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Document 32015D0646

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/2573

    GU L 106 del 24.4.2015, p. 79–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/646/oj

    24.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/79


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/646 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2015

    a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o aprile 2014 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se due prodotti costituiti da colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine siano biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

    (2)

    Secondo le informazioni fornite il primo prodotto scioglie i fanghi organici, riduce i livelli di solfuro di idrogeno e di azoto ammoniacale e depura le acque di stagni e lagune, mentre il secondo accelera l'ossidazione biologica dei rifiuti solidi organici e la biodegradazione, migliora l'efficienza della digestione aerobica, riduce i fanghi organici sul fondo di laghi, stagni e sistemi di raccolta delle acque reflue, e riduce la produzione di gas maleodoranti.

    (3)

    L'effetto collaterale di detti prodotti consiste nella riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici, ma essi non sono destinati a tale scopo, né è stata affermata la possibilità di usarli a tal fine.

    (4)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici, ad essere immesse sul mercato soltanto a tal fine e il cui effetto collaterale è la riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici senza che siano destinate a tale scopo, non costituiscono biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


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