Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0001

    Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2015, del 20 marzo 2015 , che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 , per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]

    GU L 88 del 1.4.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/542/oj

    1.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 88/16


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2015

    del 20 marzo 2015

    che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    1)

    Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.

    2)

    Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.

    3)

    È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

    a)

    la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;

    b)

    nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.

    Per il comitato misto

    Il presidente

    Jean-Luc DEMARTY


    (1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

    (2)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.


    ALLEGATO I

    «TABELLA III

    Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

    Materia prima agricola

    Prezzo interno di riferimento svizzero

    Prezzo interno di riferimento dell'UE

    Articolo 4, paragrafo 1

    Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE

    Articolo 3, paragrafo 3

    Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE

    CHF per100 kg netti

    CHF per100 kg netti

    CHF per100 kg netti

    EUR per100 kg netti

    Frumento tenero

    52,35

    22,60

    29,75

    0,00

    Frumento duro

    1,20

    0,00

    Segala

    44,30

    19,25

    25,05

    0,00

    Orzo

    Granturco

    Farina di frumento tenero

    93,05

    44,90

    48,15

    0,00

    Latte intero in polvere

    648,75

    393,20

    255,55

    0,00

    Latte scremato in polvere

    430,00

    350,70

    79,30

    0,00

    Burro

    1 101,55

    435,85

    665,70

    0,00

    Zucchero bianco

    Uova

    38,00

    0,00

    Patate fresche

    42,05

    13,35

    28,70

    0,00

    Grasso vegetale

    170,00

    0,00»


    ALLEGATO II

    TABELLA IV

    «b)

    Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

    Materia prima agricola

    Importo di base applicato in Svizzera

    Articolo 3, paragrafo 2

    Importo di base applicato nell'UE

    Articolo 4, paragrafo 2

     

    CHF per 100 kg netti

    EUR per 100 kg netti

    Frumento tenero

    25,00

    0,00

    Frumento duro

    1,00

    0,00

    Segala

    20,90

    0,00

    Orzo

    Granturco

    Farina di frumento tenero

    41,00

    0,00

    Latte intero in polvere

    215,95

    0,00

    Latte scremato in polvere

    67,00

    0,00

    Burro

    560,60

    0,00

    Zucchero bianco

    Uova

    32,00

    0,00

    Patate fresche

    22,35

    0,00

    Grasso vegetale

    145,00

    0,00»


    Top