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Document 32015D0882

Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

GU L 143 del 9.6.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/882/oj

9.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/11


DECISIONE (PESC) 2015/882 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2015

che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC (1).

(2)

Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che, tra l'altro, impone un embargo sulle armi nei confronti di Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi nonché delle persone ed entità designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014). Ciò lascia impregiudicato il divieto generale di mettere a disposizione risorse economiche, direttamente o indirettamente, a tali persone ed entità, o a beneficio delle stesse.

(3)

L'UNSCR 2216 (2015) sottolinea altresì che gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen possono anche includere le violazioni dell'embargo sulle armi o il fatto di impedire l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

(4)

L'UNSCR 2216 (2015) designa due ulteriori persone da sottoporre alle misure restrittive imposte dai punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/932/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 è rinumerato come articolo 2 bis e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»

;

2)

l'articolo 2 è rinumerato come articolo 2 ter e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»

;

3)

(non riguarda la versione italiana)

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.

2.   Sono vietati:

a)

la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3.   Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.»

.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147).


ALLEGATO

I.

Il titolo dell'allegato della decisione 2014/932/PESC è sostituito dal seguente:

«Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2»

.

II.

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC:

«4.   Abdulmalik al-Houthi

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal Comitato delle sanzioni:

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badredden al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. Data di designazione da parte dell'ONU: 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.»

.

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