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Document 32014D0848

    2014/848/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014 , che modifica la decisione 2010/4/UE, Euratom che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8929]

    GU L 343 del 28.11.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/848/oj

    28.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 343/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2014

    che modifica la decisione 2010/4/UE, Euratom che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

    [notificata con il numero C(2014) 8929]

    (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

    (2014/848/UE, Euratom)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

    previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è attualmente in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. Non è quindi più necessario autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno per gli esercizi finanziari successivi al 2013. L'articolo 1 dovrebbe pertanto avere una durata limitata al 31 dicembre 2013.

    (2)

    A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Bulgaria può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

    (3)

    La Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative.

    (4)

    Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

    (5)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/4/UE, Euratom (3) della Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/4/UE, Euratom è modificata come segue:

    1)

    gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 1

    Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse proprie IVA.

    Articolo 2

    Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.»

    2)

    L'articolo 3 è soppresso.

    Articolo 2

    La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

    Per la Commissione

    Kristalina GEORGIEVA

    Vicepresidente


    (1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

    (3)  Decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 3 del 3.1.2010, pag. 17).


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