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Document 32015D0892

Decisione di esecuzione (UE) 2015/892 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa all'approvazione di un piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in un'azienda che alleva anatre domestiche in Portogallo e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2015) 3745]

C/2015/3745

GU L 146 del 11.6.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/892/oj

11.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/892 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2015

relativa all'approvazione di un piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in un'azienda che alleva anatre domestiche in Portogallo e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2015) 3745]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché sul proprio territorio sia vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, salvo nei casi in cui vengano praticate la vaccinazione d'emergenza o la vaccinazione preventiva conformemente alle condizioni stabilite nelle pertinenti sezioni del capo IX della suddetta direttiva.

(2)

Il capo IX, sezione 3, della direttiva 2005/94/CE, prevede che gli Stati membri possono introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine di lotta contro tale malattia dove ritengano che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del loro territorio, alcuni tipi di allevamento avicolo, alcune categorie di pollame o altri volatili in cattività siano esposti al rischio dell'influenza aviaria.

(3)

In conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, per la vaccinazione del pollame o di altri voltatili in cattività devono essere impiegati unicamente i vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

In Portogallo l'influenza aviaria a bassa patogenicità è stata eradicata. Secondo i risultati di una valutazione del rischio le anatre domestiche da riproduzione di alto valore allevate in un'azienda situata a Vila Nova da Barquinha, nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, sono tuttavia ancora esposte al rischio potenziale di infezione da virus di influenza aviaria, a causa del possibile contatto indiretto con volatili selvatici.

(5)

Il Portogallo ha pertanto sottoposto all'approvazione della Commissione piani consecutivi di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità, il più recente dei quali è stato approvato dalla decisione di esecuzione 2013/651/UE della Commissione (4) ed è stato attuato dal Portogallo fino al 31 luglio 2014.

(6)

Secondo quanto disposto da tale decisione di esecuzione il Portogallo ha presentato una relazione sull'attuazione del summenzionato piano al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Detta relazione ha dimostrato che la circolazione del virus è stata efficacemente impedita negli allevamenti di anatre domestiche vaccinate nonché nelle aziende avicole situate nella zona limitrofa.

(7)

I pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, formulati nel 2005 (5), nel 2007 (6) e nel 2008 (7), hanno confermato che la vaccinazione preventiva costituisce un valido strumento per integrare le misure di lotta contro l'influenza aviaria.

(8)

Il 1o febbraio 2015 il Portogallo ha sottoposto all'approvazione della Commissione un nuovo piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità, da applicarsi fino al 31 dicembre 2020 («il piano di vaccinazione preventiva»).

(9)

Considerando la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il rischio associato al tipo di azienda interessata e il campo di applicazione limitato del piano di vaccinazione preventiva, è opportuno approvare e attuare tale piano fino al 31 dicembre 2020.

(10)

Al fine di individuare una potenziale circolazione silente del virus tra le anatre domestiche vaccinate occorre inoltre sorvegliare e sottoporre a esami di laboratorio le aziende che allevano le anatre domestiche vaccinate e le anatre sentinella non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

(11)

È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione e alla spedizione di anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da tali anatre, in conformità del piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell'azienda in cui va effettuata la vaccinazione preventiva nonché per ragioni di tracciabilità e di logistica, è opportuno che le anatre domestiche vaccinate non lascino detta azienda ma vengano invece abbattute alla fine del loro ciclo riproduttivo, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (8), e vengano eliminate in modo sicuro, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9).

(12)

A norma della decisione 2006/605/CE (10) il Portogallo ha adottato misure supplementari per gli scambi di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.

(13)

Al fine di ridurre l'impatto economico sull'azienda interessata è opportuno concedere alcune deroghe alle restrizioni della movimentazione delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate, a condizione che tale movimentazione non aumenti il rischio di propagazione dell'influenza aviaria, che sia predisposta una sorveglianza ufficiale e che siano rispettate le norme specifiche in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione.

(14)

Affinché la Commissione e gli altri Stati membri possano monitorare l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva in Portogallo, è opportuno che il Portogallo fornisca aggiornamenti periodici al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(15)

Poiché il piano di vaccinazione preventiva dovrebbe essere approvato per diversi anni il Portogallo potrebbe aver bisogno di apportarvi alcuni adeguamenti, quali il numero di anatre domestiche da sottoporre a vaccinazione o il tipo di vaccino da impiegare, nonché una cessazione anticipata della vaccinazione. È pertanto opportuno che la presente decisione preveda che il Portogallo sia tenuto ad informare la Commissione di tali adeguamenti programmati, che potrebbero essere autorizzati dalla Commissione senza procedere a una nuova approvazione del piano o che dovrebbero essere sottoposti a una nuova procedura di approvazione.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure da applicarsi in Portogallo in un'azienda situata nel comune di Vila Nova da Barquinha, regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, in cui viene effettuata una vaccinazione preventiva delle anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina («anatre domestiche») ed esposta al rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria.

Tali misure comprendono:

a)

alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro;

b)

l'eliminazione delle anatre domestiche vaccinate.

2.   La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   È approvato il piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, quale presentato dal Portogallo alla Commissione in data 1o febbraio 2015, da attuarsi nell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2020 («il piano di vaccinazione preventiva»).

2.   La Commissione pubblica il piano di vaccinazione preventiva sul proprio sito web.

Articolo 3

Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato impiegando un vaccino inattivato monovalente, contenente il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato come notificato.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche vaccinate dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a)

rechino una marcatura individuale;

b)

non siano movimentate verso altri allevamenti di pollame all'interno del Portogallo;

c)

non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.

Dopo il periodo di riproduzione tali anatre domestiche sono abbattute presso l'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione in conformità delle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009 e le loro carcasse sono smaltite in modo sicuro in conformità delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Il Portogallo garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a)

siano movimentate solamente verso un incubatoio in Portogallo;

b)

non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate siano movimentate dopo la schiusa solo dall'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, verso un'azienda situata in una zona limitrofa, quale stabilita e individuata dal Portogallo nel piano di vaccinazione preventiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, a condizione che abbiano più di quattro mesi, possono:

a)

essere messe in libertà in Portogallo; oppure

b)

essere spedite dal Portogallo a condizione che:

i)

i risultati degli esami di laboratorio e della sorveglianza previsti nel piano di vaccinazione preventiva siano favorevoli;

ii)

siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione delle anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, che accompagnano le anatre domestiche spedite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di sanità animale della presente partita sono conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/892 della Commissione (*).

Articolo 8

Relazioni e informazioni

1.   Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di notifica della presente decisione e presenta in seguito relazioni annuali in occasione delle riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

2.   Il Portogallo informa la Commissione circa:

a)

le modifiche programmate del piano di vaccinazione preventiva, la cui approvazione è prevista all'articolo 2;

b)

la data di cessazione della vaccinazione preventiva presso l'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3.   La Commissione deve esaminare le modifiche proposte dal Portogallo e:

a)

approvare le modifiche proposte del piano di prevenzione approvato a norma dell'articolo 2; oppure

b)

prevedere una nuova procedura di approvazione del piano di vaccinazione preventiva quale modificato.

Articolo 9

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 10

Destinatari

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/651/EU della Commissione, dell'8 novembre 2013, che approva un piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in un'azienda che alleva anatre domestiche in Portogallo e alcune disposizioni per la loro movimentazione e i relativi prodotti (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 53).

(5)  Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (EFSA Journal (2005) 266, 1-21).

(6)  Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds (EFSA Journal(2007) 489).

(7)  Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (EFSA Journal (2008) 715, 1-161).

(8)  Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(10)  Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 12).


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