni di traffico pertinenti su cui si basano tali obiettivi. Per quanto concerne la Svizzera è opportuno che le unità di servizio previste siano aumentate nel corso del secondo periodo di riferimento, alla luce dell'aumento del traffico osservato nel 2014.

    (12)

    La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alle raccomandazioni di cui alla presente decisione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 e dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione del FABEC presentato dalla Svizzera ai sensi del Regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, elencati nell'allegato, sono incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

    Articolo 2

    La Svizzera, per quanto riguarda il FABEC, dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che l'autorità di vigilanza nazionale proponga obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, conformemente agli articoli 3 e 4.

    Articolo 3

    Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione relativo alla capacità presentati dalla Svizzera per quanto riguarda il FABEC dovrebbero essere rivisti al ribasso. Tali obiettivi dovrebbero essere almeno conformi ai rispettivi valori di riferimento FAB definiti nel piano operativo della rete. La revisione degli obiettivi prestazionali dovrebbe tenere conto delle misure correttive o di attenuazione intese ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento FAB pertinenti, specificati nel piano operativo della rete.

    Articolo 4

    Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale concernente l'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Svizzera per quanto riguarda il FABEC dovrebbero essere rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento. Tale revisione al ribasso dovrebbe includere una riduzione dei costi determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e una revisione delle previsioni di traffico espressa in termini di unità di servizio.

    Articolo 5

    La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2015

    Per la Commissione

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

    (2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

    (4)  Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


    ALLEGATO

    Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004 giudicati incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

    Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo

    STATO MEMBRO

    FAB

    OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    [Belgio/Lussemburgo]

    FAB EC

    0,48

    0,49

    0,48

    0,47

    Coerente (0,43)

    [Francia]

    [Germania]

    [Paesi Bassi]

    Svizzera

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

    Legenda:

    Legenda

    Voce

    Unità

    (A)

    Totale dei costi determinati di rotta

    (in divisa nazionale e in termini nominali)

    (B)

    Tasso d'inflazione

    (%)

    (C)

    Indice di inflazione

    (100 = 2009)

    (D)

    Totale dei costi determinati di rotta

    (in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

    (E)

    Unità di servizi di rotta totali

    (numero delle unità di servizio TSU)

    (F)

    Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta

    (in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

    FAB EC

    Zona tariffaria: Svizzera — Valuta: CHF

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    155 368 493

    156 819 377

    158 799 337

    159 144 368

    160 894 397

    (B)

    0,5 %

    1,0 %

    1,0 %

    1,0 %

    1,0 %

    (C)

    100,8

    101,8

    102,8

    103,9

    104,9

    (D)

    154 139 443

    154 038 465

    154 438 925

    153 242 061

    153 393 253

    (E)

    1 418 755

    1 428 660

    1 440 060

    1 454 424

    1 470 383

    (F)

    108,64

    107,82

    107,24

    105,36

    104,32


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