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Document 32015D0354

Decisione (UE) 2015/354 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

GU L 61 del 5.3.2015, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/354/oj

5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/10


DECISIONE (UE) 2015/354 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1) («accordo interno»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4) («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

(2)

Il 26 giugno 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno in conformità al partenariato ACP-UE che prevede l'istituzione di un comitato («Comitato del Fondo investimenti») composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione, sotto gli auspici della Banca europea degli investimenti (BEI).

(3)

Il 17 novembre 2014, la BEI, previa consultazione della Commissione, ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti.

(4)

Il regolamento interno del Comitato del Fondo invrestimenti dovrebbe tenere conto delle pertinenti disposizioni della decisione 2013/755/EU del Consiglio (5) e del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti, istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti, quale figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(4)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(5)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/322 del 2 marzo 2015 relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO INVESTIMENTI ISTITUITO SOTTO GLI AUSPICI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

1.   Il Comitato del Fondo investimenti («Comitato») è formato da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Hanno diritto al voto solo i membri del Comitato designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

2.   Il presidente e il vicepresidente del Comitato sono eletti al proprio interno dai membri del Comitato, designati dagli Stati membri, per un periodo di due anni. Le elezioni si svolgono all'inizio della prima riunione del Comitato con scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i candidati sulla base di una maggioranza qualificata, quale prevista dall'articolo 3. L'elezione del vicepresidente avviene con la stessa procedura.

3.   La Banca europea per gli investimenti («Banca») provvede al segretariato e ai i servizi di sostegno del Comitato.

4.   Gli Stati membri nominano ciascuno un proprio rappresentante e un supplente, autorizzati ad esercitare il diritto di voto. Il supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in veste di osservatore ma dispone del diritto di voto solo quando il rappresentante del proprio Stato membro è assente. In casi eccezionali, qualora sia il rappresentante sia il supplente siano impossibilitati a partecipare a una riunione del Comitato, il rappresentante può rilasciare delega a un altro rappresentante o farsi sostituire da una terza persona all'uopo designata dallo Stato membro. Gli Stati membri notificano alla Banca e al segretariato generale del Consiglio nomi e indirizzi dei propri rappresentanti e supplenti tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

5.   La Commissione nomina un proprio rappresentante e un supplente per la partecipazione alle riunioni del Comitato e ne notifica i nomi alla Banca e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da funzionari e agenti della Commissione.

6.   La Banca nomina due funzionari per la partecipazione ai lavori del Comitato e ne notifica i nominativi alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da altri funzionari della Banca.

7.   Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono invitati ad assistere alle riunioni del Comitato in veste di osservatori.

Articolo 2

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno nella sede centrale della Banca in Lussemburgo su convocazione del presidente. Il presidente può convocare altre riunioni su richiesta di uno dei suoi membri o della Banca.

Il segretariato invia l'avviso di convocazione della riunione ai membri del Comitato e ai loro supplenti nonché al segretariato generale del Consiglio, alla Commissione e al SEAE, con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere alla riunione e al contempo i relativi documenti, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

Il Comitato adotta tutte le sue decisioni con una maggioranza qualificata di 721 voti su 1 000, che esprimono il voto favorevole di almeno quindici Stati membri. La minoranza di blocco è di 280 voti. I voti dei rappresentanti degli Stati membri rispondono alla seguente ponderazione:

Stato membro

Voti

Belgio

33

Bulgaria

2

Repubblica ceca

8

Danimarca

20

Germania

206

Estonia

1

Irlanda

9

Grecia

15

Spagna

79

Francia

178

Croazia

2

Italia

125

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

2

Lussemburgo

3

Ungheria

6

Malta

1

Paesi Bassi

48

Austria

24

Polonia

20

Portogallo

12

Romania

7

Slovenia

2

Slovacchia

4

Finlandia

15

Svezia

29

Regno Unito

147

Totale

1 000

Articolo 4

1.   Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento interno e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio del 2 marzo 2015 2015 (1) («regolamento di esecuzione»):

a)

approva, in relazione al Fondo investimenti:

i)

gli orientamenti operativi e le relative proposte di revisione;

ii)

le strategie d'investimento e i piani gestionali d'impresa (business plans), tra cui gli indicatori di risultato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione;

iii)

le relazioni annuali, compresi i rendiconti finanziari;

iv)

tutti i documenti di politica generale, comprese le relazioni di valutazione;

b)

esprime il proprio parere in merito a:

i)

tutte le proposte di finanziamento del Fondo investimenti;

ii)

tutte le proposte di finanziamento su risorse proprie della Banca ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare, tra cui quelle riguardanti i progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

iii)

l'utilizzo di un abbuono d'interesse nel caso di progetti che comprendano un abbuono d'interesse;

iv)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della Banca, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE;

v)

qualsiasi altra proposta basata sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il Comitato può esprimere un parere favorevole sulle proposte della Banca riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

Gli organi decisionali della Banca possono chiedere, occasionalmente, al Comitato di esprimere un parere su altri temi di strategia o di politica generale riguardanti le operazioni della Banca nei paesi ACP.

2.   I documenti di lavoro e le proposte da inviare al Comitato sono redatti e presentati al Comitato e agli osservatori dalla Banca. Le proposte contengono indicazioni sui seguenti aspetti:

a)

la descrizione del progetto e la sua importanza ai fini della strategia di sviluppo del paese, quale descritta nei documenti di «strategia nazionale» per il paese interessato;

b)

l'obiettivo di sviluppo che il progetto intende perseguire, nonché la sostenibilità delle misure proposte;

c)

l'organizzazione generale e la motivazione del progetto;

d)

i costi, il metodo di finanziamento e i rischi del progetto nonché, se del caso, le misure che la Banca intende applicare per diminuire i rischi;

e)

l'impatto del progetto a livello locale, nazionale e regionale, in base alle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi compreso l'impatto sull'ambiente;

f)

l'accordo o il parere della Commissione, come specificato all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione.

3.   Le disposizioni di dettaglio che regolano l'esecuzione del progetto sotto il profilo tecnico e il relativo calendario di attuazione sono indicati in sintesi in un allegato.

Articolo 5

1.   La Banca invia i documenti e le proposte pertinenti ai membri del Comitato e ai loro supplenti, al segretariato generale del Consiglio e al SEAE almeno 21 giorni di calendario prima della data fissata per le riunioni.

In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata della Banca, il presidente può derogare all'osservanza del suddetto termine. Tuttavia, se un membro del Comitato informa il segretariato che la deroga all'osservanza di tale termine non è accettabile, l'argomento in questione è espunto dall'ordine del giorno.

2.   I membri del Comitato trasmettono alla Banca per iscritto eventuali osservazioni o richieste di ulteriori informazioni riguardo ai documenti inviati ai sensi del paragrafo 1, entro i seguenti e rispettivi termini:

a)

almeno cinque giorni lavorativi nel caso in cui richiedano una risposta scritta dalla Banca prima della data fissata per la riunione;

b)

almeno tre giorni lavorativi nel caso in cui richiedano una risposta verbale della Banca durante la riunione.

Rimane impregiudicato il diritto dei membri del Comitato di ricevere risposte orali dalla Banca sulle questioni sollevate durante la riunione riguardo ai documenti inviati ai sensi del paragrafo 1.

3.   Su proposta del presidente, il Comitato approva l'ordine del giorno in apertura di riunione. Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere che all'ordine del giorno vengano aggiunti argomenti, ma solo a fini di discussione. Le informazioni, in tal caso, possono essere fornite verbalmente.

4.   Il documento in discussione è considerato approvato ovvero oggetto di parere favorevole da parte di un rappresentante di uno Stato membro assente, salvo nel caso in cui questi abbia trasmesso al presidente del Comitato una notifica scritta della propria intenzione di non approvare il documento o di non dare parere favorevole sullo stesso ovvero, a titolo di misura eccezionale, qualora abbia rilasciato delega al rappresentante di un altro Stato membro. Nel caso in cui sia stata rilasciata una delega di voto o sia prevista una sostituzione, il presidente del Comitato deve esserne debitamente informato in anticipo.

Ogni rappresentante di uno Stato membro può ricevere delega da uno solo dei rappresentanti degli altri Stati membri.

Articolo 6

1.   Su iniziativa della Banca e previo accordo del presidente, il Comitato può essere chiamato a esprimere un parere mediante procedura scritta.

2.   Qualora la proposta sia presentata mediante procedura scritta, la Banca provvede a inviarla corredandola di tutti i documenti di sostegno. Se, entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta, il rappresentante di uno Stato membro non ha espresso un voto negativo, si considera che abbia votato a favore della proposta.

3.   Qualora, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di 21 giorni di calendario di cui al paragrafo 2, un membro del Comitato richieda espressamente che la proposta sia discussa in una riunione del Comitato, ciò avviene nella successiva riunione programmata del Comitato. In casi eccezionali di particolare urgenza la Banca può, a norma dell'articolo 2, chiedere al presidente di convocare una riunione straordinaria.

Articolo 7

1.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione, il Comitato può condizionare l'approvazione o il parere favorevole all'inserimento di commenti da esso specificati.

2.   Il Comitato ha facoltà di richiedere l'integrazione, sotto determinati aspetti, dell'istruttoria relativa ad una richiesta o ad una proposta. In tal caso, la richiesta o proposta in questione può essere sottoposta una seconda volta all'esame del Comitato.

3.   I pareri espressi dal Comitato sono trasmessi agli organi decisionali della Banca.

Articolo 8

1.   Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ogni riunione, il segretariato redige, sotto la responsabilità del presidente, un verbale delle principali conclusioni raggiunte e delle posizioni assunte dai membri del Comitato. Il segretariato redige inoltre un verbale dei pareri e dei voti espressi con procedura scritta. Tali verbali sono inviati ai membri del Comitato.

2.   Il verbale s'intende definitivo dopo che è stato approvato dal Comitato, con procedura scritta o alla riunione successiva.

3.   La corrispondenza riguardante il Comitato è da inviare al segretariato, all'attenzione del presidente del Comitato stesso.

4.   I rappresentanti e gli osservatori partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti a mantenere la riservatezza sui lavori e sulle decisioni del Comitato. I documenti relativi a tali lavori e decisioni sono destinati ai rispettivi destinatari, i quali rispondono della loro custodia e della riservatezza sui medesimi.

5.   Due volte all'anno, d'accordo con il presidente del Comitato, la Banca fornisce informazioni generali sull'attuazione del Fondo investimenti al comitato FES e agli organi preparatori del Consiglio, in particolare il gruppo ACP, al fine di garantire la generale coerenza e complementarietà delle attività finanziate nel quadro del Fondo europeo di sviluppo. Ciò avviene nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui al paragrafo 4.

Articolo 9

1.   Le spese operative del Comitato, comprese quelle di viaggio per un rappresentante di ciascuno Stato membro, sono a carico della Banca. Anche il rappresentante dello Stato membro che presiede il Comitato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio in via aggiuntiva rispetto all'altro rappresentante dello stesso Stato membro, se del caso.

2.   La Banca mette a disposizione del Comitato i locali e le attrezzature occorrenti per la sua attività.

Articolo 10

Qualsiasi avviso, corrispondenza o documento che debba essere trasmesso a norma del presente regolamento interno può essere inviato per posta elettronica o via fax.


(1)  Regolamento (UE) 2015/322, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11oFondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).


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