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Document 42015X0421(01)

    Regolamento n. 118 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2015/622]

    GU L 102 del 21.4.2015, p. 67–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/118/oj

    21.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/67


    Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

    Regolamento n. 118 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2015/622]

    Comprendente tutti i testi validi fino a:

    Supplemento 1 della serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 3 novembre 2013

    SOMMARIO

    REGOLAMENTO

    1.

    Campo di applicazione

    2.

    Definizioni Aspetti generali

    3.

    Domanda di omologazione

    4.

    Omologazione

    5.

    Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento e/o la capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento

    6.

    Parte II: omologazione di una componente riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla sua capacità di respingere carburanti o lubrificanti

    7.

    Modifica del tipo ed estensione dell'omologazione

    8.

    Conformità della produzione

    9.

    Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    10.

    CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    11.

    Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

    12.

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    ALLEGATI

    1

    Scheda informativa relativa al veicolo

    2

    Scheda informativa relativa a una componente

    3

    Notifica dell'omologazione di un tipo di veicolo

    4

    Notifica dell'omologazione di un tipo di componente

    5

    Disposizioni relative ai marchi di omologazione

    6

    Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

    7

    Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

    8

    Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

    9

    Prova per determinare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

    1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    1.1.   Il presente regolamento si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, classi II e III (1).

    Le omologazioni vanno rilasciate in conformità a quanto segue:

    1.2.

    Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento.

    1.3.

    Parte II — Omologazione di una componente, riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla sua capacità di respingere carburanti o lubrificanti, montata nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento.

    2.   DEFINIZIONI: ASPETTI GENERALI

    2.1.

    «Fabbricante», indica la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo o delle componenti soggette all'omologazione.

    2.2.

    «Abitacolo», indica un qualsiasi vano destinato ai passeggeri, al conducente e/o a un equipaggio, delimitato dalle superfici, rivolte verso l'interno:

    a)

    del soffitto;

    b)

    del pavimento;

    c)

    delle pareti anteriore, posteriore e laterali;

    d)

    delle porte;

    e)

    della vetratura esterna.

    2.3.

    «Vano motore», indica il compartimento in cui si trova il motore e in cui può essere installato un dispositivo di riscaldamento a combustione.

    2.4.

    «Vano di riscaldamento separato», indica il vano per un dispositivo di riscaldamento a combustione, esterno all'abitacolo e al vano motore.

    2.5.

    «Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricate, forniti a un fabbricante perché li incorpori in un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento o a un'officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione di veicoli.

    2.6.

    «Sedile» indica una struttura che può essere parte integrante o no della struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine si riferisce sia a un sedile individuale sia alla parte di una panchina corrispondente al posto a sedere per un adulto.

    2.7.

    «Gruppo di sedili» indica un sedile a panchina o sedili singoli ma adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati o più avanti rispetto agli ancoraggi posteriori di un altro sedile e quelli posteriori siano allineati o più indietro rispetto agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.

    2.8.

    «Panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.

    2.9.

    «Materiale installato in posizione verticale» indica materiali installati nei vani interni, nel vano motore e in qualsiasi vano di riscaldamento separato del veicolo in modo che la sua pendenza superi il 15 % rispetto alla posizione orizzontale quando il veicolo si trova, con massa in ordine di marcia, su una superficie orizzontale piana e liscia.

    3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

    3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente ai sensi del presente regolamento deve essere presentata dal suo fabbricante.

    3.2.   Essa va corredata di una scheda tecnica conforme al modello di cui all'allegato 1 o all'allegato 2.

    3.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione occorre fornire quanto segue:

    3.3.1.

    In caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

    3.3.2.

    In caso di componenti già omologate: accludere alla domanda di omologazione del veicolo un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del fabbricante delle parti interessate.

    3.3.3.

    In caso di componenti prive di omologazione:

    3.3.3.1.

    campioni, nel numero specificato dagli allegati da 6 a 9, delle componenti usate nei veicoli, rappresentative del tipo da omologare.

    3.3.3.2.

    Occorre inoltre fornire un campione al servizio tecnico, a fini di riferimento futuro.

    3.3.3.3.

    Per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie, ecc. fornire i campioni di cui al paragrafo 3.3.3.1 oltre a un dispositivo completo come sopra indicato.

    3.3.3.4.

    Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

    4.   OMOLOGAZIONE

    4.1.   Si rilascia l'omologazione se il tipo da omologare ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento.

    4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02 corrispondente alla serie di modifiche 02) indicano la serie di modifiche che integra le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di componente quali definiti nel presente regolamento.

    4.3.   Il rilascio o l'estensione dell'omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, con un modulo conforme al modello di cui all'allegato 3 o 4, a seconda, del presente regolamento.

    4.4.   Su tutti i veicoli conformi a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in posizione visibile e facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

    4.4.1.

    un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

    4.4.2.

    il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «I» indicante la parte I del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

    4.4.3.

    Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1; in tal caso, i numeri dei regolamenti ai cui sensi è stata rilasciata l'omologazione, nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, vanno incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

    4.4.4.

    Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.4.5.

    Il marchio di omologazione va apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.

    4.5.   Non è necessaria una marcatura individuale dei materiali di produzione. L'imballaggio nel quale essi vengono consegnati deve essere tuttavia chiaramente contrassegnato con un marchio di omologazione così composto:

    4.5.1.

    un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

    4.5.2.

    il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «II» indicante la parte II del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1;

    4.5.3.

    accanto al cerchio:

    4.5.3.1.

    simboli indicanti la direzione nella quale il materiale può essere installato:

    Image

    per la direzione orizzontale (v. paragrafo 6.2.1);

    Image

    per la direzione verticale (v. paragrafi 6.2.3 e 6.2.4);

    Image

    per le direzioni sia orizzontali che verticali (v. paragrafi 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4).

    4.5.3.2.

    il simbolo «V», indicante che il materiale soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.

    4.5.4.

    Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.6.   Le componenti possono essere contrassegnate con il marchio di omologazione prescritto al paragrafo 4.5.

    4.6.1.   Se marcate, la marcatura delle componenti complete, come sedili, pareti separatorie, vani bagagli, ecc., deve comprendere il simbolo «CD» indicante che la componente è stata omologata come dispositivo completo.

    4.7.   L'allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

    5.   PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DELLE COMPONENTI USATE NELL'ABITACOLO, NEL VANO MOTORE E IN QUALSIASI VANO SEPARATO DI RISCALDAMENTO E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI DA PARTE DEI MATERIALI COIBENTANTI USATI NEL VANO MOTORE E IN UN QUALSIASI VANO SEPARATO DI RISCALDAMENTO

    5.1.   Definizione

    Ai fini della parte I del presente regolamento:

    5.1.1.

    «Tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro in aspetti essenziali quali la designazione del tipo da parte del fabbricante.

    5.2.   Specifiche

    5.2.1.   I materiali usati all'interno e fino a non più di 13 mm oltre l'abitacolo, usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento del veicolo da omologare, devono soddisfare i requisiti della parte II del presente regolamento.

    5.2.2.   I materiali e/o gli accessori utilizzati nell'abitacolo, nel vano motore, in qualsiasi vano separato di riscaldamento e/o in dispositivi omologati come componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.

    5.2.3.   Tali materiali e/o accessori vanno installati solo in modo conforme allo scopo cui sono destinati e alla/e prova/e cui sono stati sottoposti (v. paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7), soprattutto rispetto al loro comportamento alla combustione, alla fusione (direzione orizzontale/verticale) e/o alla loro capacità di respingere carburanti o lubrificanti.

    5.2.4.   Per quanto possibile, l'adesivo usato per fissare un materiale per interni al proprio supporto non deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.

    6.   PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UNA COMPONENTE RIGUARDO AL SUO COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE E/O ALLA SUA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI

    6.1.   Definizioni

    Ai fini della parte II del presente regolamento:

    6.1.1.

    «Tipo di una componente» indica componenti che non differiscono tra loro in aspetti essenziali come:

    6.1.1.1.

    la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

    6.1.1.2.

    l'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, isolamento, ecc.),

    6.1.1.3.

    il/i materiale/i di base (come lana, plastica, gomma, materiali compositi),

    6.1.1.4.

    il numero di strati nel caso di materiali compositi, e

    6.1.1.5.

    altre caratteristiche suscettibili di influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte nel presente regolamento.

    6.1.2.

    «Velocità di combustione» indica il quoziente tra distanza combusta, misurata in conformità agli allegati 6 e/o 8 del presente regolamento, e tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza. È espressa in millimetri al minuto.

    6.1.3.

    «Materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature), non sono considerati materiali compositi.

    6.1.4.

    «Lato esposto» indica la superficie del materiale rivolta verso l'abitacolo, il vano motore o qualsiasi vano separato di riscaldamento quando il materiale è montato all'interno del veicolo.

    6.1.5.

    «Imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme guarniscono il telaio del sedile.

    6.1.6.

    «Rivestimenti interni» indica materiali che (insieme) compongono il rivestimento di superficie e il sottofondo di un tetto, di una parete o del pavimento.

    6.1.7.

    «Materiali d'isolamento» indica materiali usati per ridurre il trasferimento di calore per conduzione, convezione e irraggiamento e per l'insonorizzazione nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

    6.1.8.

    «Capacità di respingere il carburante o il lubrificante» indica la capacità di un materiale di respingere il carburante o il lubrificante, misurata in conformità all'allegato 9 del presente regolamento.

    6.2.   Specifiche

    6.2.1.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 6 del presente regolamento:

    a)

    materiale/i, anche composito/i, montato/i in posizione orizzontale nell'abitacolo; e

    b)

    materiale/i d'isolamento montato/i in posizione orizzontale nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

    Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione.

    I materiali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6.2.3 sono ritenuti conformi ai requisiti del presente paragrafo.

    6.2.2.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 7 del presente regolamento:

    a)

    materiale/i, anche composito/i, montato/i a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e nel tetto del veicolo;

    b)

    materiale/i d'isolamento montato/i nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

    Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce che possano infiammare l'ovatta.

    6.2.3.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 8 del presente regolamento:

    a)

    materiale/i, anche composito/i, montato/i in posizione verticale nell'abitacolo;

    b)

    materiale/i d'isolamento montato/i in posizione verticale nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

    Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.

    6.2.4.   I materiali che raggiungono un valore medio CFE (critical heat flux at extinguishment) pari o superiore a 20 kW/m2, in una prova conforme alla norma ISO 5658-2 (3), sono considerati soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3, purché in base ai risultati peggiori da essa scaturiti non vengano osservate gocce incandescenti.

    6.2.5.   Tutti i materiali coibentanti montati nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 9 del presente regolamento.

    Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, l'aumento di peso del campione provato non supera 1g.

    Cavità necessarie per motivi tecnici, per far passare ad esempio tubi o elementi strutturali attraverso il materiale, sono consentite purché la protezione sia mantenuta (ad esempio, mastice, nastro...).

    6.2.6.   I cavi elettrici vanno sottoposti alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma di cui alla norma ISO 6722:2006, paragrafo 12.

    Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, una fiamma di combustione del materiale isolante si estingue entro 70 secondi e restano intatti almeno 50 mm di isolamento all'estremità del campione di prova.

    6.2.7.   Materiali che non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8:

    6.2.7.1.

    parti di metallo o di vetro;

    6.2.7.2.

    tutti gli accessori dei sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera i 400 g di materiale non metallico per sedile, occorre provare ogni materiale;

    6.2.7.3.

    gli elementi la cui superficie o volume non superi rispettivamente:

    6.2.7.3.1.

    100 cm2 oppure 40 cm3 per gli elementi collegati a un posto a sedere singolo;

    6.2.7.3.2.

    300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare interno dell'abitacolo per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati a un singolo posto a sedere;

    6.2.7.4.

    elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all'allegato 6, paragrafo 3.1, e all'allegato 7, paragrafo 3.

    7.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

    7.1.   Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo o di componente. L'autorità può:

    7.1.1.

    ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che i veicoli o le componenti continuino a soddisfare comunque i requisiti, oppure

    7.1.2.

    chiedere al servizio tecnico che effettua le prove un secondo verbale di prova.

    7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, indicanti le modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3.

    7.3.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica a tal fine compilata e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

    8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Le modalità di controllo della conformità della produzione devono soddisfare quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

    8.1.

    veicoli/componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato rispettando i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento;

    8.2.

    l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun impianto di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

    9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    9,1.   L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo/componente ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i suddetti requisiti non saranno stati soddisfatti.

    9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

    10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    Se il titolare dell'omologazione cessa completamente di produrre un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informare di ciò l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la pertinente notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

    11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

    Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciati in altri paesi.

    12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.3.   Trascorsi 60 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

    12.4.   Anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni delle componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

    12.5.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l'estensione di un'omologazione rilasciata ai sensi della serie di modifiche 00 del presente regolamento.

    12.6.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.7.   Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di componente da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.9.   Trascorsi 96 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

    12.10.   Anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni delle componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

    (2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

    (3)  ISO 5658-2: 2006 Prova di reazione al fuoco — Diffusione di fiamma — Parte 2: diffusione laterale su prodotti da costruzione e mezzi di trasporto in posizione verticale.


    ALLEGATO 1

    SCHEDA TECNICA RELATIVA A UN VEICOLO

    redatta ai sensi del paragrafo 3.2 del presente regolamento ai fini dell'omologazione di un veicolo riguardo al comportamento alla combustione delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento

    1.   Aspetti generali

    1.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

    1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

    1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo: …

    1.4.   Ubicazione dell'indicazione: …

    1.5.   Categoria del veicolo (1): …

    1.6.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

    1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

    2.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

    2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

    3.   Carrozzeria

    Finiture interne e/o materiali coibentanti

    3.1.   Sedili

    3.1.1.   Numero: …

    3.2.   Materiale/i usato/i per l'abitacolo, indicando ciascun materiale

    3.2.1.   Eventuale numero di omologazione della componente: …

    3.2.2.   Marca: …

    3.2.3.   Indicazione del tipo: …

    3.2.4.   Provata ai sensi dei paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 (2): …

    3.2.5.   Per materiali non omologati

    3.2.5.1.   Materiale/i di base/designazione:… / … …

    3.2.5.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

    3.2.5.3.   Tipo di rivestimento (2): …

    3.2.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.3.   Materiali usati per isolamento nel vano motore e/o il vano separato di riscaldamento, indicando ciascun materiale

    3.3.1.   Eventuale numero di omologazione della componente: …

    3.3.2.   Marca: …

    3.3.3.   Indicazione del tipo: …

    3.3.4.   Provata ai sensi dei paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 (2): …

    3.3.5.   Per materiali non omologati

    3.3.5.1.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

    3.3.5.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

    3.3.5.3.   Tipo di rivestimento (2): …

    3.3.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.4.   Cavi elettrici, indicando ciascun tipo

    3.4.1.   Eventuale/i numero/i di omologazione della componente: …

    3.4.2.   Marca: …

    3.4.3.   Indicazione del tipo: …

    3.4.4.   Per materiali non omologati

    3.4.4.1.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

    3.4.4.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

    3.4.4.3.   Tipo di rivestimento (2): …

    3.4.4.4.   Spessore minimo/massimo … mm


    (1)  Quale definita nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/para. 2).

    (2)  Cancellare le diciture inutili.


    ALLEGATO 2

    SCHEDA TECNICA RELATIVA A UNA COMPONENTE

    redatta ai sensi del paragrafo 3.2 del presente regolamento ai fini dell'omologazione di una componente usata nell'abitacolo, nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento.

    1.   Aspetti generali

    1.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

    1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

    1.3.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

    1.4.   Per le componenti e le entità tecniche indipendenti, ubicazione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione: …

    1.5.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

    2.   Materiali destinati agli allestimenti interni

    2.1.   Materiale/i destinato/i a essere montato/i in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

    Materiale/i destinato/i a essere montato/i a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e/o nel tetto del veicolo: sì/non applicabile (1)

    2.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

    2.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

    2.4.   Tipo di rivestimento (1): …

    2.5.   Spessore minimo/massimo … mm

    2.6.   Eventuale numero di omologazione: …

    3.   Materiali coibentanti:

    3.1.   Materiale/i destinato/i a essere montato/i in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

    3.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

    3.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

    3.4.   Tipo di rivestimento (1): …

    3.5.   Spessore minimo/massimo … mm

    3.6.   Eventuale numero di omologazione: …

    4.   Cavi elettrici

    4.1.   Materiale/i impiegato/i: …

    4.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

    4.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

    4.4.   Tipo di rivestimento (1): …

    4.5.   Spessore minimo/massimo … mm

    4.6.   Eventuale numero di omologazione: …


    (1)  Cancellare le diciture inutili.


    ALLEGATO 3

    Image

    Testo di immagine

    ALLEGATO 4

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    Testo di immagine

    Appendice 1

    Appendice al modulo di notifica dell'omologazione n. … concernente l'omologazione di un tipo di componente ai sensi del regolamento n. 118

    1.   Informazioni aggiuntive

    1.1.   Materiali destinati agli allestimenti interni

    1.1.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: direzione/i orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1).

    1.1.2.   Soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.2: sì/non applicabile (1)

    1.1.3.   La conformità è stata verificata per componenti omologate come dispositivi completi: sì/no (1)

    1.1.4.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio:.

    1.2.   Materiali coibentanti

    1.2.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: direzione/i orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1).

    1.2.2.   La conformità è stata verificata per componenti omologate come dispositivi completi: sì/no (1)

    1.2.3.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio:

    1.3.   Cavi elettrici

    1.3.1.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio: …

    2.   Osservazioni: …


    (1)  Cancellare le diciture inutili.


    ALLEGATO 5

    ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

    Esempio 1

    (v. parte I del presente regolamento)

    Image

    Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte I del regolamento n. 118, con il n. 021234. Le prime due cifre (02) del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del regolamento n. 118.

    Esempio 2

    (v. parte II del presente regolamento)

    Image

    Image

    Questo marchio di omologazione apposto su una componente indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte II del regolamento n. 118, con il n. 021234. Le prime due cifre (02) del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del regolamento n. 118.

    Il simbolo aggiuntivo Image indica la direzione nella quale il materiale può essere montato.

    Il simbolo Image indica che il materiale soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.

    Il simbolo Image indica un'omologazione quale dispositivo completo, come sedili, pareti separatorie, ecc.

    I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.


    ALLEGATO 6

    PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI

    1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

    1.1.   Si sottopongono a prova 5 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 10 campioni se trattasi di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione).

    1.2.   I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Per materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale, la prova va eseguita per ciascuna direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni vanno posti nell'apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l'intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest'ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d'accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

    I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano.

    1.3.   Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all'azione di una fiamma definita in una camera di combustione; la fiamma agirà sull'estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

    2.   APPARECCHIATURA

    2.1.   Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate alla figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l'intera facciata anteriore e fungere da sportello d'accesso.

    Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su quattro piedi di 10 mm d'altezza.

    Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del campione con il campione stesso; il lato opposto sarà munito di un'apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (v. figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione senza coprirli.

    Figura 1

    Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

    Image

    Figura 2

    Esempio di camera di combustione

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    Figura 3

    Esempio di vaschetta

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    2.2.   Supporto del campione costituito da due lastre di metallo a forma di U o da telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate nella figura 4.

    La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l'inizio e la fine della distanza di combustione.

    Va previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (v. fig. 5).

    Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l'estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono prese all'interno). (v. figure 1 e 2)

    Figura 4

    Esempio di supporto del campione

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    Figura 5

    Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per i fili di supporto

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    2.3.   Bruciatore a gas

    Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con un diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco disti 19 mm dal centro del bordo inferiore dell'estremità aperta del campione (v. fig. 2).

    2.4.   Gas di prova

    Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio, gas naturale).

    2.5.   Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di sette od otto denti a punta arrotondata ogni 25 mm.

    2.6.   Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

    2.7.   Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

    3.   CAMPIONI

    3.1.   Forma e dimensioni

    3.1.1.   La forma e le dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da provare. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

    Figura 6

    Campione

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    3.1.2.   Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime:

    a)

    i campioni di larghezza compresa tra 3 e 60 mm dovranno essee lunghi 356 mm. In tal caso, il materiale viene provato in direzione della larghezza del prodotto;

    b)

    per campioni di larghezza compresa tra 60 e 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo punto di misurazione.

    3.2.   Condizionamento

    I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore e per non più di 7 giorni a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un'umidità relativa di 50 ± 5 %; essi resteranno in tali condizioni sino al momento della prova.

    4.   PROCEDURA

    4.1.   Porre i campioni a superficie rivestita di tessuto o imbottita su una superficie piana e spazzolarli due volte contro pelo con il pettine (paragrafo 2.5).

    4.2.   Porre il campione nell'apposito supporto (paragrafo 2.2) in modo che il lato esposto sia rivolto verso il basso e verso la fiamma.

    4.3.   Regolare la fiamma del gas a un'altezza di 38 mm grazie ai punti di riferimento indicati nella camera di combustione; la presa d'aria del bruciatore deve essere chiusa. Prima di iniziare la prima prova, la fiamma deve bruciare, per stabilizzarsi, almeno 1 minuto.

    4.4.   Spingere il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 15 secondi interrompere il flusso del gas.

    4.5.   La misurazione del tempo di combustione inizia nell'istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo punto di riferimento. Osservare la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

    4.6.   La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l'ultimo punto di riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere tale punto. Se la fiamma non raggiunge l'ultimo punto di riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta dalla combustione in superficie o all'interno.

    4.7.   Se il campione non si accende o se cessa di bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata della combustione, indicare nel verbale di prova che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

    4.8.   Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, accertarsi che la camera di combustione e il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 oC prima dell'inizio della prova.

    5.   CALCOLO

    La velocità di combustione, B (1), in millimetri/minuto, è data dalla formula:

    B = 60 s/t

    in cui:

    s

    =

    la distanza di combustione, in millimetri;

    t

    =

    la durata della combustione, in secondi.


    (1)  Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione solo se la fiamma raggiunge l'ultimo punto di riferimento o l'estremità del campione.


    ALLEGATO 7

    PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI

    1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

    1.1.   Vanno sottoposti a prova quattro campioni per entrambi i lati (se non sono identici).

    1.2.   Sistemare un campione in posizione orizzontale ed esporlo all'azione di un radiatore elettrico. Porre una bacinella sotto il campione per raccogliere le gocce che colassero dalla fusione. Per verificare se qualche goccia fosse infiammata, porre nella bacinella un po' di ovatta.

    2.   APPARECCHIATURA

    L'apparecchiatura sarà composta di (figura 1):

    a)

    un radiatore elettrico;

    b)

    un supporto per il campione munito di griglia;

    c)

    una bacinella (per raccogliere le gocce);

    d)

    un supporto (per l'apparecchiatura).

    2.1.   La fonte di calore è un radiatore elettrico della potenza utile di 500 W. La superficie radiante dovrà essere una piastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ±5 mm.

    Il calore emesso dall'apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore a una distanza di 30 mm, dev'essere di 3 W/cm2.

    2.2.   Taratura

    Per tarare il radiatore, servirsi di un radiometro Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm2. Il bersaglio che capta la radiazione, ed eventualmente una leggera convezione, sarà piatto, circolare, di diametro non superiore a 10 mm e rivestito di uno strato di nero satinato resistente.

    Il bersaglio sarà contenuto in un involucro raffreddato ad acqua il cui lato anteriore sia di metallo perfettamente lucidato, piatto, parallelo al piano del bersaglio, circolare e del diametro di circa 25 mm.

    La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere il bersaglio.

    Lo strumento dev'essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d'aria e di taratura stabile. Esso dovrà avere una precisione pari al ± 3 % e una ripetibilità massima dello 0,5 %.

    Ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore occorre controllare la taratura del radiometro mediante confronto con uno strumento-campione di riferimento, riservato a tale uso esclusivo.

    Lo strumento campione deve essere perfettamente tarato una volta all'anno in base a un campione nazionale.

    2.2.1.   Verifica della taratura

    L'irradiamento prodotto dalla potenza assorbita, che secondo la taratura iniziale corrisponderà a 3 W/cm2, va controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l'apparecchio andrà nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione superiore a 0,06 W/cm2.

    2.2.2.   Procedimento di taratura

    Porre l'apparecchio in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d'aria (non più di 0,2 m/s).

    Porre il radiometro nell'apparecchio nella posizione del campione in modo che il bersaglio del radiometro si trovi al centro della superficie del radiatore.

    Inserire l'alimentazione elettrica e regolare la potenza per ottenere quella necessaria a produrre l'irradiamento di 3 W/cm2 al centro della superficie del radiatore. Regolata la potenza su tale valore, deve seguire un periodo di 5 minuti in cui non va eseguita nessun'altra regolazione per ottenere l'equilibrio.

    2.3.   Il supporto dei campioni sarà un anello metallico (figura 1). Sulla sommità di questo supporto è disposta una griglia di filo di acciaio inossidabile avente le seguenti dimensioni:

    a)

    diametro interno: 118 mm;

    b)

    dimensione dei fori: sezione quadrata con lati di 2,10 mm;

    c)

    diametro del filo di acciaio: 0,70 mm.

    2.4.   La bacinella sarà costituita da un tubo cilindrico del diametro interno di 118 mm e della profondità di 12 mm e andrà colmata di ovatta.

    2.5.   Un sostegno verticale reggerà gli oggetti di cui ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4.

    Disporre il radiatore sulla sommità del supporto in modo che la superficie radiante sia orizzontale e la radiazione sia diretta verso il basso.

    Nel montante si trova una leva o un pedale che consente di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Esso è inoltre munito di un arresto che permette di riporre il radiatore nella sua posizione normale.

    In posizione normale, gli assi del radiatore, del supporto del campione e della bacinella devono coincidere.

    3.   CAMPIONI

    I campioni destinati alla prova devono misurare: 70 mm × 70 mm. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest'ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile la prova va eseguita, d'accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

    I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3 del regolamento) vanno provati come se fossero di struttura uniforme.

    Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento).

    Il campione da sottoporre a prova deve avere una massa totale di almeno 2 g. Se la massa di un campione è inferiore, aggiungere un numero sufficiente di campioni.

    Se i due lati del materiale sono diversi, vanno provati entrambi, per un totale di otto campioni. I campioni e l'ovatta vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ±2 °C e a un'umidità relativa di 50 ±5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

    4.   PROCEDURA

    Porre il campione sul supporto che a sua volta sarà disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

    Disporre la bacinella contenente l'ovatta sotto la griglia del supporto a una distanza di 300 mm.

    Accendere il radiatore, che sarà stato girato su un lato in modo da non irradiare il campione. Quando raggiunge la potenza massima, porlo sopra il campione e iniziare il cronometraggio.

    Se il materiale fonde o si deforma, variare l'altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

    Se il materiale si infiamma, il radiatore va arretrato per tre secondi e riportato nella sua posizione quando la fiamma si è estinta; ripetere lo stesso procedimento tutte le volte che sia necessario per i primi cinque minuti della prova.

    Dopo i cinque minuti di prova:

    i)

    se il campione è spento (o se non si è infiammato nei primi cinque minuti di prova), lasciare il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente;

    ii)

    Se il materiale brucia, attendere l'estinzione prima di riportare il radiatore nuovamente in posizione.

    In entrambi i casi la prova va proseguita per altri cinque minuti.

    5.   RISULTATI

    Riferire i fenomeni osservati nel verbale di prova; ad esempio:

    i)

    eventuali cadute di gocce, infiammate o meno;

    ii)

    eventuale accensione dell'ovatta.

    Figura 1

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    ALLEGATO 8

    PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI

    1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

    1.1.   Si sottopongono a prova tre campioni se trattasi di un materiale isotropo o sei campioni se trattasi di un materiale anisotropo.

    1.2.   La prova consiste nell'esporre i campioni alla fiamma, tenendoli in posizione verticale, e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

    2.   APPARECCHIATURA

    L'apparecchiatura è composta di:

    a)

    un supporto del campione;

    b)

    un bruciatore;

    c)

    un sistema di ventilazione per estrarre i gas e i prodotti della combustione;

    d)

    una piastra di appoggio;

    e)

    dei fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

    2.1.   Il supporto del campione sarà costituito da un telaio rettangolare alto 560 mm e da due aste parallele collegate rigidamente e distanti 150 mm tra loro sulle quali si fissano dei perni destinati al montaggio del campione da provare, che va posto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni di montaggio avranno un diametro non superiore a 2 mm e una lunghezza pari ad almeno 27 mm. I perni vanno disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio va fissato su un supporto che durante la prova mantenga le aste in posizione verticale (per porre il campione sui perni sopra un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

    2.2.   Il bruciatore è descritto nella figura 3.

    Il gas che alimenta il bruciatore può essere il propano o il butano usualmente in commercio.

    Il bruciatore va posto di fronte e al di sotto del campione in modo da giacere su un piano che attraversa la linea centrale verticale del campione e perpendicolare alla sua facciata (v. figura 2); l'asse longitudinale deve essere inclinato verso l'alto di 30° rispetto alla verticale in direzione del bordo inferiore del campione. La distanza tra il becco del bruciatore e il bordo inferiore del campione dev'essere di 20 mm.

    2.3.   L'apparecchiatura di prova può essere posta entro una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume dell'apparecchiatura di prova e purché: nessuna delle singole dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) della cappa superi una delle altre due dimensioni più di 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell'aria nella cappa, a 100 mm davanti e dietro alla posizione definitiva in cui sarà collocato l'apparecchio di prova. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

    2.4.   Utilizzare una sagoma piatta e rigida di materiale adatto e della stessa dimensione di quella del campione. Nella sagoma, vanno ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra i perni sul telaio (v. figura 1). I fori devono trovarsi a uguale distanza rispetto agli assi verticali della sagoma.

    3.   CAMPIONI

    3.1.   Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

    Se le dimensioni del materiale non consentono di selezionare un campione delle dimensioni prescritte, la prova va effettuata, d'accordo con il servizio tecnico, sulla parte installata del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

    3.2.   Se lo spessore del campione è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d'accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova. I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano.

    3.3.   I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un'umidità relativa di 50 ±5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

    4.   PROCEDURA

    4.1.   La prova va eseguita in un'atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e un'umidità relativa tra il 15 % e l'80 %.

    4.2.   Il bruciatore va preriscaldato per 2 minuti. A tal fine, regolare l'altezza della fiamma (distanza tra estremità superiore del tubo del bruciatore ed estremità della parte gialla della fiamma a bruciatore verticale e con la fiamma al buio) a 40 ± 2 mm.

    4.3.   Il campione va posto (dopo la collocazione dei fili di riferimento posteriori) sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio va montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.

    4.4.   Fissare i fili di riferimento orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate dalla fig. 1. In ciascuna di queste posizioni, il filo fa un anello in modo che i due segmenti distino 1 mm e 5 mm dal lato anteriore e da quello posteriore del campione.

    Ciascun anello va fissato a un cronometro adeguato. I fili vanno tesi in misura sufficiente da mantenere la loro posizione rispetto al campione.

    4.5.   La fiamma viene applicata al campione per una durata di 5 secondi. Si suppone verificata l'accensione se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver allontanato la fiamma. Se l'accensione non avviene, applicare la fiamma per 15 secondi a un altro campione condizionato.

    4.6.   Se una serie di tre campioni supera del 50 % il risultato minimo, sottoporre a prova un'altra serie di tre campioni per tale direzione o lato. Se per uno o due campioni di una serie di 3 campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione.

    4.7.   Vanno misurati, in secondi, i tempi che seguono:

    a)

    dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei primi fili di riferimento (t1);

    b)

    dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei secondi fili di riferimento (t2);

    c)

    dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei terzi fili di riferimento (t3).

    4.8.   Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo lo spegnimento del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima della distruzione di uno dei primi fili di riferimento, non permettendo così di misurare la durata di combustione, la velocità di combustione si considera essere stata di 0 mm/min.

    4.9.   Se il campione non si accende e la fiamma del campione in fase di combustione raggiunge l'altezza del terzo filo di riferimento senza distruggere il primo e il secondo dei fili di riferimento (ad esempio, per caratteristiche intrinseche del campione di materiale sottile), la velocità di combustione si considera essere stata superiore a 100 mm/min.

    5.   RISULTATI

    I fenomeni osservati vanno annotati nel verbale di prova e devono comprendere:

    a)

    le durate di combustione: t1, t2 e t3 in secondi; e

    b)

    le corrispondenti distanze: d1, d2 e d3 in mm.

    Calcolare le velocità di combustione V1 ed, eventualmente, V2 e V3 (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la formula che segue:

    Vi = 60 di/ti (mm/min)

    Si terrà conto della velocità di combustione più elevata di V1, V2 e V3.

    Figura 1

    Supporto del campione

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    Figura 2

    Posizione del bruciatore

    (dimensioni in millimetri)

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    Testo di immagine

    Figura 3

    Bruciatore a gas

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Testo di immagine

    ALLEGATO 9

    PROVA PER DETERMINARE LA CAPACITÀ DEI MATERIALI DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI

    1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    Il presente allegato elenca le prescrizioni in base alle quali si provano le capacità dei materiali coibentanti utilizzati nei vani motore e nei vani separati di riscaldamento.

    2.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

    2.1.   I campioni destinati alla prova devono misurare: 140 mm × 140 mm.

    2.2.   Lo spessore del campione deve essere di 5 mm. Se tale spessore fosse superiore, andrà ridotto a 5 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del vano motore o del vano separato di riscaldamento.

    2.3.   Il liquido di prova dovrà essere il combustibile per diesel conforme alla norma EN 590:1999 (carburanti in commercio) oppure il combustibile per diesel di cui al regolamento n. 83 (Allegato 10: specifiche dei carburanti di riferimento).

    2.4.   Sottoporre a prova quattro campioni.

    3.   APPARECCHIATURA (V. FIGURE 4a E 4b)

    L'apparecchiatura si compone di:

    A

    una piastra di base, della durezza di almeno 70 Shore D;

    B

    una superficie assorbente sulla piastra di base (ad esempio carta);

    C

    un cilindro metallico (diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm, altezza 50 mm), riempito con il liquido di prova;

    D-D′

    due viti con dadi ad alette;

    E

    il campione di prova;

    F

    sbarretta superiore.

    4.   PROCEDURA

    4.1.   I campioni da provare vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ±2 °C e a un'umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

    4.2.   Il campione da provare deve essere pesato.

    4.3.   Collocare il campione di prova, con il suo lato esposto rivolto verso l'alto, sulla base dell'apparecchio e fissarne il cilindro metallico in posizione centrale esercitando una pressione sufficiente sulle viti. Non si deve avere perdita di liquido di prova.

    4.4.   Riempire il cilindro metallico con liquido di prova fino a un'altezza di 20 mm e lasciar riposare il tutto per 24 ore.

    4.5.   Rimuovere il liquido di prova e il campione di prova dall'apparecchio. Se sul campione si constata la presenza di liquido di prova, questo va rimosso senza comprimere il campione.

    4.6.   Il campione da provare deve essere pesato.

    Figura 4a

    Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

    (dimensioni in millimetri)

    Image

    Figura 4b

    Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

    (vista laterale)

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