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Document 22015D1048

Decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, Adozione del regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1048]

GU L 167 del 1.7.2015, p. 88–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1048/oj

1.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/88


DECISIONE N. 4/2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 16 maggio 2014

Adozione del regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1048]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»), firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 284, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 284 dell'accordo prevede che una parte possa chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione relativa al commercio e allo sviluppo sostenibile per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni governative di cui all'articolo 283 dell'accordo.

(2)

Durante la sua prima riunione il comitato per il commercio adotta il regolamento interno per il funzionamento del gruppo di esperti.

(3)

Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il regolamento interno del gruppo di esperti è adottato come da allegato.

2.

La presente decisione entra in vigore il 7 ottobre 2014

Fatto a Lima, il 16 maggio 2014

Per il Comitato per il commercio

Ministro del commercio, dell'industria e del turismo della Colombia

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissario per il commercio della Commissione europea

Karel DE GUCHT

Ministro del commercio estero e del turismo del Perù

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI DEL TITOLO «COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE»

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Nel titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo e ai fini del presente regolamento interno s'intende per:

a)   «accordo»: l'accordo commerciale tra il Perù e la Colombia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 26 giugno 2012;

b)   «giorno»: un giorno di calendario;

c)   «esperto»: una persona in possesso di perizia specifica in merito agli ambiti oggetto del titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile), adatta a essere designata a prestare servizio in un gruppo di esperti, ai sensi dell'articolo 284 dell'accordo;

d)   «gruppo di esperti»: un gruppo convocato secondo le procedure di cui all'articolo 284 dell'accordo;

e)   «parte della procedura»: una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti;

f)   «parte richiedente»: qualsiasi parte impegnata nelle consultazioni che chiede la convocazione di un gruppo di esperti ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 1, dell'accordo.

2.

La parte richiedente è incaricata degli aspetti logistici del procedimento, salvo altrimenti concordato. Le parti della procedura suddividono in parti uguali i costi derivanti dall'organizzazione di una procedura del gruppo di esperti, comprese le spese degli esperti. Le parti della procedura possono tuttavia decidere che tali costi, a eccezione delle spese degli esperti, siano distribuiti in modo diverso, tenendo conto delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono essere considerate rilevanti.

NOTIFICHE

3.

Le parti trasmettono ogni richiesta di convocazione del gruppo di esperti, oppure qualsiasi avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.

4.

Ciascuna delle parti della procedura deve fornire all'altra parte e a ciascuno dei membri del gruppo di esperti una copia delle proprie comunicazioni scritte. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico.

5.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al gruppo di esperti possono essere corretti presentando un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.

Ai fini del calcolo dei termini di cui agli articoli 284 e 285 dell'accordo e al presente regolamento, si considera che il termine inizi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'avviso, della comunicazione scritta o di un altro documento. Se l'ultimo giorno di tale termine è un giorno festivo o un giorno non lavorativo per una delle parti della procedura, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni festivi o i giorni non lavorativi durante il periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo di tale periodo.

7.

Qualora una parte della procedura riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI ESPERTI

8.

Se a norma dell'articolo 284 dell'accordo il presidente è estratto a sorte dall'elenco delle persone non cittadini di alcuna delle parti dell'accordo, i rappresentanti di entrambe le parti della procedura sono invitati con il dovuto anticipo a presenziare al sorteggio.

9.

Le parti della procedura notificano agli esperti la loro nomina.

10.

Un esperto nominato secondo la procedura stabilita dall'articolo 284 dell'accordo notifica la propria accettazione al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile entro cinque giorni dalla data in cui è stato informato della sua nomina.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI ESPERTI

11.

Salvo diverso accordo tra le parti della procedura, queste ultime si riuniscono con il gruppo di esperti entro quattordici giorni dalla data della sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il gruppo di esperti ritengono opportuno affrontare.

12.

a)

Salvo diverso accordo tra le parti della procedura, entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

«esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del titolo “Commercio e sviluppo sostenibile”, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e pubblicare una relazione in conformità dell'articolo 285 del titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo, formulando raccomandazioni per affrontare la questione in modo soddisfacente.»

b)

Le parti della procedura devono notificare il mandato concordato al gruppo di esperti entro due giorni dal raggiungimento dell'accordo.

COMUNICAZIONI

13.

Le parti della procedura possono trasmettere comunicazioni al gruppo di esperti in ogni fase del processo. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli articoli 269 e 270 dell'accordo.

14.

Dopo aver stabilito l'elenco delle istituzioni, delle organizzazioni e delle persone cui intende chiedere informazioni, il gruppo di esperti lo trasmette alle parti della procedura per informazione. Il gruppo di esperti informa le parti della procedura di tutte le istituzioni, organizzazioni, o persone che sceglie in un secondo tempo di contattare, nonché di quelle che gli presentano comunicazioni di loro iniziativa.

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI ESPERTI

15.

Il presidente del gruppo di esperti presiede tutte le riunioni. Il gruppo di esperti può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo riguardanti i procedimenti.

16.

Il presidente informa le parti della procedura in merito alle decisioni amministrative; tali decisioni amministrative si applicano salvo altrimenti concordato dalle parti della procedura.

17.

Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o dal presente regolamento interno, il gruppo di esperti può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

18.

Solo i membri del gruppo di esperti possono partecipare ai suoi lavori.

19.

La stesura delle relazioni del gruppo di esperti è di sua esclusiva competenza e non può essere delegata.

20.

Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del presente regolamento interno, qualora sorga una questione procedurale non contemplata da tali disposizioni, il gruppo di esperti può adottare le proprie procedure per affrontare tale questione. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo o del presente regolamento interno, il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

21.

Il gruppo di esperti, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti della procedura le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. L'adeguamento si applica salvo altrimenti concordato dalle parti della procedura.

22.

A norma degli articoli 284 e 285 dell'accordo e del presente regolamento interno, il gruppo di esperti svolge tutti i procedimenti in modo a suo avviso appropriato, purché le parti della procedura siano trattate in modo paritario e, fatto salvo l'articolo 284, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte della procedura abbia la piena possibilità di esporre le proprie argomentazioni.

23.

A norma degli articoli 284 e 285 dell'accordo e del presente regolamento interno, le parti della procedura possono chiedere di incontrare il gruppo di esperti dopo la presentazione della relazione iniziale e prima della presentazione della relazione finale.

RISERVATEZZA

24.

Ciascuna parte della procedura considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al gruppo di esperti dall'altra parte.

25.

Qualora una parte della procedura trasmetta al gruppo di esperti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte della procedura, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione della versione riservata, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni.

26.

Le comunicazioni scritte al gruppo di esperti si considerano riservate ma vengono fornite alle parti della procedura. Le parti della procedura possono rilasciare dichiarazioni congiunte sulle loro posizioni nella misura in cui non contengano informazioni commerciali riservate.

27.

Il gruppo di esperti si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della procedura contengano informazioni commerciali riservate.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

28.

Le parti della procedura hanno il diritto di presentare e di ricevere comunicazioni scritte nelle lingue di loro scelta.

29.

Ciascuna delle parti della procedura provvede sollecitamente, sostenendo i relativi costi, alla traduzione in inglese e in spagnolo delle sue comunicazioni scritte. Le spese sostenute durante i lavori del gruppo di esperti per i costi di traduzione e interpretazione in o da inglese e spagnolo vengono condivisi dalle parti della procedura. Le spese di interpretazione e traduzione verso o da altre lingue sono sostenute dalla parte richiedente.

30.

Le relazioni del gruppo di esperti sono trasmesse in inglese e spagnolo.

ALTRE DISPOSIZIONI

31.

Il codice di condotta stabilito per l'elenco degli arbitri a norma dell'accordo commerciale si applica anche al gruppo di esperti.


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