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Document 22015D0001
Decision No 1/2015 of the EU-Switzerland Joint Committee of 20 March 2015 amending Tables III and IV(b) of Protocol No 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972 as regards the provisions applicable to processed agricultural products [2015/542]
Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2015, del 20 marzo 2015 , che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 , per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]
Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2015, del 20 marzo 2015 , che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 , per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]
GU L 88 del 1.4.2015, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2015
del 20 marzo 2015
che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
1) |
Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti. |
2) |
Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo. |
3) |
È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a) |
la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione; |
b) |
nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.
Per il comitato misto
Il presidente
Jean-Luc DEMARTY
(1) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
(2) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.
ALLEGATO I
«TABELLA III
Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera
Materia prima agricola |
Prezzo interno di riferimento svizzero |
Prezzo interno di riferimento dell'UE |
Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE |
Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE |
CHF per100 kg netti |
CHF per100 kg netti |
CHF per100 kg netti |
EUR per100 kg netti |
|
Frumento tenero |
52,35 |
22,60 |
29,75 |
0,00 |
Frumento duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segala |
44,30 |
19,25 |
25,05 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
93,05 |
44,90 |
48,15 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
648,75 |
393,20 |
255,55 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
430,00 |
350,70 |
79,30 |
0,00 |
Burro |
1 101,55 |
435,85 |
665,70 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
42,05 |
13,35 |
28,70 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00» |
ALLEGATO II
TABELLA IV
«b) |
Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:
|