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Document 32014D0852
2014/852/EU, Euratom: Commission Implementing Decision of 26 November 2014 amending Decision 2005/820/EC, Euratom authorising the Slovak Republic to use statistics for years earlier than the last year but one and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2014) 8934)
2014/852/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014 , che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8934]
2014/852/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014 , che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8934]
GU L 343 del 28.11.2014, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA
[notificata con il numero C(2014) 8934]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(2014/852/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 390 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
Nella sua risposta del 27 agosto 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA, la Repubblica slovacca ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Repubblica slovacca ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Repubblica slovacca deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione. |
(3) |
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2005/820/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
In deroga all'articolo 2 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare lo 0,16 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 41).
(4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»